B Legge federale concernente la riforma dell organizzazione del Governo

Documenti analoghi
Legge federale concernente la procedura dell Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l entrata in vigore dei suoi atti

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulla ricerca

Legge federale sull organizzazione giudiziaria

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Regolamento del Tribunale penale federale

Legge federale sull organizzazione giudiziaria

A Legge federale sull introduzione dell iniziativa popolare generica

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Codice penale svizzero

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Sezione 2: Compiti e indipendenza

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Legge federale sull Assemblea federale

Ordinanza dell Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all amministrazione parlamentare

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Ordinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sui politecnici federali

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Codice penale svizzero

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione

Regolamento sull organizzazione del Consiglio di Stato e dell Amministrazione (del 26 aprile 2001)

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

[Signature] Il Consiglio federale disciplina l utilizzo dei ricavi così ottenuti.

Regolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione

Approvato dal Consiglio nazionale il

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale sulla collaborazione nell ambito dell infrastruttura

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata

Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Basilea Campagna e Appenzello Interno

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

Regolamento del Tribunale penale federale

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Legge federale relativa alla Convenzione dell Aia sull adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

Iniziativa parlamentare Aumento dei posti a tempo pieno presso la Corte d appello del Tribunale penale federale

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina:

Legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza

Legge federale sulla procedura penale

Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Regolamento sull organizzazione del Tribunale penale federale

Legge federale sulla protezione dell ambiente

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Ordinanza sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Regolamento della Commissione federale delle case da gioco

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018)

Istruzioni del Consiglio federale concernenti l informatica e la telecomunicazione nell Amministrazione federale

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Regolamento del Tribunale federale dei brevetti

Legge federale sui diritti politici

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento

[Codice QR] La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata.

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Statuti della Tellco fondazione d investimento

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Transcript:

B Legge federale concernente la riforma dell organizzazione del Governo Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 2001 1, decreta: I I seguenti atti legislativi sono modificati come segue: 1. Legge del 21 marzo 1997 2 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione Art. 1 Governo federale 1 Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione. È composto di sette membri. 2 Ognuno dei membri del Consiglio federale può essere affiancato da un ministro delegato. Questi adempie i compiti governativi affidatigli dal Consiglio federale. 3 I membri del Consiglio federale nonché i ministri delegati formano il Governo federale. 4 Il Governo federale è assistito dal cancelliere della Confederazione. Art. 3 cpv. 1 1 Il Governo federale e l Amministrazione federale operano sulla base della Costituzione e della legge. Art. 4 Responsabilità politica Il Consiglio federale assume la responsabilità complessiva delle funzioni governative quale Collegio. I ministri delegati sono corresponsabili per i settori di compiti a loro affidati. 1 FF 2002 1895 2 RS 172.010 2001-2478 1951

Art. 5 Controllo dei compiti della Confederazione Il Governo federale controlla costantemente i compiti della Confederazione e l adempimento dei medesimi nonché l organizzazione dell Amministrazione federale quanto alla loro necessità e corrispondenza con gli obiettivi che scaturiscono dalla Costituzione e dalla legge. Elabora soluzioni orientate al futuro per l attività dello Stato. Art. 10 Abrogato (ora art. 24c) Art. 10a Abrogato (ora art. 24d) Art. 11 Abrogato (ora art. 24e) Art. 18 cpv. 1 bis (nuovo) 1bis Il Consiglio federale determina a quali deliberazioni partecipano quali ministri delegati. Art. 23 Abrogato (ora art. 24b) Titolo prima dell art. 24a Capitolo 1 bis : Il Governo federale (nuovo) Art. 24a Deliberazioni 1 I membri del Consiglio federale e i ministri delegati si riuniscono in sedute del Governo federale tutte le volte che gli affari lo esigono. 2 I ministri delegati partecipano alle deliberazioni con voto consultivo. 3 Possono fare proposte in merito agli affari di loro competenza. 4 La partecipazione del cancelliere della Confederazione e dei vicecancellieri alle deliberazioni del Governo federale nonché il ricorso a quadri dirigenti e specialisti è disciplinato dall articolo 18. Art. 24b Delegazioni 1 Il Consiglio federale può costituire delegazioni per determinati affari. Esse sono composte di norma di tre membri. 1952

2 Le delegazioni preparano le deliberazioni del Governo federale e le decisioni del Consiglio federale. Esse conducono trattative, in nome del Governo federale, con altre autorità interne o estere oppure con privati. Art. 24c Informazione 1 Il Governo federale assicura l informazione dell Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico. 2 Provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti. 3 Sono fatte salve le disposizioni particolari relative alla salvaguardia di interessi pubblici o privati preponderanti. Art. 24d Portavoce del Governo Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Governo. Il portavoce informa l opinione pubblica su incarico del Governo federale. Coordina le attività d informazione tra il Governo federale e i dipartimenti. Art. 24e Relazioni pubbliche Il Governo federale cura le relazioni con l opinione pubblica e s informa sulle opinioni e sulle aspettative manifestate nella pubblica discussione. Titolo prima dell art. 24f Capitolo 1 ter : I ministri delegati (nuovo) Art. 24f Nomina 1 I ministri delegati sono nominati dal Consiglio federale su proposta del competente capo di dipartimento. 2 La loro nomina è sottoposta all Assemblea federale per conferma. Dopo un rinnovo integrale del Consiglio federale, l Assemblea federale conferma in blocco la nomina di tutti i ministri delegati. 3 Il Consiglio federale può rimuovere dalla carica un ministro delegato in qualsiasi momento, su proposta del competente capo di dipartimento. 4 La funzione dei ministri delegati termina quando il capo di dipartimento che essi affiancano cambia di dipartimento o dimissiona dal Consiglio federale. 1953

Art. 24g Funzioni 1 I ministri delegati adempiono autonomamente i compiti governativi affidati loro dal Consiglio federale. 2 Possono rappresentare il Governo federale nel Paese e all estero. Art. 25 cpv. 1 e 2 lett. a-c 1 Il presidente della Confederazione dirige il Governo federale. 2 Il presidente della Confederazione: a. provvede affinché le incombenze del Governo federale siano assunte e adempiute tempestivamente, con efficacia e in modo coordinato; b. prepara le deliberazioni del Governo federale e fa da conciliatore in caso di divergenze; c. controlla che la vigilanza del Governo federale sull Amministrazione federale sia organizzata ed espletata in modo appropriato. Art. 28 Rappresentanza Il presidente della Confederazione rappresenta il Governo federale nel Paese e all estero. Art. 30 cpv. 1 e 2 lett. a 1 Il cancelliere della Confederazione è il capo dello stato maggiore del Governo federale. 2 Il cancelliere della Confederazione: a. assiste il presidente della Confederazione e il Governo federale nell adempimento dei loro compiti. Art. 32 lett. a-c e f Il cancelliere della Confederazione: a. consiglia e assiste il presidente della Confederazione e il Governo federale nella pianificazione e nel coordinamento a livello governativo; b. concerne soltanto il testo francese c. coopera alla preparazione e all attuazione delle deliberazioni del Governo federale; f. assiste il Governo federale nei suoi rapporti con l Assemblea federale. Art. 34 Informazione 1 In collaborazione con i dipartimenti, il portavoce del Governo prende le misure necessarie per informare il pubblico. 1954

2 Il cancelliere della Confederazione garantisce l informazione interna tra Governo federale e dipartimenti. Art. 35 cpv. 1 1 Il Consiglio federale, i capi di dipartimento e i ministri delegati dirigono l Amministrazione federale. Art. 36 cpv. 1 1 Il Consiglio federale, i capi di dipartimento e i ministri delegati definiscono gli obiettivi dell Amministrazione federale e fissano le priorità. Titolo prima dell art. 37 Capitolo 2: I dipartimenti Sezione 1: Capi di dipartimento, ministri delegati Art. 37 rubrica Direzione e responsabilità politica Art. 38 cpv. 2 (nuovo) 2 I ministri delegati dispongono degli stessi mezzi di direzione all interno dei loro settori di compiti. Art. 39 Collaboratori personali Il capo di dipartimento e il ministro delegato possono nominare collaboratori personali, di cui definiscono i compiti. Art. 42 cpv. 5 (nuovo) 5 Assiste nello stesso modo il ministro delegato. Art. 46 Temporaneo conferimento del titolo di «segretario di Stato» Se le relazioni con l estero lo richiedono, il Consiglio federale può conferire temporaneamente a direttori di gruppi o uffici nonché a segretari generali il titolo di «segretario di Stato» se, su suo mandato, rappresentano la Svizzera in negoziati internazionali al più alto livello. Art. 47 cpv. 1, 1 bis (nuovo) e 2 1 La decisione di un affare spetta, secondo l entità del medesimo, al Consiglio federale, a un dipartimento, a un ministro delegato, a un gruppo oppure a un ufficio. 1955

1bis Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza in quali settori i ministri delegati hanno competenze decisionali. 2 Stabilisce mediante ordinanza quale unità amministrativa sia legittimata a decidere in singoli affari oppure in un insieme di settori. Art. 48 cpv. 1 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti o a ministri delegati la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. Art. 49 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 2 1 Il capo di dipartimento nonché il ministro delegato possono conferire alle seguenti persone il diritto di firmare in loro nome taluni atti o il mandato di firmarli: b. concerne soltanto il testo francese 2 Parimenti possono delegare la firma di decisioni impugnabili con ricorso di diritto amministrativo. Art. 50 cpv. 2 2 Le relazioni con i Governi cantonali sono di competenza del Consiglio federale, dei capi di dipartimento, dei ministri delegati nonché del cancelliere della Confederazione. Art. 52 Coordinamento a livello governativo Il Governo federale e le sue delegazioni, nonché la Cancelleria federale, adempiono i compiti di coordinamento attribuiti loro dalla Costituzione e dalla legge. Art. 54 cpv. 1 primo periodo e 3 1 La conferenza dei responsabili dell informazione riunisce il portavoce del Governo e i responsabili dell informazione di ciascun dipartimento. 3 È presieduta dal portavoce del Governo. Art. 55 Altri organi permanenti di stato maggiore, pianificazione e coordinamento Il Consiglio federale, i dipartimenti e i ministri delegati possono istituire altre conferenze o unità amministrative indipendenti incaricate di compiti di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento. 1956

Art. 59 Residenza dei membri del Governo federale e del cancelliere della Confederazione I membri del Governo federale e il cancelliere della Confederazione possono scegliere liberamente il loro luogo di residenza ma devono poter raggiungere in breve tempo la sede ufficiale. Art. 60 cpv. 1 e 3 1 I membri del Governo federale e il cancelliere della Confederazione non possono ricoprire alcuna altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone, né esercitare un altra professione o un industria. 3 È vietato ai membri del Governo federale e al cancelliere della Confederazione esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero nonché accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere. Art. 61 Incompatibilità familiari 1 Non possono essere simultaneamente membri del Governo federale i parenti, compresi gli affini, in linea retta e fino al quarto grado incluso in linea collaterale, i coniugi, i mariti di sorelle e le mogli di fratelli. 2 Questa regola vale anche tra il cancelliere della Confederazione e i membri del Governo federale. Art. 61 a cpv. 1 e 5 3 (Introdurre l art. 61a nel capitolo 1) 1 Contro un consigliere federale, contro un ministro delegato e contro il cancelliere della Confederazione non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o delitto non connesso alla loro condizione o attività ufficiali, se non con il loro consenso scritto o con l autorizzazione del Consiglio federale. 5 Contro il negato consenso a procedere penalmente contro un consigliere federale, contro un ministro delegato o contro il cancelliere della Confederazione si può, entro dieci giorni, interporre ricorso all Assemblea federale. 2. Legge del 26 marzo 1934 4 sulle garanzie Art. 4 cpv. 1 1 I membri del Consiglio federale, i ministri delegati, il cancelliere della Confederazione e i rappresentanti o commissari federali non possono essere perseguiti nel senso dell articolo 1 senza il loro consenso scritto o l autorizzazione del Consiglio federale. 3 Nella versione secondo il rapporto del 1 marzo 2001 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, Iniziativa parlamentare Legge sul Parlamento, FF 2001 3097, 3297. 4 RS 170.21 1957

Art. 8 cpv. 1 1 I crimini e i delitti contro la vita, l incolumità e la libertà personale di membri del Consiglio federale, di ministri delegati o del cancelliere della Confederazione sottostanno alla giurisdizione federale. Lo stesso è dei crimini e delitti contro l onore, in quanto essi si riferiscano alla gestione di questi magistrati. 3. Legge del 14 marzo 1958 5 sulla responsabilità Art. 1 cpv. 1 lett. b 1 La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, tali: b. i membri del Consiglio federale, i ministri delegati e il cancelliere della Confederazione; Art. 2 cpv. 2 2 I membri del Consiglio federale nonché i ministri delegati e il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per i pareri da loro espressi nell Assemblea federale e negli organi parlamentari. Art. 14 cpv. 1 1 Nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso delle Camere federali, contro membri del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati, né contro membri di autorità o contro magistrati eletti o confermati dall Assemblea federale, per reati attenenti all attività o alla condizione ufficiale dei medesimi. 4. Legge federale del 6 ottobre 1989 6 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati Art. 1 cpv. 1 1 L Assemblea federale disciplina l importo della retribuzione dei membri del Consiglio federale, dei ministri delegati, del cancelliere della Confederazione nonché dei membri del Tribunale federale (magistrati) sotto forma di un ordinanza dell Assemblea federale. I ministri delegati, il cancelliere della Confederazione e i membri del Tribunale federale ricevono una retribuzione fissata in percentuale di quella dei membri del Consiglio federale. 5 RS 170.32 nella versione secondo il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1 marzo 2001 «Iniziativa parlamentare. Legge sul Parlamento»; FF 2001 3097. 6 RS 172.121 1958

Art. 2 Spese di rappresentanza Un credito annuo destinato a coprire le spese di rappresentanza dei membri del Consiglio federale, dei ministri delegati e del cancelliere della Confederazione è iscritto nel bilancio di previsione. 5. Legge del 24 marzo 2000 7 sul personale della Confederazione Art. 2 cpv. 2 lett. a bis (nuova) 2 Non è applicabile: a bis. ai ministri delegati (art. 175 cpv. 4 Cost.); 6. Legge del... sul Tribunale amministrativo federale 8 Art. 29 lett. c Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: c. dei dipartimenti, dei ministri delegati, della Cancelleria federale e dei servizi dell Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; II 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 La pubblicazione nel Foglio federale è effettuata soltanto dopo l accettazione, da parte di popolo e Cantoni, del decreto federale del 9 sulla riforma della direzione dello Stato. 3 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 3130 7 RS 172.220.1 8 Disegno secondo il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001; FF 2001 4083. 9 RU (FF 2002 1949) 1959