Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Documenti analoghi
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 aprile 2017 (OR. en)

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

15383/17 LA-RM/gma DGC 1A

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 27 settembre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 febbraio 2017 (OR. en)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

CONVENZIONE SULLA TEMPESTIVA NOTIFICA DI UN INCIDENTE NUCLEARE

Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

9556/19 LA/gma TREE.2. Bruxelles, 18 giugno 2019 (OR. en) 9556/19. Fascicolo interistituzionale: 2010/0186 (NLE) AVIATION 113 RELEX 527

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 18 maggio 2016 (OR. en)

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 marzo 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 aprile 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Protocollo

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. relativa alla conclusione, a nome dell'unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. relativa alla conclusione della convenzione di Minamata sul mercurio

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2016 (OR. en)

Regolamento del Consiglio n. 377/ febbraio 2004

5305/10 DT/ff DG H 2 B

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2015 sull olio d oliva e le olive da tavola

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 settembre 2016 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

INDICE SOMMARIO. Premessa... pag. XI Abbreviazioni...» XIII. Introduzione. Parte Prima

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

15781/17 DT/ff DGC 2B. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 febbraio 2018 (OR. en) 15781/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0032 (NLE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 21 final ANNEX 1.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 giugno 2007 (OR. en) 10764/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0087 (ACC) UD 59 ENFOCUSTOM 67 COMER 94

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 ottobre 2017 (OR. en)

Capitolo primo Il diritto internazionale di fronte al problema dell inquinamento

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Emendamento del 30 giugno 2005 RS 0.201; RU (testo consolidato)

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 181. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 12 luglio 2017.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 dicembre 2015 (OR. en)

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 dicembre 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 222. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 3 settembre 2018.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2015 (OR. en)

Convenzione sull Istituto forestale europeo

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Le fonti del diritto internazionale: i trattati. Nozione, procedimento di formazione, competenza a stipulare nell ordinamento italiano

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 ottobre 2016 (OR. en)

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

ALLEGATO. alla. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 febbraio 2015

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato

DECISIONI (2014/737/UE)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 giugno 2013 (24.06) (OR. en) 11236/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0159 (NLE)

Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.4.2013 COM(2013) 239 final 2013/0127 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all accettazione dell emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione sulla protezione e l utilizzazione dei corsi d acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali IT IT

RELAZIONE La Convenzione UNECE sulla protezione e l utilizzazione dei corsi d acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali conferisce un quadro giuridico alla cooperazione sulle risorse idriche condivise nella regione coperta dall UNECE tramite la gestione integrata delle risorse idriche. La convenzione ha l obiettivo di istituire un quadro per le iniziative di cooperazione bilaterale e multilaterale volte a prevenire e limitare l inquinamento dei corsi d acqua transfrontalieri e a garantire l utilizzazione razionale delle acque da parte dei paesi della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite. La convenzione è stata firmata a nome della Comunità europea a Helsinki il 18 marzo 1992 ed è stata approvata con la decisione 95/308/CE del Consiglio, del 24 luglio 1995. In occasione della riunione delle Parti del 2003 della Convenzione sulla protezione e l utilizzazione dei corsi d acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, le Parti della Convenzione hanno espresso l intenzione di consentire agli Stati esterni alla regione UNECE di diventare Parti della Convenzione al fine di promuovere la cooperazione sui bacini fluviali in tutto il mondo. Il precedente per questo approccio è costituito dall apertura di una serie di convenzioni sull ambiente dell UNECE a paesi situati all esterno della regione UNECE, ad esempio la Convenzione sull accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l accesso alla giustizia in materia ambientale e la Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, così come il Protocollo sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle acque transfrontaliere. Nel 2003 la riunione delle Parti ha adottato un emendamento che consente a tutti i paesi membri delle Nazioni Unite di aderire alla Convenzione previa approvazione della stessa riunione delle Parti. La Comunità europea e i suoi Stati membri hanno partecipato alla riunione in qualità di Parti della Convenzione e si sono espressi a favore dell adozione dell emendamento, che entrerà in vigore non appena sarà accettato da tutti i paesi e tutte le organizzazioni che erano Parti della Convenzione il 28 novembre 2003. Quando l emendamento entrerà in vigore, la Convenzione assumerà particolare rilevanza per i paesi limitrofi della regione UNECE, come l Afghanistan, la Cina, la Repubblica islamica dell Iran e determinati paesi dell Asia centrale. Alcuni di questi paesi hanno espresso l interesse di accedere alla Convenzione. La loro partecipazione alla Convenzione porterà dei benefici poiché incoraggerà la cooperazione nella gestione delle risorse idriche transfrontaliere, soprattutto alla luce delle crescenti pressioni esercitate dai cambiamenti climatici, della desertificazione nonché dell importanza dell accesso all acqua per garantire stabilità e sicurezza. Con l adozione di un emendamento nel 2003, la grande maggioranza delle Parti della Convenzione ha già accettato formalmente l emendamento in oggetto. L UE è una delle poche Parti della Convenzione che non hanno ancora accettato l emendamento. Viste queste premesse, è opportuno che l Unione europea proceda all accettazione dell emendamento al fine di garantire un apertura globale alla Convenzione e di consentire l accesso dei paesi non UNECE interessati all adesione. IT 2 IT

2013/0127 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all accettazione dell emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione sulla protezione e l utilizzazione dei corsi d acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l approvazione del Parlamento europeo 1, considerando quanto segue: (1) L Unione è parte della Convenzione sulla protezione e l utilizzazione dei corsi d acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali in virtù della sua accettazione nel 1995 2. (2) L obiettivo principale della Convenzione è stabilire un quadro di cooperazione bilaterale e multilaterale per prevenire e controllare l inquinamento dei corsi d acqua transfrontalieri e per garantire un uso razionale delle risorse idriche da parte dei paesi membri della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite. (3) In occasione della riunione delle parti del 2003 della Convenzione sulla protezione e l utilizzazione dei corsi d acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, le Parti della Convenzione hanno espresso l intenzione di consentire agli Stati esterni alla regione UNECE di diventare Parti della Convenzione al fine di promuovere la cooperazione sui bacini fluviali in tutto il mondo. (4) Altre convenzioni sull ambiente dell UNECE (ad esempio la Convenzione sull accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l accesso alla giustizia in materia ambientale e la Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero) sono aperte a paesi esterni alla regione coperta dall UNECE. (5) La Comunità europea ha partecipato alla riunione delle Parti del 2003 in cui è stato adottato un emendamento che consente a tutti i paesi membri delle Nazioni Unite di aderire alla Convenzione previa accettazione della stessa riunione delle Parti. (6) L emendamento entrerà in vigore non appena sarà accettato da tutti i paesi e tutte le organizzazioni che erano Parti della Convenzione il 28 novembre 2003. (7) È opportuno accettare l emendamento a nome dell Unione europea, 1 2 GU C [ ] del, pag. [...]. GU L 186 del 5.8.1995, pag. 42. IT 3 IT

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Con la presente decisione si accetta, a nome dell Unione, l emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione (qui di seguito l emendamento ) sulla protezione e l utilizzazione dei corsi d acqua transfrontalieri e dei laghi che consente l accesso alla Convenzione a tutti gli Stati membri dell ONU e che è stato adottato in occasione della terza riunione delle Parti. Il testo dell emendamento figura in allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio nomina la persona abilitata a depositare, a nome dell Unione europea, lo strumento di accettazione di cui all articolo 21, paragrafo 4, della Convenzione con cui l Unione europea esprime il proprio consenso ad essere vincolata dall emendamento in oggetto. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell adozione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente IT 4 IT

ALLEGATO EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLE ACQUE a) All articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione, è inserito un nuovo paragrafo, che recita: 3. Qualsiasi paese che non figura al paragrafo 2, ma che è membro delle Nazioni Unite può aderire alla Convenzione previa approvazione della riunione delle Parti. Nel quadro del processo di adesione, tale Stato dichiara che l approvazione dell adesione alla Convenzione è stata concessa dalla riunione delle Parti e specifica la data di ricezione di tale approvazione. Le richieste di adesione di membri delle Nazioni Unite non sono sottoposte alla riunione delle Parti ai fini dell approvazione finché questo paragrafo non entrerà in vigore in tutti i paesi e in tutte le organizzazioni che erano Parti della Convenzione il 28 novembre 2003. e i paragrafi successivi sono rinumerati di conseguenza; b) all articolo 26, paragrafo 3, dopo di cui all articolo 23 è inserito o all articolo 25, paragrafo 3. IT 5 IT