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PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE (CIG Z3A14F018C) Contratto a firma digitale tra TRA Veneto Lavoro, con sede in Venezia, Via Ca Marcello, 67/b, cod. fisc. 03180130274, nel contesto del presente atto indicato per brevità come Ente, in persona di Sergio Rosato, Direttore, nato a Reggio Calabria l 11/11/1948, domiciliato per la sua carica presso l Ente, E la Società Canon Solutions Italia Nord S.r.l., con sede a Cernusco Sul Naviglio, - 20063 MI Strada Provinciale n 11 Strada Padana Superiore 2/B - Italy, C.F. 00694440223, di seguito denominata Ditta, rappresentata in persona di Basile Maurizio, in qualità di Legale Rappresentante, nato a Napoli 12/7/1960 e residente a Rozzano (MI) in via C. A. Dalla Chiesa 20, codice fiscale BSLMRZ60L12F839K premesso che - la Regione del Veneto, con contratto sottoscritto in data 29/9/2009, a seguito di gara d appalto, ha assegnato il servizio di noleggio ed assistenza di macchine multifunzione per i propri uffici alla ditta Canon Solutions Italia Nord srl di Vimodrine (MI). Il capitolato d appalto all art. 1, nonché il contratto, contiene la clausola di estensione delle medesime condizioni agli Enti regionali; - Veneto Lavoro ha di conseguenza aderito ai risultati della gara suddetta e con il Decreto Direttoriale n. 75 del 31/5/2011 ha assegnato il servizio di noleggio ed assistenza di macchine multifunzione (stampanti e fotocopiatrici) dal 1/7/2011 al 30/6/2015 alla ditta Canon Solutions Italia Nord srl di Vimodrone (MI); - la Regione del Veneto ha indetto una nuova gara per il servizio di noleggio ed assistenza di macchine multifunzione per i propri uffici, nel cui capitolato è prevista l estensione dei risultati agli Enti regionali; - nelle more dell espletamento della gara, al fine di garantire la continuità dell attività, l Ente con il Decreto direttoriale n. 68 del 12/6/2015, ha di conseguenza assegnato il servizio di noleggio ed assistenza di macchine multifunzione alla ditta Canon Solutions Italia Nord srl di Vimodrone (MI) dal 1/7/2015 al 31/12/2015. Tutto ciò premesso, in modo che la premessa costituisca parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue: SI STIPULA ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA Il presente contratto ha per oggetto la proroga del servizio noleggio e la manutenzione full-service di (sei) macchine fotocopiatrici multifunzione, secondo le specifiche indicate nell'offerta del 20 maggio 2011 che costituisce parte integrante del presente contratto. Le attività in cui si estrinseca l oggetto del presente contratto sono, in particolare, le seguenti: o uso delle macchine in locazione o fornitura dei materiali di consumo (toner, tamburo, fusori, graffette, ecc. con la sola esclusione della carta) o assistenza tecnica e manutenzione 1

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha la durata dal 1/7/2015 al 31/12/2015. ART. 3 - TIPOLOGIA DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE Le apparecchiature fornite dalla Ditta e oggetto del presente contratto sono quelle indicate nell'offerta di cui sopra, e già presenti presso Veneto Lavoro. Inoltre devono essere soddisfatte le seguenti esigenze: - il contatore deve effettuare per il b/n un solo scatto per copia prodotta, indipendentemente dal formato di carta; - le apparecchiature devono essere corredate da documentazione tecnica e manuale d uso in lingua italiana - sia utilizzabile sia carta comune che carta riciclata; Resta inteso che la ditta potrà offrire, alle medesime condizioni, fotocopiatrici con caratteristiche migliorative e modelli più recenti ferme restando le caratteristiche minime di base sopraccitate. ART. 4 - NORME TECNICHE DI SICUREZZA La Ditta si impegna a fornire fotocopiatrici conformi alle norme di sicurezza vigenti, che utilizzino materiali di consumo atossici e biodegradabili e che i toner e le emissioni della macchina corrispondano alle vigenti normative europee, nonché ad adeguarsi alle eventuali nuove norme. Le apparecchiature devono essere munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell Unione Europea e conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. Ogni fotocopiatrice dovrà essere accompagnata da una scheda tecnica di sicurezza relativa alle emissione di ozono, di polveri, di calore e del livello di rumore. In ogni caso, la Ditta si obbliga ad osservare, nell esecuzione di questo contratto, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, sia italiane che europee, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificato. ART. 5 - ASSISTENZA TECNICA La Ditta deve garantire, per tutto il periodo di validità del contratto, la necessaria messa punto ed il mantenimento delle apparecchiature per una corretta efficienza e funzionalità, provvedendo a fornire, su richiesta dell Ente e tutte le volte che si rendesse necessario, l assistenza tecnica e la manutenzione, ovvero porre in essere ogni attività indispensabile per il buon funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti delle apparecchiature guaste. Il servizio di assistenza e manutenzione deve, quindi, garantire: - l assistenza tecnica, con il controllo, pulizia, lubrificazione, riparazione, messa a punto e tutto ciò che occorre al buon funzionamento della macchina - la sostituzione, con pezzi di ricambio originali, delle parti e componenti che risultassero difettose (comprese le lampade e le parti in vetro) - il mantenimento in efficienza ed aggiornamento del software operativo di sistema. A tal fine la Ditta deve comunicare i dati identificativi di un referente unico (compresi recapito telefonico, numero di fax, indirizzo e-mail ed orari per effettuare le chiamate) che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste. Ad ogni richiesta d intervento deve assegnare un numero. Tale identificativo numerico, unitamente all ora di registrazione, sarà comunicato al richiedente contestualmente alla chiamata, se effettuata telefonicamente, o immediatamente dopo la ricezione di richieste d intervento inoltrate a mezzo fax o posta elettronica. Dalla registrazione così avvenuta decorreranno i termini per l erogazione del servizio richiesto. Gli interventi tecnici per il ripristino delle normali funzioni dell apparecchiatura devono essere effettuati entro 24 ore (esclusi sabato domenica e festivi) decorrenti dal momento della registrazione delle chiamata. Nel caso, comunque, in cui l entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l operatività dell apparecchiatura, entro 2

1 giorno lavorativo (esclusi sabato domenica e festivi) successivi alla prima chiamata, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione dell apparecchiatura con una di caratteristiche identiche o non inferiori (e in ogni caso conforme a quanto prescritto nel contratto) a quella in stato di fermo, fino alla riconsegna dell apparecchiatura riparata. Al termine di ogni visita, sia programmata che su chiamata, la Ditta dovrà rilasciare apposito rapporto di intervento. Le copie effettuate durante gli interventi di assistenza tecnica e manutenzione vanno sempre detratte dalle letture periodiche dei contatori delle apparecchiature. Qualora, nonostante ripetuti interventi tecnici, non sia stato possibile eliminare totalmente dall apparecchiatura fornita i difetti e gli inconvenienti, ovvero, la fotocopiatrice non risultasse più affidabile dal punto di vista della funzionalità, la Ditta dovrà, senza indugio e senza nulla a pretendere, provvedere alla sostituzione della stessa con altra dello stesso modello o, di più recente produzione, di pari o più avanzate caratteristiche. ART. 6 - LETTURA CONTATORI COPIE La lettura dei contatori verrà effettuata via web dalla Ditta e comunicata contestualmente a Veneto Lavoro per le verifiche. In alternativa, mensilmente, un addetto di Veneto Lavoro comunica alla Ditta la lettura dei contatori entro il giorno 5 di ogni mese, questa si riserva il controllo periodico per verificare la corrispondenza delle letture. ART. 7 - MATERIALI DI CONSUMO La Ditta deve garantire per tutta la durata del contratto la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari al funzionamento ed all utilizzo delle apparecchiature (toner, tamburo o master, punti metallici, ecc...), con la sola esclusione della carta. Viene costituito presso Veneto Lavoro un magazzino con una confezione di ciascun tipo di toner utilizzato e di graffette per le pinzatrici. Le richieste di ripristino del magazzino deve essere soddisfatta entro 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla registrazione della chiamata. La Ditta s incarica di ogni attività connessa al ritiro ed allo smaltimento di tutti i materiali di consumo usati, inclusi i toner e gli eventuali pezzi di ricambio, senza pretendere alcun onere aggiuntivo. ART. 8 CONDIZIONI ECONOMICHE I costi a carico dell Ente sono determinati dai canoni di noleggio dei singoli fotocopiatrici e dalle copie stampate, escluse le copie incluse nel canone, come indicato nell'offerta allegata al presente contratto. I canoni e i costi copia si intendono fissi per tutta la durata del contratto. ART. 9 - PAGAMENTO DELLA FATTURA I pagamenti verranno effettuati sulla base di fatture mensili posticipate, di uguale importo. Eventuali prestazioni aggiuntive saranno oggetto di separata fatturazione. Il pagamento avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni a partire dal primo giorno successivo a quello del ricevimento delle fatture medesime, fatto salvo eventuali contestazioni. La fattura deve essere trasmessa con il sistema della fatturazione elettronica e riportare la dicitura Scissione dei pagamenti si sensi dell art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972. Di seguito i dati indispensabili per la trasmissione della fattura elettronica: ente: Veneto Lavoro, Via Ca Marcello 67b, 30172 Venezia - Mestre C.F. 03180130274 codice univoco ufficio: UFP6BX codice IPA: envenlav nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it 3

Le spese di commissioni bancarie sono a carico della Ditta. Con il corrispettivo contrattuale s intendono remunerati tutti gli oneri, le spese ed i rischi inerenti l esecuzione del contratto, nonché ogni altro onere accessorio che si rendesse necessario per sostenere il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Il credito vantato dalla Ditta nei confronti dell'ente non e cedibile a terzi se non previa autorizzazione dell'ente stesso. ART. 10 GARANZIA DI ESECUZIONE A garanzia del corretto adempimento del contratto, è prevista la costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell importo contrattuale teorico nel quadriennio (euro cinquantaquattromila) (ridotta del 50% se la ditta possiede la certificazione UNI EN ISO 9001), mediante fideiussione bancaria, ai sensi dell art.113 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all'eccezione dei cui all'art. 1957, comme 2, del Codice Civile. La garanzia rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita alla ditta dopo la liquidazione dell'ultima fattura. Veneto Lavoro potrà trattenere sulla garanzia i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto. In tal caso la ditta dovrà reintegrare il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla richiesta da parte dell'ente. ART. 11 OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI La ditta è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l Ente rinvia: - disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente; - disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68; - disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori; - disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi; - disposizioni in materia di antimafia; - disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge 6/11/2012 n. 190; - disposizioni del codice civile. La ditta dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 e di quello relativo ai dipendenti di Veneto Lavoro e si impegna al rispetto per quanto applicabile al fornitore. Per quanto non risulta contemplato nel presente contratto, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed al D.lgs. n. 276 del 2003. Per quanto non risulta contemplato nel presente contratto, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. ART. 12- RESPONSABILITÀ PER DANNI La Ditta risponde di tutti gli infortuni o danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale: - a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa - a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'ente - a terzi e/o cose di loro proprietà, si assume altresì la responsabilità per tutti i rischi di perdita e danni alle apparecchiature sia durante il trasporto che durante il periodo di noleggio, stipulando apposita assicurazione, di cui l Ente potrà richiedere l esibizione in copia. ART. 13- PENALITA L Ente si riserva la facoltà di applicare una penale di 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo: 4

- nell esecuzione dell assistenza e manutenzione effettuata su chiamata secondo i termini previsti dall art. 5 - nella sostituzione delle fotocopiatrici secondo i termini previsti dall art. 5 - nella consegna dei materiali di consumo secondo i termini previsti dall art. 7. Ai fini dell applicazione delle penalità di cui al presente articolo, sarà altresì considerato inadempimento una inefficace attività di riscontro alle richieste di assistenza/manutenzione e/o fornitura di materiali di consumo di cui agli artt. 5 e 7. Sarà considerato ritardo anche il caso in cui la Ditta adempia ai propri obblighi in modo difforme rispetto quanto prescritto. Qualora si verificasse, per qualsiasi motivo l'inadempienza della Ditta che pregiudichi il buon funzionamento delle attrezzature oggetto del contratto, l Ente ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d ufficio, a spese dell aggiudicatario, i servizi di assistenza e manutenzione che si rendessero necessari per il ripristino della funzionalità delle fotocopiatrici. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto alla ditta aggiudicataria; la Ditta dovrà, in ogni caso, comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall inizio dell inadempimento. L importo delle penalità verrà detratto dai crediti della Ditta o dalla cauzione prestata, che in tal caso dovrà essere prontamente reintegrata. ART. 14- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Ente ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 del C.C., con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, nel caso in cui si dovessero verificare: a) gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali anche a seguito di diffide formali dell Ente; b) l effettuazione di un servizio ritenuto scadente, sia nelle fornitura dei materiali di consumo che nella prestazione dell assistenza tecnica e manutenzione; c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti. Per le applicazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, l Ente potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta, nonché sulla cauzione prestata. ART. 15- DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO E vietato cedere anche parzialmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all Ente, salvo i maggiori danni accertati. E fatto altresì divieto di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell Ente. Nell eventualità che la Ditta intenda servirsi dell istituto del subappalto la stessa dovrà conformarsi alla disciplina prevista dall art. 118 del T.U. sugli appalti approvato con D.Lgs. 163/2006. L affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Ditta, che rimane responsabile in solido nei confronti dell Ente, per l esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. E fatto altresì divieto espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto. ART. 16 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Per la definizione di tutte le controversie tra Veneto Lavoro e la Ditta che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono rimesse al giudice ordinario competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile. Il Foro competente è quello del Tribunale di Venezia. 5

ART. 17 SPESE ED ONERI Sono a carico della Ditta tutte le spese, anche di viaggio, e gli oneri diretti ed indiretti per lo svolgimento dell'incarico e la realizzazione delle attività, nonché tutte le spese del personale dipendente e/o dei rappresentanti dell'aggiudicatario che si rendessero necessarie per l'espletamento del servizio. ART. 18- COSTITUZIONE IN MORA I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo, per Veneto Lavoro, della costituzione in mora della Ditta. ART. 19 RINVIO ALLA NORMATIVA Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia. ART. 20- PRIVACY Il trattamento dei dati personali relativi ai soggetti concorrenti è effettuato da Veneto Lavoro in forma prevalentemente automatizzata per la gestione dei rapporti giuridici ed economici. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati non sono oggetto di comunicazione e di diffusione salvo i casi di cui all art. 19, comma 2 e 3, del D.Lgs. 196/2003. Le parti soggetti nel presente contratto godono dei diritti previsti dall art. 7 del D.Lgs.196/2003. ART. 21 SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE Tutte le spese inerenti al contratto, compresa l imposta di bollo, sono a carico della Ditta. La registrazione è dovuta solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/4/1986 n 131, in quanto inerente a prestazioni di servizi soggetti all imposta sul valore aggiunto. ART. 22- OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI Le notizie e i dati di pertinenza dell Ente di cui dovesse venire a conoscenza il personale dell Agenzia in relazione all esecuzione del servizio, non devono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicati o divulgati a terzi. Al contempo, l Ente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale patrimonio dell Agenzia e utilizzato per il servizio. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Con nota antecedente la prima fatturazione comunicherà il conto corrente dedicato per i pagamenti ed i nominativi degli operatori abilitati ad operare sullo stesso. La Società accetta esplicitamente le clausole di cui agli articoli 6, 11, 12, 14 e 21. PER LA DITTA Il rappresentante legale La firma digitale del Rappresentante legale della Ditta deve essere apposta su questo file, che successivamente verrà firmato dal Direttore di Veneto Lavoro. 6