incompatibilità dei dipendenti pubblici 1
Ambito normativo La materia è disciplinata dagli artt. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (a cui esplicitamente rinvia il comma 1 del medesimo art.53), in attuazione del tradizionale principio di esclusività del rapporto di impiego pubblico. La fonte di tale principio è costituita dall art. 98, comma 1 della Costituzione Repubblicana, secondo il quale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Per la realizzazione dei principi di buon andamento ed all imparzialità dell amministrazione (art.97 Cost.), i dipendenti pubblici non devono essere portatori di interessi partigiani alternativi o confliggenti a quelli della pubblica amministrazione 2
art.60 TUICS la norma generale del regime delle incompatibilità, vieta ai lavoratori pubblici l esercizio di attività commerciali ed industriali, l esercizio di professioni, l assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società aventi fine di lucro. 3
l art. 53 del D.lgs. n. 165 appone una serie di deroghe, 1) deroghe di tipo soggettivo per magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato (comma 2), per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali (comma 6); 4
2) deroghe di tipo oggettivo, non violano il regime di incompatibilità alcune attività elencate dal comma 6 dell art.53 (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, l utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, la partecipazione a convegni e seminari), costituiscono estrinsecazione di valori costituzionalmente tutelati quali la libertà di insegnamento e di ricerca, la libertà di manifestazione del pensiero; 5
3) deroghe per gli incarichi retribuiti anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, conferiti da altre amministrazioni pubbliche o da soggetti privati, previa autorizzazione dell amministrazione di appartenenza (commi 7, 8, 9 e 10). 6
l autorizzazione è rilasciata dagli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza del dipendente su istanza dello stesso o del soggetto pubblico o privato conferente l incarico (comma 10) secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione (comma 5) 7
Verifiche per autorizzazioni fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»; 8
All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»; 9
legge 7 agosto 1990, n. 241, «Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale 10
Nuovi commi «7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»; «11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»; 11
al comma 12, il primo periodo : «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»; 12
al comma 14, secondo periodo ), «nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»; «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. 13
Invio alla Corte dei Conti Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto 14
Divieto di attività «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 15
Nullità dei contratti I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti». non si applicano ai contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano ai contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge 16
«Art. 35-bis. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: (delitti contro la pubblica amministrazione) 17
Divieti a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 18
Divieto funzioni b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 19
Divieto nomina componente commissioni di gara c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 2. La disposizione integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari». 20