RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0325/

Documenti analoghi
RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0333/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0301/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0217/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0319/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0163/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0397/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0259/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0014/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT A8-0149/ sulla richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich (2014/2203(IMM))

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0229/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0230/

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0324/

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0267/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0229/

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0088/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0297/

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0362/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT A8-0025/ sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ana Gomes (2014/2045(IMM))

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0016/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0015/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0218/

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0457/

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0458/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0398/

Documento di seduta. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

***II RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0047/

***I PROGETTO DI RELAZIONE

Documento di seduta ADDENDUM. alla relazione. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Relatore: Marlene Mizzi A8-0054/2018

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Documento di seduta. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 21 ottobre 2008 (*)

On. Giovanni La Via Presidente Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare BRUXELLES

Commissione giuridica. destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0261/

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

PARERE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2016/2076(INI) della commissione giuridica

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0063/

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***II RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0189/

Documento di seduta *** RACCOMANDAZIONE

*** RACCOMANDAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0155/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0455/

PARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 *

ORGANI GIURISDIZIONALI DELL UNIONE EUROPEA

*** RACCOMANDAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0321/

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI

* PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo

Documento di seduta ADDENDUM. alla relazione. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Parole chiave. Massima. Parti

PAR PA LAMEN RLA TO MENTO

LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UE (disposizioni scelte del TFUE)

Riforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0152/

* PROGETTO DI RELAZIONE

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0284/

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

ALLEGATO IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

***I PROGETTO DI RELAZIONE

ARCHIVIO SICURAMBIENTE.IT

Documento di seduta ADDENDUM. alla relazione. Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Iskra Mihaylova A8-0021/2019

REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA (1) Art. 1 Formazione dell'elenco

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0025/

La notifica dell atto è esente eseguita da postini privati

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 10 giugno 2004 *

9556/19 LA/gma TREE.2. Bruxelles, 18 giugno 2019 (OR. en) 9556/19. Fascicolo interistituzionale: 2010/0186 (NLE) AVIATION 113 RELEX 527

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

*** RACCOMANDAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0281/

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE

Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia (1997)

* PROGETTO DI RELAZIONE

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA DEL 4 LUGLIO 2008, N.

Documento di seduta *** RACCOMANDAZIONE

Adottato il 4 dicembre Adottato

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: ORGANI COSTITUZIONALI PROF.SSA CRISTIANA VIANELLO

Capo II Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali

* PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI VERGATO PROVINCIA DI BOLOGNA C O P I A

Documento di seduta ADDENDUM. alla relazione. Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Clara Eugenia Aguilera García A8-0075/2016

Compravendita internazionale di merci: questioni di giurisdizione

Iniziativa parlamentare Aumento dei posti a tempo pieno presso la Corte d appello del Tribunale penale federale

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0223/

28-29 marzo 2012 Bruxelles

DECISIONI. Articolo 1

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0206/

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

SENTENZA N. 17 ANNO 1982

Transcript:

Parlamento europeo 204-209 Documento di seduta A8-0325/208 5.0.208 RELAZIONE sulla richiesta di consultazione sui privilegi e le immunità di Alfonso Luigi Marra (208/2058(IMM)) Commissione giuridica Relatore: Gilles Lebreton RR\659.docx PE627.90v02-00 Unita nella diversità

PR_IMM_Consultation INDICE Pagina PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO... 3 INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERO... 6 PE627.90v02-00 2/6 RR\659.docx

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla richiesta di consultazione sui privilegi e le immunità di Alfonso Luigi Marra (208/2058(IMM)) Il Parlamento europeo, viste le richieste di consultazione sui privilegi e le immunità di Alfonso Luigi Marra, trasmesse il 7 marzo 208 dalla Corte d'appello di Napoli in relazione al procedimento avviato nei suoi confronti (Prot. rispettivamente nn. 483/205 RG and 4832/205 RG) e comunicate in Aula il 7 aprile 208, avendo ascoltato Alfonso Luigi Marra, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento, visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 976, viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'unione europea il 2 maggio 964, 0 luglio 986, 5 e 2 ottobre 2008, 9 marzo 200, 6 settembre 20 e 7 gennaio 203, vista la sua risoluzione sull'immunità dei deputati al Parlamento europeo eletti in Italia e le prassi delle autorità italiane in materia 2, visti l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 4, del suo regolamento, vista la relazione della commissione giuridica (A8-0325/208), A. considerando che Alfonso Luigi Marra è stato deputato al Parlamento europeo dal 2 luglio 994 al 9 luglio 999; B. considerando che sono state avviate due azioni giudiziarie contro Marra in relazione a presunte dichiarazioni diffamatorie dallo stesso presentate in un volantino in data 9 settembre 996, ossia nel momento in cui era deputato al Parlamento europeo; che Marra è stato condannato a risarcire le parti lese sia dal tribunale di primo grado (sentenze del 7 e 22 febbraio 2000) che dal tribunale di secondo grado (sentenze del 6 marzo 2002); che, su richiesta di Marra, con decisioni del 20 febbraio 2007, la Corte di Cassazione ha presentato alla Corte di giustizia una richiesta di pronuncia pregiudiziale relativa all'interpretazione delle norme comunitarie in materia di immunità dei deputati al Parlamento europeo; Sentenza della Corte di giustizia del 2 maggio 964, Wagner/Fohrmann e Krier, 0/63, ECLI:EU:C:964:28; sentenza della Corte di giustizia del 0 luglio 986, Wybot/Faure e altri, 49/85, ECLI:EU:C:986:30; sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 2 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-20/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 9 marzo 200, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:200:02; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 20, Patriciello, C-63/0, ECLI:EU:C:20:543; sentenza del Tribunale del 7 gennaio 203, Gollnisch/Parlamento, T-346/ e T-347/, ECLI:EU:T:203:23. 2 GU C 26 E del 30.0.2003, pag. 02. RR\659.docx 3/6 PE627.90v02-00

C. considerando che, nel frattempo, il Parlamento ha approvato la sua risoluzione dell' giugno 2002 sull'immunità dei deputati al Parlamento europeo eletti in Italia e le prassi delle autorità italiane in materia; che, in tale occasione, il Parlamento ha ritenuto che il caso di Alfonso Luigi Marra configurasse "prima facie" un caso di insindacabilità e che i giudici competenti dovessero essere invitati a trasmettere al Parlamento la documentazione necessaria a stabilire se i casi in questione rientravano nell'ipotesi di insindacabilità prevista dall'articolo 8 del Protocollo n. 7 e che i giudici competenti dovessero essere invitati a sospendere il procedimento in attesa di una decisione definitiva del Parlamento; che dalle ordinanze di deferimento alla Corte di giustizia risulta che tale risoluzione non è pervenuta ai tribunali italiani; D. considerando che, nell'ambito del summenzionato rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia ha stabilito che, qualora nei confronti di un deputato al Parlamento europeo sia promossa un'azione dinanzi a un giudice nazionale e quest'ultimo sia informato del fatto che è stata avviata una procedura di difesa dei privilegi e delle immunità dello stesso deputato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento, detto giudice deve sospendere il procedimento giudiziario e chiedere al Parlamento che emetta al più presto un parere ; E. considerando che, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia, con sentenze del 0 dicembre 2009 la Corte di cassazione ha rinviato la questione alla Corte d'appello di Napoli per consentire a quest'ultima di prendere una decisione sul caso Marra alla luce sia della risoluzione del Parlamento dell' giugno 2002 che della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia; considerando che, con sentenze del 5 dicembre 202, la Corte di appello, senza sospendere il procedimento e senza chiedere il parere del Parlamento europeo, ha confermato le precedenti sentenze, con cui Marra era stato condannato a risarcire le parti lese; che, con sentenze del 30 aprile 205, la Corte di cassazione ha annullato la decisione della Corte d'appello e le ha rinviato la questione, affinché potesse sospendere il procedimento e chiedere il parere del Parlamento; che la Corte d'appello di Napoli ha in effetti deciso di sospendere il procedimento e, con lettera del 27 gennaio 208, di consultare il Parlamento europeo in merito ai privilegi e alle immunità di Alfonso Luigi Marra; F. considerando che gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'unione europea si escludono a vicenda 2 ; che il caso in questione riguarda unicamente opinioni discriminatorie espresse da un deputato al Parlamento europeo; che l'applicabilità dell'articolo 8 è pertanto di per sé sufficiente; G. considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni; che una siffatta immunità dev'essere considerata, in quanto intesa a tutelare la libertà di espressione e l'indipendenza dei deputati europei, come un'immunità assoluta che osta a qualunque procedimento giudiziario che sia fondato su un'opinione espressa o un voto emesso nell'esercizio delle funzioni parlamentari 3 ; Cause riunite C-200/07 e C-20/07, Marra, sentenza già citata, punto 43. 2 Cause riunite C-200/07 e C-20/07, Marra, sentenza già citata, punto 45. 3 Cause riunite C-200/07 e C-20/07, Marra, sentenza già citata, punto 27. PE627.90v02-00 4/6 RR\659.docx

H. considerando che la Corte di giustizia ha sostenuto che, per poter beneficiare dell'immunità, un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari; che tale nesso deve essere diretto ed evidente ; che, sebbene le presunte dichiarazioni diffamatorie siano state fatte tra il 996 e il 200 prima della sentenza del 20 nella causa Patriciello, resta il fatto che i giudici italiani hanno chiesto il parere della commissione giuridica nel 208, vale a dire a giurisprudenza consolidata; I. considerando che le circostanze del caso risultanti dai documenti forniti alla commissione giuridica e durante l'audizione dinanzi ad essa indicano che le dichiarazioni di Marra non hanno un collegamento diretto ed evidente con le sue funzioni parlamentari; J. considerando che Alfonso Luigi Marra non può essere ritenuto aver agito nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo in relazione alle opinioni dallo stesso espresse nel caso di specie;. ritiene che le opinioni espresse da Alfonso Marra non siano coperte da immunità parlamentare ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica italiana e a Alfonso Luigi Marra. Causa C-63/0 Patriciello, sentenza già citata, punti 33 e 35. RR\659.docx 5/6 PE627.90v02-00

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERO Approvazione 0.0.208 Esito della votazione finale +: : 0: 4 0 Membri titolari presenti al momento della votazione finale Supplenti presenti al momento della votazione finale Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka Geoffroy Didier, Angelika Niebler PE627.90v02-00 6/6 RR\659.docx