1) Art 22: Polizze Dormienti e RC. 1a) Polizze Dormienti



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Transcript:

OGGETTO: Audizione in merito a A.S. 3533: contributo Altroconsumo Senato della Repubblica X Comm.ne Industria, Commercio e Turismo - Roma 8 novembre 2012 Altroconsumo, associazione indipendente a tutela dei consumatori, nel ringraziare per l audizione odierna, espone le seguenti istanze, sperando nel loro accoglimento. Nel provvedimento DL 179/2012, presentato il 4 ottobre in CDM Ulteriori misure urgenti per la crescita e lo sviluppo del Paese, attualmente AS 3533, ci sono molte disposizioni che coinvolgono i consumatori\cittadini direttamente, che di seguito riportiamo: 1) Art 22: Polizze Dormienti e RC 1a) Polizze Dormienti Un interessante novità è la disposizione dell art.22 per le cosiddette polizze dormienti, Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo comma 14 che così recita: 14. Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizza vita, il comma 2-ter dell art. art. 3 del decreto legge 28 agosto 2008 n. 134 è così sostituito: 2-ter Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. La portata di tale articolo è molto significativa, infatti, sin dal 2008 una nuova legge fece cadere nel caos migliaia di risparmiatori che improvvisamente si videro rifiutare il pagamento di polizze stipulate dai loro genitori in quanto erano oramai prescritte perché erano passati due anni dalla morte dell assicurato. Nel 2008, infatti, un decreto legge modificò la legge sugli strumenti dormienti introducendo il comma 345 quater nella legge 266/2005 secondo cui Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343.

Il comma 2 ter del dl 134/2008 ha fissato questo termine di prescrizione in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il diritto ( ad esempio la morte dell assicurato o la scadenza della polizza). Oggi questo termine, con la nuova disposizione prevista dal Consiglio dei Ministri nell articolo 22 comma 14, passa a 10 anni,accordando finalmente quanto richiesto da Altroconsumo già nel 2008 al Ministero dell Economia al fine di evitare così una disparità di trattamento tra i titolari di conti correnti dormienti e i titolari di polizze vita i, con profili, a nostro avviso, d incostituzionalità. Tale nuova norma certo risolve la situazione per il futuro, in quanto, dall entrata in vigore del provvedimento tutte le polizze avranno un termine di prescrizione di 10 anni, ma purtroppo, allo stato attuale, non vale per le polizze già scadute e prescritte i cui capitali sono stati già devoluti, dal 2008 in avanti, al Fondo dormienti gestito da Consap. Per evitare disparità di trattamento fra i vari possessori di tali polizze, chiediamo al Parlamento e al Ministero dell Economia, che si dia la possibilità agli aventi diritto- (beneficiari ed eredi) - di riavere indietro i capitali già devoluti facendo una richiesta al Fondo dormienti entro 10 anni dalla morte dell assicurato o dalla scadenza della polizza, come peraltro già accade per i conti dormienti per i quali gli aventi diritto possono riavere indietro il denaro devoluto al Fondo dormienti entro 10 anni dalla devoluzione. Rendendo retroattiva la prescrizione di 10 anni anche per le polizze in scadenza nel 2008, si eviterebbero tutti i profili di incostituzionalità che comunque sono abbastanza evidenti a causa della disparità di trattamento tra correntisti e beneficiari di polizze. Si porrebbe così fine ad un ingiustizia iniziata nel 2008 e che ha coinvolto tantissime persone, come dimostrano le molte segnalazioni che ci sono arrivate in questi anni e continuano ad arrivare, anche perché nel frattempo banche e assicurazioni continuano a non informare adeguatamente i clienti delle nuove norme sulla dormienza. La gravità di tale problematica è messa in evidenza anche nel doc allegato, (all.1 e 1a) 1b) RC L Art.22 interviene anche in materia di RC in maniera, a nostro avviso, positiva, soprattutto perchè elimina il tacito rinnovo per le polizze rc e rischi accessori 2

E, però, inaccettabile che sul c.d. contratto rc auto base ed aree dedicate ai contraenti sui siti delle compagnie sia prevista la consultazione da Ivass solo di ANIA e non i rappresentanti istituzionali dei consumatori. Nello specifico poi Il comma 4 dell art. 22 prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto venga definito un contratto rc auto base in cui verranno descritte le clausole minime necessarie, i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura base. Per la definizione di questi standard, Altroconsumo vuole porre l accento sulla diversità delle clausole di esclusione e rivalsa ad oggi previste dalle compagnie assicurative: alcune clausole, ad esempio quelle concernenti la guida in stato di ebrezza o il trasporto non conforme rispetto a quanto previsto dalla carta di circolazione, sono presenti praticamente in tutti i contratti, ma vengono declinate in maniera diversa, inoltre molte compagnie prevedono delle clausole aggiuntive per limitare la rivalsa o per annullarla del tutto. Oltre a questo, alcune compagnie prevedono delle clausole che la maggior parte delle altre assicurazioni non prevedono, ad esempio la clausola di esclusione e rivalsa in caso di sinistro causato da un neopatentato alla guida di un autovettura con una potenza superiore a quella specificata dall art. 117 del Codice della Strada, oppure guida in caso di fermo amministrativo del veicolo. Pur essendo clausole che fanno riferimento a precise norme di legge, Altroconsumo auspica che il contratto base venga fatto tenendo conto delle clausole previste da tutte le compagnie e che non vengano inserite in esso anche quelle prese in considerazione magari da una sola assicurazione. In caso, poi, di dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo o colpa grave,ad esempio le dichiarazioni riguardanti le condivisioni di guida, nelle clausole di esclusione e rivalsa sia specificato che la rivalsa debba essere proporzionale al minor premio pagato per non aver dichiarato correttamente il rischio così come previsto dall art. 1893 del Codice Civile in modo da integrare l informazione sulla rivalsa genericamente indicata come limitata a un certo ammontare. Non da ultimo, sarebbe bene considerare nel contratto base tre estensioni di garanzia: l estensione per la responsabilità civile dei trasportati, la responsabilità per figlio minore e il ricorso terzi da incendio. Sono, infatti, delle estensioni di garanzia molto importanti e che in alcuni casi non sono previste nel contratto rc auto. 3

Ad esempio il ricorso terzi da incendio la garanzia che copre i danni provocati a terzi a seguito dell incendio indennizzabile ai sensi di polizza è una garanzia estremamente utile, ma in alcuni casi è sottoscrivibile solamente con la copertura furto e incendio, poiché quest ultima non viene offerta da tutte le compagnie in tutta Italia perché non vincolata dall obbligo a contrarre, per chi abita in certe zone e volesse coprirsi per il ricorso terzi da incendio e dunque può risultare difficile trovare una compagnia che offra questa copertura. Sarebbe, inoltre, utile anche ai proprietari di auto vecchie e che quindi non sono interessati a stipulare un assicurazione specifica per l incendio, perché il valore della loro auto è ormai molto basso. Infine, la collaborazione tra intermediari dovrebbe favorire la concorrenza. Probabilmente questa misura vuole integrare anche quanto previsto dal precedente decreto sulle liberalizzazioni che obbliga gli agenti a fornire 3 preventivi rc auto al cliente. Un agente monomandatario, però, difficilmente proporrà preventivi di altre compagnie o comunque più bassi rispetto alla propria offerta. Rimane comunque l interrogativo se gli agenti, pur collaborando tra loro, proporranno sempre la soluzione migliore presente sul mercato, visto che la loro proposta dipenderà anche dalla varietà degli intermediari tra loro collaboranti, pur se resta comunque un passo avanti rispetto al precedente decreto. 2) Agenda digitale L Agenda digitale sicuramente è un buon punto di partenza tutta la sezione su tale questione come: il documento digitale unificato;l'interoperabilità della PA, il fascicolo elettronico per l'istruzione al fascicolo clinico e ricetta digitale; i pagamenti elettronici alla giustizia, passando per i pagamenti elettronici che dovrebbero consentire l'emersione del sommerso. La criticità che intravediamo è' un eccesso di delega che mette a rischio l implementazione e proprio per questo e' fondamentale che il Cncu venga consultato nella definizione dei decreti contribuendo al rispetto dei tempi e per vincere le resistenze all'efficienza e trasparenza e in generale al c.d. cambio di mentalita' in tale settore oramai vetusto. 4

3) Art.15: pagamenti elettronici Nell art. 15 si prevede che entro il gennaio 2014 tutti gli esercizi commerciali consentano i pagamenti elettronici, ma dovranno essere definiti gli importi minimi sopra i quali scatta l'obbligo del pagamento con carta di debito. Anche in questo caso auspichiamo un coinvolgimento del CNCU, pur essendo convinti la migllior soluzione è accettare il pagamento elettronico da parte dei consumatori per qualsiasi cifra, ovviamente senza alcun aggravio di spese. Nulla, infine, viene stabilito per quanto concerne la neutralità della rete e dell'equo compenso. Non sono state anticipate misure relative specificatamente ai diritti dei consumatori contenuti nelle disposizioni della direttiva 83/2011 che vuole evitare comunicazioni commerciali scorrette nell'acquisto online, argomento sul quale e' recentemente intervenuta anche la commissaria Reding citando il provvedimento italiano antitrust Contro Apple. 4) Art 34: ABS motocicli Da sempre Altroconsumo è attenta ai temi della sicurezza stradale. Sin dai tempi ella firma sulla European Road Safety Charter che attualmente con la nostra recente campagna Guido sicuro. portiamo avanti le nostre istanze per aumentare la sicurezza stradale. Ogni anno in Europa si registrano migliaia di decessi tra i motociclisti coinvolti in incidenti stradali. Secondo i dati ISTAT-ACI presentati ad ottobre 2012, l'indice di mortalità più alto tra tutti i sinistri stradali è quello dei motocicli. Le principali cause di mortalità sono, dopo gli scontri frontali, l urto con ostacolo accidentale, la fuoriuscita o sbandamento, l investimento di pedone e la caduta da veicolo. Solamente in Italia, il costo sociale degli incidenti stimato dall'aci è pari a 30 Miliardi di Euro l'anno, ovvero al 2% del PIL. L'installazione dell'abs, secondo l'analisi d'impatto commissionata dal Parlamento Europeo, "rende la frenata di un principiante efficace quanto quella di un motociclista esperto". 5

Numerosi studi dimostrano che l'installazione di sistemi di frenata avanzati sui veicoli a due e tre ruote, a fronte di una spesa che non supera i 200, consente di: ridurre i feriti gravi del 48% (studio Swedish Road Adiministration, Svezia, 2009) ridurre i decessi del 12% (studio BASt, Germania, 2008) ridurre il coinvolgimento in incidenti mortali del 37% (studio IIHS, USA, 2007) ridurre di 9 metri lo spazio di frenata (studio Austrian Road Safety Board, Austria, 2002) Pertanto richiediamo che nell 'articolo 34 dopo il comma 22 sia inserito il seguente comma 22-bis) Al fine di innalzare i livelli di sicurezza dei motociclisti, è obbligatoria l'offerta su tutti i veicoli di nuova immatricolazione a due o tre ruote e di cilindrata pari o superiore a 125 centimetri cubi, tra le dotazione opzionali a disposizione dell'acquirente, di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS), atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata. A partire dal 1 gennaio 2014 è consentita l'immatricolazione dei veicoli a due o tre ruote e di cilindrata pari o superiore a 125 centimetri cubi solamente se dotati di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS), atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata. Per informazioni: Dott.ssa Silvia Castronovi -Ufficio Relazioni Esterne Istituzionali Cell.335-375326- e-mail: pr@altroconsumo.it i Peraltro sul mercato, c erano e ci sono ancora, polizze che riportano nelle condizioni contrattuali, l indicazione di pagamenti a favore dei beneficiari e degli eredi entro 10 anni dalla morte dell assicurato (ad esempio molte polizze Poste Vita). 6

Intesa Vita 3% BNL Vita 3% Ina Assitalia 3% Assiba 1% MPS Axa 4% Generali 3% ALTRO 26% Poste Vita 57% ALTRO ALTRO 36 Poste Vita Poste Vita 80 Ina Assitalia Ina Assitalia 5 BNL Vita BNL Vita 4 Intesa Vita Intesa Vita 4 Assiba Assiba 2 MPS Axa MPS Axa 5 Generali Generali 4 Totale 140 ALLEGATO 1) Abbiamo raccolto nella casella polizze-dormienti@altroconsumo.it 140 segnalazioni. Come si evince dal grafico la maggior parte sono di Poste Vita; ben il 57% delle casistiche riguarda polizze sottoscritte da persone anziane presso gli sportelli delle Poste. Ricordiamo che nelle clausole contrattuali di Poste Vita risultava che la compagnia avrebbe pagato i capitali entro 10 anni dall evento (dunque entro 10 anni dalla morte dell assicurato). Peraltro in tutti i casi segnalati proprio i consulenti delle Poste hanno consigliato agli eredi alla morte dell assicurato di aspettare la scadenza, proprio citando la clausola. Ma poi arrivata la legge l amara sorpresa. Le polizze sono state devolute. Stesso discorso per gli altri casi segnalati. Spesso si tratta di polizze vendute in banca. In generale si evidenzia una mancanza totale di trasparenza e di informazioni da parte degli operatori a cui è delegata la consulenza verso i clienti. L ammontare medio delle polizze dormienti è di 15172,36 euro. Si va da un minimo di 1549,37 euro ad un massimo di ben 80000 euro. In allegato, (all.1a),nel foglio excel un dettaglio delle segnalazioni ricevute. La nostra richiesta è: permettere a tutti i possessori di polizze di chiedere al Fondo dormienti i capitali devoluti entro 10 anni dalla scadenza della polizza o dalla morte dell assicurato.