Parlamento europeo 204-209 Documento di seduta A8-0325/208 5.0.208 RELAZIONE sulla richiesta di consultazione sui privilegi e le immunità di Alfonso Luigi Marra (208/2058(IMM)) Commissione giuridica Relatore: Gilles Lebreton RR\659.docx PE627.90v02-00 Unita nella diversità
PR_IMM_Consultation INDICE Pagina PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO... 3 INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERO... 6 PE627.90v02-00 2/6 RR\659.docx
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla richiesta di consultazione sui privilegi e le immunità di Alfonso Luigi Marra (208/2058(IMM)) Il Parlamento europeo, viste le richieste di consultazione sui privilegi e le immunità di Alfonso Luigi Marra, trasmesse il 7 marzo 208 dalla Corte d'appello di Napoli in relazione al procedimento avviato nei suoi confronti (Prot. rispettivamente nn. 483/205 RG and 4832/205 RG) e comunicate in Aula il 7 aprile 208, avendo ascoltato Alfonso Luigi Marra, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento, visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 976, viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'unione europea il 2 maggio 964, 0 luglio 986, 5 e 2 ottobre 2008, 9 marzo 200, 6 settembre 20 e 7 gennaio 203, vista la sua risoluzione sull'immunità dei deputati al Parlamento europeo eletti in Italia e le prassi delle autorità italiane in materia 2, visti l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 4, del suo regolamento, vista la relazione della commissione giuridica (A8-0325/208), A. considerando che Alfonso Luigi Marra è stato deputato al Parlamento europeo dal 2 luglio 994 al 9 luglio 999; B. considerando che sono state avviate due azioni giudiziarie contro Marra in relazione a presunte dichiarazioni diffamatorie dallo stesso presentate in un volantino in data 9 settembre 996, ossia nel momento in cui era deputato al Parlamento europeo; che Marra è stato condannato a risarcire le parti lese sia dal tribunale di primo grado (sentenze del 7 e 22 febbraio 2000) che dal tribunale di secondo grado (sentenze del 6 marzo 2002); che, su richiesta di Marra, con decisioni del 20 febbraio 2007, la Corte di Cassazione ha presentato alla Corte di giustizia una richiesta di pronuncia pregiudiziale relativa all'interpretazione delle norme comunitarie in materia di immunità dei deputati al Parlamento europeo; Sentenza della Corte di giustizia del 2 maggio 964, Wagner/Fohrmann e Krier, 0/63, ECLI:EU:C:964:28; sentenza della Corte di giustizia del 0 luglio 986, Wybot/Faure e altri, 49/85, ECLI:EU:C:986:30; sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 2 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-20/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 9 marzo 200, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:200:02; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 20, Patriciello, C-63/0, ECLI:EU:C:20:543; sentenza del Tribunale del 7 gennaio 203, Gollnisch/Parlamento, T-346/ e T-347/, ECLI:EU:T:203:23. 2 GU C 26 E del 30.0.2003, pag. 02. RR\659.docx 3/6 PE627.90v02-00
C. considerando che, nel frattempo, il Parlamento ha approvato la sua risoluzione dell' giugno 2002 sull'immunità dei deputati al Parlamento europeo eletti in Italia e le prassi delle autorità italiane in materia; che, in tale occasione, il Parlamento ha ritenuto che il caso di Alfonso Luigi Marra configurasse "prima facie" un caso di insindacabilità e che i giudici competenti dovessero essere invitati a trasmettere al Parlamento la documentazione necessaria a stabilire se i casi in questione rientravano nell'ipotesi di insindacabilità prevista dall'articolo 8 del Protocollo n. 7 e che i giudici competenti dovessero essere invitati a sospendere il procedimento in attesa di una decisione definitiva del Parlamento; che dalle ordinanze di deferimento alla Corte di giustizia risulta che tale risoluzione non è pervenuta ai tribunali italiani; D. considerando che, nell'ambito del summenzionato rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia ha stabilito che, qualora nei confronti di un deputato al Parlamento europeo sia promossa un'azione dinanzi a un giudice nazionale e quest'ultimo sia informato del fatto che è stata avviata una procedura di difesa dei privilegi e delle immunità dello stesso deputato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento, detto giudice deve sospendere il procedimento giudiziario e chiedere al Parlamento che emetta al più presto un parere ; E. considerando che, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia, con sentenze del 0 dicembre 2009 la Corte di cassazione ha rinviato la questione alla Corte d'appello di Napoli per consentire a quest'ultima di prendere una decisione sul caso Marra alla luce sia della risoluzione del Parlamento dell' giugno 2002 che della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia; considerando che, con sentenze del 5 dicembre 202, la Corte di appello, senza sospendere il procedimento e senza chiedere il parere del Parlamento europeo, ha confermato le precedenti sentenze, con cui Marra era stato condannato a risarcire le parti lese; che, con sentenze del 30 aprile 205, la Corte di cassazione ha annullato la decisione della Corte d'appello e le ha rinviato la questione, affinché potesse sospendere il procedimento e chiedere il parere del Parlamento; che la Corte d'appello di Napoli ha in effetti deciso di sospendere il procedimento e, con lettera del 27 gennaio 208, di consultare il Parlamento europeo in merito ai privilegi e alle immunità di Alfonso Luigi Marra; F. considerando che gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'unione europea si escludono a vicenda 2 ; che il caso in questione riguarda unicamente opinioni discriminatorie espresse da un deputato al Parlamento europeo; che l'applicabilità dell'articolo 8 è pertanto di per sé sufficiente; G. considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni; che una siffatta immunità dev'essere considerata, in quanto intesa a tutelare la libertà di espressione e l'indipendenza dei deputati europei, come un'immunità assoluta che osta a qualunque procedimento giudiziario che sia fondato su un'opinione espressa o un voto emesso nell'esercizio delle funzioni parlamentari 3 ; Cause riunite C-200/07 e C-20/07, Marra, sentenza già citata, punto 43. 2 Cause riunite C-200/07 e C-20/07, Marra, sentenza già citata, punto 45. 3 Cause riunite C-200/07 e C-20/07, Marra, sentenza già citata, punto 27. PE627.90v02-00 4/6 RR\659.docx
H. considerando che la Corte di giustizia ha sostenuto che, per poter beneficiare dell'immunità, un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari; che tale nesso deve essere diretto ed evidente ; che, sebbene le presunte dichiarazioni diffamatorie siano state fatte tra il 996 e il 200 prima della sentenza del 20 nella causa Patriciello, resta il fatto che i giudici italiani hanno chiesto il parere della commissione giuridica nel 208, vale a dire a giurisprudenza consolidata; I. considerando che le circostanze del caso risultanti dai documenti forniti alla commissione giuridica e durante l'audizione dinanzi ad essa indicano che le dichiarazioni di Marra non hanno un collegamento diretto ed evidente con le sue funzioni parlamentari; J. considerando che Alfonso Luigi Marra non può essere ritenuto aver agito nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo in relazione alle opinioni dallo stesso espresse nel caso di specie;. ritiene che le opinioni espresse da Alfonso Marra non siano coperte da immunità parlamentare ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica italiana e a Alfonso Luigi Marra. Causa C-63/0 Patriciello, sentenza già citata, punti 33 e 35. RR\659.docx 5/6 PE627.90v02-00
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERO Approvazione 0.0.208 Esito della votazione finale +: : 0: 4 0 Membri titolari presenti al momento della votazione finale Supplenti presenti al momento della votazione finale Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka Geoffroy Didier, Angelika Niebler PE627.90v02-00 6/6 RR\659.docx