Persona offesa in un processo penale Autore : Mariano Acquaviva Data: 15/03/2019 Persona offesa dal reato: chi è e cosa può fare all interno del procedimento penale? Quali sono i diritti della persona offesa? Chi è il danneggiato? Il procedimento penale è un lungo percorso che si sviluppa attraverso diverse fasi: le indagini; l udienza preliminare; il dibattimento. Protagonista assoluto del processo è l indagato/imputato, cioè colui che è, prima, solamente sospettato e, poi, accusato di
aver commesso un azione costituente reato. Il fatto che un processo penale sia intrapreso a carico di un determinato individuo non significa che questi sia l unico soggetto legittimato a prendere parte al procedimento: parte necessaria insieme all imputato è il magistrato del pubblico ministero, il quale rappresenta la pubblica accusa. Oltre a loro, è ben possibile che vi sia anche la persona offesa dal reato, cioè colei che ha concretamente patito un danno dalla condotta criminosa. La vittima del reato non è mai parte necessaria del processo penale, nel senso che, qualora essa non partecipasse attivamente costituendosi parte civile, la giustizia andrebbe comunque avanti facendo il suo corso. Quali sono i diritti della persona offesa? Quali sono i suoi poteri e le sue facoltà? Cos è la costituzione di parte civile? Se ne vuoi sapere di più sull argomento, ti consiglio di proseguire nella lettura: ti spiegherò il ruolo della persona offesa in un processo penale. Persona offesa dal reato: definizione Se volessimo dare una definizione breve e concisa di persona offesa dal reato potremmo dire che essa è la vittima dell azione criminosa; detto in parole un po più tecniche, la persona offesa è il titolare del bene giuridico leso dall autore del reato. Così, ad esempio, nel delitto di lesioni personali la persona offesa sarà colei che ha concretamente patito la lesione (ad esempio, la ferita da arma da taglio); nella truffa, la persona offesa è colei che è stata impoverita dal raggiro posto in essere dal truffatore; e così via. Persona offesa e persona danneggiata Di solito, la persona offesa in un processo penale è anche colei che è stata danneggiata economicamente dalla condotta criminosa; ma non sempre. Si prenda il caso della vittima deceduta a seguito delle violenze subite dall autore del delitto: in un ipotesi come questa, tecnicamente possiamo distinguere tra la persona offesa, che è la povera vittima uccisa, il cui bene giuridico (la vita) è stato soppresso, e le persone danneggiate, che coincidono con i parenti che hanno diritto al risarcimento del danno. Secondo la legge, quindi: la persona offesa dal reato è colei che viene lesa nel suo interesse (patrimoniale, morale, personale, ecc.) protetto dall ordinamento; la persona danneggiata, invece, è colei che subisce un pregiudizio meramente economico dalla commissione del reato. Molto spesso, come nel caso del furto, della truffa o delle lesioni, persona offesa e
persona danneggiata coincidono; in altri casi (pensa all ipotesi sopra vista dell omicidio), le due posizioni sono scindibili. Persona offesa e diritto di querela Sembrerà superfluo dirlo, ma la persona offesa è ovviamente titolare del diritto di sporgere querela, cioè del diritto di segnalare alle autorità il reato che ha subito. La querela può essere sporta solamente dalla vittima (eccezionalmente da altre persone, tipo l avvocato munito di procura speciale oppure il legale rappresentante se la persona offesa è minorenne o incapace) entro un termine tassativamente indicato dalla legge: tre mesi dal momento in cui il fatto è avvenuto oppure da quando se ne è avuta conoscenza. Solo per i delitti di violenza sessuale e di stalking, il termine è di sei mesi. La costituzione di parte civile della persona offesa Prima di vedere quali sono i diritti della persona offesa in un processo penale, analizziamo subito quella che è una delle sue principali facoltà, senza dubbio la più nota: la costituzione di parte civile. Costituendosi parte civile all interno di un processo penale, la persona offesa che sia anche danneggiata dal reato esercita l azione civile volta ad ottenere il risarcimento del danno. In buona sostanza, la costituzione di parte civile della persona offesa consente a costei di far valere la sua pretesa economica nei confronti dell autore del delitto, in modo tale da ottenere da quest ultimo il risarcimento del danno patito a causa del reato. Classico esempio è quello di chi si costituisce nel processo penale per ottenere il risarcimento dei danni derivantegli dall invalidità fisica causata dalla condotta illecita del criminale, oppure per chiedere la restituzione di ciò che gli è stato sottratto mediante furto o truffa. Se vuoi saperne di più su questa tematica, ti invito a leggere l articolo Come costituirsi parte civile. Cosa può fare la persona offesa nel processo penale? Vediamo ora quali sono i diritti della persona offesa in un processo penale. Innanzitutto, secondo la legge la persona offesa dal reato può presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova [1]. In pratica, la persona offesa può collaborare con la pubblica accusa (rappresentata dal magistrato del pubblico ministero) depositando scritti che possano essere d aiuto: pensa alle memorie che precisano quanto accaduto, oppure che forniscono indicazioni su nuove e rilevanti prove. Questa attività di
supporto (che, ovviamente, è fatta anche nel proprio interesse in vista di una futura costituzione di parte civile) può essere esercitata fin dall inizio del procedimento penale, cioè sin dalle indagini preliminari. La persona offesa che sia anche danneggiata dal reato può, come detto nel paragrafo precedente, chiedere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta delittuosa costituendosi parte civile nel processo penale: così facendo, potrà ottenere la liquidazione di una somma di danaro direttamente dal giudice penale oppure, se questi non ritiene di poter quantificare l ammontare, utilizzare la sentenza di condanna in un separato processo civile ove chiedere al giudice solamente di decidere sull entità del risarcimento. Informazioni alla persona offesa: quali sono? In qualità di vittima del reato, la persona offesa ha diritto ad essere avvisata dall autorità giudiziaria circa lo stato del procedimento e le su facoltà inerenti ad esso. Nello specifico, la legge dice che alla persona offesa dal reato devono essere fornite (eventualmente anche nella lingua ad ella comprensibile) le seguenti informazioni in merito: alle modalità di presentazione della denuncia/querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, se costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza; alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni all interno del registro delle notizie di reato; alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione; alla facoltà di avvalersi del gratuito patrocinio; alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento; alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore; alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti; alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela; alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio [2].
La comunicazione di scarcerazione o evasione dell autore del reato A queste informazioni di cui è destinataria, per legge, la persona offesa, se ne aggiunge un altra molto importante: quella riguardante la scarcerazione o l evasione dell autore del reato. Nei soli procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona (maltrattamenti, lesioni, percosse, tentato omicidio, ecc.), sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, salvo che risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato [3]. Ugualmente, la persona offesa ha diritto di ricevere la comunicazione dell eventuale istanza di revoca della misura cautelare restrittiva della libertà dell indagato/imputato, in modo tale da consentirle di presentare proprie memorie a riguardo. È evidente l intento di questa tipologia di comunicazione, che è quella di mettere la persona offesa nella condizione di sapere che il soggetto che le ha fatto del male è di nuovo in libertà, oppure che è stata fatta istanza per fagliela ottenere. La persona offesa potrà reagire opponendosi oppure, se l autore del crimine è evaso o, comunque, è nuovamente a piede libero, di adottare le misure idonee ad evitare il ripetersi del fatto. La persona offesa e l opposizione all archiviazione Una delle principali facoltà concesse alla persona offesa in un processo penale, oltre a quella di costituirsi parte civile, consiste nel potersi opporre alla richiesta di archiviazione avanzata dal magistrato del pubblico ministero. Ti spiego subito di cosa si tratta. Dopo aver sporto denuncia/querela o, comunque, dopo aver iscritto la notizia di reato nell apposito registro, la Procura della Repubblica territorialmente competente dà il via alle indagini; se nei termini stabiliti dalla legge l attività investigativa non ha prodotto risultati soddisfacenti (ad esempio, non è stato identificato l autore del fatto, oppure gli elementi raccolti a suo carico sono scarsi), il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione; in pratica, chiede che del caso non se ne faccia più niente. Secondo al legge, la richiesta di archiviazione del pubblico ministero deve essere
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) notificata anche alla persona offesa che ne ha fatto espressa richiesta all interno della denuncia/querela o in atto successivo. Dal momento della notifica, la vittima ha venti giorni di tempo (trenta, nel caso in cui si tratti di delitti commessi con violenza alla persona, di furto in abitazione o furto con strappo) per manifestare la sua opposizione [4]. L opposizione deve consistere in un atto scritto nel quale la persona offesa (o il suo difensore) illustra le ragioni per le quali le indagini dovrebbero proseguire e, soprattutto, le ulteriori investigazioni che il p.m. dovrebbe compiere [5]. Se l opposizione non viene dichiarata inammissibile, il giudice fissa un udienza camerale (cioè, a porte chiuse) ove sentirà il pubblico ministero e la persona offesa; all esito, deciderà se concedere una proroga delle indagini, ordinare direttamente alla pubblica accusa la formulazione del capo di imputazione ovvero archiviare del tutto la notizia di reato. Note: [1] Art. 90 cod. proc. pen. [2] Art. 90-bis cod. proc. pen. [3] Art. 90-ter cod. proc. pen. [4] Art. 408 cod. proc. pen. [5] Art. 410 cod. proc. pen. Autore immagine: Unsplash.com