COMUNE DI CERESARA PROVINCIA DI MANTOVA AREA AREA SERVIZIO TECNICO E TERRITORIO NUMERO 79 DEL 16/07/2015. Verbale di Determinazione



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COPIA COMUNE DI CERESARA PROVINCIA DI MANTOVA AREA AREA SERVIZIO TECNICO E TERRITORIO NUMERO 79 DEL 16/07/2015 Verbale di Determinazione Responsabile di posizione : MILANI GIANLUCA Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PREMIO ASSICURATIVO CREST COMUNALE PRESSO IL CENTRO SOCIALE "LE SCOLE" DI VILLA CAPPELLA - CIG Z41156B04B. Copia agli uffici : Servizio finanziario - personale - economato Servizio anagrafe - stato civile - elettorale - leva - statistica - protocollo - servizi cimiteriali Servizio segreteria - obiettori - assistenza sociale - biblioteca - cultura - sport - servizi scolastici - affari generali - istituzionali - legali - vigilanza Servizio tributi - relazioni con il pubblico - ecologia - commercio Servizio tecnico - urbanistico - demanio - edilizia pubblica e privata - manutenzioni - patrimonio Atto istruito dal funzionario MILANI GIANLUCA N DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI

N. 79 del 16.07.2015 OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PREMIO ASSICURATIVO CREST COMUNALE PRESSO IL CENTRO SOCIALE "LE SCOLE" DI VILLA CAPPELLA - CIG Z41156B04B. IL RESPONSABILE DI P.O. AREA TECNICA AMBIENTE - SUAP VISTO il Decreto Sindacale n. 005/2014 del 04 dicembre 2014 con il quale sono stati individuati Responsabili di Posizione Organizzativa delle varie aree per l anno 2015; VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; VISTO il decreto del Ministero dell interno del 24/12/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 301 in data 30/12/2014, il quale ha differito al 31/03/2015 il termine entro il quale gli enti locali devono deliberare il bilancio di previsione per l anno 2015; VISTO il decreto del Ministero dell interno del 16/03/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 67 in data 21/03/2015, il quale differisce ulteriormente al 31/05/2015 il termine entro il quale gli enti locali devono deliberare il bilancio di previsione per l anno 2015; VISTO il decreto del Ministero dell interno del 13/05/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 115 in data 20/05/2015, il quale differisce ulteriormente al 30/07/2015 il termine entro il quale gli enti locali devono deliberare il bilancio di previsione per l anno 2015; DATO ATTO che l art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dispone ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, l esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine ; DATO ATTO che per il richiamo operato dall art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 al comma 1 del medesimo articolo, durante l esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, successivamente modificato dal D.lgs n. 126/2014; VISTO, in particolare, il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, contenuto negli allegati dal 4/1 al 4/4 dei suddetti decreti, in base al quale nel corso dell esercizio provvisorio: gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell ultimo bilancio definitivamente approvato per l esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l esercizio provvisorio 2015 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2014-2016 nella Annualità 2014, definitivamente approvato; possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza; possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato; sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi; PRESO ATTO che il Dlgs. n. 126/14 richiede i seguenti adempimenti alle regioni (esclusa la gestione sanitaria accentrata), agli enti locali di cui all articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai loro organismi strumentali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria, che non hanno partecipato alla sperimentazione: di adottare nel 2015 gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto vigenti nel 2014, ovvero seguendo i vecchi schemi del Dpr. n. 194/96. Tali schemi, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, devono però affiancati, a soli fini conoscitivi, dai nuovi bilanci, da redigere secondo la struttura prevista dal Dlgs. n. 118/11 e dal D.lgs n. 126/14;

di osservare obbligatoriamente le nuove regole della competenza finanziaria potenziata (raccolte in un apposito principio), secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell obbligazione, con imputazione all esercizio di scadenza; ad effettuare il ri accertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria; RICHIAMATI all uopo: la delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 18/07/2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016; la delibera di Giunta Comunale n. 87 in data 22/12/2014, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance provvisorio per l esercizio 2015; ATTESO che risulta necessario provvedere alla stipula di polizza infortuni a titolo indicativo e non limitativo per attività ludiche e ricreative, gite, escursioni, uscite in piscina per l attività di CREST estivo promosso ed organizzato dal comune di Ceresara presso l immobile di proprietà comunale Ex Scuole di Villa Cappella per il periodo dal 20/07/2015 al 31/07/2015; VISTA la determinazione n. 149 del 21/11/2014 con la quale è stato affidato il servizio di brokeraggio per la gestione dei contratti assicurativi alla società ARENA BROKER S.R.L.; VISTA la richiesta effettuata ad ARENA BROKER S.r.l. per la quotazione di una polizza assicurativa per la copertura degli infortuni per 60 bambini dell età compresa dai 3 agli 11 anni; VISTO il comma 11, ultimo periodo, dell art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; VISTI gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; RICHIAMATO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.Lgs. n. 163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 19/12/2006; RILEVATO che l art. 13, comma 4 lett. e), del sopraccitato Regolamento Comunale, permette di affidare direttamente la fornitura ed i servizi ad un soggetto idoneo individuato dal responsabile del procedimento; ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede: l obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell articolo 1, comma 1, del d.l. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell articolo 11, comma 6, del d.l. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa; l obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012); l obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell art. 328 del d.p.r. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall articolo 7, comma 2, d.l. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni oggetto di fornitura individuati nella presente determinazione; CONSIDERATO che la categoria merceologica relativa al servizio assicurativo non risulta essere presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

VISTA l offerta di polizza effettuata dalla ditta UnipolSai Assicurazioni tramite ARENA BROKER S.r.l. ed allegata alla presente determinazione la quale ne forma parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince un premio di polizza complessivo di 320,00; RITENUTO pertanto di procedere alla stipula della sopraccitata polizza infortuni per il Crest estivo di cui alla presente determinazione; DATO ATTO che al fine di effettuare l acquisto del sopraccitato servizio risu-ta necessario procedere, ai sensi dell art. 183 del D.Lgs. 267/2000, con l assunzione del relativo impegno di spesa; EVIDENZIATO che l articolo 191, comma 1 del TUEL prevede la possibilità di effettuare le spese solo se sussiste l impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio e l attestazione di copertura finanziaria di cui all art. 153, comma 5; RITENUTO doveroso procedere all assunzione dell impegno di spesa complessivo di 320,00, in quanto la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato; VISTO l art. 192 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che prescrive l adozione di apposita preventiva determinazione a firma del Responsabile del Procedimento di spesa, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; DATO ATTO che in conformità all art. 192 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267: a) il fine del contratto è quello di garantire la copertura di eventuali danni per infortunio che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del Crest ed imputabili al Comune di Ceresara; b) l oggetto del contratto riguarda la stipula di polizza assicurativa contro infortuni ; c) la forma di stipulazione del contratto è la sottoscrizione della polizza assicurativa nonché le relative condizioni di polizza contenute nel fascicolo informativo; d) le clausole sono contenute all interno del fascicolo informativo; e) la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi e secondo le modalità previste dall art. 125 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia con approvato con deliberazione di C.C. n. 043 del 19/12/2006 VISTO che è stata effettuata la valutazione preliminare in merito all esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all esecuzione dell appalto e ne è risultato che non sono rilevabili rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all esecuzione della fornitura per i quali sia necessario redigere il DUVRI e che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; DATO ATTO CHE: l art. 1, comma 628 della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, per le operazioni con Iva esigibile dal 1 gennaio 2015, il nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/1972, prevedendo un nuovo sistema di assolvimento dell Iva denominato split payment ; il citato nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/1972 recita che Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l imposta è in ogni caso versata dai medesimi ; VISTO il comunicato del Ministero delle Finanze n. 7 del 09/01/2015, il quale fornisce alcuni primi chiarimenti, in merito alla nuove disposizioni sullo split payment, in particolare: il nuovo meccanismo si applica esclusivamente alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015; esso si applica sia alle operazioni in ambito istituzionale sia a quelle che il Comune gestisce in ambito IVA (sui servizi commerciali); in attesa dell adeguamento dei sistemi informatici da parte degli enti pubblici, questi possono per il momento non versare l IVA relativa, ma devono comunque accantonare le somme necessarie al fine di versare il dovuto entro il 16 aprile 2015. PRECISATO che sono esclusi dall applicazione dello split payment: i fornitori che sulle proprie prestazioni sono soggetti a ritenuta alla fonte o a ritenuta d acconto ai fini Irpef;

le operazioni per le quali l ente, in qualità di soggetto passivo d imposta, debba applicare il regime di inversione contabile (c.d reverse charge) nell ambito dei servizi commerciali solamente per le casistiche individuate dall art articolo 17, Dpr 633/1972 così come novellato dalla Legge n. 190/2014. In tale regime derogatorio, il fornitore dovrà emettere la relativa fattura senza Iva; sarà poi l'ente che autonomamente registrerà, contemporaneamente l'iva a credito e l'iva a debito neutralizzandone l'effetto; gli acquisti intracomunitari; VISTO il testo unico sull ordinamento degli enti locali D.lgs. del 18/08/2002 n. 267; VISTO lo statuto comunale; VISTI: il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 107, 151 comma 4, 163 commi 1 e 3, 183 e 192; il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed in particolare gli art. 10, 11, 13, 38, 39 41, 42, 86 e 125; il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ed in particolare l art. 26; Il D.P.R 05 ottobre 2010, n. 207; le determinazioni dell Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010 e successive; la legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l art. 32; il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 043 del 19/12/2006. D E T E R M I N A Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 1 DI ASSUMERE l impegno complessivo di 320,00 per il premio riguardante la polizza infortuni per attività ludiche e ricreative, gite, escursioni, uscite in piscina inerenti l attività di CREST estivo promosso ed organizzato dal comune di Ceresara da svolgersi presso l immobile di proprietà comunale Ex Scuole di Villa Cappella per il periodo dal 20/07/2015 al 31/07/2015; 2 - DI IMPEGNARE, ai sensi dell articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e dell articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, imputando la somma di 320,00 Tit. 01 F. 01 S. 02 I. 03 del Cap. 1044 del bilancio di previsione in corso di formazione, sufficientemente capiente e nel corrispondente Piano dei Conti Finanziario 2015 in corso di formazione, come segue: EX CAP. MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGAT 1044 01 06 1 03 O 3 DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 9 del D.L n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: ESERCIZIO DI SCADENZA del pagamento dell impegno IMPORTO 2015 320,00 4 DI LIQUIDARE l importo complessivo di 320,00 alla società ARENA BROKER S.r.l. relativo al premo della polizza sopraccitata per il periodo 20/07/2015 31/07/2015 sul conto corrente n. 159330 presso l agenzia della Banca Popolare di Verona in via Alvise da Mosto 31 - cod. IBAN IT 65 V 05034 11722 000000159330. 5 - DI DARE ATTO di aver rispettato l art. 163 del D.lgs 18/08/2000, n. 267, nonché di dare atto che la spesa riferita all esercizio 2015 non è frazionabile in dodicesimi; 6 - DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente; 7 - DI DARE ATTO che la prestazione del servizio di cui alla presente determinazione non è soggetta split payment,

8 - DI DARE ATTO che ai sensi dell art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato con Legge 17 dicembre 2010, n. 217 e in attuazione della determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 dell Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si è provveduto a richiedere alla predetta Autorità i Codici Identificativi di Gara, e che il Codice attribuito è Z41156B04B. 9 - DI DARE APPLICAZIONE alle disposizioni normative previste nel D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare in ordine alla pubblicazione ai sensi del medesimo decreto nel sito web istituzionale dell Ente Sezione Amministrazione trasparente degli atti e provvedimenti prescritti dalle specifiche disposizioni di legge. 10 - DI FARE ASSUMERE alla presente determinazione il valore di contratto e di stabilire che con l accettazione del servizio le ditte assumono, pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti / commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136 del 13 agosto 2010. Si impegna altresì a che i medesimi obblighi di tracciabilità, siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della filiera delle imprese cui si rivolgerà per l esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto). Si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Mantova, della notizia dell eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto. Si prende atto che; a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto; b) nel caso di cessione dei crediti, i cessionari sono tenuti ad indicare il CIG nei pagamenti all appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato ; c) si applicano altresì le sanzioni previste all art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.; 11 - DI STABILIRE che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l apposizione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell art. 151 comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 12 - DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006, è il sig. Milani Geom. Gianluca. 13 - DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio informatico comunale per 15 gg. consecutivi e di inserire la stessa nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. //////////////////////////////////////////

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Fto ========== Fto MILANI GIANLUCA...... PARERE Regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell azione amministrativa (art. 147-bis.D.Lgs. 267/2000) Fto MILANI GIANLUCA... Regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis.D.Lgs. 267/2000) Fto BARDINI ELISA... VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ( Art. 151, comma 4 D.Lgs. 267/2000 ). Lì,16/07/2015 Fto BARDINI ELISA... Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo. Lì, 06.08.2015 IL RESPONSABILE DI P.O MILANI GIANLUCA REFERTO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa in relazione al disposto dell art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nell Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 06.08.2015. Ceresara, lì 06.08.2015 Il Messo Comunale F.TO TERZI ANNA RITA