CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA CONTRATTO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA SEDE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA La sottoscritta Società si obbliga ad eseguire la prestazione del servizio di cui al presente contratto con l'osservanza delle norme di seguito specificate e richiamate. ARTICOLO 1 SOCIETA FORNITRICE La Società........ con sede in...via/piazza....... n... Codice fiscale e partita IVA.che nel contesto del presente atto sarà più brevemente indicata con la parola "Società". ARTICOLO 2 DOMICILIO LEGALE A tutti gli effetti del presente contratto, la Società elegge domicilio legale in....cap -Via...... ARTICOLO 3 RAPPRESENTANZA Per la firma del presente contratto la Società è rappresentata da... nato a... prov. (..) il...... codice fiscale... ARTICOLO 4 NOTIFICHE E COMUNICAZIONI Le notifiche e le comunicazioni del Consiglio da cui decorrono i termini per adempimenti previsti dal presente atto saranno effettuate alla Società a mezzo fax al n.... Le stesse potranno essere effettuate anche mediante consegna al rappresentante legale della Società o ad altro suo qualificato incaricato dietro rilascio di regolare ricevuta. Le comunicazioni al Consiglio a cui la Società intende dare data certa saranno effettuate solo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ARTICOLO 5 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E FINANZIARIO 1
La Società, in persona del suo legale rappresentante, dichiara di possedere i requisiti indicati e richiesti nella lettera invito, risultanti dalla documentazione prodotta, presentata con gli atti di gara e conservata agli atti della medesima. ARTICOLO 6 NORME REGOLATRICI DELL APPALTO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO L appalto deve essere eseguito con l osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti: a) dal presente contratto; b) dalla legge e dal regolamento sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture ed in particolare dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; d) dal d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207; e) dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate; g) dal Capitolato tecnico, di seguito indicato C.T., contenente disposizioni di ordine generale e particolare nonché prescrizioni tecniche, che si allega al presente contratto sotto la lettera A) per formarne parte integrante. L interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c. ARTICOLO 7 OGGETTO DEL CONTRATTO Forma oggetto del presente contratto il servizio di gestione e manutenzione degli impianti elevatori della sede del Consiglio Superiore della Magistratura, descritti ed individuati nell allegato A1 del Capitolato Tecnico. ARTICOLO 8 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL APPALTO L appaltatore espressamente dichiara di aver conoscenza dei luoghi e di tutte le condizioni generali nonché di quelle specificamente connesse con la conduzione dei lavori e di aver valutato, con l offerta presentata, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo delle opere sia per quanto concerne i materiali, la mano d opera, i noli ed i trasporti, che per quanto concerne l applicazione di tutte le normative in materia antinfortunistica, sicurezza, antincendio ecc., rientranti nel campo di applicazione del presente appalto. 2
L appaltatore, quindi, non potrà eccepire, durante l esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forza maggiore in base al codice civile. ARTICOLO 9 DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto ha la durata di 24 mesi a decorrere dal 1 agosto 2012. ARTICOLO 10 SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITA TEMPORALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Il servizio di manutenzione, descritto nel Capitolato Tecnico, si articola in: a) manutenzione ordinaria programmata; b) manutenzione ordinaria di pronto intervento e/o di urgenza; c) manutenzione straordinaria; d) assistenza tecnica; e) riparazione o sostituzione di parti di impianto non comprese nel Canone. Le prestazioni di gestione e manutenzione elencate comprendono tutte quelle attività, forniture, servizi, etc., sino al completamento a regola d arte di tutti gli interventi. Il servizio dovrà essere svolto secondo le prescrizioni contenute nel C.T.. ARTICOLO 11 IMPORTO CONTRATTUALE L importo complessivo (24 mesi) per la manutenzione ordinaria di cui al C.T., art. 2 lettera d. A. 1, è stabilito in...... (euro. ) al netto dell IVA, pari ad un canone mensile di...... al netto dell IVA, così determinato: Importo soggetto al ribasso 106.000,00 - Ribasso offerto, pari a punti percentuale, Gli oneri per la sicurezza, rischi e interferenze (24 mesi), di cui al C.T., art. 2 lettera d. A. 3, pari ad 2.524,00 al netto di IVA, non sono soggetti a ribasso. Nel prezzo offerto si intendono compresi tutti indistintamente gli oneri ed i compensi riferentisi alla completa e perfetta esecuzione delle prestazioni e, comunque, tutto quanto necessario per la migliore riuscita delle prestazioni. Sono inclusi nel canone di manutenzione gli oneri per l assistenza tecnica anche in occasione di verifiche da parte degli organismi preposti. 3
La Società si impegna a mettere a disposizione, a richiesta del Consiglio, il servizio di manutenzione straordinaria, da erogare nei termini di cui al C.T., alle seguenti condizioni: 1.Costo opere compiute da prezziario (C.T. art. 11 lett. f) percentuale di ribasso in cifre percentuale di ribasso in lettere 2. Costo orario manodopera straordinaria (C.T. art. 11 lett. h) percentuale di ribasso in cifre percentuale di ribasso in lettere (sulla quota di maggiorazione del 25%) 3. Costo materiali non presenti su Tariffario % di Spese e Utile di Impresa (C.T. art. 11 lett. h) percentuale in cifre percentuale in lettere ARTICOLO 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI La liquidazione del canone di manutenzione ordinaria sarà effettuata mensilmente dietro presentazione di fattura e avverrà entro 60 giorni dalla ricezione della stessa, previo accertamento della regolarità e completezza della prestazione da parte dell Economo. La liquidazione degli interventi relativi al servizio di manutenzione straordinaria sarà effettuata dietro presentazione di apposita fattura, al completamento della prestazione richiesta e avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa, previo accertamento della regolarità e completezza della prestazione da parte dell Economo. Le fatture in originale dovranno essere inviate a: Consiglio Superiore della Magistratura - Piazza dell Indipendenza, 6-00185 Roma C.F. e P.I. 80154430583. In caso di invio a domicilio diverso da quello sopra indicato, il Consiglio non risponderà della puntuale effettuazione dei pagamenti. La società è obbligata, a propria cura e spese: ARTICOLO 13 SMALTIMENTO RIFIUTI - a trasportare i materiali di risulta alle pubbliche discariche autorizzate. Il transito di detti materiali all interno degli stabili dovrà avvenire secondo i percorsi e gli orari indicati dal Consiglio; 4
- ad adempiere alle disposizioni legislative concernenti i rifiuti in genere, i rifiuti pericolosi ed i rifiuti d imballaggio anche per quanto attiene alle segnalazioni da effettuare alle Autorità competenti; - ad adottare, al fine di assicurare il rispetto dell ambiente, tutti gli accorgimenti opportuni, ivi compreso l utilizzo di prodotti a basso contenuto di agenti inquinanti, e a non immettere nella rete fognaria olii esausti, vegetali o minerali, solventi e vernici, petroli e benzine, ecc., rivenienti da lavorazioni normali o eccezionali, che dovranno essere raccolti in opportuni recipienti e smaltiti a norma di legge; - a non lasciare i locali, le attrezzature di lavoro e i materiali utilizzati in condizioni tali da costituire fonti di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi d incendio e al rischio chimico. Al Consiglio dovranno essere rilasciate le relative certificazioni ambientali e copia dei documenti di trasporto. E fatto assoluto divieto di abbandonare i rifiuti in aree non autorizzate. ARTICOLO 14 CAUZIONE La Società, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell articolo 113 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la cauzione definitiva nelle forme di legge, mediante fidejussione bancaria / polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Società, il Consiglio ha diritto di valersi della suddetta cauzione. La Società dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora il Consiglio abbia dovuto, durante l esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. ARTICOLO 15 RESPONSABILITA La Società assume su di sé ogni responsabilità connessa con la conduzione e la manutenzione degli impianti oggetto del contratto ed è pertanto tenuta all osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti in materia che hanno attinenza con la gestione degli impianti oggetto del presente contratto, in particolare per quanto attiene alla sicurezza ed igiene sul lavoro. Essa è inoltre esclusiva responsabile dei danni comunque arrecati, nell esecuzione dell appalto, al Consiglio, ai suoi dipendenti, ai terzi ed alle cose. Sono a completo carico della Società tutte le misure ed i provvedimenti atti ad evitare il verificarsi dei predetti danni. La Società comunicherà formalmente al Consiglio il nominativo del responsabile tecnico del 5
servizio che verrà svolto e rilascerà una esplicita dichiarazione di esonero del Consiglio, indipendentemente dai controlli che esso si riserva di effettuare, da ogni responsabilità per inadempienze concernenti la conduzione e manutenzione in questione. Il responsabile tecnico dovrà essere persona di sicura capacità ed esperienza pluriennale nel settore dell impiantistica specializzata nel settore oggetto di gara, comprovata da un esauriente curriculum vitae. In particolare il responsabile tecnico deve osservare e fare osservare il piano delle misure di sicurezza predisposto dalla Società. Il Consiglio non assume alcuna responsabilità per la custodia presso i propri locali di cose (attrezzature ecc.) di proprietà della Società. ARTICOLO 16 OBBLIGHI DELL ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI La Società garantisce l'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche vigenti restando espressamente inteso che la Società è l'unica e diretta responsabile di eventuali omissioni e delle conseguenze. La Società dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. La Società si obbliga ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale dipendente ed impiegato nel servizio oggetto del presente contratto. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il Consiglio segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La Società si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 6
Il Consiglio, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previe comunicazioni alla Società delle inadempienze ad esso denunciate dall'ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo della fornitura. Tale trattenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà dichiarato che la Società si sia posta in regola e questa non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento. ARTICOLO 17 PERSONALE IMPIEGATO Entro dieci giorni dalla comunicazione dell aggiudicazione, la Società dovrà comunicare per iscritto i nominativi delle persone impiegate, con le complete generalità e le rispettive qualifiche. Analoga comunicazione dovrà essere tempestivamente effettuata nel caso di variazione del personale impiegato. Per ogni persona impiegata dovrà essere consegnato all Economo del Consiglio il certificato del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti, di data non anteriore a tre mesi. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro dieci giorni da ciascuna variazione, inviando i certificati di cui sopra. Il personale della Società, previo accordo circa le modalità dell intervento, avrà libero accesso ai locali ed alle macchine, rispettando ogni eventuale norma prescritta dal Consiglio stesso. Durante lo svolgimento del servizio, il personale dovrà essere munito di apposito distintivo riportante le generalità e la denominazione della Società. Il Consiglio si riserva il diritto di chiedere la sostituzione dei dipendenti della Società non graditi. La Società dovrà provvedere alla sostituzione entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Le persone impiegate nel servizio oggetto del contratto dovranno firmare, all inizio ed al termine del lavoro, apposito registro della Società che questa si impegna a mettere a disposizione del Consiglio sin dall inizio del contratto, ovvero utilizzare sistemi automatici di rilevazione delle presenze. Le persone autorizzate dovranno limitarsi alle sole attività previste nel contratto. La Società dovrà comunicare preventivamente all Ufficio Economato del Consiglio la necessità di introduzione e/o movimentazione di materiali, attrezzature e mezzi occorrenti all espletamento dell appalto, attenendosi alle disposizioni del Consiglio circa i percorsi da seguire. Si precisa al riguardo che i mezzi utilizzati per il carico e lo scarico dei materiali potranno essere autorizzati ad entrare nella sede consiliare esclusivamente per il tempo necessario a tale attività. ARTICOLO 18 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 7
Ai sensi dell articolo 118 d.lgs. 163/2006, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell articolo 117, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell apposito albo presso la Banca d Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla stazione appaltante e da questa accettato ai sensi dell art. 117, comma 3, del d.lgs. 163/2006. ARTICOLO 19 SUBAPPALTO (se la Società non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare) Il subappalto non è ammesso non avendo l esecutore dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto. (se la Società ha dichiarato di voler usufruire del subappalto) In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall esecutore circa le parti del servizio da subappaltare, indicate in:, il Consiglio dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l osservanza delle modalità stabilite dell art. 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Consiglio per la parte del servizio oggetto di subappalto. Il Consiglio è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione di quella parte di servizio oggetto di subappalto. ARTICOLO 20 INADEMPIENZE E PENALITA' Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, sarà applicata dal Consiglio, a suo insindacabile giudizio e, in ragione della loro gravità, una penale rapportata all importo delle prestazioni non eseguite e/o non esattamente eseguite, sino ad un massimo del 10% dell'intero importo contrattuale. E' fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Indipendentemente da quanto sopra previsto, qualora la Società ritardi e/o ometta di eseguire le prestazioni previste da contratto e da capitolato, il Consiglio ha facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi con addebito alla Società stessa. La penale non sarà applicabile per ritardi non imputabili alla Società. Le penalità saranno notificate alla Società a mezzo raccomandata. ARTICOLO 21 MODALITA DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA 8
Le penali di cui all art. 20 sono applicate con delibera del Comitato di Presidenza e saranno compensate con i crediti vantati dalla Società e, per l eventuale eccedenza, con la cauzione prevista dall art. 14 del presente contratto. ARTICOLO 22 RISOLUZIONE DI DIRITTO In virtù del rinvio operato dall art. 297 del d.p.r. 207/2010, trovano applicazione le previsioni contenute negli articoli da 135 a 140 del D. Lgs. 163/2006, per quanto applicabili. In caso di grave inadempimento della Società alle obbligazioni di contratto, ovvero nei casi in cui l esecuzione del contratto ritardi rispetto alle previsioni di esecuzione del servizio, il Consiglio assegnerà, mediante lettera raccomandata A/R un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dal Consiglio è fatta alla Società con raccomandata A/R. ARTICOLO 23 CONTROVERSIE E CLAUSOLA ARBITRALE Ai sensi dell art. 240, comma 22, del d.lgs. 163/2006, sarà attivato il procedimento di accordo bonario qualora a seguito di contestazioni della Società, verbalizzate nei documenti contabili, l importo economico controverso sia non inferiore al 10% dell importo originariamente stipulato. Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verifichino controversie, è esclusa la competenza arbitrale ed è pertanto competente il Foro di Roma. ARTICOLO 24 OBBLIGATORIETA' DEL CONTRATTO Il presente contratto, mentre vincola la Società dal momento della comunicazione dell aggiudicazione, è vincolante per il Consiglio solo dopo la sottoscrizione da parte del Segretario Generale. ARTICOLO 25 ADEMPIMENTI ANTIMAFIA La Società prende atto che l affidamento dell appalto è subordinato all integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia e che la violazione di tale normativa comporterà la decadenza dal contratto. ARTICOLO 26 SPESE CONTRATTUALI 9
La Società riconosce a proprio carico tutte le spese relative al presente atto comprese quelle relative alla registrazione fiscale del medesimo, in caso d uso, ai sensi dell art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico al Consiglio. A tal fine la Società dichiara che la fornitura oggetto del presente atto viene effettuata nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazione imponibile non esente dall'imposta sul valore aggiunto di cui la Società è tenuta al versamento e che pertanto alla medesima compete la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633. ARTICOLO 27 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010 La Società si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ( Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia ) e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni della Legge n. 217 del 17 dicembre 2010 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso il Consiglio che nei rapporti con la Filiera delle Imprese. In particolare, la Società si obbliga: a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell ambito del presente Appalto, sia attivi da parte del Consiglio che passivi verso la Filiera delle Imprese, un conto corrente dedicato; b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) ad utilizzare il suddetto conto corrente dedicato anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all art. 3, comma 1 della legge 136/10; e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura; f) a comunicare al Consiglio ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica; 10
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento. ARTICOLO 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI La Società dichiara di aver preso visione dell informativa di cui all art. 10 della l. 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, esposta per esteso presso il Settore Contratti della Segreteria Generale del Consiglio Superiore della Magistratura. ARTICOLO 29 ALLEGATI AL CONTRATTO Forma parte integrante e sostanziale del presente atto il capitolato tecnico allegato. IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Il Segretario Generale LA SOCIETA Carlo Visconti La Società dichiara di accettare espressamente, ai sensi dell'art. 1341, 2 comma e 1342 C.C., il contenuto degli artt. 6 (norme regolatrici del contratto), 13 (smaltimento rifiuti), 14 (cauzione), 15 (responsabilità), 18 (cessione del contratto e dei crediti), 20 (inadempienze e penalità), 22 (risoluzione di diritto), 23 (controversie e clausola arbitrale), 24 (obbligatorietà del contratto) e 26 (spese contrattuali). LA SOCIETA 11