Ordinanza concernente la qualità del latte

Documenti analoghi
Ordinanza sul controllo del latte

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017)

Ordinanza concernente la produzione primaria

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la produzione primaria

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale

Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sulla medicina della procreazione

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Istruzioni del Consiglio federale concernenti l informatica e la telecomunicazione nell Amministrazione federale

Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonche l impiego del relativo raccolto

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull ingegneria genetica

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD)

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

del 14 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza sul registro di commercio

Ordinanza sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del metodo di produzione

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza sugli imballaggi per bevande

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Transcript:

Ordinanza concernente la qualità del latte (OQL) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 37 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle derrate alimentari; visti gli articoli 10, 11 capoverso 2 secondo periodo, 138 capoverso 3, 168, 169 e 177 della legge del 29 aprile 1998 2 sull agricoltura, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Campo d applicazione La presente ordinanza disciplina: a. l igiene nella produzione lattiera e il controllo di qualità del latte; b. i contributi della Confederazione all attività di consulenza. Art. 2 Prescrizioni tecniche 1 Il Dipartimento federale dell economia emana prescrizioni tecniche riguardanti: a. la qualità del latte; b. l igiene nella produzione lattiera, in particolare il foraggiamento, la tenuta e la salute degli animali, le esigenze concernenti il latte, la produzione, il trattamento e l immagazzinamento del latte, la pulizia e la disinfezione nonché gli edifici, gli impianti e le attrezzature. 2 In esse il Dipartimento federale dell economia tiene conto delle direttive e delle norme riconosciute internazionalmente nonché delle esigenze per preservare la capacità d esportazione del latte e dei latticini. Art. 3 Responsabilità I produttori sono responsabili per una produzione del latte in condizioni di igiene. Essi assicurano il rispetto delle prescrizioni riguardanti l igiene e l impiego dei mezzi e delle materie ausiliarie conformemente all uso previsto. RS 916.351.0 1 RS 817.0 2 RS 910.1 2005-2271 5567

Sezione 2: Controllo di qualità del latte Art. 4 Principio 1 Il latte fornito dai produttori sottostà al controllo di qualità secondo la presente ordinanza. 2 Il controllo di qualità del latte è effettuato dai laboratori di prova. Art. 5 Deroghe 1 Il latte può essere esentato dal controllo di qualità quando il prelievo e il trasporto dei campioni comporterebbero dispendi sproporzionati. 2 I laboratori di prova designano, d intesa con l Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale), i produttori il cui latte è esentato dal controllo di qualità. A tal fine consultano prima i valorizzatori del latte. Art. 6 Comunicazione dei risultati del controllo di qualità Al termine delle analisi, i laboratori di prova comunicano senza indugio i risultati ai produttori. Essi tengono i singoli risultati a disposizione delle competenti autorità d esecuzione e le informano quando le condizioni per una sospensione della fornitura di latte sono soddisfatte. Art. 7 Assunzione dei costi del controllo di qualità 1 La Confederazione finanzia il controllo di qualità del latte nei limiti dei crediti approvati. 2 I costi dei prelievi di campioni sono a carico degli acquirenti e dei produttori che forniscono direttamente il latte o i prodotti derivati. 3 La Confederazione finanzia gli esperimenti per migliorare i controlli di qualità. Art. 8 Piano di controllo nazionale pluriennale L Ufficio federale allestisce un piano di controllo nazionale pluriennale insieme con l Ufficio federale della sanità pubblica e l Ufficio federale dell agricoltura e dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione. Sezione 3: Laboratori Art. 9 Laboratori di prova 1 L Ufficio federale designa i laboratori di prova incaricati dello svolgimento del controllo di qualità. I laboratori di prova devono essere gestiti e valutati secondo la norma europea EN ISO/IEC 17025 «Criteri per la competenza dei laboratori ad 5568

eseguire prove e/o tarature» 3 e accreditati dal Servizio d accreditamento svizzero (SAS) secondo l ordinanza del 17 giugno 1996 4 sull accreditamento e sulla designazione. 2 L Ufficio federale può autorizzare i laboratori di prova a delegare singoli compiti a servizi specializzati. Art. 10 Vigilanza e coordinamento 1 L Ufficio federale vigila sui laboratori di prova incaricati dello svolgimento del controllo di qualità. 2 Fissa le condizioni tecniche minime che devono essere osservate dai laboratori di prova. 3 L Ufficio federale può ordinare esperimenti per migliorare i controlli di qualità. Gli esperimenti sono diretti dal laboratorio nazionale di riferimento. Art. 11 Laboratorio nazionale di riferimento 1 La Confederazione gestisce un laboratorio nazionale di riferimento presso la Stazione federale di ricerche Agroscope (ALP). 2 Il laboratorio nazionale di riferimento ha i seguenti compiti: a. propone all Ufficio federale i metodi d analisi ufficiali; b. svolge i test di idoneità per i laboratori di cui all articolo 9; c. assicura il coordinamento tra i laboratori di prova e il laboratorio di riferimento della Comunità europea; 3 Esso è accreditato dal SAS, conformemente all ordinanza del 17 giugno 1996 5 sull accreditamento e sulla designazione, per lo svolgimento dei test di idoneità. Sezione 4: Controllo delle aziende detentrici di animali e degli animali Art. 12 1 I Cantoni controllano il rispetto delle regole d igiene nelle aziende detentrici di animali e lo stato di salute degli animali. L Ufficio federale emana direttive tecniche sull esecuzione dei controlli. 3 Il testo di questa norma può essere richiesto al Centro svizzero d informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch), telefono: 052 224 54 54, e-mail: verkauf@snv.ch, fax: 052 224 54 74. 4 RS 946.512 5 RS 946.512 5569

2 Il bestiame da latte deve essere controllato da un veterinario ufficiale per verificare se: a. le condizioni sanitarie in vista della produzione di latte sono soddisfatte; b. le prescrizioni riguardanti i medicamenti sono rispettate. 3 Se vi è il sospetto che un animale non soddisfi le condizioni sanitarie o le esigenze riguardanti i medicamenti, esso deve essere sottoposto a una visita veterinaria. Sezione 5: Consulenza e formazione continua Art. 13 1 Nei limiti dei crediti approvati, la Confederazione assume il 10 per cento al massimo dei costi per il fabbisogno minimo, riconosciuto dall Ufficio federale, di personale specializzato addetto alla consulenza e alla formazione continua nei settori della produzione e della trasformazione del latte. 2 L attività di consulenza è prestata nel quadro di un mandato di prestazioni definito dall Ufficio federale e pattuito con il settore professionale interessato. Sezione 6: Provvedimenti amministrativi e protezione giuridica Art. 14 Sospensione della fornitura di latte, criteri 1 L autorità d esecuzione cantonale competente dispone la sospensione della fornitura di latte contro un produttore: a. alla quinta contestazione, nell arco di cinque mesi, relativa al carico di germi; un prelievo con un carico di germi pari a 1 000 000 impulsi/ml o più nel latte vaccino conta come due contestazioni; b. alla quinta contestazione, nell arco di cinque mesi, relativa al numero di cellule nel latte vaccino; c. ad ogni accertamento della presenza di sostanze inibitrici. 2 Il Dipartimento federale dell economia definisce i criteri e le esigenze per il controllo di qualità. 3 I costi procedurali e di controllo sono addebitati, interamente o parzialmente, alle aziende responsabili delle irregolarità. Art. 15 Protezione giuridica In materia di protezione giuridica si applicano le disposizioni degli articoli 166 a 168 della legge del 29 aprile 1998 sull agricoltura. 5570

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 16 Esecuzione Salvo disposizioni contrarie, l esecuzione della presente ordinanza spetta all Ufficio federale. Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 7 dicembre 1998 6 sulla qualità del latte è abrogata. Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2007. 23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 6 RU 1999 1157, 2001 1337 e 2002 1409 5571

5572