glio Prot. n. 86/2015

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glio Volongo Prot. n. 86/2015 CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DELL'OGLIO E L'UNIONE MEDESIMA RELATIVA ALLA FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ' CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE - ART. 19 LETTERA C LEGGE N. 135/2012. L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di dicembre nella Sede dell'unione di Comuni Lombarda "Terre dell'oglio" situata in Ostiano - piazza Marconi n.5, con la presente convenzione da valersi ad ogni conseguente effetto di legge, TRA il Comune di OSTIANO, rappresentato dal Sindaco prò-tempore Locateli! Lorenzo, domiciliato per la carica presso il Comune di Ostiano - piazza Marconi n.5 - codice fiscale e partita IVA 00322970195, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 50 del 26.11.2015; il Comune di GABBIONETA BINANUOVA, rappresentato dal Sindaco prò-tempore Spinelli Karin, domiciliata per la carica presso il Comune di Gabbioneta Binanuova- via della Libertà n. 5 - codice fiscale e partita IVA 00325740199, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione consiliare n 36 del 27/11/2015; il Comune di VOLONGO, rappresentato dal Sindaco prò-tempore Lupi Pierà, domiciliata per la carica presso il Comune di VOLONGO - via Cavour n. 8 - codice fiscale e partita IVA 80003570191, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 47 del 30/11/2015; l'unione DI COMUNI LOMBARDA "TERRE DELL'OGLIO", rappresentata dal Presidente prò-tempore Locatelli Lorenzo, domiciliato per la carica presso la sede dell'unione in Ostiano

piazza Marconi n.5 - codice fiscale 93057370194 e partita IVA 01613670197, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione dell'assemblea n. 19 del 29/12/2015 (di seguito Unione); PREMESSO CHE Al fine di evitare l'elevato impatto nel breve periodo di criticità di carattere organizzativo e gestionale legate alla diminuzione delle risorse economiche disponibili e all'applicazione del disposto dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010 convcrtito con la legge 122/2010, modificato dall'art. 18 del D.L. 95/2012 convcrtito con legge n. 135/2012 e dell'articolo 4 comma 6bis della Legge 27 febbraio 2015 nr. 11, si è reso necessario avviare un percorso organizzativo di sviluppo di nuove forme associative, in grado di favorire la progressiva integrazione delle culture organizzative di provenienza; Dal punto di vista del modello organizzativo, si evidenzia come lo schema dell'ufficio unico" si configuri come in grado d'interpretare al meglio le esigenze poste dalla ricerca di una forma associativa orientata a caratterizzarsi come risposta organizzativa efficiente; i Comuni di Ostiano, Gabbioneta Binanuova e Volongo hanno manifestato la volontà di gestire in forma associata le funzioni fondamentali di cui ail'art. 19 della Legge 07/08/2012 n. 135 ed i relativi servizi, fra le quali è individuata 'l'attività de! catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente"; Tutto ciò premesso e considerato, tra i Comuni di Ostiano, Gabbioneta Binanuova e Volongo e l'unione di Comuni Lombarda "Terre dell'oglio", come sopra rappresentati, si stipula quanto segue: Art. 1 - Oggetto della convenzione I comuni di Ostiano, Gabbioneta Binanuova e Volongo trasferiscono all'unione di Comuni Lombarda "Terre dell'oglio" la funzione inerente il "catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente". Art. 2 - Enti partecipanti alla gestione associata I comuni di Ostiano, Gabbioneta Binanuova e Volongo costituiscono un ufficio unico per la funzione di organizzazione e gestione dell'attività catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente. L' Ufficio unico è costituito presso gli Uffici dell'unione in Ostiano - piazza Marconi n. 5; con deliberazione della Giunta Unione potrà essere individuata una seconda sede operativa.

Art. 3 - Finalità Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata l'attività catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente. A tal fine, è individuato quale Ente referente della Convenzione l'unione di Comuni Lombarda "Terre dell'oglio". La presente convenzione ha, nello specifico, lo scopo di realizzare la gestione integrata delle sopraddette funzioni come definite dalla legislazione nazionale e regionale, attraverso l'impiego ottimale delle risorse strumentali e del personale dell'unione, uniformandone comportamenti e metodologie d'intervento sull'intero territorio degli enti interessati, in un ottica di sviluppo della qualità, efficacia ed efficienza delle azioni in favore dei cittadini. La presente convenzione potrà essere integrata dagli Enti aderenti, anche con riguardo alle restanti funzioni fondamentali per le quali la vigente legislazione stabilisce l'obbligo di gestione associata. Art. 4 - Funzioni, attività e servìzi svolti dall'ufficio unico Le funzioni oggetto della presente convenzione, come indicate al comma 1 dell'articolo 1, trovano la loro compiuta definizione negli articoli seguenti. La funzione in materia di catasto concerne i servizi direttamente svolti dagli Enti aderenti alla presente convenzione, in relazione all'opzione di affidamento della relativa e complessiva gestione all'agenzia del territorio, esercitata da ciascuno di essi. Art. 5 - Servizi catastali La gestione associata di cui al presente articolo concerne lo svolgimento unitario e coordinato dei servizi di consultazione della banca dati catastale nazionale, con il rilascio delle visure catastali informatizzate, nonché la gestione di tutte le necessarie relazioni con l'agenzia del territorio. Art. 6 - Decorrenza e durata della convenzione La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha durata pari a quella dell'unione di Comuni Lombarda Terre dell'oglio. E' demandata alla Giunta dell'unione la deliberazione della programmazione del trasferimento effettivo della funzione che dovrà concludersi entro il 31/12/2015.

Art. 7 - Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni d'indirizzo sull'ufficio unico La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti, a prescindere dalla loro quota di partecipazione e di tutti i cittadini dei Comuni interessati. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è ii Piano annuale di attività. Il Piano annuale di attività contiene: a. i costi di funzionamento della gestione associata ; b. gli interventi e le attività da attuare; e. le priorità degli interventi e delle attività. Nel piano annuale possono essere inseriti attività ed interventi, comunque riconducibili ai servizi e alle funzioni esercitate in forma associata. Alla Giunta dell'unione sono attribuite le seguenti funzioni: a] indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione; b) regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla regione e dallo stato; e) interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie; d) deliberazione del piano annuale delle attività di gestione da svolgere, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo; e) approvazione del rendiconto di gestione; f) controllo dell'andamento della gestione associata, monitoraggio dei risultati e verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive. I Sindaci componenti la Giunta dell'unione garantiscono che nell'esercizio proprio della gestione associata siano attuati gli strumenti di coinvolgimento decisionale delle rispettive Giunte e dei Consigli comunali di appartenenza, laddove le decisioni della Giunta dell'unione riguardino le competenze tipiche dei suddetti organi di governo. Art. 8 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie Per l'attuazione della presente convenzione è prevista la quantificazione degli oneri di funzionamento, relativamente al personale ed alle dotazioni strumentali utilizzate dall'ufficio

unico. Gli Enti stipulanti medesimi si impegnano alla messa a disposizione dello stesso Ufficio unico di risorse necessarie per il rimborso delle spese, di personale e di attrezzature, previo accordo in ordine all'ammontare da definirsi in sede della Giunta dell'unione, tenendo conto anche in via solidaristica delle singole situazioni dei Comuni rispetto ai vigenti vincoli in materia di spesa del personale. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni, la Giunta dell'unione approva il piano annuale di attività, contenente il piano economico-finanziario per l'esercizio successivo. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, secondo i criteri di riparto stabiliti dalla Giunta. In assenza di diverse indicazioni da parte della Giunta i criteri di attribuzione sono quantificati in proporzione a quanto stabilito dallo Statuto dell'unione. Eventuali variazioni del piano economico finanziario sono deliberate dalla Giunta dell'unione. Sulla scorta del documento programmatico, l'unione può annualmente stanziare nel proprio bilancio di previsione la spesa corrente e/o di investimento concernente le strutture organizzative convenzionate, fatta salva la suddivisione della stessa secondo i criteri di riparto di cui al precedente comma 3. Gli Enti stipulanti provvedono normalmente a stanziare, nei rispettivi bilanci, le spese del personale, compreso lavoro straordinario e salario accessorio. La spesa per remunerare le retribuzioni del personale appartenente all'ufficio unico è ripartita secondo i criteri indicati dalla Giunta dell'unione, e secondo quanto stabilito dallo Statuto. Art. 9 - Dotazione di personale L'Unione di Comuni Lombarda "Terre dell'oglio" mette a disposizione i propri dipendenti, per la gestione della funzione e del servizio associato indicato nella presente convenzione. L'assunzione di personale ulteriore già prevista nei piani di fabbisogno del personale dell'unione è effettuata nel rispetto dei limiti legali alle assunzioni e dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale. Il programma di attuazione del modello organizzativo approvato dalla Giunta dell'unione definisce anche il calendario di assegnazione presso l'ufficio unico delle figure professionali previste.

Art. 10 - Beni e strutture La Giunta dell'unione approva il programma di utilizzo delle sedi di esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, osservando i seguenti criteri generali: a) la sede operativa centrale della gestione associata è la sede dell'ufficio unico; b) sono attive sedi operative decentrate presso i singoli comuni aderenti, nelle quali possono prestare servizio dipendenti inseriti nella dotazione organica dell'ufficio unico anche collegati per via telematica; e) in ogni comune associato è istituita un'apposita struttura di relazione con il pubblico finalizzata a garantire l'esercizio capillare della funzione associata. Con lo stesso programma sono altresì individuate le altre strutture ed attrezzature necessarie alla gestione associata. Art. 11 - Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell'unione In caso di recesso o scioglimento dell'unione o revoca all'unione del servizio in oggetto, il servizio medesimo verrà sciolto. La convenzione, inoltre, potrà essere sciolta anticipatamente per volontà di tutti gli Enti aderenti, con le modalità stabilite nello Statuto dell'unione. Art. 12 - Controversie La definizione di ogni controversia riguardante l'interpretazione della presente convenzione relativa ai rapporti tra gli Enti sottoscrittori sono si competenza dell'autorità giudiziaria. Si potrà ricorrere ad un collegio arbitrale solo se ricorrerà la volontà favorevole di tutte le parti. Art. 13 - Disposizione in materia di privacy La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgvo 30/06/2003 n. 196 avente per oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici. Art. 14 - Disposizioni di rinvio Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 15 - Spese e registrazione La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico dell'unione. Letto, approvato e sottoscritto. i Gabbioneta Binanuov Il Sindaco di Volongo Ptéra)Lupi / ^ Presidente dell'unione di Comuni Lombarda "Terre dell'oglio"»renzo Locateli O