ALLEGATO AL DECRETO CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E L ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA, QUALE SOGGETTO ATTUATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO RETE CURE PALLIATIVE PER PAZIENTI INGUARIBILI E TERMINALI NEL TERRITORIO AREA SUD DI MILANO L anno 2006, nel mese di il giorno TRA Regione Lombardia Codice Fiscale 80050050154 - Direzione Generale Sanità, rappresentata dal Direttore Generale Carlo Lucchina nato a Varese l 8.12.1949 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede della Direzione Generale Sanità in Milano Via Pola, 9/11 E IRCCS Istituto Europeo di Oncologia - Codice Fiscale 08691440153 - rappresentata dal Dott. Carlo Ciani nato a Milano il 27.6.1934 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso l Istituto in Via Ripamonti, 435 - Milano PREMESSO CHE: a) il Ministero della Salute con nota n. DGRST.4/1072 P del 15.02.2005 comunica che ha approvato l esecuzione del progetto biennale Rete cure palliative per pazienti inguaribili e terminali nel territorio area sud di Milano a seguito di quanto disposto all art.12 lett. b) del d.lgs. 502/92 e s.m.i.; b) la d.g.r. n. VIII/2112 del 13.3.2006 approva gli schemi di convenzione tra la Regione Lombardia ed il Ministero della Salute per lo svolgimento di progetti di ricerca finalizzata bando ministeriale anno 2005 e, tra l altro, il progetto sopra indicato ed il relativo piano esecutivo allegato alla stessa; c) per l esecuzione del programma di ricerca è stata stipulata, in data 3.05.2006, la convenzione n. 23 tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia, quale Ente Capofila responsabile della conduzione di detto progetto; d) la suddetta convenzione prevede che il programma di ricerca sia svolto con le modalità, i tempi e le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali come specificatamente riportato nel Modulo 2 bis del piano esecutivo e nel cronoprogramma (allegato n. 2 alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale); e) la convenzione sopraccitata disciplina altresì l erogazione del contributo ministeriale alla Regione Lombardia, subordinandola alla positiva valutazione della relazione scientifica e del rendiconto amministrativo, che verranno trasmessi periodicamente al Ministero della Salute; 1
f) la ricerca è finanziata per un importo complessivo pari ad Euro 900.000,00 così ripartito: 300.000,00 quale finanziamento effettivo a carico del Ministero della Salute che verrà erogato alla Regione Lombardia, in qualità di destinatario istituzionale di tale quota; 300.000,00 quale cofinanziamento figurativo riferito ai costi di personale dipendente dalle U.O. coinvolte nel progetto; 300.000,00 quale cofinanziamento riferibile ad altri enti erogatori (UUOO coinvolte nel progetto); g) che l articolazione degli importi relativi ad ogni singola attività, secondo le modalità e la tempistica prevista nella sopra citata convenzione ministeriale, art. 4, è riportato nella tabella 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; h) con decreto del dirigente UO programmazione della DG Sanità n. del è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia DG Sanità e l Istituto Europeo di Oncologia; CONVENGONO DI ADOTTARE LE SEGUENTI MODALITA OPERATIVE E STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE: Art. 1 (Le parti contraenti) Le parti si impegnano alla conduzione del programma di ricerca nei tempi e nei modi stabiliti nell ambito dello stesso, ciascuno per quanto di competenza, così come specificato nel progetto esecutivo, allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare: Regione Lombardia, quale Capofila del progetto, affida all IRCCS Europeo di Oncologia, individuato quale ente attuatore, l attività di coordinamento gestionale del progetto di che trattasi e provvede al trasferimento dei finanziamenti ministeriali e regionali secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute; L Istituto Europeo di Oncologia, svolge tutte le attività sotto il profilo quali-quantitativo, così come dettagliato nel cronoprogramma e provvede al coordinamento delle Unità Operative e dei soggetti erogatori; Art. 2 (Responsabile Scientifico del progetto) Il Responsabile Scientifico del progetto: individua i temi e le scadenze del Comitato Scientifico; presidia il regolare svolgimento dei lavori come da cronogramma; decide, sulla base di eventuale richiesta dei Responsabili Scientifici delle UO, oggettivamente motivata, di formulare proposte di modifica del progetto esecutivo, da inoltrare al Ministero previo assenso regionale, come disciplinato dall art. 11 della presente convenzione; riunisce ed armonizza i diversi contributi costituiti dai reports scientifici delle UO e produce la relazione scientifica ed il rendiconto periodico e finale; raccoglie i rendiconti amministrativi delle U.O.; 2
assicura il regolare invio, in duplice copia, della relazione scientifica sia periodica che finale alla Regione Lombardia, nonché dei rendiconti amministrativi di cui al punto precedente. Il Responsabile scientifico del progetto, anche in caso di cessazione dell incarico ricoperto (trasferimento, sostituzione, aspettativa, ecc.) invierà alla Regione la relazione scientifica finale ed il rendiconto dei costi sostenuti, redatto secondo il dettaglio previsto nel piano dei costi del progetto, tenendo come riferimento la reportistica consigliata (tabella 3 allegata al presente atto). In caso di impedimento od incompatibilità col nuovo incarico, sarà invece sostituito su indicazione della Regione Lombardia. Art. 3 (Il Responsabile Scientifico dell Unità Operativa) Per consentire il corretto ed efficace svolgimento del progetto, il Responsabile scientifico dell Unità Operativa: - coordina il lavoro in capo alla propria unità; - partecipa al Comitato Scientifico di progetto; - collabora con il Responsabile Scientifico di progetto per il miglior svolgimento delle attività e per la relativa documentazione sia periodica che finale; - predispone la scheda dei costi sostenuti, articolati per voci di spesa secondo quanto previsto nel piano dei costi del progetto, tenendo come riferimento la reportistica consigliata (allegato 3), utile alla redazione del successivo rendiconto complessivo; Art. 4 (Comitato Scientifico) Il Responsabile Scientifico del progetto esecutivo ed i Responsabili Scientifici di ciascuna Unità Operativa costituiscono il Comitato Scientifico - CS, di durata analoga al progetto stesso. Il CS, con sede presso l ente attuatore, potrà essere convocato in relazione ad opportune verifiche sullo stato di attuazione dei lavori e/o a differenti problematiche emergenti nel corso degli stessi. Art. 5 (Termini di invio delle relazioni al Ministero) La relazione scientifica ed il rendiconto relativo alla prima annualità, dovranno pervenire alla Regione Lombardia Capofila entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza, pena l interruzione dell erogazione dei contributi. Art. 6 (Durata del programma) Il progetto, di durata biennale, è iniziato il 19.6.2006 sulla base della comunicazione formale da parte del Responsabile Scientifico alla Regione Lombardia comunicato al Ministero della Salute con nota. n.????????. Eventuali richieste di proroga dovranno essere consistentemente motivate alla Regione da parte del Responsabile Scientifico e saranno accordate solo previa autorizzazione da parte del Ministero della Salute, ai sensi dell art. 9 della convenzione sottoscritta con lo stesso. 3
Art. 7 (Modalità di erogazione dei finanziamenti) I contributi necessari per lo svolgimento del programma di ricerca vengono erogati dalla Regione Lombardia secondo le seguenti modalità: il 60% a seguito della comunicazione di inizio dei lavori; il 30% allo scadere del primo anno; il 10% al termine dei lavori. L erogazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione della relazione e del rendiconto amministrativo sia periodico che finale sulla base della reportistica scientifica ed amministrativa presentata dai Responsabili Scientifici delle Unità Operative, secondo le scadenze sopra stabilite. Art. 8 (Tempi di erogazione) In relazione a quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 della convenzione Ministero/Regione Lombardia, quest ultima si impegna ad erogare con bonifico bancario la somma di volta in volta dovuta in tempi tecnici coerenti con il normale funzionamento degli Uffici, di norma entro 30 giorni dall avvenuta erogazione ministeriale, salvo esigenze organizzative diverse correlate alla gestione delle attività della Ragioneria connesse alla legge regionale di Bilancio. Art. 9 (Natura contributiva dei fondi) Ai sensi di quanto previsto all art. 14 della convenzione n. 23 tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia, il finanziamento del presente progetto ha natura contributiva e pertanto fuori dal campo di applicazione IVA ( così come indicato nelle risoluzioni del Ministero delle Finanze n. 550412 del 5.7.89 e n. 430091 dell 1.3.90) La liquidazione delle somme spettanti avverrà con appositi provvedimenti della Regione Lombardia. Art. 10 (Prodotti e risultati ) I prodotti, tra i quali le pubblicazioni scientifiche, i brevetti, i prodotti d ingegno ecc, derivanti dalle attività collegabili al progetto, dovranno riportare i nominativi delle parti interessate, previo accordo in seno al CS. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell ambito del programma di sperimentazione é attribuita al Ministero della Salute ed alla Regione Lombardia, ferma restando la disponibilità degli stessi in favore dei soggetti istituzionali del servizio Sanitario e di coloro che li hanno realizzati. Art. 11 (Modifiche al programma di ricerca) Nell ambito della sperimentazione, ai sensi dell art. 6 della convenzione tra Ministero della Salute e Regione Lombardia, potranno essere apportate eventuali modifiche od integrazioni proposte dal Responsabile Scientifico del progetto - ai sensi dell art. 3 della presente convenzione - consistentemente motivate, previo assenso delle parti firmatarie la convenzione e previa autorizzazione ministeriale. 4
Art. 12 (Durata della convenzione) La presente convenzione resterà in vigore per tutta la durata del progetto regolato dalla convenzione Ministero/Regione, compreso l eventuale periodo di proroga concesso dallo stesso Ministero per la conduzione di detto progetto, così come indicato al precedente art 6. Art. 13 (Riservatezza) Le persone che lavoreranno per le attività di cui alla presente convenzione devono impegnarsi a non fare uso, rendere noto o divulgare notizie, dati o documentazioni relative al programma di ricerca, senza che prima sia stata stabilita in ambito di CS la natura pubblica o privata dei documenti, garantendo quindi la riservatezza di tutte le notizie riguardanti il progetto di ricerca. Art. 14 (Foro competente) Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all adempimento della presente convenzione, le parti eleggono il Foro di Milano. Art. 15 (Conformità atto) La presente convenzione ed i relativi allegati 1), 2) e 3), è redatta in tre esemplari dei quali due sono conservati presso la Giunta Regionale della Regione Lombardia: DC Organizzazione, personale, patrimonio e sistema informativo e DG Sanità; il restante, presso l Istituto Europeo di Oncologia. Art. 16 (Altre norme) La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d uso ai sensi della normativa vigente. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi della normativa vigente. Milano,. 2006 Letto, approvato e sottoscritto: 5
Per la Regione Lombardia Direzione Generale Sanità: Il Direttore Generale: Dott. Carlo Lucchina Per l Istituto Europeo di Oncologia Il Legale Rappresentante: Dott. Carlo Ciani 6
ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE Acconti % Ministero Regione Lombardia TOTALE UO 1 Acconto 60% 180.000,00 2 Acconto 30% 90.000,00 Saldo 10% 30.000,00 Totale 300.000,00 300.000,00 Cofinanziamento figurativo personale UO 300.000,00 Cofinanziamento proveniente da sponsor 300.000,00 TOTALE PROGETTO 900.000,00 Coordinate Bancarie per l accredito dei ratei C/c n. Banca Cod ABI Cod CAB CIN 7