CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIERA VENETA, MESTRINO E TOMBOLO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.



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Allegato a) alla deliberazione di C.C. n. del CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIERA VENETA, MESTRINO E TOMBOLO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE. Rep. n. L anno 2014 il giorno del mese di, tra il Comune di Galliera Veneta c.f. 81000450288, legalmente rappresentato dal Sindaco Stefano Bonaldo, il Comune di Mestrino c.f. 80009550288, legalmente rappresentato dal Sindaco Marco Valerio Pedron ed il Comune di Tombolo c.f. 81000570283, legalmente rappresentato dal Sindaco Cristian Andretta, si conviene e si stipula quanto segue; Premesso L Amministrazione comunale di Galliera Veneta, con delibera di C.C. n. del 2014, esecutiva ai sensi di legge, l Amministrazione Comunale di Mestrino, con delibera di C.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge e l Amministrazione Comunale di Tombolo, con delibera di C.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997; Art. 1 Oggetto e fine I Comuni di Galliera Veneta, di Mestrino e di Tombolo, tutti della Provincia di Padova, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

Art. 2 Comune capo convenzione Il Comune di Mestrino assume la veste di Comune capo convenzione. Art. 3 Nomina e revoca del Segretario comunale Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale. Salvo quanto disposto nell atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell ex Agenzia Nazionale dell Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell ex Agenzia. Art. 4 Modalità operative Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario comunale provvederà il vicesegretario della segreteria convenzionata individuato nel vicesegretario del Comune di Mestrino. Nel caso di assenza o impedimento del Segretario, saranno rimborsate al Comune di Mestrino, per la quota di pertinenza, le prestazioni effettuate dal vicesegretario nel Comune convenzionato, nell arco dell orario d ufficio del Comune di Mestrino, nonché le spese di viaggio relative all utilizzo dell automezzo istituzionale. Nel caso di servizio espletato dal vicesegretario nei Comuni convenzionati al di fuori dell orario ordinario d ufficio (per es. sedute Giunta Comunale o Consiglio Comunale), saranno rimborsate direttamente all interessato esclusivamente le spese di viaggio per uso del mezzo proprio.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l incarico di supplenza del vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non superare i 120 giorni. Art. 5 Orario di lavoro Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio. Art. 6 Rapporti finanziari e trattamento economico Il Comune capo convenzione provvederà all erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico degli altri due Comuni in convenzione. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dai CCNL nel tempo vigenti, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione: - a carico del Comune di Galliera Veneta per una prestazione lavorativa di 11 ore settimanali; - a carico del Comune di Mestrino per una prestazione lavorativa di 15 ore settimanali; - a carico del Comune di Tombolo per una prestazione lavorativa di 10 ore settimanali.

Le spese per i diritti di rogito, per le missioni o trasferte svolte dal Segretario saranno esclusivamente a carico del Comune nell interesse del quale tali prestazioni risulteranno effettuate. La partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione professionale saranno autorizzati dal Sindaco di Mestrino (sentiti i Sindaci di Galliera Veneta e Tombolo), anche su richiesta dei Sindaci degli altri Comuni convenzionati. Le spese relative saranno anticipate dal Comune di Mestrino e verranno ripartite in misura proporzionale. Art. 7 Forme di consultazione Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione. Art. 8 Durata e cause di scioglimento Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida sino a 120 gg. successivi alle elezioni comunali che si terranno nel Comune capo convenzione. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause: 1) Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali; 2) Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni. Art. 9 Classe della convenzione La presente convenzione è classificata in classe 2^ (popolazione compresa dai 10.000 ai 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell assegnazione del Segretario comunale.

Non necessità di riclassificazione in quanto il Comune capo convenzione è già di classe 2^. Art. 10 Registrazione La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d uso ai sensi della vigente legge di registro. Art. 11 Norme finali Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dell atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autenticata, alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Venezia Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Veneto per i consequenziali provvedimenti. Letto, confermato e sottoscritto. Comune di Galliera Veneta Sefano Bonaldo Comune di Mestrino Marco Valerio Pedron Comune di Tombolo Cristian Andretta