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STATUTO DELLA FONDAZIONE LARS MAGNUS ERICSSON Art. 1 Costituzione 1. Su iniziativa della "Ericsson Telecomunicazioni S.p.A." è costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, una fondazione denominata "Fondazione Lars Magnus Ericsson", con sede in Roma, a Piazza Navona, 114. 2. Gli uffici operativi della Fondazione sono situati presso la sede della "Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.", in Roma, via Anagnina, 203. Potranno essere istituiti ulteriori uffici operativi anche altrove, in Italia o all'estero. Art. 2 Scopi 1. La "Fondazione Lars Magnus Ericsson", ente morale senza fine di lucro, persegue obiettivi di utilità e solidarietà sociali ed ha per scopo di agevolare la promozione ed il sostegno del progresso scientifico, tecnologico, etico e socio-culturale nel costante rispetto per l'ambiente, il territorio e la salute ed in coerenza con il più alto valore etico dello Sviluppo Sostenibile. 1

Essa si propone pertanto di: - contribuire al progresso tecnologico, scientifico e socio - culturale del Paese, nel costante rispetto per i principi dell'etica nell'economia, della qualità dell'ambiente e della solidarietà sociale, al fine di contribuire al progresso umano e civile e di migliorare la qualità della vita; - promuovere la ricerca per accrescere la diffusione delle conoscenze scientifiche in materia di telecomunicazioni e discipline affini, contribuendo allo sviluppo e all'evoluzione economica del Mercato delle Telecomunicazioni e sviluppando anche possibili applicazioni al servizio di altri settori culturali; - valorizzare, con l'aiuto di applicazioni tecnologiche, il patrimonio culturale, storico, archeologico ed artistico del Paese; - favorire l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale nell'ambito tecnologico per il settore delle telecomunicazioni; - sostenere iniziative ed attività di carattere sociale ed umanitario dirette a contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. A tal fine, la Fondazione intende supportare e dare slancio ad iniziative meritevoli, in grado di creare soluzioni di successo, che contribuiscano allo sviluppo del Mercato operando secondo criteri di economicità e di sostenibilità con i risultati 2

dell'attività svolta e pertanto con metodo e strutture imprenditoriali. Art. 3 Attività della Fondazione 1 - Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà : - promuovere le opportune iniziative di raccordo e coordinamento con le attività tecnico-scientifiche di Enti pubblici, Università, Enti di ricerca ed Enti culturali; - sviluppare iniziative per facilitare la collaborazione fra le Università ed il mondo delle imprese, favorendo opportunità lavorative per i giovani e lo sviluppo di idee innovative; - elaborare studi e ricerche sulla base delle indicazioni dei fondatori; - istituire borse di studio e premi; - sovvenzionare studi e ricerche; - contribuire a spese di pubblicazione, mostre, convegni scientifici, tecnici e culturali, in genere, ad ogni altra iniziativa intesa al raggiungimento delle finalità statutarie. 2 - La Fondazione potrà altresì svolgere ogni altra attività strumentale o connessa a quelle sopra indicate e porre in essere tutti gli atti e le operazioni, finanziarie, mobiliari, immobiliari 3

o di qualsiasi altra natura che risultino necessari od utili per la realizzazione dei propri scopi. Art. 4 Patrimonio 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito: dal fondo di dotazione iniziale di cui all'atto costitutivo;. dagli incrementi del fondo stesso derivanti da ulteriori dotazioni da parte di soggetti cui il Consiglio di Amministrazione riconosca la qualifica di fondatori; dai contributi di altri Enti, pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, dalle offerte, sovvenzioni, lasciti, liberalità ed elargizioni per finalità rientranti negli scopi della Fondazione ed espressamente destinati, da chi li effettua, ad incremento del suo patrimonio;. dai beni immobili o mobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo con destinazione al patrimonio;. dalle somme, prelevate dai risultati delle attività dell'ente che il Consiglio di Amministrazione disponga, con apposita delibera, di destinare ad incremento del patrimonio. 2. La Fondazione può effettuare gli acquisti e le alienazioni necessarie e utili per lo svolgimento della propria attività. 4

Art. 5 Fondo di Gestione 1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio o dalle proprie attività;. dai contributi di altri enti, pubblici o provati, persone fisiche e giuridiche, dalle offerte, sovvenzioni, lasciti, liberalità ed elargizioni non espressamente destinati, da chi li effettua, ad incremento del suo patrimonio;. dai contributi e dalle quote annuali di fondatori, Sostenitori e Benemeriti;. da ogni altra entrata non specificatamente destinata ad incremento del patrimonio. 2 - Le rendite e le risorse che affluiscono al Fondo di Gestione devono essere impiegate per il funzionamento dell'ente e la realizzazione dei suoi scopi. Art. 6 Fondatori, Sostenitori e Benemeriti 1. Unico fondatore della "Fondazione Lars Magnus Ericsson" è la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. 2. Il Consiglio di Amministrazione, con la procedura e le 5

maggioranze di cui al successivo art. 8, comma 4, può riconoscere ad altri soggetti, persone fisiche, società od enti pubblici o privati, che dotino ulteriormente la Fondazione, la qualifica di Fondatori. 3 - In relazione a contributi economici può essere attribuita ad altri soggetti che condividano gli scopi della Fondazione la qualifica di Sostenitori. Qualora il contributo del Sostenitore sia annuale, la qualifica di Sostenitore permane per il periodo durante il quale il contributo è corrisposto. 4 - Le persone che, con specifiche competenze, contribuiscono con la loro attività al perseguimento degli scopi statutari possono ottenere la qualifica di Benemeriti. 5 - Il Consiglio di Amministrazione stabilirà, con apposito regolamento, condizioni e modalità di attribuzione delle qualifiche di Sostenitore e Benemeriti. Art. 7 Organi 1. Organi della Fondazione sono: - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Segretario Generale; 6

- il Comitato Tecnico Scientifico; - il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Art. 8 Il Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o da chi ne fa le veci. 2. La convocazione del Consiglio è fatta con comunicazione contenente l indicazione del giorno, dell ora, del luogo dell adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché delle medesime indicazioni per l eventuale seconda convocazione. La convocazione deve essere effettuata almeno sette giorni prima dalla data fissata per la seduta; nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o a mezzo telefax o posta elettronica tre giorni prima della seduta. 3. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare, mediante procura generale o speciale, altro membro. 4. Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 7

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza e a parità di voto prevale quello del Presidente. Per le deliberazioni concernenti l approvazione di modifiche statutarie lo scioglimento dell Ente e la nomina di nuovi fondatori è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. 5. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, tra cui il Presidente, che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati. 6. I membri del Consiglio di Amministrazione sono per la prima volta nominati all'atto della costituzione della Fondazione e, successivamente, dai fondatori. 7. Le votazioni concernenti individui hanno sempre luogo a scrutinio segreto. 8. Le deliberazioni del Consiglio sono riportate in processi verbali trascritti su apposito libro, su fogli mobili vidimati da notaio, firmati dal Presidente e dal Segretario Generale. Alla verbalizzazione provvede un segretario, designato di volta in volta dal Presidente. 9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei 8

suoi componenti. 10. La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire validamente anche mediante collegamenti in audio o video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soggetti interessati ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. 11. Il Consiglio di Amministrazione: - elegge nel proprio seno il Presidente della Fondazione; la nomina avviene con votazione a scrutinio segreto, con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica ed a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica per il triennio del Consiglio; il primo Presidente viene designato dal fondatore in sede di costituzione 9

della Fondazione; - può eleggere un Vice Presidente, che dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato; il vice Presidente può essere riconfermato dal Consiglio di Amministrazione successivo; - il Consiglio può nominare come Presidente Onorario una persona che si sia distinta per la sua attività, contribuendo allo sviluppo scientifico e al progresso del mercato nazionale; alla figura di Presidente Onorario non sono connessi prerogative o poteri di gestione o rappresentanza; lo stesso, tuttavia, pur non avendo diritto di voto, parteciperà alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e potrà esprimere pareri e formulare suggerimenti non vincolanti; il primo Presidente Onorario viene nominato dal Fondatore in sede di costituzione della Fondazione; - nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico; - nomina il Segretario Generale, che può essere anche persona estranea al Consiglio di Amministrazione; - il Consiglio delibera sulle assunzioni di eventuali funzionari o dipendenti e sugli emolumenti da corrispondere loro, anche per incarichi speciali, oltre al rimborso delle spese sostenute; - delibera le modifiche allo Statuto; - approva eventuali regolamenti per disciplinare l'attività della Fondazione; 10

- approva, su proposta del Segretario Generale, i preventivi di spesa, il programma delle attività e la relazione sull'attività svolta; - valuta la fattibilità tecnica e le coerenza economica delle iniziative inerenti ai progetti perseguiti dalla Fondazione; - provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed adotta ogni atto o provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi statutari nell'ambito del piano annuale di attività, presentato dal Segretario Generale ad inizio di ogni esercizio; - delibera il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio ed il bilancio consuntivo; al bilancio preventivo viene allegato il programma annuale delle attività, redatto dal Segretario Generale; - delibera sui contratti e sugli impegni di spesa straordinari, che non rientrano nella competenza del Segretario Generale; - determina l'ammontare degli stanziamenti per ogni progetto sviluppato dalla Fondazione per il raggiungimento dei propri scopi e determina ad inizio di ogni esercizio il fabbisogno finanziario per la ordinaria gestione della Fondazione; - su proposta del Segretario Generale approva lo stanziamento di fondi su singole iniziative straordinarie, non previste nel piano 11

annuale delle attività approvato ad inizio anno; - ratifica, nella seduta immediatamente successiva, i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente; - delibera, anche su proposta del Segretario Generale, l'assunzione, la nomina o il licenziamento del personale; - definisce, con l'ausilio del Segretario Generale, la struttura organizzativa e funzionale della Fondazione; - delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili. Art. 9 Il Presidente 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa; può nominare procuratori, determinandone le attribuzioni ed i poteri di rappresentanza per singoli atti o categorie di atti. 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente esercita anche ogni altra competenza che gli venga espressamente delegata dal Consiglio di Amministrazione. 3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se è stato nominato, oppure dal Consigliere 12

da lui stesso delegato. In caso di mancanza di un delegato o di vacanza della carica di Presidente, lo stesso viene sostituito dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. 4. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le Autorità e le pubbliche Amministrazioni. 5. Il Presidente può delegare al Segretario Generale compiti e poteri inerenti il suo ufficio, compresa la rappresentanza legale della Fondazione nei limiti delle competenze di cui al successivo art. 9. 6. Il Presidente: - firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; - cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; - adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione. Art. 10 Il Segretario Generale 1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione 13

anche al di fuori dei suoi membri. Il primo Segretario è nominato dai fondatori in sede di costituzione della Fondazione. 2. Su indicazioni del Presidente redige ogni anno il Programma annuale di attività della Fondazione, indicando gli obiettivi che si vogliono raggiungere per il perseguimento degli scopi statutari. 3. Il Segretario Generale: - sovrintende a tutta l'organizzazione della Fondazione, assicurandone la piena funzionalità e coordina le attività svolte all'interno di essa; - redige i preventivi di spesa, il programma delle attività e la relazione sull'attività svolta; - collabora con il Consiglio di Amministrazione, indicando gli eventuali provvedimenti necessari per il perseguimento degli scopi statutari nell'ambito del piano annuale; - è responsabile della gestione operativa della Fondazione, coordinando le attività di sviluppo dei suoi progetti; - garantisce la corretta gestione dei fondi stanziati dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento degli scopi statutari; - propone al Consiglio di Amministrazione lo stanziamento di fondi su singole iniziative straordinarie, non previste nel Programma delle attività, approvato ad inizio anno; - può proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione, la 14

nomina o il licenziamento del personale; - collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo; - cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione; - dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente. Art. 11 Il Comitato Tecnico Scientifico. 1. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni, in concomitanza con la durata del Consiglio di Amministrazione, ed è composto da membri scelti fra i qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico, culturale e della società civile nazionale ed internazionale, con il compito di formulare proposte di indirizzo strategico e fornire pareri in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione. 2. I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra tutti quei soggetti, che per le proprie competenze tecniche garantiscono un alto profilo professionale al Comitato. 15

Art. 12 Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, scelto tra persone iscritte nell elenco dei revisori Contabili. 2. Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. 3. Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati. 4. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Art.13 Termini per l Esercizio Finanziario 1. L esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. 2. Entro tale ultimo termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il trenta aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione 16

ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. 3. Gli organi della Fondazione, nell ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. 4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni contratti dal rappresentante legale della Fondazione devono essere autorizzati o ratificati dal Consiglio di Amministrazione. 5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l acquisto di beni strumentali per l incremento o il miglioramento della sua attività. 6. E vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 17

Art. 14 Scioglimento 1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra fondazione o ente avente le stesse finalità della Fondazione stessa. 2. Oltre che nei casi previsti dalla Legge, la Fondazione si estingue per delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri in carica. Art. 15 Clausola di rinvio 1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge. 18