IUC - Imposta unica comunale La Legge 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi per i servizi indivisibili e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. La presente guida e' riferita alla componente TASI della IUC di competenza del Comune di Santa Maria Nuova (AN) IUC/TASI componente tributo copertura servizi indivisibili Anno 2014 Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) si applica ai possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. CHI DEVE PAGARE La TASI è dovuta sia dai proprietari e/o titolari di diritti reali di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie), sia dai detentori a qualsiasi titolo ( es: comodato gratuito, affittuario, occupazione, detenzione) dei suddetti fabbricati. N.B.: per gli immobili occupati da un soggetto diverso dal possessore, l occupante versa la TASI nella misura del 30% dell ammontare dovuto, il restante 70% è versato dal possessore. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, OCCUPATE da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, si applica l aliquota altri fabbricati e non sono applicabili le detrazioni abitazione principale. Anche in questo caso vi è ripartizione tra occupante/affittuario/comodatario (30%) e possessore/i (70%). Gli immobili ceduti a titolo gratuito a familiari in linea retta entro il 1^ grado NON SONO ASSIMILATI ad abitazione principale. In caso di più possessori o detentori, ogni possessore od ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione avendo riguardo, per la propria quota, alla destinazione dell immobile, ferma restando la solidarietà dell obbligazione tributaria tra possessori o tra detentori. L obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione e ciascuno può essere chiamato all adempimento per la totalità del debito nel caso di mancato versamento di uno dei coobbligati. Il versamento del totale del debito da parte di uno libera gli altri dall obbligazione tributaria. ALIQUOTE ANNO 2014 (delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 21/05/2014) 1
3,3 per mille abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze) ; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministro Infrastrutture 22.04.2008; abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio; abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente, purché non locata e/o comunque occupata; 1,0 per mille abitazione principale e relative pertinenze incluse nelle categorie A1, A8, A9; fabbricati rurali ad uso strumentale (D10) L abitazione principale e le relative pertinenze sono quelle definite dalla disciplina IMU, confermando le relative assimilazioni. 2,5 per mille: immobili gruppo A non abitazione principale e categorie C2, C6, C7 non pertinenza (abitazioni e pertinenze cedute a qualsiasi titolo es: comodato gratuito, affitto, occupazione, detenzione); alloggi regolarmente assegnati dall Ente Regionale per l Abitazione Pubblica; abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'aire, purché non locate. immobili categoria C1, C3, C4 e C5; immobili gruppo B; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati; 1,4 per mille: fabbricati cat.d con esclusione dei fabbricati rurali strumentali D10; aree fabbricabili. DETRAZIONI Per le abitazioni principali e relative pertinenze e per le fattispecie a queste assimilate è prevista una detrazione di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante 2
abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo della detrazione non può comunque superare un massimo di 200,00 ( 4 figli ). CALCOLO DELL IMPOSTA Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso, l occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. La base imponibile della TASI è la stessa dell IMU: si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati (N.B.: l'aumento percentuale va applicato sempre, anche sulle nuove rendite catastali), moltiplicata per i seguenti coefficienti: 160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7; 140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5; 80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5; 65 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5); 55 per i fabbricati categoria catastale C/1; Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze. Al valore imponibile ottenuto si applica l aliquota deliberata dal Comune, ottenendo così l imposta dovuta. Dall'imposta ottenuta per l abitazione principale e relative pertinenze si toglie la detrazione, se spettante. La detrazione va rapportata al periodo dell anno in cui l immobile è utilizzato come abitazione principale ed alla quota di possesso. RIDUZIONI La base imponibile è ridotta del 50% i fabbricati di interesse storico e artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (per il periodo in cui sussistono le condizioni), così come previsto anche ai fini IMU. DICHIARAZIONI Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui al relativo regolamento. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell imposta dovuta. VERSAMENTI 3
La TASI è autoliquidata dai contribuenti e versata attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario, con arrotondamento all unità di euro per difetto / eccesso se la frazione è inferiore o uguale / superiore a 0,49, alle seguenti scadenze: entro il 16 giugno versamento del 50% dell imposta dovuta con applicazione delle aliquote deliberate per l anno 2014 e pubblicate alla data del 31 maggio (è facoltà pagare in un unica soluzione annuale entro il 16 giugno 2014); entro il 16 dicembre versamento del saldo dell imposta con applicazione delle aliquote deliberate per l anno 2014. Codici tributo da utilizzare per il versamento: 3958 abitazione principale e relative pertinenze; 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale; 3960 aree edificabili; 3961 altri fabbricati. Codice Comune : I251 Nel modello F24 deve essere compilata la sezione IMU e altri tributi locali IMPORTO MINIMO Non è dovuta l'imposta se complessivamente è inferiore o uguale a 12,00, considerando tutti gli immobili posseduti o detenuti dal contribuente e per l intero periodo d imposta. COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, il contribuente può versare l'imposta unitamente alle sanzioni ridotte calcolate come segue: 0,2% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14 giorno dalla scadenza; 3,00% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15 al 30 giorno dalla scadenza; 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 31 giorno alla scadenza della presentazione della dichiarazione; Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (per l anno 2014 fissati nella misura dell 1,00%) con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento. E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi, e comunicare l'avvenuto versamento all'ufficio tributi del comune COME CHIEDERE IL RIMBORSO Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, il rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta, utilizzando l'apposita istanza. Per informazioni: UFFICIO TRIBUTI Sig.ra Rosella Cordini 4
Tel. 0731249703 @mail: r.cordini@comune.santamarianuova.an.it Orario apertura pubblico : Lun.Mar.Gio. dalle ore 10.00 alle ore 13.00 Merc. dalle ore 16.00 alle ore 18.00 5