ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE (SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 2004)



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Protocollo RC n. 27877/04 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE (SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 2004) L anno duemilaquattro, il giorno di mercoledì diciassette del mese di novembre, alle ore 14,20, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta: 1 VELTRONI WALTER... Sindaco 2 GARAVAGLIA MARIAPIA.. Vice Sindaco 3 BORGNA GIOVANNI... Assessore 4 CAUSI MARCO... 5 CIOFFARELLI FRANCESCO 6 COSCIA MARIA 7 D'ALESSANDRO GIANCARLO 8 ESPOSITO DARIO. 9 FERRARO LILIANA. 10 GRAMAGLIA MARIELLA... Assessore 11 MILANO RAFFAELA...... 12 MINELLI CLAUDIO.. 13 MORASSUT ROBERTO... 14 NIERI LUIGI... 15 PANTANO PAMELA 16 VALENTINI DANIELA 17 DI CARLO MARIO... Sono presenti l On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, D Alessandro, Esposito, Gramaglia, Milano, Minelli, Nieri, Pantano e Di Carlo. Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. A questo punto l On.le Sindaco esce dall Aula e il Vice Sindaco assume la presidenza dell Assemblea. A questo punto l On.le Sindaco rientra nell Aula e riassume la presidenza dell Assemblea. Deliberazione n. 757 Programma di mobilità degli alloggi E.R.P. siti nel territorio comunale o comunque gestiti dal Comune di Roma "Uff. Extradipartimentale per le Politiche Abitative" - Ampliamento delle condizioni per consentire il cambio dell'alloggio. Premesso che l art. 4 della L.R. Lazio 30 agosto 1999, n. 12, attribuisce ai Comuni le funzioni concernenti l assegnazione degli alloggi di E.R.P. destinati all assistenza abitativa; Che l art. 22 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2, di attuazione della suddetta legge, prevede che ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione e sovraffollamento degli alloggi di E.R.P., nonché dei disagi abitativi,

2 l ente gestore, d intesa con il Comune, predispone un programma di mobilità dell utenza sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l utilizzazione di una aliquota, fino ad un massimo del 10% di quelli di nuova assegnazione; Che per l attuazione del programma di mobilità d intesa con il Comune, gli enti gestori (Comune A.T.E.R. ex I.A.C.P. etc. a secondo dei casi), ai sensi del successivo art. 23 del citato Regolamento Regionale sono tenuti a indire opportuni bandi di concorso; Che è stata rilevata in alcuni alloggi di E.R.P. della città di Roma la presenza di barriere architettoniche contra legem 30 marzo 1971, n. 118, che comportano l emarginazione di soggetti non deambulanti o pericolo di vita per utenti affetti da cardiopatia o comunque situazioni di forte sovraffollamento (2 abitanti per vano, quest ultimo calcolato dividendo la superficie utile dell alloggio per 14 mq.) o sovradimensionamento dell alloggio (standard superiore anche a quelli ammessi in deroga dal c. 3, art. 12, R.R. Lazio n. 2/2000); Che nelle more dell indizione dei bandi di concorso di cui dell art. 23, R.R. Lazio n. 2/2000, si ritiene necessario autorizzare comunque il cambio dell alloggio, anche mediante l utilizzazione di una percentuale (5%) degli alloggi di nuova costruzione, ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, versanti nelle condizioni del precedente paragrafo; Che in base alla precedente normativa (D.P.R. 30 dicembre 1973, n. 1035), la Giunta Municipale, con deliberazione n. 1681 del 14 giugno 1995 Regolarizzazione dei cambi consensuali tra assegnatari di alloggi di E.R.P. in gestione al Comune di Roma, anche con assegnatari di alloggi di proprietà dell A.T.E.R. ex I.A.C.P. della Provincia di Roma ha autorizzato la stipula di nuovi contratti di locazione a favore degli utenti di alloggi di E.R.P. che abbiano effettuato o richiesto di effettuare cambi consensuali di alloggio senza limitazione di tempo; Che si ritiene opportuno confermare la validità della citata deliberazione n. 1681/95, sino all emanazione dei bandi di concorso per l attuazione della mobilità di cui all art. 23, R.R. Lazio n. 2/2000; Che con deliberazione di G.C. n. 288 del 28 maggio 2002, sono state definite le condizioni per consentire, a domanda degli interessati mediante autorizzazione del dirigente dell ufficio extradipartimentale per le Politiche Abitative e previa istruttoria degli uffici, il cambio dell alloggio E.R.P. (sito nel territorio comunale o comunque gestiti dal Comune di Roma), anche mediante l utilizzazione della percentuale del 5% degli alloggi di nuova costruzione ai soggetti locatari o ritenuti sanabili per la regolarizzazione dell occupazione dell apposita Commissione ex L.R. n. 18/2000, versanti nelle seguenti condizioni: a) nucleo familiare residente in alloggio non a norma della L. 30 marzo 1971 n. 118, sull eliminazione delle barriere architettoniche, con presenza di almeno un componente non deambulante o affetto da cardiopatia regolarmente certificate dalla A.S.L.; b) nucleo familiare residente in alloggio con un rapporto/vano abitante di 1 a 2 o più, intendendo per vano la superficie utile dell alloggio diviso 14 mq.; c) nucleo superiore anche a quelli ammessi in deroga dal c. 3, art. 12 R.R. Lazio n. 2/2000; Che si rende necessario ampliare tali condizioni comunque nell ambito della casistica prevista dall art. 23 del R.R. n. 2 del 20 settembre 2000 ai nuclei familiari in possesso di tali condizioni; a) nucleo familiare in cui, per un componente dello stesso, l Autorità Giudiziaria richiede l allontanamento dal domicilio per motivi di ordine pubblico;

3 b) nucleo familiare nel quale un componente è sottoposto a un ciclo di cure lunghe e continuative in una struttura ospedaliera ubicata in altro Comune o in altro Municipio non limitrofo (il cambio va autorizzato nel Comune o nel Municipio del luogo di cura o in Municipio limitrofo); c) necessità di assistere un familiare di primo grado, solo o invalido al 100% residente in altro Municipio non limitrofo (il cambio va autorizzato nel Municipio del luogo di residenza del familiare in questione o in Municipio limitrofo); d) nucleo familiare, assegnatario da almeno due anni in alloggio fuori Comune, nel quale il titolare dell assegnazione presti attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio del Comune di Roma, a condizione che un nuovo assegnatario scelga/accetti l alloggio che si renda disponibile; e) alloggio dichiarato inabitabile dalla A.S.L. o declassato dall A.T.E.R.; Che, nel provvedimento suddetto è stata nominata una Commissione composta da tre membri per la verifica delle condizioni sopra indicate; Che si rende opportuno modificare la composizione della Commissione suddetta rispetto a quanto previsto dalla deliberazione di G.C. n. 288 del 28 maggio 2002, integrandola con ulteriori due membri; Che in data 8 novembre 2004 il Direttore dell Ufficio Politiche Abitative ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Direttore F.to: F. Bardanzellu ; Vista la L.R. n. 12 del 30 agosto 1999; Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 20 settembre 2000; Visto lo Statuto Comunale; Vista il Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U.E.L.; LA GIUNTA COMUNALE per i motivi espressi in narrativa, delibera: 1) di confermare le disposizioni della delibera G.C. n. 1681 del 14 giugno 1995, sino all emanazione dei bandi di concorsi per l attuazione del programma di mobilità gestiti dal Comune di Roma; 2) di ampliare le condizioni, nell ambito della casistica prevista dall art. 23 del R.R. n. 2/2000 per consentire, a domanda degli interessati mediante autorizzazione del dirigente dell ufficio extradipartimentale per le Politiche Abitative e previa istruttoria degli uffici, il cambio dell alloggio E.R.P. (sito nel territorio comunale o comunque gestito dal Comune di Roma), anche mediante l utilizzazione della percentuale del 5% degli alloggi di nuova costruzione ai soggetti locatari o ritenuti sanabili per la regolarizzazione dell occupazione dall apposita Commissione ex L.R. n. 18/2000. Che tali condizioni sono: a) nucleo familiare residente in alloggio non a norma della L. 30 marzo 1971, n. 118, sull eliminazione delle barriere architettoniche, con presenza di almeno un componente non deambulante o affetto da cardiopatia regolarmente certificate dalla A.S.L.; b) nucleo familiare residente in alloggio con un rapporto/vano abitante di 1 a 2 o più, intendendo per vano la superficie utile dell alloggio diviso 14 mq.;

4 c) nucleo superiore anche a quelli ammessi in deroga dal c. 3, art. 12 R.R. Lazio n. 2/2000; d) nucleo familiare in cui, per un componente dello stesso, l Autorità Giudiziaria richiede l allontanamento dal domicilio per motivi di ordine pubblico; e) nucleo familiare nel quale un componente è sottoposto a un ciclo di cure lunghe e continuative in una struttura ospedaliera ubicata in altro Comune o in altro Municipio non limitrofo (il cambio va autorizzato nel Comune o nel Municipio del luogo di cura o in Municipio limitrofo); f) necessità di assistere un familiare di primo grado, solo o invalido al 100% residente in altro Municipio non limitrofo (il cambio va autorizzato nel Municipio del luogo di residenza del familiare in questione o in Municipio limitrofo); g) nucleo familiare, assegnatario da almeno due anni in alloggi fuori Comune, nel quale il titolare dell assegnazione presti attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio del Comune di Roma, a condizione che un nuovo assegnatario scelga/accetti l alloggio che si renda disponibile; h) alloggio dichiarato inabitabile dalla A.S.L. o declassato dall A.T.E.R.; 3) di istituire una Commissione preposta alla valutazione dei requisiti formata da cinque membri che sarà nominata con successivo provvedimento. L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità. Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. IL PRESIDENTE W. Veltroni M. Garavaglia IL SEGRETARIO GENERALE V. Gagliani Caputo

5 La deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dal.... al.. e non sono state prodotte opposizioni. La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 17 novembre 2004. Dal Campidoglio, lì.. p. IL SEGRETARIO GENERALE...