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AES FANO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI CASSA E PRESTITI FINANZIARI DIVISO IN N.2 LOTTI FUNZIONALI ART. 1 OGGETTO dell INCARICO L appalto, come meglio specificato nei successivi articoli, ha per oggetto i seguenti servizi finanziari suddivisi in n.2 lotti funzionali: LOTTO n.1: gestione del servizio di cassa, gestito tramite rapporto di conto corrente bancario e dei servizi finanziari con prestito di scoperto di conto corrente e/o anticipazione su fatture. LOTTO n.2: prestito a lungo termine decennale (a copertura di lavori di adeguamento ed estendimento della rete di distribuzione del gas metano). Mediante sottoscrizione di protocollo d intesa aggiuntivo, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportate modifiche ed integrazioni di definizione di dettaglio e di contenuti comunque presenti nel capitolato non peggiorative per l Ente, mediante semplice scambio di corrispondenza. ART.2 GARANZIE PRESTATE ALLE BANCHE FINANZIATRICI AES produrrà alla società o alle società che si aggiudicheranno i lotti del servizio di cassa con annesso prestito, per tutta la durata della convenzione/prestito finanziario, lettera di patronage sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuno dei tre soci ASET Spa (51% c.s.) Sienergia Spa (25% c.s.) e Estra Spa (24% c.s.) secondo lo schema allegato ai documenti di gara, che di comune accordo con le parti potranno integrare nei dettagli. ART. 3 DURATA DELL INCARICO LOTTO n.1 : Il contratto del servizio di cassa e il relativo prestito di scoperto di conto corrente avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi. Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. La proroga contrattuale può essere richiesta dalla Stazione appaltante alle condizioni originarie. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Stazione appaltante. 1

LOTTO n.2: Il finanziamento chirografario a lungo termine avrà durata non inferiore a dieci anni a partire dall erogazione. Il rapporto contrattuale dovrà decorrere in ogni caso non al più tardi dal 01/09/2013. Fermo restando il disposto dell art. 115 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., le Parti potranno concordare successive modifiche alla convenzione che permettano il miglioramento dei servizi e l aggiornamento in relazione ad eventuali modificazioni di natura normativa e/o tecnica che influiscano sull oggetto della convenzione. Alla scadenza del contratto o a seguito di cessazione anticipata del rapporto (lotto n.1), la Banca dovrà garantire la necessaria collaborazione per il passaggio di consegne ad altra banca, al fine di non causare disfunzioni del servizio. A richiesta del Committente dovrà garantire un periodo di compresenza per un tempo di 6 mesi oltre la scadenza del contratto affinché il passaggio delle consegne e gli adeguamenti tecnici avvengano tempestivamente e l avvio possa avvenire senza causare disfunzioni del servizio. Viceversa, nelle more della stipulazione del contratto, il Committente ha la facoltà di ordinare l avvio al servizio alla Banca aggiudicataria, che deve dare immediato corso allo stesso. ART. 4 CONTENUTO dell OFFERTA Le modalità di partecipazione al confronto verranno indicate nella lettera d invito. ART. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell esatto adempimento del contratto nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio assunto. Dovrà tenere particolare cura per la conservazione della documentazione trasmessa per incassi e pagamenti e della documentazione allegata fino all estinzione degli stessi. L'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni afferenti la regolarità contributiva saranno trimestralmente controllati e verificati dall'aes. ART. 6 CRITERIO di AGGIUDICAZIONE L eventuale aggiudicazione avrà luogo con il criterio del massimo ribasso previsto dall art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che sarà individuato sulla base dei punteggi 2

ottenuti dalla valutazione dei seguenti fattori ponderali economici indicati in ordine decrescente di importanza: LOTTO 1 (SERVIZIO CASSA CON AFFIDAMENTO DI Punteggio SCOPERTO DI C/C) 1. TASSO PASSIVO (Euribor 3 mesi +/- spread) 70 2. SPESA TENUTA CONTO annue omnicomprensive (soglia max 2.000/anno) 3. TASSO ATTIVO (Euribor 3 mesi +/- spread) 15 TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI 100 15 Lotto n. 1: elementi economici punti 100/100 da attribuire in base: 1. Punteggio tasso passivo applicato anticipazione di cassa, scoperto di c/c, anticipazione su fatture (Max 70 punti) Tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni/scoperti di cassa (spread in aumento/diminuzione rispetto Euribor a tre mesi 360 media mese precedente vigente tempo per tempo, senza applicazione massimo scoperto); 2. Punteggio Spese tenuta conto (Max 15 punti) Spese forfetarie omnicomprensive di tenuta conto, importo annuale, benché addebitate trimestralmente, escluse imposte di bollo (costi per movimentazione conto, emissione bonifici di pagamento ecc) con il tetto massimo pari a 2.000 (euro duemila)/anno; 3. Punteggio tasso attivo applicato sulle giacenze di attivo di c/c (Max 15 punti) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze attive sul c/c (spread in aumento/diminuzione rispetto Euribor a tre mesi 360 media mese precedente vigente tempo per tempo, senza applicazione massimo scoperto); LOTTO n. 2 (EROGAZIONE MUTUO CHIROGRAFARIO Punteggio DECENNALE) 1. TASSO PASSIVO (Euribor 6 mesi indicatore per calcolo interessi 365/360 +/- spread) 2. COMMISSIONI una tantum in percentuale sull importo complessivo del finanziamento (soglia max 1,2%) 3. COMMISSIONI spese annue di gestione amministrativa per 8 80 12 3

anno o frazione di anno (soglia max 2.500/anno) TOTALE 100 Lotto 2: elementi economici punti 100/100 da attribuire in base: 1. Punteggio commissioni applicate su servizi di prestito a media/lunga scadenza (Max 80 punti) Spread da sommare/diminuire al tasso Euribor a sei mesi 360, per mutui chirografari decennali a tasso variabile, da destinare al finanziamento di spese di pubblico interesse e in particolare investimenti in reti e impianti del servizio distribuzione gas. Gli interessi saranno calcolati per i giorni effettivamente trascorsi con divisore 365/360. 2. Punteggio commissioni una tantum applicate sull importo complessivo del finanziamento (Max 12 punti) Spese una tantum da sostenersi alla sottoscrizione del contratto di finanziamento espresse in percentuale dell importo complessivo del finanziamento. Il tetto alla spesa è fissato in 1,2 (unovirgoladue) punti percentuali. 3. Punteggio commissioni e spese annue forfetarie di gestione amministrativa per anno o frazione di anno (Max 8 punti) Spese da corrispondersi in via anticipata annualmente in misura fissa per la gestione amministrativa del finanziamento. L importo annuo non potrà essere superiore a 2.500 (duemilacinquecento). Vincoli obbligatori all'offerta. Agli elementi di valutazione sopra elencati sono posti i seguenti vincoli obbligatori, pena l esclusione dalla gara: Lotto n. 1: Ammontare apertura credito immediatamente operativa: 500.000 (cinquecentomila) su C/C; Ammontare delle spese forfetarie di tenuta conto omnicomprensive non superiori a 2.000 (duemila) per anno; Periodicità massima per la liquidazione interessi: trimestrale; Commissione per custodia e amministrazione titoli: gratuita; Commissione di massimo scoperto esente; Commissione di fido annuale, se prevista da disposizione bancaria interna, non superiore alle spese di tenuta conto; Bonifici verso l Italia: gratuiti; Bonifici verso l area Euro: gratuiti; 4

Pagamenti mediante assegno: gratuiti, salvo il rimborso delle spese postali; Versamento contante ed assegni della filiale: stesso giorno lavorativo; Versamento assegni circolari, assegni altre filiali della banca, assegni postali, assegni Bancoposta: 1/2 giorni lavorativi; Commissioni d incasso massime su carte di credito: non superiore al 2%. Lotto n. 2: La Banca mette a disposizione della Società committente sin dalla sottoscrizione della convenzione un plafond mutui decennali da restituire in rate semestrali posticipate e costanti per un importo complessivo di 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) al tasso variabile di riferimento offerto o in via residuale, se più conveniente all Istituto, previo assenso della stazione appaltante, al tasso fisso non superiore a IRS di riferimento. Nell ambito del plafond possono essere richiesti singoli mutui nel rispetto della normativa vigente; E consentita la possibilità di inserire un periodo di preammortamento del finanziamento da erogare, a partire dalla stipula del contratto; Le commissioni e le spese una tantum espresse in percentuale sull importo complessivamente erogato non potranno essere superiori a 1,2% (unovirgoladue), mentre quelle relative alla gestione amministrativa del finanziamento non potranno superare l importo di 2.500 (euro duemilacinquecento) anno; E prevista la possibilità di rimborso anticipato in tutto in parte del finanziamento erogato, senza penalità a partire da una certa data stabilità dall Istituto bancario. ART. 7 COLLEGAMENTO INFORMATICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA Per l'esecuzione delle operazioni di competenza connesse al servizio di cassa (Lotto n. 1), la Banca dovrà garantire senza oneri aggiuntivi e/o costi diretti e/o indiretti per il Committente: - la disponibilità di un adeguata procedura di Remote Banking che consenta, tramite i predetti collegamenti telematici, lo scambio automatico di dati tra gli uffici interessati ed il Cassiere. A partire dall inizio del servizio di cassa, la Banca dovrà garantire un collegamento informatico per la trasmissione dei bonifici e per la comunicazione dei saldi giornalieri e delle informazioni relative a incassi e pagamenti da regolarizzare. La Banca avrà l'obbligo di adeguare i propri sistemi informatici affinché venga comunque garantito il corretto interfacciamento verso i corrispondenti sistemi informatici di AES; i costi determinati da tali adeguamenti saranno a totale carico della Banca. 5

Eventuali richieste di modifica e/o adeguamento delle procedure di AES avanzate dalla Banca dovranno essere vagliate da AES Stessa, che si riserva la facoltà di approvarle. Tutti i costi implicati da tali interventi, compresi quelli di adeguamento al nuovo sistema delle procedure informatiche di AES, saranno a totale carico della Banca. La Banca si impegna ad introdurre la gestione del servizio di cassa mediante utilizzo di firma digitale conformemente a quanto previsto dalle norme di legge e dalle direttive CNIPA, ABI e Banca d Italia. La Banca si impegna a rendere operativo il servizio, con spese a suo carico, entro 15 giorni dalla eventuale richiesta di fruibilità da parte di AES. La Banca assicura l esistenza di un piano di sicurezza aziendale a tutela del trattamento dei dati. Il servizio in dettaglio: - dovrà fornire un applicativo software o l accesso ad servizio per la gestione dell ordinativo informatico; - dovrà fornire la possibilità di gestire e personalizzare un workflow autorizzativo, con diversi livelli di autorizzazione per l'accesso al servizio, con possibilita' di normalizzare i flussi dei dati in modo da integrarsi con il software di gestione amministrativo contabile di AES e dovrà fornire la visibilità dei vari stati dei documenti nei diversi momenti di lavorazione da parte della Banca; - per tale applicativo dovrà essere garantita la disponibilità sulle principali piattaforme (Microsoft). Durante la validità del contratto, di comune accordo tra le parti e nel pieno rispetto delle procedure di rito (in forma scritta), potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso. ART. 8 RAPPRESENTANZA E FIRMA DEI DOCUMENTI CONTABILI AES provvederà a comunicare tempestivamente alla Banca i poteri di rappresentanza e di firma dei soggetti autorizzati per la società e le successive i variazioni. I soggetti autorizzati potranno comunque riconoscere la validità tutte le operazioni effettuate dalla Banca prima di aver ricevuto le precitate formali comunicazioni. All avvio del servizio la Banca deve designare un proprio Responsabile al quale fare riferimento per tutte le esigenze relative all esecuzione del contratto, comunicandone al Committente le generalità, unitamente ai recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica. Questi, o il suo sostituto, sarà l unico referente dell appaltatore nei confronti di AES ai fini dell esecuzione del contratto. ART. 9 REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata 6

contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. ART. 10 CAUZIONI a) Garanzia a corredo dell'offerta. I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno presentare offerta corredata da: a) garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione, per un importo pari al 2% dell importo stimato a base d asta per il completamento a regola d arte di tutti i servizi, corrispondente a 800 (euro ottocento/00) per il lotto n.1 e 2.980 (euro duemilanovecentottanta/00) per il lotto n. 2 con validità per almeno 180 giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) dichiarazione di un fideiussore contenente l impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell appalto, a richiesta del concorrente, cauzione definitiva ai sensi dell art.113 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da Istituti di credito o intermediari finanziari diversi dal concorrente, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è restituita al concorrente aggiudicatario all atto della stipula del contratto e agli altri concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Si applica quanto previsto dal comma 7 dell articolo 75 del D.Lgs 163/2006. A tal proposito il concorrente dovrà comprovare, in sede di offerta, pena l esclusione, il possesso dei relativi requisiti tramite apposita certificazione (in originale o in copia fotostatica sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso conforme alle norme europee ovvero tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000). Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine di 180 giorni, il concorrente dovrà procedere a rinnovare la cauzione per un ulteriore periodo di 180 giorni secondo le indicazioni del Committente. b) Cauzione definitiva. A garanzia dell adempimento delle obbligazioni assunte, il contraente è obbligato a costituire garanzia fideiussoria pari ad almeno il 10% dell importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all articolo 113 del D.lgs. 163/2006 e smi. 7

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione, diversi dal concorrente, regolarmente autorizzate all esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13/2/1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all art. 1944 del cc e la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fidejussoria sarà svincolata, in seguito al buon esito delle attività previste dal presente capitolato ed al constatato adempimento delle obbligazioni ricadenti sul contraente alla scadenza del termine di validità del contratto. La garanzia fidejussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora sia stata incamerata parzialmente o totalmente dall Amministrazione durante l esecuzione del contratto. ART. 11 PENALITA In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato, l AES si riserva di applicare alla Banca una penale pecuniaria graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, pari a 150,00 per ogni inadempienza. La contestazione potrà avvenire anche a mezzo fax, dopodiché il responsabile del procedimento o altro funzionario indicato da AES, tenuto conto dei rilievi eventualmente presentati dalla Banca entro il termine di 5 giorni lavorativi, potrà irrogare la penale. Resta inteso che sono a carico della Banca tutte le spese, anche legali, relative al mancato rispetto dei tempi e dei modi di pagamento. Resta salvo il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall adempimento dell obbligazione per la quale l appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso di applicazione delle penali, AES provvederà a recuperare l importo sulla fattura relativa al servizio eseguito in cui si è verificato l inadempimento ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. 8

Resta esplicitamente inteso che le penalità di cui sopra saranno notificate al prestatore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora o procedimento giudiziale. AES si riserva la facoltà, senza formalità di sorta, di risolvere il contratto a maggiori spese del prestatore, con diritto all escussione della garanzia di esecuzione, oltre al risarcimento degli eventuali danni in caso di affidamento a terzi del servizio ai sensi dei presente Capitolato. ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AES ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, nei seguenti casi: a) scioglimento o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta la Banca; b) mancata applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi nonché delle spese e commissioni definite in sede di offerta; c) sospensione del servizio da parte della Banca senza giustificato motivo; d) subappalto o cessione anche parziale del contratto; e) reiterato mancato rispetto di qualsiasi adempimento contrattuale. AES si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con preavviso di sessanta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata, ove non ritenesse congrue le migliori proposte della Banca in conseguenza dell attuazione di nuove norme di legge o di regolamento nonché di procedure di gestione amministrativo/contabile che disciplinino diversamente i tempi e i modi di svolgimento del servizio. ART. 13 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO E vietata la cessione totale o parziale del contratto. E altresì vietato il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato speciale d oneri ovvero di parti di esso, pena la risoluzione immediata del contratto stesso. ART. 14 AUTOTUTELA E' fatto comunque salvo alla Committenza, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione, ecc.) che può essere posto in essere a suo insindacabile giudizio, senza che il concorrente possa avanzare richieste di risarcimento o altro. AES si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere a tutte o ad alcune Ditte concorrenti, la presentazione, entro un breve termine perentorio, di ulteriori precisazioni o integrazioni. 9

ART. 15 OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA La Banca è l unica responsabile dell osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, in particolare di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto. Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall osservanza delle norme e prescrizioni in materia di sicurezza resteranno a carico della Banca. Non sono state identificate situazioni di possibile rischio da interferenze, tuttavia, a seguito della stipula del contratto, si procederà all elaborazione, in contradditorio, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). ART. 16 DOMICILIO LEGALE I contraenti eleggono domicilio nella sede delle rispettive amministrazioni. ART. 17 FORO COMPETENTE Tutte le controversie o vertenze inerenti l esecuzione del servizio saranno decise in via esclusiva dal Foro di Pesaro. ART. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI La Banca è responsabile del trattamento dei dati personali dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell esecuzione della convenzione. Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all esecuzione della convenzione. La Banca si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali ad AES prima della stipula del contratto. 10