Informazioni utili sulle associazioni di volontariato



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Informazioni utili sulle associazioni di volontariato Sono associazioni di volontariato quelle organizzazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica) e non riconosciute (prive di personalità giuridica) liberamente costituite esclusivamente a fini di solidarietà e di impegno civile, che si avvalgono delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed eventualmente, in maniera secondaria, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo. La Legge 11 agosto 1991 n. 266, la Legge Regionale dell Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12 e la delibera di Giunta Regionale n 139 del 13 febbraio 2006 disciplinano i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato e prevedono l istituzione e la tenuta di un Registro delle Associazioni di Volontariato. Il registro si divide in Registro Provinciale, gestito dalla Provincia territorialmente competente, nel quale si iscrivono le associazioni che hanno sede ed operano sul relativo territorio provinciale, e Registro Regionale, gestito dalla Regione Emilia Romagna, nel quale si iscrivono le Associazioni che operano in almeno 5 diverse Province della Regione stessa, qualsiasi sia la loro sede legale. Le associazioni che operano in più Province non appartenenti alla Regione Emilia Romagna, e nella Regione stessa non operano in 5 o più Province, devono iscriversi nel Registro Provinciale ove l organizzazione ha sede legale. Per iscriversi al Registro Provinciale del Volontariato occorre presentare al Servizio Coordinamento Politiche Sociali della Provincia domanda in carta libera redatta sul modello appositamente predisposto (che può essere scaricato dal sito internet del Servizio o richiesto direttamente all Ufficio), corredata di tutta la documentazione richiesta ed espressamente indicata nel registro e di seguito nell apposito capitolo di questo documento. Tutti i documenti devono essere sottoscritti in originale dal legale rappresentante dell organizzazione richiedente. Copia della domanda deve essere trasmessa per conoscenza al Comune sede dell Associazione per l'espressione del parere preventivo sull'iscrivibilità; questo parere è obbligatorio e deve essere espresso alla Provincia, senza bisogno di ulteriori richieste, dal Comune entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, trascorso detto termine il Servizio Coordinamento delle Politiche Sociali dell'amministrazione Provinciale può proseguire l istruttoria prescindendo dallo stesso. L'iscrizione nel Registro del volontariato consente di poter accedere ai benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e più precisamente: - esenzione dall IVA, da imposta di bollo e di registro; 1

- esenzione da irpeg per le attività commerciali e produttive marginali (intese quelle i cui corrispettivi non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione); - acquisire di diritto la qualifica di ONLUS ai sensi dell art.10 del Dlgs 460/97; - godere dei benefici fiscali previsti per le ONLUS, pur conservando i trattamenti di maggiore favore previsti dalla normativa del volontariato; - accedere ai contributi pubblici e comodato di strutture pubbliche; - stipulare convenzioni con enti pubblici; - accedere alla ripartizione del 5 del gettito IRPEF; - possibilità per gli iscritti di usufruire di forme di flessibilità dell orario di lavori Tutte le variazioni statutarie e della sede legale, del Consiglio direttivo, l eventuale cessazione dell attività o le variazioni inerenti il trattamento dei dati sensibili, dovranno essere comunicate alla Provincia entro 45 giorni dalla data della nuova registrazione. Le variazioni statutarie dovranno essere, inoltre, sotto forma di atto notarile o scrittura privata registrata. Si ritiene utile evidenziare che delle obbligazioni assunte da un associazione riconosciuta giuridicamente risponde solo l associazione con il proprio patrimonio (esclusa quindi ogni responsabilità dei soci), mentre per le obbligazioni assunte da una associazione non riconosciuta giuridicamente rispondono in solido sia l associazione (con i propri capitali) sia i soci che hanno agito in nome e per conto della stessa (presidente..). L iscrizione al Registro del Volontariato don dà il riconoscimento della Personalità Giuridica. Si rimarca l opportunità della tenuta del Registro dei Soci che svolgono concretamente attività di volontariato (soggetto a vidimazione iniziale da parte del Segretario Comunale o da un Notaio). Questo registro risulta importante poiché, ai sensi dell art. 4 della legge 266/91, le associazione di volontariato sono tenute ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Ciò anche in relazione al fatto che l art. 13 della L.R. 12/2005 prevede espressamente l obbligatorietà dell assicurazione dei volontari nel caso di stipula di convenzioni con gli Enti Pubblici Allo scopo di facilitare la predisposizione della documentazione tecnica da allegare alla domanda, si riportano di seguito le indicazione inerenti - Le modalità per l iscrizione nel Registro Provinciale del Volontariato 2

- I requisiti sostanziali e formali e modalità per l iscrizione nel Registro Provinciale del Volontariato: - I contenuti obbligatori dello statuto delle Associazioni del Volontariato: Modalità per l iscrizione nel Registro Provinciale del Volontariato L iscrizione è subordinata alla presentazione al Servizio Coordinamento Politiche Sociali della Provincia, apposita domanda in carta libera redatta sull apposito modello Ad essa dovranno essere obbligatoriamente allegati: a) documentazione comprovante la presentazione di copia della domanda al Comune sede dell Associazione (essa deve comunque evidenziare la data esatta di ricevimento da parte del Comune); b) copia dell'atto costitutivo (nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata); c) copia dello statuto vigente (nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata); d) elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative; e) relazione dettagliata sull attività svolta dall organizzazione che deve obbligatoriamente evidenziare: - l'ambito/scopo solidaristico per il quale l'organizzazione si è costituita, e con che mezzi/attività esso è perseguito, indicando con quali azioni e con quale grado di partecipazione dei volontari e non volontari. Devono essere fornite anche indicazioni circa la continuità temporale delle attività dell associazione e la presenza ed il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei volontari; - l'effettiva operatività di almeno un anno secondo i fini istituzionali; - il fatto che l'organizzazione opera esclusivamente o prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto all'organizzazione stessa; f) elenco di tutte le Organizzazioni aderenti (Solo se il richiedente è un organismo di collegamento e coordinamento di altre organizzazioni); g) documentazione dell Organo regionale o nazionale competente che comprovi l autonomia della Sezione locale sotto il profilo patrimoniale, gestionale, giuridico ed organizzativo (Solo per le articolazioni locali di associazioni nazionali e/o regionali non dotate di proprio statuto autonomo). 3

h) presentazione sintetica dell Associazione e dei suoi fini, che sarà utilizzata come locandina nel Registro Provinciale on-line dell Amministrazione; i) modulo di consenso alla diffusione dei dati sensibili; j) copia di un documento a validità legale del soggetto firmatario Requisiti sostanziali e formali e modalità per l iscrizione nel Registro Provinciale del Volontariato: Per potersi iscrivere al Registro Provinciale delle Associazioni del Volontariato, le organizzazioni interessate devono possedere contestualmente tutti i seguenti requisiti sostanziali e formali: a) sono dotate di atti costitutivi e statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata. Qualora lo statuto non dovesse essere più quello originario dovrà essere inviata la scrittura privata registrata - anche non autenticata - recante lo statuto vigente. b) si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento (segreteria), o per qualificare o specializzarne l attività (medico, sociologo, psicologo ecc ). In ogni caso l apporto dei volontari deve essere prevalente rispetto a quello fornito dal personale retribuito. La qualifica di socio è, comunque, incompatibile con la prestazione di qualsiasi forma di lavoro retribuito per l associazione c) sono composte e costituite da persone fisiche; ciò esclude l iscrizione di quelle organizzazione, cui aderiscono quali associati soggetti collettivi quali Enti Altre associazioni, Società ecc.. (eccettuati organismi di collegamento e di coordinamento); d) sono liberamente costituite a fini di solidarietà ed operano esclusivamente a favore di persone terze rispetto all'organizzazione attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socioeconomico o culturale, o comunque a tutelare diritti primari e) sono autonome sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale.ecc.. Nel caso di organizzazioni non dotate di proprio statuto autonomo che costituiscono articolazioni locali di associazioni nazionali e/o regionali, l'autonomia deve 4

emergere esplicitamente dallo statuto di queste ultime o, in mancanza, deve essere attestato espressamente dalle associazioni nazionali/regionali medesime. f) abbiano sede legale nel territorio provinciale; g) siano operanti per i fini istituzionali nel territorio provinciale da almeno sei mesi; h) abbiano una base associativa composta da un numero di aderenti che sia almeno il doppio più uno del numero dei membri che, secondo lo statuto, compongono l organo direttivo. Non sono ammessi organi direttivi monocratici; Contenuti obbligatori dello statuto delle Associazioni del Volontariato: Per potersi iscrivere nel Registro provinciale delle Associazioni di Volontariato lo Statuto deve obbligatoriamente contenere in modo espresso tutte le seguenti informazioni/condizioni: a) la denominazione esatta dell'organizzazione e indicazione della sede legale; b) gli scopi istituzionali e le attività/modalità che permettono il loro conseguimento; c) l assenza di fini di lucro, nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma (gli associati non possono percepire alcuna utilità né economica, né di altra natura anche indiretta); d) il divieto di ripartizione degli utili fra gli associati, ivi compresi i beni che residuino in caso di scioglimento dell'organizzazione (utilità/remunerazione differita); e) l obbligo del reimpiego degli gli eventuali utili per le finalità sociali dell'organizzazione; f) i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti; g) l elettività delle cariche associative, intendendosi per tali quelle riferite all'amministrazione attiva dell'organizzazione (membri dei direttivi, Presidenti, Vicepresidenti, Segretari, ecc.). Dette cariche possono essere conferite solo ad aderenti all'organizzazione escludendo la possibilità che esse siano attribuite a membri di diritto o a persone nominate da soggetti terzi rispetto all'organizzazione, o da soggetti interni all'organizzazione diversi dalla base associativa. Eccezione sono i componenti di organi di controllo (es. revisori) e di organi arbitrali (es. probiviri) che possono essere nominati, sempre dalla base associativa, fra persone non aderenti all'organizzazione, a garanzia di professionalità e imparzialità 5

h) la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni in genere fornite dagli aderenti, restando esclusa ogni forma di remunerazione anche indiretta (possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa); i) l'obbligo della formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. Annualmente gli organi deputati alla gestione dell'organizzazione (comitato direttivo) debbono sottoporre i bilanci preventivi e consuntivi all'approvazione della base associativa, stabilendone le modalità in statuto; k) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento ad altra associazione operante nel medesimo settore d attività; l) indicazioni relative la piena democraticità della struttura ( riferite alle disposizioni di cui al titolo II, capo II del codice civile) quali: - alla base associativa (assemblea dei soci)sono rimesse le determinazioni di maggior rilievo per la vita dell'organizzazione (elezione degli amministratori, approvazione dei rendiconti per bilanci, modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'organizzazione); - tutti gli aderenti hanno pari diritti e opportunità (diritto di elettorato attivo e passivo, diritto di voto ecc.) e pari doveri; - impossibilità di riservare l'accesso alle cariche, in tutto o in parte, a determinate categorie di aderenti. Possono essere previste eventuali eccezioni necessarie per motivi giuridici (minore età) o opportune per la tutela degli interessi delle categorie destinatarie dell'attività dell'organizzazione (nelle organizzazioni che si propongono di tutelare persone affette da determinate patologie, l'accesso alle cariche associative può essere riservato in tutto o in parte ad aderenti affetti dalle patologie stesse o a loro familiari); - applicazione del principio maggioritario: le determinazioni degli organi collegiali sono assunte a maggioranza; - per la deliberazione di scioglimento dell associazione, sia in prima che in seconda Convocazione è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 di tutti gli associati (e non dei soli presenti in assemblea); - non possono essere adottate norme che prevedono diversità di valenza del voto: Ad esempio il voto di chi ricopre determinate cariche (es. Presidente) o appartiene 6

a determinate categorie di aderenti non può avere un peso maggiore rispetto al voto espresso da altri aderenti; - l'assenza di chi ricopre determinate cariche o appartiene a determinate categorie di aderenti non invalida di per sé le sedute - non deve essere vanificato l'esercizio dei diritti spettanti agli aderenti Ad esempio mediante: convocazione di seconde sedute nello stesso giorno della prima, convocazioni inviate troppo a ridosso della data fissata per le riunioni, espulsione non motivata degli aderenti, divieto per gli espulsi di adire l'autorità giudiziaria..; - deve essere riconosciuto alla base associativa il diritto di ottenere la convocazione delle Assemblee; 7