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Att ivi e is la tiv a IL PRESIDENTE Direttore Generale Oggetto: Proposta di legge Azioni regionali volte alla prevenzione ed al li Commissione Consiliare Permanente per il parere. PRESIDENTE Ad iniziativa dei Consiglieri Ricchiuti, Petracca, lannace. VI Commissione Consiliare Permanente per l esame; Napoli,. Ai Presidenti delle Commissioni Le stesse si esprimeranno nei modi e tempi previsti dal Regolamento. il provvedimento in oggetto a: ASSEGNA VISTO l articolo 98 del Regolamento interno bullismo (Reg.Gen.n.379) Depositata in data 24 novembre 2016 LORO SEDI e Servizio Documentazione NAPOLI Regionale della Campania Consiliari Permanenti VI e 11 contrasto del fenomeno del Via 5. Lucia, 81 Alla U.D. Studi legislativi Ut&; Seginda Genera A.O.D, Consiglio Regionale delb Campania ProtoCollo, 00215631U 01112)2016 Dala: 11:39 Classifica: Al Signor Presidente della Giunta Consiglio Regionale della &zmpania Ai Consiglieri Regionali I[hhIUI[[IlI li! d ordine del fl. I 1 hic.

Dottssa Rosa D AMELIO L[UULLN Consiglio Regionale della Crnnpania \SB it\iq9 (\ 1 1 Mcd. i fr A.O.O. Consiglio Regionale della Campania REO. GEN. ATTIVITA LEG.vA ct An. Maria RI CHIUTI Cordialità, scrivente, in qualità lannace. di prima firmataria, e dei consiglieri Maurizio Petracca e Carlo alla prevenzione e Con la presente si al contrasto del fenomeno del bullismo ad iniziativa della trasmette, in allegato, la Proposta di legge Azioni regionali volte Ricchiuti, Maurizio Petracca e Carlo lannace prima firmataria Maria Ricchiuti. prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo ad iniziativa dei consiglieri Maria Oggetto: Trasmissione Proposta di leu.e recante Azioni regionali volte alla del 22novembre2016 prot. n. 85 / SP. SEDE Cbssifica: Regionale della Campania Ufficio: Segmtaria Generale Pmtocdllo: 0921134!) Data: 2411112016 13:41 Al Signor Presidente del Consiglio

Consiglio Regionale ciella Campania Mod. i REG. GEN. N. AUIVITA LEÌ%NA CARLO TANNACE MAuRIzIo PETRACCA MARIA RICCHIUTI Ad iniziativa dei Consiglieri fenomeno del bullismo Azioni regionali volte alla prevenzione e al contrasto dcl Proposta di legge recante t

cui qualcuno compie ripetutamente azioni o fa determinate affermazioni al fine di Il termine «bullismo», dall inglese bullying, definisce una serie di comportamenti con Consiglio Regionale (Iella Campania F.lod. i CL/I trascurabile e, pur in assenza di uno specifico reato nell ordinamento penale italiano, le istituzioni dei vari livelli di governo che compongono la Repubblica stanno cercando di intervenire con azioni positive che puntano principalmente sulla leva socio-educativa. Per questi motivi, il fenomeno del bullismo rappresenta un problema non più utilizzo dei mezzi di comunicazione online da parte di giovani e preadolescenti. Il termine indica l atto di bullismo compiuto da un soggetto (cyberbullo) che, prevalentemente mediante i soda! network, offende la vittima mediante la difffisione di materiale denigratorio (testi, foto e immagini) o la creazione di gruppi «contro». Si tratta di un uso inappropriato della rete, realizzato fuori dal controllo degli adulti, con cui i ragazzi si scambiano contenuti violenti, denigratori, discriminatori, rivolti a coetanei considerati «diversi» per aspetto fisico, abbigliamento, orientamento sessuale, classe sociale o perché stranieri. i diciotto anni di età, e si verifica soprattutto in ambito scolastico. 11 fenomeno si è sviluppato anche sotto forma di «cyberbullismo>), in seguito all ampio di difendersi efficacemente o perché più giovane, o perché meno forte, o ancora perché se protagonisti di episodi del genere sono coetanei, ciò appare del tutto sconcertante. Le esercitare potere su un altra persona e dominarla. È una condotta che si traduce in vessazioni e abusi di ogni genere, violenze fisiche e psicologiche, rivolti a chi è incapace riguarda indifferentemente maschi e femmine, in genere in un età compresa fra gli otto e psicologicamente meno sicuro. È già inaccettabile e inconcepibile che un qualsiasi minore subisca molestie o che venga obbligato a sottostare a soprusi e ad atti di sfruttamento ma, vittime sono di solito isolate, non parlano con nessuno e subiscono in silenzio, anche perché subentra un atteggiamento di vergogna per ciò cui si è stati sottoposti. Il fenomeno Relazione illustrafiva

all esame del Senato della Repubblica per la terza lettura. Consiglio Regionale della E ainpania Mod, I 2 singola o associata, gli istituti scolastici, le aziende sanitarie locali, le associazioni e L articolo 4 individua i soggetti beneficiari dei finanziamenti: i Comuni, in forma sociale e psicologico dei minori ricomprese nei finanziamenti regionali e interviene patrocinio. procedimenti giudiziari, fermo restando il limite di reddito previsto per il gratuito L articolo 3 specifica le azioni positive volte alla tutela dello sviluppo educativo, anche, al comma 3, finanziando le spese legali per le vittime di atti di bullismo nei del cyberbullismo. L articolo 2 introduce una definizione ampia e articolata dei fenomeni del bullismo e corretto, con l ausilio di interlocutori competenti a operare sia in favore della vittima sia strumenti di conoscenza del fenomeno perché possano riconoscerlo e intervenire in modo verso l autore dei comportamenti offensivi. e contrasto al bullismo (articolo 1), punta a fornire ai minori e alle loro famiglie adeguati La presente proposta di legge, attraverso la promozione di azioni mirate dì prevenzione di scuola o altri. per evitare che la piena partecipazione democratica di bambini e adolescenti alla vita scolastica e sociale sia compromessa dall umiliazione, marginalizzazione, ridicolizzazione o dileggio derivanti da comportamenti offensivi o aggressivi di compagni bullismo, istituiti presso gli Uffici scolastici regionali come organi del Ministero dell Istruzione; anche alcune regioni, come il Lazio, sono intervenute in via legislativa Inoltre, a livello statale sono già presenti gli Osservatori regionali permanenti sul prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (A.S. 1261-B), attualmente Si veda, al riguardo, il disegno di legge Disposizioni a tutela dei minori per la

L articolo 5 demanda alla Giunta regionale la definizione (con apposita deliberazione Consiglio Regionale della campania Fiod. i 3 L articolo 9 dispone la modifica dell articolo 2, comma 1, della legge regionale 24 luglio 2006. n. 17, introducendo, tra le ffinzioni del Garante dell infanzia e L articolo 8 definisce le ffinzioni della Consulta, prevedendo, al comma 2, la risultati conseguiti. presentazione di una relazione annuale al Consiglio regionale sull attività svolta e sui stesso), nonché delle strutture delle aziende del Servizio sanitario regionale che si occupano di disagio, devianza e dipendenza. titolo gratuito, saranno individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale struttura si avvarrà del supporto del Garante dell infanzia e dell adolescenza di cui alla L articolo 7 istituisce la Consulta regionale sul bullismo i cui membri, partecipanti a istituito presso l Ufficio scolastico regionale per la Campania (previo accordo con lo dell infanzia e dell adolescenza ), e dell Osservatorio regionale permanente sul bullismo, legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 e successive modificazioni ( Istituzione del garante al fine di contrastare il fenomeno del bullismo. A tal fine, l organismo in questione compito di organizzare corsi di tecniche idonee psico-pedagogiche e di pratiche educative convenzione con l azienda sanitaria locale di appartenenza, una rete di scuole, con il promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione sul bullismo e appronta programmi di sostegno ai minori vittime di questo grave fenomeno di devianza giovanile. L articolo 6 prevede che le istituzioni scolastiche possano costituire, previa intesa o modalità per l attribuzione dei finanziamenti che comunque devono essere concessi con procedure a evidenza pubblica. da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) dei criteri e le agli scopi suindicati. organizzazioni con certificata esperienza che propongano programmi e progetti finalizzati

contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Consiglio Regionale della Campania Mod. i 4 annualità 2017 e 2018. mediante l istituzione, nell ambito della missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo risorse pari a 200.000,00 euro per l anno 2016 e 200.000,00 euro per ciascuna delle libero, programma 02 Giovani, di un apposito capitolo - per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo, nel quale confluiscono le fondo denominato Fondo Agli oneri derivanti dall attuazione della presente proposta di legge si provvede Relazione economico finanziaria L articolo Il regola, infine, l entrata in vigore della legge. degli anni 2016, 2017 e 2018. dall attuazione della presente legge siano determinate in 200.000,00 euro per ciascuno L articolo 10 reca la copertura finanziaria, prevedendo che le spese derivanti dell adolescenza, la collaborazione con la Consulta sul bullismo nella raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alle attività svolte nel territorio regionale in materia di

(Finalità e destinatari) Consiglio Regionale della Campania tod. i D fenomeno del bullismo, anche informatico. regionale. i tre e i diciassette anni e le loro famiglie, residenti o aventi dimora nel territorio 2. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i minori di età compresa tra psicologico dei minori e valorizzarne il benessere nell età dell infanzia e di incentivare azioni positive volte alla tutela dello sviluppo educativo, sociale e dall articolo 8, comma 1, lettere c) e i) dello Statuto della Regione Campania, al fine dell adolescenza, promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto del 1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto Arti

(Definizioni) Consiglio Regionale della Campania Mod. I 6 orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali l utilizzo di strumenti telematici o informatici. 2. Ai fini della presente legge, con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque della vittima. ripetutamente nel tempo, ai danni di una o più vittime, al fine di umiliarle, marginalizzarle, dileggiarle o ridicolizzarle per ragioni di lingua, etnia, religione, comportamento o atto rientrante fra quelli indicati al comma 1 e perpetrato attraverso e gli atti offensivi o aggressivi che un individuo o un gruppo di persone compiono, 1. Ai fini della presente legge, con il termine «bullismo» si intendono i comportamenti Art. 2

(Interventi) Art. 3 7 interventi: genitori di fasce sociali deboli e a rischio, e agli insegnanti ed educatori in generale tra individui, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni per gli operatori sportivi, con il fine di garantire agli stessi l acquisizione di a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte ai bambini e) organizzazione di corsi di fonnazione per il personale scolastico ed educativo e attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i rispetto delle diversità in osservanza del principio costituzionale di uguaglianza nuove tecnologie e specialmente di internet; secondaria di primo e secondo grado, nonché alle loro famiglie, con particolare b)promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo concernenti il in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze: 2. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti concernenti i seguenti scuola, il territorio e la famiglia. condizioni di fragilità psicologica o socio-economica, alla difffisione della cultura della legalità e all utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della rete, soprattutto nell ambiente scolastico, privilegiando quelli elaborati in raccordo tra la della scuola dell infanzia e della scuola primaria e agli studenti della scuola politiche, di condizioni personali e sociali, della legalità, e sull uso informato delle fisica dei bambini e degli adolescenti e dei soggetti portatori di handicap, ovvero in delle diversità, al contrasto di tutte le discriminazioni, alla tutela dell integrità psico e interventi strutturali volti al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione 1. Per le finalità di cui all articolo 1, la Regione sostiene e promuove programmi, progetti Consiglio Regionale della E ampania

d)avvio di specifiche intese volte a instaurare forme permanenti di collaborazione Consiglio Regionale della Campania.1od. I 8 territoriali del Governo, delle forze dell ordine, delle aziende sanitarie locali e spettatori di atti di bullismo, nonché di sportelli di ascolto negli istituti scolastici, giudiziari, fermo restando il limite di reddito previsto per il gratuito patrocinio. 3. La Regione sostiene le spese legali per le vittime di atti di bullismo nei procedimenti anche con il supporto di competenti figure professionali e genitoriali. O attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e prevenzione e dialogo con i propri figli; volti ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo e a dare strumenti di e) organizzazione di corsi, programmi di assistenza, gruppi di supporto per i genitori, con i servizi minorili dell amministrazione della giustizia, delle prefetture uffici degli enti locali; bullismo; adeguate competenze psico-pedagogiche e di pratiche educative efficaci contro il

(Soggetti beneficiari) Consiglio Regionale della Campania Mod. i 9 genitorialità nonché in quello minorile. da almeno tre anni nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla regionale, le associazioni e le organizzazioni con certificata esperienza, che operino i comuni, singoli o associati, le istituzioni scolastiche, le aziende del Servizio sanitario 1. Sono soggetti beneficiari dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all articolo 3 Art4

(Procedure per l erogazione dei finanziamenti) Consiglio Regionale della campania Mod. i di procedure a evidenza pubblica. 2. La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge tramite espletamento a) i criteri e modalità di redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi c) i criteri di valutazione delle domande per la formazione della graduatoria degli e) la rendicontazione e il controllo delle spese sostenute. b) le modalità di presentazione delle domande per l ammissione ai finanziamenti; d) i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti; interventi ammessi a finanziamento; e dei progetti concernenti gli interventi di cui all articolo 3; consiliare competente, determina: dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione 1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni ArI. 5 t

(Rete di scuole per il contrasto al bullismo) Consiglio Regionale della L ampania Mod. i c) approntare programmi di sostegno ai minori vittime di episodi di bullismo. b)promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione sul bullismo e sulla fme di prevenire il bullismo all interno degli istituti scolastici; a) organizzare corsi di tecniche idonee psico-pedagogiche e di pratiche educative, al previa apposita intesa o convenzione, possono costituire con l azienda sanitaria locale territorialmente competente una rete di scuole con seguenti i compiti: devianza giovanile rivolte agli studenti e alle loro famiglie; 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all articolo 1, le istituzioni scolastiche, Art. 6

(Istituzione della Consulta regionale sul bullismo) Consiglio Regionale della canipania Mod. i 12 commissione consiliare competente, stabilisce la composizione della Consulta. Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione, sentita la 2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e si avvale 3. Ai componenti della Consulta non spetta alcun compenso o gettone di presenza. La di disagio, devianza e dipendenza. nonché delle strutture delle aziende del Servizio sanitario regionale che si occupano 24 luglio 2006, n. 17, e dell Osservatorio regionale permanente sul bullismo, istituito istruzione e di educazione alla prevenzione di ogni forma di bullismo e di disagio scolastico. è istituita, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Consulta regionale sul buhismo (di seguito denominata Consulta). presso l Ufficio scolastico regionale per la Campania, previo accordo con lo stesso, a prevenire, gestire e contrastare il fenomeno del bullismo e individuare percorsi di del supporto del Garante dell infanzia e dell adolescenza di cui alla legge regionale 1. Al fine di creare una sinergia tra tutti gli attori che sul territorio possono contribuire Art. 7

1. La Consulta: (Funzioni della Consulta) Art. 8 discriminazioni e della violenza nelle scuole; discriminazioni e la violenza nel territorio regionale e coordina 11 rapporto con le materia di contrasto del bullismo, anche informatico, delle discriminazioni e della regionale sull attività svolta e sui risultati conseguiti. d)acquisisce dati e informazioni, a livello regionale, relativi alle attività svolte in 2-La Consulta presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione al Consiglio tali fenomeni; b)fomisce agli istituti scolastici di ogni ordine e grado linee guida e materiale competente per materia, pareti informazioni e studi relativi ai temi di sua competenza; informativo in materia di contrasto del bullismo, anche informatico, delle associazioni e con gli organismi impegnati nella prevenzione e nella lotta contro violenza nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. a) fornisce, su richiesta della Giunta regionale o della Commissione consiliare c) favorisce il coordinamento dei progetti contro il bullismo, anche informatico, le Consiglio Regionale della campania

(Modifica all articolo 2 della legge regionale 24luglio2006, n. 17) Consiglio Regionale della campania.cd. I 14 bullismo e al cyberbullismo». dati relativi alle attività svolte nel territorio regionale in materia di contrasto al «p) collabora con la Consulta regionale sul bullismo alla raccolta ed elaborazione dei lettera o) è inserita la seguente: modificazioni ( Istituzione del Garante dell infanzia e dell adolescenza ), dopo la 1. All articolo 2, comma 1, della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 e successive Art. 9

(Norma finanziaria) Co;isigho Rego;;ale (iella Campania.1nd. I 15 risorse pari a 200.000,00 euro per l anno 2016 e 200.000,00 euro per ciascuna delle programma 02 Giovani, di un apposito fondo denominato Fondo per la nell ambito della missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero, prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo, nel quale confluiscono le annualità 2017 e 2018. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l istituzione, Art. 10

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul (Entrata in vigore) Consiglio Regionale della Campania F.o_ I e Dr. Carlo IANNACE De Luca Presidente in rete Arci PETRACCA UDC - Mw. Maria RICCRWTI Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Art 11 16