Consiglio Regionals della Campania VI Commissione Consiliare Pernianente (Istruzione e Cultura, Ricerca Scienrijìca. Politiche Sociali)

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1 Consiglio Regionals della Campania VI Commissione Consiliare Pernianente (Istruzione e Cultura, Ricerca Scienrijìca. Politiche Sociali) Prot.n. /VI C. Napoli, 29marzo2017 Al Presidente del Consiglio Regionale Al Presidente della Giunta Regionale Al Rappresentante dell Opposizione All Assessore regionale alla Formazione e Pari Opportunità All Assessore regionale alle Politiche Sociali Al Presidente della 11 Commissione Permanente Al Segretario Generale Al Direttore Generale Attività Legislativa e, p.c. Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari LORO SEDI OGGETTO: Testo Unificato delle Proposte di Legge ad iniziativa dei consiglieri Gambino, De Pascale, Ricchiuti, Petracca, lannace e Cirillo - - Reg. Gen. nn Dhvposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MERITO Si trasmette, in allegato, il Testo Unificato della Proposte di legge di cui all oggetto che, sottoposto a votazione nella seduta del 28 marzo 2017, è stato licenziato così come emendato dalla VI Commissione Consiliare Permanente che ha espresso parere favorevole all unanimità, in ordine alla sua approvazione dal Consiglio regionale. Incaricati a relazionare in Aula, ai sensi dell articolo 40, comma 6, sono stati i firmatari le proposte, consiglieri Carmine De Pascale (De Luca Presidente), per la maggioranza e Luigi Cirillo (M5S), per la minoranza. IL PRESIDENTE - Tommaso Amabile - All, I GGMa

2 Consigllo Regiona1 della Campania VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Culura, Ricerca ScienflJica. Politiche Sociali) TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE R.G. NN AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI GAMBLVO DE PASCALE RICCHI&TL PETRACC A, lanna CE E CIRILLO DISPOSJZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO NELLA REGIONE C4MPANM APPROVATO ALL UNANIMITA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE NELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 2017 RELA TORI CARMINE DE PASCALE (DE LUCA PRESIDENTE) LUIGI CIRILLO (M55) i

3 Consiglio Regionale della Campania VI Commissione Consii iare Pertnanenre (Is rrniiofle e ( u (fli ni, Ricerca ScieH rùflca. Politiche Sociali) RELAZIONE ILL USTRA TIVA Il termine «bullismo», dall inglese bullying, definisce il fenomeno con cui un individuo o un gruppo di persone compiono azioni reiterate a danno di una o più vittime che provocano sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale. aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima. E una condotta che si traduce in vessazioni e abusi di ogni genere, violenze fisiche e psicologiche, rivolti a clii è incapace di difendersi efficacemente o perché più giovane, o perché meno forte, o ancora perché psicologicamente meno sicuro. Il bullismo danneggia tutte le persone coinvolte: le vittime, i bulli. i testimoni. Le vittinie sono di solito isolate, non parlano con nessuno e subiscono in silenzio, anche perché subentra un atteggiamento di vergogna per ciò cui si è stati sottoposti. Il fenomeno riguarda indifferentemente maschi e femmine. Il fenomeno del bullismo può ulteriormente evolversi e strutturarsi nel tempo: i ruoli e le posizioni nell interazione possono cambiare, I bulli diventano vittime, gli spettatori possono diventare a loro volta bulli e vittime, ecc. Questa interazione è malsana per tutti, e tutti sono, in un certo modo, responsabili. Tale manifestazione trova la sua principale ma non esclusiva collocazione in ambito scolastico, diffondendosi come fenomeno relazionale che si sviluppa, nei differenti contesti di aggregazione, all interno di un gruppo sociale composto da bulli, vittime e spettatori. Il «cyberbullismo» è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo e rappresenta l insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, messo in atto contro individui attraverso l utilizzo di strumenti telematici o informatici (sms, mms, foto, video, , chat-rooms. instant messaging, siti web, telefonate etc...), con lo scopo di provocare intenzionalmente un danno o un disagio alla vittima, incapace di difendersi. Il cyberbullismo è estremamente aggressivo e insidioso in quanto la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web. Il bullismo diventa, quindi, con sempre maggior frequenza cyberbullismo con la conseguenza che: il materiale utilizzato può essere diffuso senza alcun limite a livello mondiale; le comunicazioni aggressive possono avvenire in qualsiasi momento e raggiungere la vittima in ogni contesto. I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online, con lo scudo della rete, ciò che non farebbero nella vita reale: chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo; inoltre, i contenuti offensivi postati sul web non possono essere cancellati facilmente e gli attacchi possono quindi continuare indefinitamente nel tempo. I ragazzi in età scolastica sono utenti attivi delle tecnologie digitali ed hanno ottime competenze tecniche; hanno, però, scarsa consapevolezza sui rischi del mondo digitale e sulle conseguenze dell agire in rete. In risposta a tale criticità questa legge si propone, inoltre, di sviluppare tra i cittadini ed in particolare tra i più giovani, una cultura della cittadinanza digitale consapevole ossia, un processo di consapevolezza e comprensione critica dei mezzi di comunicazione digitale intesi non solo come strumenti tecnotogici ma, altresi, come linguaggio, cultura e ambiente di vita ove si generano esperienze cognitive, affettive e socio relazionali. Le conseguenze che ne derivano non riguardano solo la vittima ma anche i testimoni passivi. Contrastare e prevenire il cyberbullismo rappresenta, dunque, una priorità indifferibile per garantire il benessere dei nostri ragazzi. La mediazione attiva degli adulti, genitori e docenti e delle istituzioni può e deve rappresentare lo strumento della consapevolezza sui possibili rischi, sulle sfide e le infinite 2

4 Consiglia Regionale della Campania VI Commissione Consiliare Permanente (Isrruhionc e Culuira, Ricerca Scicnrij7ca. Polinche Sociali) opportunità offerte dal mondo online ma anche la barriera difensiva della società civile nei confronti di questa grave patologia sociale. Risulta particolarmente innovativo il richiamo alla promozione della peer education (educazione fra pari) ossia a quella strategia educativa grazie alla quale alcuni giovani, adeguatamente formati, intraprendono per un determinato periodo di tempo attività educative, informali o organizzate con i loro pari (per età, contesto e interessi), al fine di sviluppare una cultura responsabile e consapevole volta al rispetto degli altri e della diversità, a tutelare l integrità psico-fisica dell individuo e a promuovere la correttezza nell uso degli strumenti digitali. Nell ordinamento giuridico italiano manca attualmente un inquadramento normativo specifico in materia anche se il disegno di legge Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (A.S B) è stato approvato dal Senato della Repubblica in terza lettura il 6 febbraio scorso. E opportuno ricordare che sono stati istituiti gli Osservatori regionali permanenti sul bullismo presso gli uffici scolastici regionali, come organi del Ministero dell istruzione. Risalgono al 2007, ad opera del Ministero dell Istruzione, la Direttiva ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo, che istituisce gli Osservatori regionali permanenti sul bullismo, attivi presso gli Uffici scolastici regionali e con funzione di collegamento con le diverse istituzioni nazionali che si occupano di educazione alla legalità; e la Direttiva ministeriale del 15 marzo 2007 che detta linee di indirizzo sull utilizzo dei telefoni cellulari negli istituti scolatici aprile 2015, il Ministero dell istruzione ha diffuso le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Per quanto riguarda le direttive europee in materia di cyberbullismo, ai sensi della decisione 135 1/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione, l Europa, attraverso il programma comunitario denominato Safer Internet, invita tutti i paesi membri ad attuare una serie di progetti mirati all educazione per l utilizzo della Rete. Nell agenda digitale , sono previste misure per la tutela e la protezione di bambini e adolescenti europei online nel programma di sviluppo della rete Connecting Europe Facility (CEF Telecom), all interno del quale sono previsti finanziamenti nell ambito Safer Internet e Cybersecurity. Questo testo si propone di sviluppare un piano integrato di azioni che programmi interventi ed azioni che coinvolgano quanti più attori possibili riconoscendo l efficacia delle progettualità integrate tra più soggetti, la durata dei progetti ed il relativo iter procedurale e l interazione con strumenti multimediali. Occorre sviluppare una progettualità rivolta ai genitori ed agli operatori-educatori che riguardi non solo la conoscenza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, ma anche il linguaggio utilizzato dagli strumenti digitali attraverso cui il fenomeno sempre più frequentemente si diffonde: in molti casi gli adulti hanno scarsa conoscenza di come funzionano i mezzi di comunicazione digitale e questo limita la loro capacità di captare segnali e linguaggi sintomatici. Occorre, dunque, una particolare attenzione da parte degli adulti nei confronti del fenomeno, una stretta collaborazione tra istituzioni, scuola e genitori. Gli interventi di prevenzione debbono essere mirati a tutti i livelli dell esperienza dei minori per poter così rispondere alle diverse esigenze che la complessità del fenomeno richiede. Inoltre, il fenomeno andrebbe affrontato in untottica sistemica a livello cognitivo, emotivo, affettivo, socio-relazionale. La presente legge, attraverso la programmazione di azioni mirate di prevenzione e contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, ha la finalità di porre in essere, a livello regionale e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private del territorio iniziative destinate non solo ai soggetti coinvolti in atti di bullismo tradizionale e di cyberbullismo, sia nella posizione di vittime, 4-,,nfl

5 Consiglio Regionctls della Camcznia VI Commissione Consii iare Permanente (htruziosic e Cultura. Ricerca ScienrUica. Politiche Sociali) responsabili o spettatori ma anche al personale scolastico, agli educatori ed agli operatori presso i centri di aggregazione giovanile, quali possono essere i gruppi sportivi, le associazioni culturali e ricreative. Di seguito, gli articoli sono analiticamente descrittl L art. I definisce la finalità ed i destinatari; L art.2 enuncia le definizioni di bullismo e di cyberbullismo; L art.3 specifica gli interventi ed i progetti promossi dalla Regione diretti al rispetto della dignità dell individuo, alla valorizzazione delle diversità ed al contrasto di tulle le discriminazioni, alla tutela dell integrità psico-fisica dell individuo, alla diffusione della cultura della legalità, all utilizzo degli strumenti informatici e della rete; L art.4 individua i soggetti beneficiari degli interventi; L art5 istituisce la Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo ; L art.6 istituisce il Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo ; L art.7 dispone l istituzione del Fondo; Con l art. 8 è introdotta la clausola valutativa ; L art. 9 dispone la copertura finanziaria; L arlio prevede l entrata in vigore. RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA In sede di prima applicazione agli oneri derivanti dalla presente legge pari a euro ,00 si provvede mediante l istituzione di un apposito fondo denominato Fondo per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nell ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero). Proaramma 02 (Giovani), mentre per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio. INDICE Articolo I Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo IO Finalità e destinatari Definizioni Interventi Soggetti beneficiari Settimana regionale contro il bu!lismo ccli! cyberbulllv,no Comitato regionale per la lotta al bu!lismo ed al cyberbullismo Fondo per la lotta al bullismo ed al cvberbullismo Clauso!a vai utativa Norma finanziaria Entrata in vigore 4

6 1. La presente legge, nel rispetto del dettato costituzionale e con il coinvolgimento delle istituzioni Finalità e destinatari lhrruzionc e Cultura, Ricerca Scientifica. Politiche socuilij Arti VI Commissione Consiliare Permanente a) ai soggetti coinvolti in atti di bullismo tradizionale e di cyberbullismo nella posizione di vittime, di autori e di spettatori; b) alle persone che ne sono riferimento in ambito familiare e scolastico; c) agli ambienti nei quali si sviluppa la maturazione dei fenomeni per prevenirli e contrastarli. I. Ai fini della presente legge, con il termine bullismo si intendono i comportamenti e gli atti o più vittime, per umiliarle, marginalizzarle, dileggiarle o ridicolizzarle per ragioni di lingua, etnia, 2. Ai tini della presente legge, con il termine cyberbullismo si intende ogni comportamento o atto Art.3 I. La Regione, per le finalità di cui alfarticolo I. sostiene e promuove gli interventi ed i progetti diretti al rispetto della dignità dell individuo, alla valorizzazione delle diversità ed al contrasto di tutte le a) la promozione di attività sociali, culturali e sportive per valorizzare il rispetto delle diversità l uso consapevole della rete internet e dei new media; b) la promozione di uno stile di vita familiare diretto a sviluppare il senso critico nel bambino e nel c) l organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico e per gli educatori, allo scopo di fornire le adeguate tecniche psico-pedagogiche ed educative per prevenire il fenomeno del d) l avvio di specifiche intese e di interventi congiunti con i servizi minorili dell amministrazione della giustizia, delle prefetture-uffici territoriali del governo, delle forze dell ordine, delle aziende discriminazioni, come previsto dall articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, alla tutela delfintegrità psico-fisica dei bambini e dei giovani, alla diffusione della cultura della Legalità ed all utilizzo degli strumenti informatici e della rete, per lo sviluppo di una cultura della cittadinanza digitale consapevole, concernenti: senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, nonché l educazione ai sentimenti, all affettività e alla gestione dei conflitti, la legalità e giovane per ridurre l esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi, anche in relazione all uso eccessivo di videogiochi, video online e trasmissioni televisive inappropriate; sanitarie locali e degli enti locali, volti ad instaurare forme permanenti di collaborazione; bullismo e del cyberbullismo ed i rischi originati dai modelli culturali lesivi della dignità della persona, trasmessi dai mezzi di comunicazione e dal web; 00nBhliar Interventi vittima. offensivi o aggressivi che un individuo o un gruppo di persone compiono ripetutamente ai danni di una religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità ed altre condizioni personali e sociali della rientrante nel comma i e messo in atto con l utilizzo degli strumenti telematici o informatici. Definizioni Art2 pubbliche e private del territorio, promuove le iniziative destinate: Consiglio Regionale della Canwania

7 consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in particolar modo della prevenzione dello stesso e dell importanza del dialogo con i figli, potenziali vittime di soprusi e potenziali spettatori delle violenze altrui e con i responsabili delle azioni di bullismo e del e) l organizzazione di corsi e di programmi di supporto per aiutare i genitori ad acquisire la flsrruzionc e Cultura, Ricerca ScienUìca. Politiche Sociali) VI Commissione Co risi i ia re Penn a nerire I) l attivazione di programmi di sostegno in favore delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo e di cyberbullismo; g) l istituzione di sportelli di ascolto negli istituti scolastici con il supporto delle figure h) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte in particolar modo ai del bullismo, del cyberbullismo e delle loro conseguenze: i) la promozione di una strategia educativa che favorisca la comunicazione, la sensibilizzazione e lo del bullismo e del cyberbullismo (peer education). 2. La Regione sostiene le spese legali per le vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo nei Art.4 I. Sono beneficiari degli interventi di cui all articolo 3, i comuni singoli o associati, le istituzioni Art.5 1. E istituita la Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo, inclusiva del 7 febbraio, 2. La Giunta regionale, tramite gli assessorati competenti ed in collaborazione con il Comitato sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo concernenti gli interventi ed i progetti previsti 1. La Regione istituisce presso l Assessorato regionale competente alla Formazione e Pari Opportunità 6 della Giunta regionale, il Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cvberbullismo, (di seguito Comitato regionale per la lotta al bullisnzo ed al cyberbullismo An.6 giornata nazionale dedicata al tema. regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo previsto all articolo 6 della presente legge, in occasione della Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo. predispone il programma all articolo 3. comma 2. delle iniziative di carattere informativo, formativo ed educativo, di prevenzione e di sensibilizzazione Settimana regionale contro il biillisnio ed il cyberbullismo terzo settore di cui all articolo 13. comma I della legge regionale 23 ottobre tu I (Legge per La scolastiche, le aziende del Servizio sanitario regionale (di seguito denominate A.S.L.), ed i soggetti del dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 6 novembre 2000, n.328). Sagge/ti beneficiari bambini, ai giovani, alle loro famiglie, agli insegnanti ed agli educatori sulla gravità del fenomeno cyberbullismo per agevolame il recupero sociale; professionali competenti e genitoriali: scambio di esperienze tra pari anche attraverso la formazione di gruppi di giovani che svolgano attività educative, informali o organizzate, sulle tematiche legate alla prevenzione ed al contrasto procedimenti giudiziari, fenuo restando il limite di reddito previsto per il gratuito patrocinio. Consiglio Regionals della Campania

8 denominato Comitato), entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale. (Istruzione e Cultura, Ricerca ScientiJìeu. Politiche Soemlt) Vi Commissione Consiliare Permanente 2. Il Comitato: a) raccoglie ed aggiorna i dati provenienti dal territorio regionale relativi ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; b) predispone un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del in materia e dall articolo 3 della presente legge, al fine di creare una sinergia tra tutti gli attori; e) collabora con gli assessorati regionali competenti e con gli operatori sul territorio alla e di sicurezza in rete; d) fornisce, su richiesta della Giunta regionale o della Commissione consiliare competente, e) propone protocolli di collaborazione con gli enti statali, locali e con le istituzioni nonché O collabora con gli assessorati regionali competenti alla predisposizione del programma delle g) promuove la costituzione di una rete di associazioni scolastiche e studentesche finalizzata alla lotta al bullismo ed al cyberbullismo; h) predispone un regolamento interno di funzionamento delle riunioni; i) presenta alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull attività 3. Sono componenti del Comitato: a) il presidente della Giunta regionale, o suo delegato; b) l assessore regionale alla Formazione e Pari Opportunità, o suo delegato; c) L assessore regionale alle Politiche sociali, o suo delegato; d) il presidente della Commissione consiliare competente, o suo delegato; e) il garante dell infanzia e dell Adolescenza della Regione Campania, o suo delegato; O il presidente del Co.Re.Com. della Campania, o suo delegato; g) il referente del Nucleo operativo dell Osservatorio regionale permanente sul bullismo dell Ufficio scolastico regionale per la Campania (USR): h) un rappresentante del Forurn regionale dei giovani; i) un rappresentante del Forum regionale delle associazioni dei genitori della scuola (FoRAGS) per la Regione Campania. 4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato per perseguire le finalità previste a) esperti con competenze specifiche in campo pedagogico, psicologico, sociologico e delle b) rappresentanti delle forze dell ordine, della polizia postale e delle comunicazioni, delle procure e dei tribunali dei minori; c) soggetti previsti all articolo 4 della presente legge; d) operatori della rete internet. 5. La partecipazione ai lavori del comitato è a titolo gratuito. 6. La struttura regionale competente garantisce il necessario supporto organizzativo per l espletamento 7. Il comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate 7 indirizzi, pareri, informazioni e studi in materia; cyberbullismo da proporre alle istituzioni del territorio regionale come previsto dalle vigenti norme promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle norme di buon comportamento convenzioni tra le scuole e le A.S.L.; all articolo I della presente legge: iniziative previste all articolo 5 della presente legge; svolta e sui risultati conseguiti. delle funzione e dei compiti del comitato. fino all insediamento del nuovo comitato. comunicazioni sociali telematiche; Consiglio Regionale delta CarnpcLnia

9 Consiglio Regionals della Campania VI Commissione Consiliare Penna flcfìtc (Isrruzioitt e Cn lrt ru, Ricerca Scieit. ruica Politiche Sociali) 8. Sono pubblicati nel sito tematico della regione le informazioni, gli studi e le iniziative utili al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Art.7 Fondo per la lotta al huiìis,no ed al cvberbullis,no I. Ai fini dell attuazione di quanto previsto nella presente legge è istituito il Fondo per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario. 2. Le risorse del fondo sono implernentate da eventuali entrate provenienti da erogazioni effettuate da persone fisiche o giuridiche e dalla promozione di campagne pubbliche di sensibilizzazione e di crowdfunding attraverso l utilizzazione dei siti web istituzionali. 3. La Giunta regionale, tenuto conto degli interventi previsti dall articolo 3 e del piano di azione integrato di cui alla lettera b), del comma 2, dell articolo 6, determina i criteri e le modalità per la redazione delle proposte progettuali, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge. Art.8 Ckntsola vah,tativa I. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sull attuazione della presente legge, sugli interventi e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Art.9 Normafinanziaria I. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro ,00, si provvede in sede di prima applicazione mediante l istituzione del Fondo per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nell ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 02 (Giovani), che presenta sufficiente disponibilità finanziaria. 2. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio. Art.l0 Entrata in vigore I. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. IL PRESIDENTE Tommaso Amabile QJJs

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