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Transcript:

Risoluzione n. 13/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 gennaio 2006 OGGETTO: Istanza d Interpello ART. 11, Legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA Unico documento contenente estratto di conto corrente e comunicazione relativa a deposito titoli Imposta di bollo Con l interpello specificato in oggetto, concernente l esatta applicazione del d.p.r.n. 642 del 1972, XX S.p.A ha esposto il seguente: QUESITO L ente interpellante fa presente che: A norma dell art. 13, comma 2-bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, gli estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti, ai sensi dell art. 119 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sono soggetti a un imposta di bollo fissa, determinata in misura diversa in relazione al destinatario (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica) e alla periodicità di emissione del documento (annuale, semestrale, trimestrale, mensile); Tale imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi a deposito titoli, indicati nell art. 2, nota 2-bis, e negli artt 9, commi 1, lett. a), 13, commi 1, 2 e 14;

2 Nel caso di coincidenza tra l intestatario del conto corrente e l intestatario del deposito titoli intende procedere periodicamente all emissione e all invio ai clienti di un unico documento contenente sia l estratto di conto corrente sia la comunicazione relativa ad uno o più depositi titoli collegati al conto corrente stesso (cd. estratto conto unificato ). Quanto sopra premesso, chiede di conoscere se la redazione in un unico contesto dell estratto di conto corrente e della comunicazione relativa ai depositi di titoli collegati al conto stesso comporti l applicazione dell imposta di bollo una sola volta oppure tante volte quanti sono i rapporti di c/c e di deposito titoli certificati. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La XX osserva che: La legittimità dell applicazione dell imposta di bollo una sola volta con riferimento ad atti plurimi o comulativi è prevista in generale dall art. 13, terzo comma, n. 15) del D.P.R. n. 642 del 1972, secondo il quale: in ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio : ( ) 15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto. La disposizione, infatti, risulta caratterizzata da un ampio ambito di applicazione (convenzioni, istanze, certificazioni e provvedimenti), che può ragionevolmente estendersi fino a comprendere la fattispecie del documento unico contenente l estratto di conto corrente e la comunicazione relativa ai connessi depositi titoli, che nella sostanza costituiscono certificazioni. (omissis)

3 Nella fattispecie di cui si tratta, ai clienti verrebbe trasmesso un rendiconto unificato comprendente la situazione (movimentazione e saldo) del rapporto di conto corrente bancario e quella relativa ai rapporti di depositi titoli ad esso collegati, entrambe riferite al medesimo periodo temporale. L interpellante ritiene unico tale documento poiché composto di più pagine numerate progressivamente e emesso in un unico contesto e sotto la medesima data. Inoltre, fa presente che il deposito titoli, pur avendo una propria autonomia giuridica rispetto al connesso rapporto di conto corrente, risulta comunque imprescindibilmente legato a quest ultimo, considerato che lo stesso rappresenta lo strumento di regolamentazione dei risultati della gestione del deposito stesso. Gli elementi sopra indicati sembrano integrare i presupposti per il verificarsi del cd effetto sostitutivo di cui al richiamato art. 13, Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642 del1972, facendo ritenere l assolvimento dell imposta di bollo sul rapporto di conto corrente esaustivo dell analoga obbligazione tributaria che graverebbe sul deposito titoli qualora quest ultimo non risultasse connesso e regolato mediante conto corrente. La stretta connessione del deposito titoli al c/c in cui trova regolamentazione sembra far acquisire al primo ( ) natura accessoria rispetto a quest ultimo, che viene a configurarsi come rapporto principale. Per i motivi sopra esposti, l ente interpellante ritiene che per ogni rendiconto unificato, contenente l estratto di conto corrente bancario e le comunicazioni relative ai depositi titoli collegati, è legittima l applicazione dell imposta di bollo una sola volta nella misura di cui all articolo 13 della tariffa allegata al d.p.r. n. 642 del 1972. RISPOSTA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

4 L articolo 13, comma 2-bis, della tariffa allegata al d.p.r. n. 642 del 1972 dispone l assoggettamento all imposta di bollo fin dall origine per Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare: a) con periodicità annuale 22,80 b) con periodicità semestrale 11,40 c) con periodicità trimestrale 5,70 d) con periodicità mensile 1,90. La relativa nota 3-ter specifica L imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici dell Ente poste italiane, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. Dal disposto di tale articolo si evince che lo stesso individua due distinte fattispecie di documenti soggetti all imposta di bollo il primo il conto corrente bancario (cfr. risoluzione n. 160/E dell 11/11/2005) o postale e il secondo la comunicazione del deposito titoli. Il legislatore, introducendo l imposta di bollo in misura forfetaria, ha voluto sottoporre al prelievo fiscale soltanto lo specifico documento - estratto di conto corrente di corrispondenza e comunicazione relativa al deposito di titoli - esentando nel contempo tutti gli altri documenti relativi a rapporti regolati mediante conto corrente ovvero relativi a deposito di titoli indicati nella nota 3- ter. Il richiamo fatto dall ente interpellante all articolo 13 del d.p.r. n. 642 del 1972 (Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio), a sostegno dell applicabilità di una sola imposta di bollo all unico documento contenente

5 l estratto di conto corrente e la comunicazione relativa ad uno o più deposito titoli collegati al conto corrente stesso, non è condivisibile. Infatti, il primo comma di tale articolo stabilisce la regola di carattere generale per la quale: Un atto per il quale é prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta. Pertanto è sempre possibile utilizzare lo stesso foglio per la redazione di un ulteriore atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario, a condizione che anche per quest ultimo atto sia corrisposta la relativa imposta. In particolare, è consentito scrivere la comunicazione relativa al deposito titoli (per il quale è prevista il pagamento dell imposta di bollo in modo straordinario) su un foglio già utilizzato per la redazione di altro atto soggetto ad imposta di bollo in modo ordinario o straordinario quale è l estratto di conto corrente, ma anche su tale comunicazione deve essere corrisposta la relativa imposta. Nel caso di specie non può essere invocato il disposto dell articolo 13, comma 3, n. 15 del d.p.r. n. 642 del 1972 secondo cui In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio (omissis) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto. Infatti l elenco degli atti e documenti che possono scriversi sul medesimo foglio senza il pagamento dell imposta di bollo è tassativo e non comprende l estratto di conto corrente e le comunicazioni di deposito titoli. Infine non é condivisibile la tesi per la quale la stretta correlazione tra il deposito titoli e il conto corrente comporti l applicazione dell imposta di bollo una sola volta. Infatti, le imposte da corrispondere per gli estratti di conto corrente e per le comunicazioni di deposito titoli sostituiscono rispettivamente quelle dovute

6 per gli atti e documenti precisati nella nota 3-ter all articolo 13 del d.p.r. n. 642 del 1972 in relazione al conto corrente e in relazione al deposito titoli. Quindi le imposte sostitutive da corrispondere sono tante quanti sono i rapporti di conto corrente e di deposito titoli intercorrenti tra la banca e cliente. Da quanto sopra precisato, consegue che per ogni rendiconto unificato c l estratto di conto corrente e le comunicazioni relative ai depositi titoli collegati in esso contenuti scontano singolarmente l imposta di bollo di cui all articolo 13 comma 2-bis del d.p.r. n. 642 del 1972, anche se redatti sul medesimo foglio. La risposta di cui alla presente risoluzione, viene resa dalla scrivente ai sensi dell articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.