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Con la sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto la improponibilità sia della domanda proposta dal conducente, diretta ad ottenere il risarcimento per le lesioni subite, sia di quella proposta dal proprietario del veicolo danneggiato in quanto entrambi non hanno posto la compagnia di assicurazione in condizione di poter formulare una offerta. Invero, il conducente, a fronte di espressa richiesta dell'istituto assicuratore, non aveva provveduto a comunicare attività lavorativa e reddito, nè ad inviare idonea documentazione medica attestante l'entità delle lesioni e copia dei ticket o delle ricevute di pagamento dei certificati medesimi, nonchè attestazione comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi. Il proprietario del veicolo, invece, non consentiva l'ispezione del veicolo diretta ad accertare l'entità del danno. "Pertanto, acclarato che l'impresa di assicurazioni richieda entro i previsti termini, come nel caso in specie, le necessarie integrazioni rectius l'ispezione del veicolo, qualora ciò non avvenga per volontà del danneggiato, la richiesta di risarcimento deve considerarsi incompleta e, pertanto, la relativa domanda giudiziale, improponibile" (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 26.11.2012). REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. 1 / 10

Il Giudice di Pace di Ottaviano, Dr. Michele Marchese, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3851/2011, al quale risulta riunito il proc. n. 816/2012 del Ruolo Generale degli affari civili, riservata in decisione all'udienza del 26.11.2012, avente ad oggetto risarcimento danni da fatto illecito 2 / 10

TRA RRR Rrr, nata a < > (NA) il < >, (C.F. < > ), elettivamente domiciliata in < > (NA) alla via < > presso lo studio legale dell'avv. < > che la rappresenta e difende, giusto mandato rilasciato a margine dell'atto di citazione ATTRICE III Aaa - nata a < > (NA) il < > ed ivi residente alla via < >, (C.F. < > ), elettivamente domiciliata in < > (NA) alla via < > presso lo studio legale dell'avv. < > che la rappresenta e difende, giusto mandato rilasciato a margine dell'atto di citazione ATTRICE 3 / 10

LLL Rrr, nato a < > (NA) il < > e residente in < > (NA) alla via < >, (C.F. < > ), elettivamente domiciliata in < > (NA) alla via < > presso lo.. studio. legale dell'avv. < > che la rappresenta e difende, giusto mandato rilasciato a. margine dell'atto di citazione ATTRICE E 1) PPP Rrr, residente in < > (NA) alla via < > CONVENUTA CONTUMACE 2) Genertel S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t, con sede legale in Trieste alla via Macchiavelli n. 4, elettivamente domiciliata in < > (NA) alla via < > presso lo studio legale dell'avv. < > che la rappresenta e. difende, giusto mandato rilasciato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.' CONVENUTA 4 / 10

CONCLUSIONI Come da verbale di causa del 26.11.2011. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, RRR Rrr, trasportata sull'autovettura, Lancia Y, targata XX 0X0XX, di proprietà di III Aaa, conveniva in giudizio i predetti convenuti al fine di vedere riconosciuto esclusivo responsabile del sinistro stradale avvenuto in data 01.12.2010 il conducente dell'auto, Fiat 600, targata YY OYO YY, e per l'effetto, condannare il proprietario, in solido con la suddetta società assicurativa, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite nell'incidente. Si costituiva la società Genertel che contrastava la domanda come da relativa comparsa di costituzione. 5 / 10

All'udienza del-07.03.2012, al giudizio di cui al n. 3851/2011, si riuniva quello di cui al n. 816/2012 pendente nello stesso stato e conseguente alla citazione avanzata da LLL Rrr e III Aaa, conducente e proprietaria dell'autovettura, Lancia Y, targata XX 0X0 XX, nei confronti dei medesimi convenuti, - per chiedere, rispettivamente, il risarcimento del danno per le lesioni riportate e il risarcimento per i danni al veicolo. In via preliminare, va esaminata l'eccezione relativa alla proponibilità delle domande. Improponibile e la domanda avanzata da LLL Rrr. La norma di cui all'art. 148 del cod delle ass. D.lgs 209/2005, prescrive che la richiesta di risarcimento, tra l'altro, deve essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dei dati relativi all'entità delle lesioni subite e da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. Nella fattispecie la Genertel richiedeva, nel rispetto dei termini di cui al co. 5 dell'art. 148 del 6 / 10

D.L.vo 209/2005, l'integrazione di documentazione a mezzo lettera ricevuta in data 24.01.2011 dall'avv. < >, con la quale si chiedeva, tra l'altro, l'attività lavorativa e il reddito del danneggiato, idonea documentazione medica attestante l'entità delle lesioni e copia dei ticket o delle ricevute di pagamento dei certificati medesimi, attestazione comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi. A fronte della condotta omissiva del danneggiato che, peraltro, non ha rappresentato eventuali ragioni giustificative, consegue l'improponibilità della domanda per non avere posto la Genertel S.p.A nelle condizioni di formulare l'offerta di risarcimento. Parimenti improponibile è la domanda avanzata da RRR Rrr e III Aaa. Quanto alla prima, a fronte di analoga eccezione, l'attrice non depositava la propria produzione, nè all'udienza del 07.03.2012 né a quella del 26.11.2012 non consentendo, pertanto, a questo G.D.P alcuna verifica; pertanto, in difetto del deposito, della prescritta richiesta preventiva risarcitoria, la domanda va dichiarata improponibile. Quanto alla seconda, l'attrice, come eccepito dalla società convenuta, non ottemperava al disposto dell'ari. 148 del c.d.s non consentendo l'ispezione del veicolo diretta ad accertare l'entità del danno a seguito della richiesta preventiva risarcitoria. Occorre osservare che l art 148 del c.d.a. prevede espressamente come requisito necessario della richiesta di risarcimento l'indicazione dei giorni e delle ore in cui il veicolo e disponibile per 7 / 10

l'ispezione diretta; consegue che il danneggiato - laddove richiesto entro i previsti termini - non può rifiutare l'accertamento tecnico diretto ad accertare l'entità del danno. Nella fattispecie la Genertel chiedeva invano, nel rispetto dei termini di cui al co. 5 dell'art 148 del DL.vo 20912005. a mezzo lettera ricevuta in data 24.01.2011 dall'avv. < > l indicazione del luogo ove effettuare l'ispezione diretta all'accertamento del danno. Il danneggiato manifestando con la propria condotta inerte la volontà di non permettere l' ispezione del veicolo impediva alla compagnia assicuratrice di formulare una congrua offerta per il risarcimento, consegue che, coordinato il I comma con il III e il V, appare desumibile - a parere del giudicante - che il rifiuto alla perizia stragiudiziale comporta la sospensione dei termini ipso iure di cui al comma II dell'art. 148 del c.d.s. sebbene il dato testuale del comma III preveda l'ipotesi del danno alla persona e del relativo mancato ottemperamento alla visita medico legale. Pertanto, acclarato che l'impresa di assicurazioni richieda entro i previsti termini, come nel caso in specie, le necessarie integrazioni rectius l'ispezione del veicolo, qualora ciò non avvenga per volontà del danneggiato, la richiesta di risarcimento deve considerarsi incompleta e, pertanto, la relativa domanda giudiziale, improponibile. Le spese di lite seguono la soccombenze e si liquidano come da dispositivo 8 / 10

P.Q.M Il Giudice di Pace di Ottaviano Dr. Michele Marchese definitivamente. pronunziando, così provvede: 1) dichiara l'improponibilità delle domande; 2) condanna, RRR Rrr, III Aaa e LLL Rrr, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 500,00, in favore della S.p.A. Genertel, in persona del legale rappresentante p.t. Così deciso 9 / 10

Ottaviano, 26.11.2012 Il Giudice di Pace Dott. Michele Marchese 10 / 10