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COPIA COMUNE DI CARNAGO (Provincia di Varese) VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Delibera N. 75 del 30/08/2012 OGGETTO: CONVENZIONE CAF ACLI ACUTO ANNO 2012 PER SOSTEGNO AFFITTI DISAGIO L anno duemiladodici addì trenta del mese di Agosto alle ore 19.30, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e nei termini di legge. Risultano: Presente 1 dr. Andreoli Andreoni Maurizio Sindaco SI 2 Taricco Fabrizio Assessore SI 3 Sommaruga Gianclaudio Assessore SI 4 Bottelli Adriano Assessore SI 5 Delcò Silvia Assessore SI 6 Guidolin Alvaro Assessore SI Presenti: 6 Assenti: 0 Assiste il Segretario Comunale Sig. dr. Della Valle Rinaldo. Il Sig. dr. Andreoli Andreoni Maurizio Sindaco - assunta la presidenza e costatata la legalità dell adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l argomento indicato in oggetto. 1

LA GIUNTA COMUNALE VISTA la delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 3699 del 02.07.2012 con la quale è stato approvato il Fondo Regionale finalizzato all integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari con disagio economico acuto anno 2012; VISTA la propria deliberazione n. 74 del 30.08.2012 con la quale si aderiva alla istituzione dello sportello di sostegno all affitto anno 2012; PRESO ATTO che la situazione economica, come stabilito all allegato 1) della suddetta D.G.R. stabilisce che la situazione economica del nucleo familiare del conduttore sia espressa dall ISEE-FSA determinato-certificato dai Comuni o dai CAAF; PRESO ATTO che i Comuni, mediante Convenzione, possono avvalersi della collaborazione dei CAAF per il calcolo dell indicatore ISEE-FSA, con oneri economici a carico dei Comuni stessi; VISTA la bozza di convenzione presentata dal CAF ACLI Varese SRL dalla quale risultano i fini, le modalità ed i reciproci rapporti tra le parti, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell art.49, comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; VISTO l art.48 del citato T.U.EE.LL. che disciplina le competenze della Giunta; AD UNANIMITA di voti espressi ed accertati nei modi e termini di Legge; DELIBERA 1) di approvare per i motivi esposti in premessa, la convenzione con il CAF ACLI di Varese, in allegato al presente atto, per sportello di sostegno all affitto disagio acuto anno 2012; 2) di rendere, con separata votazione unanime, espressa ed accertata nei modi e termini di legge, il presente atto immediatamente eseguibile. 2

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI.. E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CAF ACLI SRL PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER MISURE DI SOSTEGNO ALL AFFITTO PER IL DISAGIO ACUTO. L anno 2012, il giorno... del mese di.. negli Uffici del Comune di.., siti in. (nome del Comune e indirizzo del Municipio)., TRA Il Comune di (di seguito indicato come Comune), cod. fisc..., nella persona del Dirigente pro tempore / Segretario Comunale Dott.., giusto incarico conferito con D.G.C. del.., E SAF Acli Varese S.r.l. - P.Iva 02547170122 - con sede in Varese, Via Speri della Chiesa n. 7/9 (d ora in poi indicata con la sigla CAF) convenzionata con il Centro di Assistenza Fiscale ACLI srl, con sede legale in Roma, Via Marcora n. 18/20, cod. fiscale e Partita Iva 04490821008, come da specifica convenzione sottoscritta in data 28/02/2003, rappresentanto ai fini della presente convenzione dal Sig. Moriggi Rag. Daniele, nato il 07/09/1952 a Busto Arsizio (Va) Cod. fiscale MRGDNL52P07B300Y, domiciliato per la carica in Varese, Via Speri della Chiesa n. 7/9, in qualità di Presidente e Rappresentante Legale della predetta società SAF Acli Varese srl, in seguito denominato CAF, di seguito congiuntamente indicati come le parti ; PREMESSO CHE: la legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i., al co. 8 dell art. 11 prevede che i Comuni definiscano l entità del contributo, le modalità di erogazione e l individuazione, con appositi bandi pubblici, dei requisiti dei conduttori che possono beneficiarne; la legge regionale della Lombardia 4 dicembre 2009 n. 27, all art. 48, prevede di integrare il fondo statale con risorse autonome regionali; il citato art. 48 della l.r. n. 27/2009 stabilisce inoltre: 3

al comma 5: La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l intento di garantire la facilità di accesso all intervento e l immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione ; al comma 6: Il diritto di intervento dei Comuni ai fini della gestione delle procedure amministrative di erogazione dei benefici e la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro ; - La Regione: nella fase istitutiva del Fondo Sostegno Disagio Acuto ha esercitato direttamente le funzioni di amministrazione attiva, già di pertinenza dei Comuni, mettendo a disposizione, tra l altro, una procedura informatica per la gestione delle domande di contributo per l affitto, anche allo scopo di supportare e agevolare gli stessi Comuni nella presa in carico della gestione operativa e garantire alla cittadinanza l erogazione del beneficio in questione; per assicurare continuità all istituto del Fondo Sostegno Disagio Acuto (ex Fondo Sostegno Affitto - FSA) e per facilitare l azione di presa in carico dei Comuni, eserciterà anche per il corrente anno le funzioni organizzative fondamentali del citato istituto. Il Comune: concorre con risorse proprie, in misura pari al 40% dei fondi messi a disposizione della Regione, e comunica formalmente alla Regione l adesione alla misura e alla compartecipazione con fondi propri entro il 31 agosto 2012; provvede con D.G.C. ad adottare il bando conformemente alla D.G.R. Lombardia n. 3699 del 2 luglio 2012, dandone la massima diffusione sul territorio; provvede ad erogare il contributo direttamente al locatore, previo impegno di quest ultimo a non aggiornare il canone per una annualità o di non attivare procedure di rilascio e rinnovare il contratto di locazione in scadenza entro l anno di bando o stipularne uno nuovo nel caso il contratto sia già stato risolto al momento della presentazione della domanda di contributo senza aumentare il canone, favorendo tra le parti accordi contrattuali a canone agevolato; eroga il contributo direttamente al conduttore in assenza degli impegni da parte del locatore, di cui al capoverso precedente; non erogherà il contributo quando il suo ammontare è inferiore ad Euro 100,00. con D.G.R. Lombardia n. 3699 del 02/07/2012 è stato approvato l Allegato 1 Fondo Regionale finalizzato all integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari con disagio economico acuto - Anno 2012 (di seguito semplicemente Allegato 1 ), recante indirizzi e criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento dei 4

fondi e per gli interventi integrativi dei Comuni per l anno 2012, finalizzato all erogazione di contributi per ridurre il peso del canone dei nuclei familiari che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431/1998; in particolare l Allegato 1 stabilisce che: la situazione economica del nucleo familiare del conduttore sia espressa dall ISEE-fsa, che deve essere determinato e certificato dai Comuni o dai CAAF per conto dei Comuni, che devono rilasciare apposita attestazione, e dichiarato all atto della presentazione della domanda di contributo; il richiedente deve compilare la domanda usando il modulo allegato al bando comunale e deve allegare tutti gli altri moduli previsti dal bando, compilati in ogni parte; i Comuni, mediante convenzione, possono avvalersi della collaborazione dei CAAF e di altri soggetti autorizzati senza fini di lucro per la raccolta delle domande e solo con i CAAF per il calcolo dell'indicatore ISEE-fsa, con oneri economici a carico dei Comuni stessi; tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 (Premesse) 1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. Art. 2 (Oggetto e competenze) 1. II Comune affida a SAF Acli Varese srl, convenzionata con il CAF ACLI srl, con sede in Varese, Via Speri della Chiesa n. 7/9, lo svolgimento del servizio di assistenza ai cittadini per la presentazione della domanda per il bando relativo al contributo di sostegno all affitto per il disagio acuto, mediante l apposita procedura informatica, più precisamente: a) servizio d informazione circa le modalità di presentazione delle domande; b) rilascio al richiedente o a suo delegato della ricevuta di presentazione della domanda prodotta dal sistema informatico, sulla base di tutte le informazioni e i documenti resi esclusivamente nella responsabilità del dichiarante stesso, della certificazione attestante l indicatore dell ISEE-fsa, prerequisito di accesso al bando. c) ricezione e inserimento nel sistema informatico delle domande (nuove domande/integrazioni) e delle dichiarazioni sostitutive previste, secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia e dal Comune. Il Comune metterà a disposizione la modulistica che dovrà essere precompilata a cura dei richiedenti; 5

d) a richiesta, copia della domanda e delle dichiarazioni sottoscritte; il richiedente, qualora riscontri errori materiali o omissioni, potrà rivolgersi in ogni momento al soggetto che ha elaborato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare; e) trasmissione al Comune di residenza del soggetto richiedente, della domanda di contributo in formato digitale (via email) o cartaceo, debitamente sottoscritta e firmata dal concorrente al bando. 2. il CAF dichiara di avere personale, mezzi, attrezzature e sedi adeguati per l esecuzione della prestazione. Il servizio oggetto della presente convenzione sarà effettuato presso sedi indicate dal CAF. 1. Il Comune si impegna a: Art. 3 (Impegni del Comune) a) curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso al contributo per il sostegno dell affitto; a) informare i cittadini sull ubicazione delle sedi operative indicate dal CAF; b) fornire al CAF la deliberazione comunale di approvazione del Fondo Sostegno Disagio Acuto edizione 2012 e relativi allegati; c) fornire al personale indicato dal CAF un adeguata informazione sull utilizzo della procedura informatica regionale, se mai dovesse necessitare; d) fornire al CAF un numero di accessi alla procedura informatica regionale sufficienti ad effettuare un adeguato espletamento del servizio; e) consentire al CAF l accesso all utilizzo del software in rete dalle ore 7,00 alle ore 22,00 di ogni giorno settimanale, sabato compreso e domenica esclusa, per tutto il periodo di apertura del bando. Art. 4 (Trattamento dei dati personali) 1. Ai sensi dell art. 29 del d.lgs.196/2003 il CAF assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune. Titolare del trattamento è la Giunta comunale nella persona del legale rappresentante. 6

Responsabile del trattamento è il CAF nella persona del Presidente e Legale Rappresentante della società di servizi territoriale. Responsabile del trattamento interno al Comune è il Dirigente pro tempore / Segretario Comunale Dott... Responsabile del trattamento interno alla Regione è il Direttore della Direzione Generale Casa della Regione Lombardia. 2. Il CAF: a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all applicazione del Codice per la protezione dei dati personali; b) si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari; c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio; d) si impegna a nominare, ai sensi dell art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati; e) si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la protezione dei dati personali ; f) consente l accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all applicazione delle norme di sicurezza adottate. Art. 5 (Presentazione, stampa e custodia della documentazione) 1. Il richiedente deve presentare al Comune la domanda entro il 31 ottobre 2012 salvo diversa disposizione regionale. 1. Il Comune direttamente o per il tramite del CAF provvede a stampare l attestazione di avvenuta presentazione della domanda e moduli allegati in duplice copia, di cui una è da esso custodita, unitamente alla domanda, per un periodo non inferiore a tre anni negli archivi informatici o cartacei, e l altra consegnata al soggetto che ha presentato la domanda. Art. 6 (Presenza sul territorio) 1. Il CAF opererà direttamente nel territorio del Comune tramite i soggetti previsti dall art. 11 del d.m. 31 maggio 1999 n. 164, nelle cui sedi dovrà essere esposta copia della convenzione ed informativa per il trattamento dei dati ai fini della privacy. Art. 7 7

(Responsabilità e copertura dei danni - termine di adempimento) 1. Il CAF, attraverso apposita polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori. 2. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni rese è esclusivamente del dichiarante. 3. Il CAF deve concludere gli obblighi/adempimenti assunti con la presente convenzione entro il termine inderogabile del 15 novembre 2012 pena la decadenza dall incarico. Art. 8 (Compensi) 1. Il Comune riconoscerà al CAF un corrispettivo per l opera prestata di: 15,00 IVA compresa per ogni domanda raccolta e trasmessa alla banca dati regionale; 1. Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande previa verifica del numero delle domande presentate dal CAF, includendo nel computo tutte quelle non elaborate, incomplete, ovvero non valide per l Ente anche in relazione alla assenza di requisiti del richiedente, con le modalità segnalate dal CAF. 2. I CAF si impegnano ad non elaborare pratiche palesemente non idonee. 3. Per i comuni che faranno richiesta ai CAF, in riferimento all art. 5 punto 2 della presente convenzione, il Comune riconoscerà al CAF un corrispettivo di euro 6 compresa IVA, per l assistenza fiscale prestata al Comune per ogni domanda sottoposta ai controlli previsti dall art. 10 dell allegato 1 alla DGR 2160 del 4 agosto 2011. Art. 9 (Durata) 1. La presente convenzione è efficace per tutto il tempo necessario all'istituzione dello Sportello Misure di sostegno all affitto per il disagio acuto edizione 2012 e conseguenti adempimenti delle parti in attuazione della D.G.R. Lombardia n. 3699 del 02/07/2012 e della relativa D.G.C. n... del... Art. 10 (Spese) 1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAF, salvo diversa previsione di legge. Art. 11 (Controversie) 1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di.. (per il Comune). (Sede del Comune),.. 8

Allegati: Allegato 1 alla D.G.R. Lombardia n. 3699 del 02/07/2012; D.G.C. n.... del.. per il Comune Il Dirigente / Segretario Comunale per il CAF la Società di Servizi SAF Acli Varese srl Il Legale rappresentante 9

COPIA Redatto e sottoscritto IL SINDACO (F.to dr. Andreoli Andreoni Maurizio) IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to dr. Della Valle Rinaldo) CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all Albo Pretorio il 18/10/2012 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to dr. Della Valle Rinaldo) Copia conforme all originale. Carnago,..... IL SEGRETARIO COMUNALE (dr. Della Valle Rinaldo) CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: o per decorrenza dei termini ai sensi dell art. 134, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000. o è stata pubblicata all albo pretorio il 18/10/2012. IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to dr. Della Valle Rinaldo) Copia conforme all originale. Carnago,..... IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to dr. Della Valle Rinaldo) 10

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