COMUNE di ISOLA RIZZA



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Transcript:

COMUNE di ISOLA RIZZA REGOLAMENTO COMUNALE DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE Allegato alla delibera di C.C. n. 71 dell 1.12.2014

Articolo 1- FINALITA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA 1. Il Comune di Isola Rizza, con il presente regolamento, intende porsi le seguenti finalità: - applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Isola Rizza; - sviluppare il valore sociale e civile del volontariato; - promuovere i valori della responsabilità, della partecipazione alla vita sociale, della solidarietà, della tutela del territorio, dell ambiente e lo sviluppo culturale e sociale della propria comunità. 2. Il Comune, a tal fine e nell ottica di garantire nell ambito del proprio territorio lo svolgimento di attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti in un apposito elenco istituito in applicazione del presente regolamento. 3. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici. 4. L attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. 5. Sono di seguito individuate (ferma restando la possibilità di ampliare, nel rispetto della normativa vigente, la tipologia delle attività affidabili ai volontari singoli) le attività solidaristiche di cui al presente articolo: - sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell utenza; - sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale; - sorveglianza durante manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico,ecc.; - sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita degli studenti, per l attraversamento sulle strisce pedonali; - sorveglianza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento delle iniziative di promozione turistica, culturale, sportiva, etc.; - attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre iniziative promosse dall assessorato alla cultura; - transennamento e/o delimitazione di aree da adibire a fiere, mercati, manifestazioni sportive, ecc; - attività di manutenzione di aree, attrezzature e arredi comunali, anche in occasione di calamità naturali e come supporto ad altri operatori comunali; - attività di giardinaggio o simili nell ambito delle aree cortilive annesse alle strutture comunali; - attività di supporto a favore di persone anziane e disabili; - attività di supporto nell ambito dei servizi scolastici, incluso quello della mensa. 6. L Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di affidare ai volontari singoli eventuali altre attività non ricomprese nell elenco sopra riportato, da stabilire con deliberazione della Giunta Comunale. 1

Articolo 2 - LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL IMPIEGO DI VOLONTARI SINGOLI 1. L Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi. 2. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Articolo 3 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ELENCO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE E GESTIONE DELL ELENCO. 1. I singoli cittadini di età superiore ai 18 anni, residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Isola Rizza, che fossero interessati ad offrire gratuitamente il loro tempo per attività di volontariato a favore della collettività potranno inoltrare al Comune la richiesta di iscrizione all Elenco del Volontariato Individuale. Essi dovranno indicare l attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili e dovranno possedere l idoneità psicofisica allo svolgimento dell incarico. 2. Potranno iscriversi all'albo anche cittadini invalidi civili o con disabilità, purché idonei al compimento dello specifico servizio e per mansioni compatibili con la loro condizione fisica. Per lo sviluppo delle abilità necessarie ad alcuni dei servizi di volontariato previsti dal presente regolamento, il Comune di Isola Rizza potrà acconsentire ad attività di tutoraggio dei volontari con disabilità rinviando a progetti specifici da realizzare con le associazioni accreditate e in assenza di oneri per il Comune stesso. 3. L Elenco del Volontariato Individuale è istituito con apposito atto del responsabile del servizio ed è costantemente aggiornato; esso deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) generalità complete del volontario; b) opzioni espresse dal volontario all atto della richiesta di iscrizione nell elenco in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con l Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività; c) specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, esperienze dallo stesso maturate o, eventualmente, titoli professionali rilevanti ai fini dell inserimento nell elenco. 4. L Amministrazione procede alla cancellazione del nominativo di un volontario dall elenco in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate: - espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta; - accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l iscrizione e la permanenza nell elenco; - gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione in forma scritta a cura dell Amministrazione o su segnalazione da parte degli utenti/fruitori delle attività stesse; - ripetuto ed immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata dal volontario stesso indicata la disponibilità. 2

Articolo 4 - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI SINGOLI 1. All atto dell instaurarsi del rapporto fra l Amministrazione e volontari singoli, questi e i responsabili dei servizi preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti: per la parte competente all amministrazione: a. la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari; b. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi; c. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte; d. l assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi; per la parte competente ai volontari: a. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; b. l accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell ambito dei programmi impostati dall Amministrazione assicurando l adeguata continuità dell intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate; c. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l attività; d. l impegno a segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedono l intervento di personale comunale; e. l impegno a segnalare tempestivamente all ufficio utilizzatore la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato; f. l impegno a non rivalersi sul Comune per ogni fatto doloso o colposo posto in essere da lui medesimo; g. l impegno ad agire con diligenza, correttezza ed educazione e a garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti; h. la dichiarazione che avrà cura dei mezzi e delle attrezzature avute in affido per lo svolgimento delle proprie mansioni di volontario fino alla loro riconsegna; i. l impegno ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale. 2. La responsabilità del perfezionamento dell accordo è in capo a ciascun ufficio utilizzatore. Articolo 5 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA SVOLTE DAI VOLONTARI SINGOLI 1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l Amministrazione per una o più delle attività di cui all articolo 1 si coordinano con un operatore individuato dall Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete: 3

a. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività; b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore; c. verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente dai volontari singoli; d. predisporre, in una fase precedente all avvio delle attività ed in accordo con i volontari individuati, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse. Articolo 6 - FORMAZIONE DEI VOLONTARI 1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui all articolo 1 fossero richieste competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l Amministrazione comunale si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra. Articolo 7- OBBLIGHI A CARICO DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE 1. L Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione. 2. L Amministrazione è tenuta a garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell Amministrazione. L Amministrazione, in ogni caso, non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell attività, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività. 3. L Amministrazione è tenuta a fornire ai volontari impiegati in attività solidaristiche apposito cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell utenza o comunque della cittadinanza. Articolo 8 - OBBLIGHI A CARICO DEI VOLONTARI 1. I volontari devono poi garantire lo svolgimento continuativo delle attività programmate per il periodo preventivamente concordato. 2. I volontari devono impegnarsi, inoltre, a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. 3. I volontari assumono la qualità di custodi dei beni ricevuti in affidamento, tenendo sollevato 4

il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo. Articolo 9 - RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO 1. L Amministrazione si impegna a rendere nota ai volontari singoli l esistenza delle organizzazioni di volontariato, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata. L Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le sollecitazioni offerte dalla vita associativa. 2. L Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell elenco di cui all articolo 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari. Il presente regolamento: è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71, in data 1.12.2014; la detta deliberazione è stata pubblicata: nel sito Web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 19.12.2014 al 3.1.2015, con la successiva pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato; è entrato in vigore il giorno 15.1.2015. Data 15.1.2015. Timbro Il Responsabile del Servizio f.to Ivo Tambara 5