A TUTTE LE IMPRESE. Regolamento ISVAP n. 29 sulla classificazione dei rischi



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Prot. 0097 Circolare Roma, 25 Marzo 2009 Ass. Aeronautiche Ass. Assistenza Ass. Auto Ass. Cauzioni Ass. Credito Ass. Infortuni Ass. Malattia Ass. Perdite Pecuniarie Ass. R.C. Generale Ass. Trasporti Ass. Tutela Giudiziaria Legale Riassicurazione A TUTTE LE IMPRESE Regolamento ISVAP n. 29 sulla classificazione dei rischi Si trasmette in allegato il Regolamento in oggetto - unitamente alla "Relazione" e agli "Esiti della pubblica consultazione" - emanato dall'isvap il 16 marzo u.s. allo scopo di uniformare la classificazione di specifiche tipologie di rischio nei rami danni e nei rami vita. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana e solo con riferimento ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore, concedendo peraltro alle imprese novanta giorni a partire dalla stessa entrata in vigore per adeguarsi alle nuove disposizioni di cui agli artt. 5 (Attività di servizi), 10 (Assicurazione per il caso di decesso connessa a finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio), 12 (Assicurazioni prestate a garanzia di mutui per l'acquisto di immobili) e 14 (Assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio). 1

Di seguito si riportano alcuni primi commenti sui principali contenuti del Regolamento e sulle sue novità più significative, anche alla luce delle valutazioni espresse dall'isvap negli "Esiti della pubblica consultazione", rinviando ad una più approfondita ta lettura dei documenti pubblicati dall'istituto per approfondire i contenuti di maggior dettaglio. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Riguardo ai rischi non assicurabili (art. 4), con riferimento al comma 1 va rilevato che l'isvap ha parzialmente accolto le proposte formulate dall'ania chiarendo, nell'ambito del documento contenente gli esiti della pubblica consultazione, che non è assicurabile il rischio di ritiro o sospensione della patente nel caso in cui la copertura assicurativa si concretizzi "nella corresponsione di diarie o altre indennità giornaliere connesse al periodo di interdizione" a seguito di violazioni del Codice della strada. Risultano viceversa assicurabili altri rischi non direttamente connessi alla sanzione in questione in quanto effetti soltanto indiretti della sanzione stessa, quali, ad esempio, quelli derivanti dalla necessità di pagare i corsi per il recupero dei punti della patente nonché di pagare un corrispettivo per superare la revisione o per riottenere la patente stessa. Risultano parimenti ammissibili le garanzie di assistenza (ramo danni 18) finalizzate a prestare un aiuto all'assicurato, in caso di ritiro o sospensione della patente, mediante l'invio di un autista o di un taxi per i suoi spostamenti. A tal proposito, vale la pena di anticipare che riguardo all'assicurazione per i danni del datore di lavoro conseguenti alla sospensione o al ritiro della patente di guida di altri soggetti (art. 16), l'isvap ha accolto le osservazioni dell'ania e di altri soggetti interessati volte a rendere assicurabile il rischio di danno economico che l'azienda subisce per il ritiro temporaneo o la sospensione della patente di guida dei propri dipendenti, e quindi di estendere l'ambito delle persone assicurabili da parte del datore di lavoro a tutti i soggetti per i quali la guida dei veicoli a motore - siano essi o meno di proprietà del datore di lavoro - sia "strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui gli stessi sono adibiti". Anche in relazione al comma 2, l'isvap ha parzialmente accolto i rilievi formulati dall'associazione, ribadendo che l'obiettivo perseguito è quello di evitare che vengano prestate, salvo nei casi previsti dalla legge, garanzie assicurative a fronte di obbligazioni aventi ad oggetto rischi puramente finanziari. Per tali l'autorità intende i rischi "collegati al pagamento o al rimborso di finanziamenti ricevuti allo scopo di acquisire fondi o disponibilità liquide" (ne resta fuori, secondo l'istituto, il caso che il finanziamento richiesto sia connesso all'acquisto di beni o servizi al 2

consumo), nonché i rischi "collegati all'andamento di valore di prodotti finanziari o depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari". E' stato infine precisato che non sono ammissibili coperture destinate a garantire "il rimborso di sopravvenienze passive o minusvalenze su elementi patrimoniali derivanti da valutazioni conseguenti ad operazioni straordinarie d'impresa". Quanto al comma 3, l'isvap ha sottolineato che non può essere assicurata alcuna fattispecie di tipo sanzionatorio, neanche nel caso in cui un ente pubblico decidesse di accollarsi la somma relativa alla sanzione comminata all'autore materiale dell'illecito, ma rinunzi a rivalersi nei confronti del responsabile. Riguardo alle prestazioni erogate sotto forma di attività di servizi (art. 5), al comma 1 l'isvap ha inteso distinguere la vera e propria attività assicurativa, remunerata mediante premio, dall'attività di prestazione in natura di servizi in natura di assistenza tecnica e sanitaria, remunerata in maniera diversa dal premio assicurativo. Quest'ultima attività non è considerata di tipo assicurativo e può evidentemente essere svolta solo da imprese diverse da quelle assicurative. Gli elementi distintivi delle due fattispecie sono stati individuati nella determinazione o meno di un premio su basi statistico/attuariali e nella aleatorietà o meno dell'evento da cui deriva il bisogno della prestazione; per qualificare un servizio come non assicurativo non è necessario che le condizioni previste dal comma 1 (mancanza del premio anticipato; offerta a domanda dell'utente anche in assenza della fortuità dell'evento) ricorrano congiuntamente, essendo sufficiente che se ne verifichi almeno una, come precisato dall'isvap nel documento sugli esiti della pubblica consultazione. In riferimento al comma 2, concernente i servizi di assistenza tecnica e sanitaria offerti dalle imprese esercenti il ramo assistenza ai propri assicurati in via accessoria - a condizione che detti servizi costituiscano un "impegno marginale" e che nella polizza vi sia una separata evidenza del costo degli stessi - l'isvap ha precisato che, anche quando il costo in questione non sussista, tale circostanza dovrà essere in ogni caso indicata nel contratto. Le stesse condizioni valgono, ai sensi del comma 3, per la prestazione di servizi di assistenza sanitaria a domicilio in accessorio alla copertura dei rischi propri dei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia. 3

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI VITA L'art. 6, riguardante le assicurazioni sulla vita di ramo III, conferma la necessità che ci sia attinenza con la durata di vita umana nel senso di "...presenza di un effettivo impegno...a liquidare... prestazioni assicurate il cui valore, o quello dei corrispondenti premi, sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico." In merito all'assicurazione contro le malattie gravi (art. 7), l'isvap dispone di classificare i contratti non rescindibili da parte dell'impresa - che prevedano prestazioni di importo prefissato al verificarsi di una delle malattie gravi previste - nel ramo vita IV, quelli che prevedano l'anticipazione di tutto o parte del capitale in caso di decesso nel ramo vita I e quelli che comprendano il rimborso delle spese mediche nel ramo danni 2.Malattia. In quest'ultimo caso, è stata accolta la richiesta dell'associazione di specificare che l'indennizzo possa configurarsi anche sotto forma di prestazione forfettaria o di indennità temporanea. Riguardo all'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza (art. 8), l'isvap chiarisce che i contratti non rescindibili da parte dell'impresa se prevedano una prestazione in forma di rendita vanno classificati nel ramo vita IV, mentre vanno classificati nel ramo danni 2.Malattia quando la prestazione consiste in un risarcimento del costo per l'assistenza o in una prestazione in natura o nelle assicurazioni complementari qualora sussistano i requisiti richiesti dall'art. 11 (cfr. le osservazioni a commento di quest'ultimo articolo, riportate di seguito). L'ISVAP ha quindi riformulato la disposizione, su richiesta dell'associazione, prevedendo che l'assicurazione che copre il rischio di non autosufficienza per invalidità grave dovuta a malattia, infortunio o longevità è classificata nel ramo vita IV nel caso in cui la prestazione consista nell'erogazione di una rendita per sinistri che avvengono in un determinato arco temporale, senza che risulti necessario garantire l'assicurato per tutto l'arco della vita. All'art. 9 viene confermato come i contratti le cui prestazioni siano collegate al valore delle quote di un fondo interno/oicr ovvero ad un indice o altro valore di riferimento senza alcuna attinenza con la durata di vita umana vadano classificati nel ramo vita V, purché prevedano anche una garanzia di rendimento minimo sui premi versati. Riguardo all'assicurazione per il caso di decesso connessa a finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio (art. 10), viene confermato che l'assicurazione sulla vita dell'assicurato/debitore prestata in funzione di prestiti/mutui rimborsabili 4

con cessione di quote dello stipendio o della pensione debba essere classificata nel ramo vita I qualora sia abbinata ad una garanzia danni di copertura del rischio impiego. Con riferimento, infine, alle assicurazioni complementari, l'isvap ha fissato, all'art. 11, le condizioni alle quali le imprese autorizzate ai rami vita (in particolare almeno ai rami I, II e III oppure V se autorizzate anche ad altro ramo che preveda l'assunzione di un rischio demografico) possano anche assumere rischi di ramo danni 1.Infortuni o 2.Malattia, purché nell'ambito dello stesso contratto vita e sul medesimo assicurato. Le medesime condizioni valgono per le imprese autorizzate al ramo VI che vogliano assumere in via complementare prestazioni di invalidità e premorienza. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DANNI Riguardo alle assicurazioni prestate a garanzia di mutui per l'acquisto di immobili (art. 12), al comma 1 (coperture ramo Cauzione) è stato accolto il rilievo dell'ania di elevare al venticinque per cento del mutuo il limite entro il quale rilasciare coperture relative ad obbligazioni inerenti, appunto, contratti di mutuo per l'acquisto di immobili. Non è stata invece accolta la proposta di eliminare dalla disposizione il riferimento alla deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del Regolamento. Quanto al rischio "credito ipotecario" (comma 2), l'isvap ha parzialmente accolto le proposte dell'associazione di considerare le coperture dei crediti ipotecari di pertinenza del ramo danni 14.Credito, introducendo una previsione che consente, nell'ambito di detto ramo, la copertura del rischio di insolvenza del debitore/finanziato nel caso in cui la vendita forzata del bene immobile assunto in garanzia non permetta il realizzo di una somma pari a quella erogata dal finanziatore. Con riferimento alle assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, all'art. 14, comma 1, è stato espressamente previsto che quando esse sono riferite ai rischi di perdite patrimoniali derivanti da insolvenze nell'ambito del ramo danni 14.Credito, nel caso in cui sia l'ente finanziatore, ad esempio nell'ambito di una polizza in convenzione, a stipulare i contratto e a pagare il premio, lo stesso ente non può attribuire (ribaltare) al cliente l'onere del pagamento del premio. In tale contesto, all'impresa di assicurazione rimane comunque la possibilità di prevedere un diritto di rivalsa. 5

Quando invece le assicurazioni in esame si riferiscono ai rischi relativi alla perdita di impiego (ramo 16.Perdite pecuniarie), contemplate al comma 2, in cui è il cliente a pagare il premio, l'isvap ha chiarito come tale copertura non sia compatibile con la previsione di un diritto di rivalsa confronti dell'assicurato, diritto che d'altra parte svuoterebbe di significato la copertura stessa. A tal riguardo, rimane comunque ferma la possibilità per l'impresa di ricorrere ad opportuni strumenti anche contrattuali, quali ad esempio l'introduzione di un periodo di carenza, per contrastare fenomeni di antiselezione del rischio. Sempre con riferimento ai rischi relativi alla perdita di impiego, l'istituto ha precisato di non ritenere ammissibili strutture contrattuali che comportino la coincidenza in un unico soggetto (l'ente finanziatore) delle figure di contraente per conto altrui (il debitore/finanziato) e di beneficiario, che realizzerebbero situazioni equivalenti a quelli di una polizza credito a copertura dell'interesse dell'ente finanziatore, da classificarsi quindi in conformità a quanto sopra commentato in relazione al comma 1 dell'articolo in esame. In relazione all'art. 19 l'isvap, venendo incontro ad una richiesta di chiarimento dell'associazione, ha stabilito che l'assicurazione di responsabilità civile che copre il rischio dei danni prodotti dal lancio di paracadutisti "in occasione dell'utilizzo dell'aeromobile cui si riferisce l'assicurazione principale" è da classificare nel ramo 11.Responsabilità civile aeromobili, mentre è da classificare nel ramo 13.Responsabilità civile generale l'assicurazione che copre "in via autonoma il rischio dei danni prodotti dal paracadutista nello svolgimento della sua attività". Riguardo, infine, alla definizione di rischi accessori ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private - riguardante i requisiti in base ai quali l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale può garantire i rischi compresi in un altro ramo senza necessità di un'ulteriore autorizzazione - l'isvap attraverso l'art. 20 ha sostanzialmente mantenuto invariato l'impianto a suo tempo adottato con la Circolare n. 76/1987. Distinti saluti. Allegato Regolamento ISVAP rischi Relazione Esiti della consultazione IL DIRETTORE R. Manzato 6