CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO



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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO A CURA DI Ing. SEBASTIANO MARTIGNANO Via G.Boccaccio, n. 4 73100 LECCE Via Cerreto di Spoleto, n. 29 00181 Roma Tel.: +39 (832) 498023 Fax: +39 (832) 575049 E-mail: lema@lemaconsulting.it sito web : www.lemaconsulting.it

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Quadro legislativo La PREVENZIONE DEGLI INCENDI è definita dal D.P.R. n 577 del 29 luglio 1982 materia di rilevanza interdisciplinare che studia le cause dell incendio ed attua misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione finalizzati alla riduzione della probabilità dell insorgenza di tale evento ed al contenimento delle conseguenze, prima alle persone e poi alle cose, compatibilmente con le esigenze funzionali e di economia dell immobile e dell impianto che si intende realizzare.

Quadro legislativo La prima legge a trattare la prevenzione degli incendi è stata la Legge 1570 del 27 dicembre 1941 recante le Nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendio : Art. 1 E istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell Interno il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale è chiamato a tutelare l incolumità delle persone e la salvezza delle cose mediante la prevenzione e la estinzione degli incendi e l apporto dei soccorsi tecnici in genere...

Quadro legislativo In seguito, un notevole contributo si è avuto con l entrata in vigore del D.P.R. n 547 del 27 aprile 1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che agli articoli 13 e 14 indica il numero e le caratteristiche delle vie e uscite di emergenza e agli articoli 36 e 37 prescrive di sottoporre alle visite di controllo dei Comandi dei Vigili del Fuoco i luoghi di lavoro esposti al pericolo d incendio, esplosione o scoppio.

Quadro legislativo Il D.P.R. n 689 del 27 maggio 1959 elenca le aziende e le lavorazioni soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco. Un riferimento fondamentale nella prevenzione incendi è la Circolare del Ministero dell Interno n 91 del 14 dicembre 1961, che fissa le Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile e fornisce i criteri per una corretta classificazione dei locali riguardo al rischio d incendio in relazione alle loro caratteristiche costruttive, alla destinazione d uso e ai materiali presenti.

Quadro legislativo Successivamente la Legge n 966 del 26 luglio 1965 ha stabilito che: Art. 1 I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, sono a pagamento. Art. 2 Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere le visite ed i controlli di prevenzione incendio, i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo, la preparazione tecnica e l addestramento delle squadre antincendio negli stabilimenti industriali,... Negli articoli successivi sono poi fissate le modalità di richiesta e di espletamento del servizio da parte dei Comandi VV.F.

Quadro legislativo L elenco delle attività soggette alle visite dei Vigili del Fuoco per il rilascio dei certificati di prevenzione incendi è stato dettato prima dalla legge n 966 del 1965 e successivamente dal Decreto del Ministero dell Interno del 16 febbraio 1982, che stabilisce anche la periodicità di tali controlli.

Quadro legislativo Il D.P.R. n 577 del 29 luglio 1982 Regolamento concernente i servizi di prevenzione e vigilanza incendi ha sancito l obbligo, per gli enti ed i privati, di richiedere ai Comandi provinciali dei VV.F. : l esame preventivo dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti a controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamento di quelli esistenti; le visite di controllo delle prescrizioni impartite; le visite periodiche previste dal decreto di cui agli articoli 2 e 4 della Legge 966/65 e dal D.M. 16/02/82; le visite di collaudo, ad impianto o costruzione ultimati, prima dell inizio delle lavorazioni per le attività indicate nelle Tabelle A e B del D.P.R. 689/59 ai sensi dell art. 37 del D.P.R. 547/55; le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi, per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico sprovvisti di tale documento.

Quadro legislativo Il Decreto Legislativo n 626 del 19 settembre 1994, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n 242 del 19 marzo 1996, relativamente agli adempimenti in materia di prevenzione incendi, non comporta modifiche alla precedente normativa, in quanto mira ad una diversa impostazione del modo di affrontare le problematiche della sicurezza del lavoro. In particolare, la valutazione del rischio di incendio costituisce strumento fondamentale per il conseguimento delle finalità di cui sopra ed il suo esito, unitamente al piano organizzativo - gestionale, costituisce parte specifica del documento della sicurezza, di cui all art. 4, comma 2.

Misure generali di tutela 1. Le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre a quelle previste dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono le seguenti: a) i luoghi di lavoro devono essere progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute e la sicurezza propria e degli altri lavoratori; b) i posti di lavoro devono essere progettati e costruiti secondo criteri ergonomici, tenendo conto della necessità che i lavoratori abbiano una visione d'insieme delle operazioni che si svolgono sul loro posto di lavoro; c) i lavori comportanti rischi particolari devono essere affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite; d) devono essere fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso

Misure generali di tutela e) devono essere fornite adeguate esercitazioni di sicurezza ad intervalli regolari f) i luoghi di lavoro devono essere progettati ed organizzati in modo da impedire l'innesco e la propagazione di incendi e che siano possibili operazioni antincendio rapide ed efficaci g) i luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguati dispositivi per combattere gli incendi e, ove necessario, di rivelatori d'incendio e sistemi d'allarme h) i dispositivi di lotta contro gli incendi devono essere indicati con segnaletica conforme alla normativa vigente, apposta in modo durevole nei punti appropriati, e quelli non automatici devono essere facilmente accessibili, di semplice impiego e protetti contro i rischi di deterioramento

Misure generali di tutela i) i luoghi di lavoro devono essere dotati di mezzi o sistemi adeguati di estinzione o di intervento per interrompere gli incendi, con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'impianto riguardanti il materiale estratto o trattato; gli estintori portatili o carrellati devono essere di tipo approvato ed in numero adeguato, ubicati in luoghi facilmente accessibili, segnalati e collocati in posizioni tali da consentirne l'immediato uso; l) per attività condotte per perforazione,. m) ove necessario, occorre indicare i punti sicuri di raduno, tenere un ruolino d'appello e adottare le opportune disposizioni per il suo funzionamento; n) le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate devono essere verificate periodicamente.

Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive 1. Il datore di lavoro prende le misure e le precauzioni adatte al tipo di attività, al fine di: a) prevenire, rilevare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni; b) impedire la formazione, l'accumulo e l'innesco di atmosfere esplosive o nocive alla salute.

Misure generali per la protezione dai rischi di incendio 1. Sul luogo di lavoro devono essere esposte indicazioni in cui siano specificate le misure previste per prevenire, individuare e combattere l'innesco e la propagazione di incendi. 2. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 è esteso al settore estrattivo.

art. 89 Misure generali di prevenzione degli incendi 1. Devono essere prese precauzioni appropriate per la protezione, contro l'innesco e la diffusione degli incendi. 2. I luoghi di lavoro devono essere dotati di sistemi adeguati di rivelazione, di protezione, di allarme e di lotta antincendio, quali in particolare: a) sistemi di rivelazione di incendi b) allarmi antincendio c) condutture principali acqua antincendio d) manichette e idranti antincendio e) sistemi di allargamento e lance antincendio brandeggiabili f) impianti a pioggia g) sistemi di estintori a gas h) sistemi di estintori a schiuma i) estintori portatili l) sistemi tagliafuoco per segregare le zone a rischio d'incendio

Misure generali di prevenzione degli incendi 3. A bordo dell'impianto deve essere tenuto a disposizione il piano antincendio, in cui siano specificate in dettaglio le precauzioni opportune di protezione, rivelazione e lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi. 4. I sistemi di emergenza devono essere isolati e protetti da eventi accidentali, nella misura e nel modo ritenuto adeguato per poter rimanere operativi in caso di emergenza; ove risulti necessario a seguito della valutazione dei rischi, il numero di tali sistemi deve essere raddoppiato.

14/08/96 D.Lgs. n.493 - Allegato IV PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1. Premessa Il presente allegato si applica alle attrezzature destinate in via esclusiva alla lotta antincendio. 2. Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni. 3. Il colore d'identificazione di queste attrezzature è il rosso. La superficie in rosso dovrà avere ampiezza sufficiente per consentire un'agevole identificazione. 4. I cartelli descritti all'allegato II, punto 3.5 devono essere utilizzati per indicare l'ubicazione delle attrezzature in questione.

Quadro legislativo Di recente pubblicazione sono : - D.P.R. n 37 del 12 gennaio 1998 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi ; - D. M. n 64 del 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro ; - D. M. del 4 maggio 1998 Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.