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REGIONE DEL VENETO Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Treviso Sede Legale Borgo Cavalli, 42 31100 Treviso DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 638 del 21/06/2012 Il Direttore Generale di questa U.L.S.S. Dott. Claudio Dario, nominato con D.P.G.R. n.246 del 31.12.2007, coadiuvato dai Direttori: Direttore Amministrativo Direttore Sanitario Direttore dei Servizi Sociali - Dott. Giorgio Roberti - Dott. Pietro Paolo Faronato - Dott. Gerardo Favaretto ha adottato in data odierna la seguente deliberazione: 20123682012Delibera: 638/2012 - OGGETTO RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO, CAPOFILA DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE (DIMT) DELLA PROVINCIA DI TREVISO, E LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE (AVIS PROVINCIALE TREVISO, FIDAS TREVISO, VOLONTARI D'EUROPA ONLUS, GADS DI CORDIGNANO), PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI. TRIENNIO 01/06/2012-31/05/2015. Delibera: 638/2012-1 Proposta: 368/2012

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO, CAPOFILA DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE (DIMT) DELLA PROVINCIA DI TREVISO, E LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE (AVIS PROVINCIALE TREVISO, FIDAS TREVISO, VOLONTARI D'EUROPA ONLUS, GADS DI CORDIGNANO), PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI. TRIENNIO 01/06/2012-31/05/2015. Relaziona il Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Rapporti in Convenzione, che rappresenta quanto segue: Con deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 29/04/2010, è stato disposto di autorizzare la stipula della convenzione unica tra l Azienda ULSS n. 9, capofila del DIMT della Provincia di Treviso, che comprende anche le Aziende ULSS 7 e 8, e le associazioni/federazioni di donatori volontari di sangue, AVIS, FIDAS e Volontari d Europa, per la partecipazione alle attività trasfusionali, per un triennio a decorrere dal 13/05/2010, sulla base dello schema approvato con deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 3223 del 28/10/2008. Con DGRV n. 2220 del 20/12/2011, è stato, tra l altro, approvato un nuovo schema-tipo di convenzione tra le Aziende sanitarie, capofila dei Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (DIMT), e le associazioni e federazioni dei donatori di sangue per la partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi dell art. 1, c. 1 lettera e) dell Accordo Conferenza Stato Regioni, Repertorio Atti n. 115/CSR/08, incaricando i Direttori Generali di stipulare la nuova convenzione con le rappresentanze provinciali delle associazioni/federazioni del volontariato. Si precisa che le differenze salienti del nuovo schema-tipo di convenzione rispetto al precedente riguardano aspetti inerenti al pannello di esami a cui viene sottoposto il donatore e al relativo questionario (art. 7), alla copertura assicurativa (art. 8) e al rimborso per le spese di viaggio (art. 9), con l obiettivo di garantire la massima uniformità del trattamento del donatore di sangue. In ordine all art. 7, nulla quaestio. Quanto alla copertura assicurativa, sentito in merito il Servizio Affari Legali, si precisa che i rischi di cui all art. 8 dello schema di convenzione sono garantiti dalla polizza cumulativa infortuni 245.0793193.09, categoria C, e successiva appendice di precisazione n. 024551131966, stipulate da questa Azienda con la Compagnia Fondiaria SAI, con scadenza 30 giugno 2013. Un attenzione particolare merita, invece, il disposto di cui all art. 9. Con riferimento al rimborso per le spese di viaggio, l art. 9 della convenzione approvata con la citata deliberazione del Direttore Generale n. 525/2010, prevede che ( ) qualora non possa usufruire di mezzi pubblici, al donatore spetta un rimborso chilometrico nella misura prevista per i dipendenti statali per l'uso di autoveicolo privato ( ). ( ) L importo da corrispondere equivale a 1/5 del costo medio della benzina rilevato nel trimestre antecedente al mese in cui si procede al rimborso moltiplicato per i chilometri di percorrenza ( ). L art. 6, co. 12, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e successive disposizioni attuative, ha posto limitazioni ai rimborsi chilometrici conferibili ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che impiegano il mezzo di proprietà per motivi di servizio e, con DGRV n. 1101 del 26/07/2011 e s.m.i., per il personale del SSR è stato stabilito che l entità del ristoro forfetario sarebbe stata periodicamente determinata dal Segretario Regionale per la Sanità con proprio decreto. Delibera: 638/2012-2 Proposta: 368/2012

In quanto disposizione di maggior favore rispetto alla normativa di cui alla L. 122/2010, si è ritenuto di estendere quanto previsto per il personale del SSR anche ai donatori di sangue ai fini del calcolo del rimborso chilometrico da erogare alle associazioni/federazioni. A fronte della diversa interpretazione data dalle associazioni in ordine all applicabilità del criterio di calcolo previsto per il personale del SSR ai donatori di sangue, il proponente Servizio, con nota prot. n. 31558 del 12/03/2012, per avere uniformità di comportamento a livello regionale, ha chiesto al Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT) un parere in merito, richiesta ad oggi ancora inevasa. Le associazioni/federazioni interessate hanno proposto un rimborso forfetario per le spese di viaggio pari a 3,00, come previsto nelle convenzioni già stipulate dalle Aziende ULSS n. 12 Veneziana e n. 20 di Verona. Con nota prot. n. 54676 del 4/05/2012, il Direttore Sanitario dell Azienda ha chiesto al Segretario Regionale per la Sanità un parere in merito, in quanto la questione ha aperto una conflittualità con le associazioni/federazioni di donatori di sangue, ancora più accesa da quando le sopra citate Aziende venete hanno previsto il rimborso forfetario, e ha precisato che, in assenza di riscontro, ( ) questa Azienda, anche nella logica di adottare provvedimenti quanto più possibile uniformi in ambito regionale, provvederà a conformarsi a quanto definito negli accordi di Venezia e Verona ( ). Nelle more del riscontro regionale, si propone, pertanto, di prevedere un rimborso per le spese di viaggio pari a 3,00/accesso, salvo eventuali diverse disposizioni regionali che andranno ad integrare automaticamente lo schema, ai sensi dell art. 1374 del codice civile. Al riguardo, si precisa che, sulla base dei dati registrati a consuntivo, si è operata una proiezione di costo applicando il nuovo sistema di rimborso forfetario e che quest ultimo è risultato maggiormente conveniente per l Amministrazione rispetto alla modalità prevista nella precedente convenzione. Con note del 27/07/2011 e del 27/09/2011, il Gruppo Autonomo di Donatori di Sangue (GADS) di Cordignano ha chiesto di aderire alla convenzione ex DGRV n. 3223/2008 e di ottenere il riconoscimento economico dell attività svolta presso le strutture trasfusionali dell Azienda ULSS n. 7 nell anno 2011. Con nota prot. n. 136483 del 22/11/2011, è stato chiesto al competente servizio regionale, l Unità di progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR della Regione del Veneto, un parere in ordine all accoglibilità della richiesta del GADS, vagliando la sussistenza dei requisiti da ritenere necessari per aderire alla convenzione, con particolare riferimento alla rappresentanza provinciale del Gruppo, ai sensi della DGRV n. 3223/2008. Con nota prot. n. 50913 del 01/02/2012, l Unità di progetto citata, avuto riguardo alle valutazioni della competente struttura regionale di coordinamento, ha comunicato quanto segue: ( ) in vista della stipula della prossima convenzione prevista con DGR 2220 del 20 dicembre 2011, sarebbe opportuno che il Gruppo Autonomo Donatori di Sangue (GADS) di Cordignano trovasse una modalità di affiliazione a FIDAS Treviso, con ciò semplificando la gestione dei rapporti tra codesta ULSS capofila del DIMT e le rappresentanze delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue. Se ciò non fosse possibile, codesta ULSS dovrà stipulare la nuova convenzione anche con GADS e riconoscere, nel contempo, l attività svolta da GADS per il DIMT di Treviso precedentemente alla stipula della nuova convenzione ( ). Attualmente, l iter di affiliazione con FIDAS Treviso non risulta ancora concluso. Sulla base della rendicontazione dell attività del 2011 fornita dal GADS e delle relative verifiche effettuate dal Direttore del DIMT di Treviso, il Gruppo risulta aver complessivamente effettuato, esclusivamente presso le strutture trasfusionali dell Azienda ULSS n. 7, n. 659 donazioni (n. 583 Delibera: 638/2012-3 Proposta: 368/2012

sangue intero, n. 75 plasma, n. 1 piastrine). Il rimborso complessivo da erogare al GADS per tale attività risulta, pertanto, pari a Euro 17.145,73, comprensivo del rimborso per le spese di viaggio. Le quote spettanti, invece, al fondo costituito dalle associazioni/federazioni regionali ai sensi dell art. 3, comma 4, della legge regionale 65/94 risultano pari a Euro 308,01, sulla base delle tariffe di cui alla DGRV n. 645/2011. Con riferimento all iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, con nota del 15/05/2012, il GADS ha comunicato che, attualmente, la conferma dell iscrizione con classificazione TV0154 è in fase di perfezionamento e si è impegnata a inviare il relativo provvedimento regionale non appena l iter si sarà concluso, essendo consapevole che l iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per avere i contributi dagli enti pubblici nonché per stipulare convenzioni, ai sensi della legge-quadro sul volontariato n. 266/91 e della legge regionale n. 40/93. AVIS Provinciale di Treviso, FIDAS Treviso e Volontari d Europa Onlus sono iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, rispettivamente con classificazioni TV0027, TV0253 e TV0598. Infine, con la nuova DGRV in apertura citata, n. 2220/2011, l AVIS Provinciale di Treviso è stata autorizzata alla raccolta di plasma in aferesi presso la sede di Motta di Livenza, sita in piazza Madonna 4, operando sotto la responsabilità tecnica del DIMT di Treviso e coerentemente con la programmazione regionale definita dal Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT). Per quanto sopra esposto, si propone di stipulare la convenzione unica tra l Azienda ULSS n. 9, capofila del Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) della Provincia di Treviso, comprensivo delle Aziende ULSS 7 e 8, e le associazioni/federazioni di donatori volontari di sangue, AVIS Provinciale Treviso, FIDAS Treviso, Volontari d Europa Onlus e GADS Gruppo Autonomo Donatori di Sangue di Cordignano, per la partecipazione alle attività trasfusionali, per un triennio a decorrere dal 1 giugno 2012, secondo lo schema allegato al presente provvedimento per farne parte integrante. Si precisa che, in caso di perfezionamento dell iter di affiliazione del GADS di Cordignano a FIDAS Treviso, la gestione dei rapporti per l erogazione dei rimborsi per l attività svolta da entrambe le associazioni verrà unificata in capo a FIDAS. Inoltre, si propone di riconoscere al GADS i rimborsi per l attività di raccolta di sangue e suoi componenti fin qui svolta, dal 1 gennaio 2011, nonché di riconoscere la relativa quota parte al fondo costituito dalle associazioni/federazioni regionali ai sensi dell art. 3, comma 4, della legge regionale 65/94. IL DIRETTORE GENERALE preso atto della suesposta relazione; vista l attestazione con la quale il responsabile della struttura proponente assicura l avvenuta e regolare istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; vista la DGRV n. 2220 del 20/12/2011; visto il d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni; acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi sociali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza; DELIBERA Delibera: 638/2012-4 Proposta: 368/2012

per quanto espresso in premessa e qui puntualmente richiamato: 1) di stipulare, sulla base di quanto disposto dalla DGRV n. 2220 del 20/12/2011, la convenzione unica tra l Azienda ULSS n. 9, capofila del Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) della Provincia di Treviso, comprensivo delle Aziende ULSS 7 e 8, e le associazioni/federazioni di donatori volontari di sangue, AVIS Provinciale Treviso, FIDAS Treviso, Volontari d Europa Onlus e GADS Gruppo Autonomo Donatori di Sangue di Cordignano, per la partecipazione alle attività trasfusionali, per un triennio a decorrere dal 1 giugno 2012, secondo lo schema allegato al presente provvedimento per farne parte integrante; 2) di precisare che, in caso di perfezionamento dell iter di affiliazione del GADS di Cordignano a FIDAS Treviso, la gestione dei rapporti per l erogazione dei rimborsi per l attività di entrambe le associazioni verrà unificata in capo a FIDAS Treviso; 3) di precisare che i rischi di cui all art. 8 dello schema di convenzione trovano copertura nella polizza cumulativa infortuni 245.0793193.09, categoria C, e successiva appendice di precisazione n. 024551131966, stipulate da questa Azienda con la Compagnia Fondiaria SAI, con scadenza 30 giugno 2013, dando altresì atto che i costi relativi a tale copertura, anticipati da questa Azienda, sono a carico del Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali (FRAT); 4) di precisare altresì che, con riferimento al rimborso per le spese di viaggio, di cui all art. 9 della convenzione, nelle more del richiesto parere regionale, si prevede un rimborso forfetario pari a 3,00/accesso, salvo eventuali diverse disposizioni regionali che andranno ad integrare automaticamente lo schema, ai sensi dell art. 1374 del codice civile; 5) di incaricare il Servizio Affari Legali, alla scadenza della polizza di cui al punto 3, di predisporre gli adempimenti necessari al rinnovo della copertura, per il rimanente tempo di durata della convenzione; 6) di riconoscere al GADS i rimborsi per l attività di donazione di sangue e suoi componenti svolta nel 2011, per un importo complessivo pari a Euro 17.145,73, e per quella fin qui svolta nel 2012, nonché di riconoscere la relativa quota parte al fondo costituito dalle associazioni/federazioni regionali ai sensi dell art. 3, comma 4, della legge regionale 65/94; 7) di prendere atto che l AVIS Provinciale di Treviso, con DGRV n. 2220/2011, è stata autorizzata alla raccolta di plasma in aferesi presso la sede di Motta di Livenza, sita in piazza Madonna 4, operando sotto le responsabilità tecnica del DIMT di Treviso e coerentemente con la programmazione regionale definita dal Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT); 8) di precisare che, come previsto al punto 9 del dispositivo della DGRV n. 2220/2011, è stato fatto rinvio a successivi atti giuntali l adeguamento dei valori economici delle tariffe da riconoscere alle associazioni/federazioni di donatori di sangue, ex Allegato A dell Accordo Conferenza Stato Regioni, Repertorio Atti n. 115/CSR/08, in base ai parametri ISTAT, e che, pertanto, sono oggetto di conformazione da parte del Servizio; 9) di ricordare che l iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato delle associazioni/federazioni è condizione necessaria per avere i contributi dagli enti pubblici nonché per la stipula delle convenzioni, ai sensi della legge-quadro sul volontariato n. 266/91 e della legge regionale n. 40/93, e che tale iscrizione viene rinnovata, su richiesta dell organizzazione di volontariato al competente servizio regionale, purché permangano i requisiti previsti per legge, ogni tre anni, senza soluzione di continuità, tenendo come riferimento la data della prima iscrizione; Delibera: 638/2012-5 Proposta: 368/2012

10) di contabilizzare l importo di 17.453,74, per l attività svolta dal GADS nel 2011 e relativa quota parte al fondo, nel conto di contabilità generale n. 983320, C.O. 4, del BEP 2012, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 15/03/2012, precisando che i costi relativi all anno 2012 sono inclusi nella previsione di cui al punto 11; 11) di contabilizzare un importo complessivo stimato, per il periodo 01/06/2012 31/12/2012, in 1.025.536,48 sul conto di contabilità generale n. 720501, C.O. 4, del BEP 2012, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 15/03/2012, e di ridurre la disponibilità dell autorizzazione n. 12-00173 a 725.924,18 per il periodo 01/01/2012 31/05/2012, a modifica di quanto indicato, per l anno 2012, nel punto 4) della deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 29/04/2010; 12) di tenere in considerazione, in sede di predisposizione del BEP 2013, un importo stimato in 1.800.877,08 e, per il BEP 2014, un importo di 1.859.284,42, sul conto di contabilità generale n. 720501, C.O. 4, a modifica di quanto indicato, per l anno 2013, nel punto 4) della deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 29/04/2010; 13) di tenere in considerazione, in sede di predisposizione del BEP 2015, un importo stimato in 800.310,68, sul conto di contabilità generale n. 720501, C.O. 4; 14) di trasmettere il presente atto alle Aziende ULSS 7 di Pieve di Soligo, ULSS 8 di Asolo e al Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT); 15) di notificare il presente atto alle Associazioni/Federazioni convenzionate, per presa d atto e accettazione di quanto disposto al punto 4 del dispositivo. Delibera: 638/2012-6 Proposta: 368/2012

Deliberazione n. 638 del 21/06/2012 Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente. Per il parere di competenza: Il Direttore Amministrativo - n.ro certificato: 40FF3F3F8709A921 Firmatario: Dott. Giorgio Roberti Il Direttore Sanitario - n.ro certificato: E7B747C0D7DBF91E Firmatario: Dott. Pietro Paolo Faronato Il Direttore dei Servizi Sociali - n.ro certificato: AC494CFB4005DD52 Firmatario: Dott. Gerardo Favaretto Il Direttore Generale Dott. Claudio Dario n.ro certificato: 68B8DBCA1BA36F2A La presente deliberazione viene: - affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi - inviata in data odierna al Collegio Sindacale Treviso, 29/06/2012 SERVIZIO AFFARI GENERALI Il Funzionario n.ro certificato: CAA6A432016C2177 Firmatario: Sara Baldassin La presente deliberazione, non soggetta a controllo: - è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il Treviso, SERVIZIO AFFARI GENERALI Il Funzionario La presente deliberazione viene inviata a: Uffici/Servizi: Servizio Gestione Rapporti Convenzione Affari Legali Delibera: 638/2012-7 Proposta: 368/2012

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 9 DI TREVISO Convenzione fra le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e l Azienda ULSS n. 9, capofila del DIMT della Provincia di Treviso, per la partecipazione alle attività trasfusionali ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della L. n. 219/05, dell art. 2 dell Accordo della Conferenza Stato Regioni n. 115/CSR del 20 marzo 2008 e del punto 5 del 4 PSPR L Azienda ULSS n. 9 (di seguito denominata Azienda), capofila del DIMT della Provincia di Treviso, cui afferiscono anche le Aziende ULSS 7 di Pieve di Soligo e ULSS 8 di Asolo, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale, dott. Claudio Dario, E l AVIS Provinciale di Treviso Associazione Volontari Italiani Sangue, nella persona del suo Presidente provinciale, sig. Gino Foffano E la FIDAS Treviso Federazione Italiana delle Associazioni Donatori di Sangue della Provincia di Treviso, nella persona del suo Presidente provinciale, sig. Simone Scudeler E l Associazione di Volontariato Volontari d Europa ONLUS di Sernaglia della Battaglia (TV), nella persona del suo Presidente, sig. Samuele Pillonetto E 1 / 16

il GADS Gruppo Autonomo Donatori di Sangue di Cordignano (TV), nella persona del suo Presidente, cav. Luigi Della Giustina vista la DGRV n. 2220 del 20 dicembre 2011, che attua quanto disposto dall Accordo della Conferenza Stato Regioni Repertorio Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008; vista la deliberazione del Direttore Generale n. del con cui è stato disposto di stipulare la presente convenzione per il triennio 01/06/2012 31/05/2015; CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 - Oggetto della convenzione La presente convenzione disciplina la partecipazione alle attività trasfusionali ed il concorso ai fini istituzionali del Servizio sanitario regionale, delle Associazioni/Federazioni indicate in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della L. n. 219/05, e dall art. 2 dell Accordo della Conferenza Stato Regioni n. 115/CSR del 20 marzo 2008 e dal punto 5 del 4 PSPR e dall art 2. del d.lgs. n. 261/07. La presente convenzione, finalizzata alla promozione e sostegno della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti, garantisce e attua: a) la partecipazione delle Associazioni/Federazioni alla programmazione ed organizzazione dipartimentale e locale delle attività trasfusionali, in generale, e dell attività di raccolta, in particolare; b) la promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima non 2 / 16

remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti, comprese le cellule staminali ematopoietiche e del cordone ombelicale; c) la promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori; d) la promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa; e) il sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue e la definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il sistema trasfusionale dipartimentale e regionale; f) il sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dalle Associazioni/Federazioni, attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale dipartimentale e regionale; g) la promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario, garantendo ai donatori condizioni uniformi di trattamento; h) la promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dalle Associazioni/Federazioni; i) l inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie dipartimentali e regionali; j) l incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica; k) la definizione, in ambito dipartimentale, delle modalità di finanziamento delle attività oggetto della convenzione; l) la definizione della durata, validità, modalità e operatività degli organismi di controllo sull'applicazione. 3 / 16

Art. 2 - Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti Le finalità di cui all articolo 1 sono attuate dalle Associazioni/Federazioni attraverso: a) il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi; b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione, anche con il concorso del DIMT; c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale; d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti; e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi; f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale. Art. 3 - Informazione e aggiornamento dei donatori Per permettere ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, il DIMT, con il supporto dell'azienda, tramite le Associazioni/Federazioni e con l'apporto tecnico delle strutture trasfusionali, promuove specifiche iniziative: a) per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sui diversi tipi di prelievo cui possono sottoporsi; b) per l informazione circa tutte le associazioni presenti ed operanti nel territorio; c) per programmi di educazione alla salute. Per tali iniziative la Conferenza del DIMT propone all Azienda specifici progetti obiettivo. Il DIMT collabora con le Associazioni/Federazioni proponendo programmi e proposte 4 / 16

per il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, in particolare della raccolta, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua. Art. 4 - Tutela del donatore e promozione della salute La legge 219/05 riconosce alle Associazioni/Federazioni la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti. A tale fine, il DIMT, in collaborazione con le Associazioni/Federazioni, favorisce: a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore; b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore; c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore; d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore; e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso; f) l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento del Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del Sangue (COBUS), all'interno del quale è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante delle Associazioni/Federazioni, secondo i criteri costitutivi del Comitato stesso; g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente; h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere. 5 / 16

Art. 5 - Gestione dei donatori La gestione dei donatori è integrata sulla banca dati del sistema informativo dipartimentale e regionale, con specifiche funzioni di scambio informativo, finalizzate alla chiamata dei donatori, alla sospensione per cause sanitarie, all inserimento delle nuove idoneità, al riscontro delle nuove donazioni, e in funzione della rendicontazione mensile di cui al successivo art. 9, e per le statistiche di verifica di risultato richieste dal Coordinamento Regionale (CRAT). La gestione dei donatori, pertanto, deve usufruire, a regime, dell unica piattaforma (database) dipartimentale in costante aggiornamento sul database del CRAT. In particolare, devono essere adottate adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bi-direzionale della banca dati condivisa tra le Associazioni/Federazioni e la struttura trasfusionale dipartimentale, al fine di aggiornare i dati dei donatori presenti nell archivio. L accesso alle informazioni da parte delle Associazioni/Federazioni è regolata in modo da garantire ai donatori la tutela dei dati sensibili. Art. 6 - Organizzazione della chiamata La chiamata alla donazione per i donatori afferenti ai servizi trasfusionali e alle unità di raccolta convenzionata presenti nel DIMT è attuata dalle Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue. Il DIMT concorda con le Associazioni/Federazioni specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso: a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano di gestire il servizio di chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto delle 6 / 16

esigenze di gestione del servizio di chiamata delle Associazioni/Federazioni e della disponibilità alla donazione dei donatori associati; b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata. Le Associazioni/Federazioni si impegna a collaborare con il DIMT nelle situazioni di emergenza e di calamità pubblica che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del DIMT e del CRAT. Le modalità di chiamata sono definite dal punto di vista strategico nella Conferenza del DIMT e attuate dal punto di vista operativo a seguito di accordi con il Comitato locale di partecipazione. In tale ottica il DIMT, compatibilmente con le esigenze logistiche ed organizzative, prevede, secondo modalità concordate dal Comitato locale di partecipazione, l'attivazione dell ufficio di chiamata, all'interno della sede ospedaliera, o comunque collegato con il servizio trasfusionale, mediante strumenti informatici e telefonici. In particolare, l'azienda provvede all'abilitazione o installazione della linea telefonica, addebitando alle Associazioni/Federazioni il costo dell utenza telefonica impiegata. Art. 7 - Organizzazione della raccolta di sangue e dei suoi componenti gestite dalle Associazioni/Federazioni e della raccolta festiva di sangue e dei suoi componenti gestite dai servizi trasfusionali Secondo quanto previsto dal punto 5 del 4 PSPR, in funzione della copertura del fabbisogno per il raggiungimento dell autosufficienza regionale e/o nazionale, l attività di raccolta del sangue può essere integrata dalle Associazioni/Federazioni di donatori di sangue. Allo scopo di garantire un adeguato livello di competenze del personale operante 7 / 16

nella SRC, il DIMT deve prevedere uno specifico percorso formativo finalizzato all adeguamento rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa regionale e nazionale. SRC e DIMT adottano, nell ambito delle procedure di valutazione dell idoneità, i pannelli di esami e il questionario per il donatore, unici a livello regionale, di cui agli Allegati B e C e s.m.i. In caso di documentata dislipidemia, il profilo annuale del donatore può essere integrato con la determinazione del colesterolo HDL e, in caso di ipertrofia prostatica, documentata da valutazione specialistica, in soggetto di almeno 50 anni, il profilo annuale può essere integrato con la determinazione del PSA. Con riferimento ai pannelli di esami per il donatore, è facoltà del medico che valuta l idoneità procedere ad ulteriori accertamenti nel caso in cui siano ritenuti direttamente correlati e finalizzati al giudizio di idoneità. La presente convenzione regola, pertanto, anche l attività di unità di raccolta gestita dalle Associazioni/Federazioni (struttura di raccolta convenzionata, SRC), già operante e autorizzata al momento della deliberazione regionale di recepimento dell Accordo CSR 115/CSR del 20/03/2008. L unità di raccolta convenzionata (SRC) opera nell ambito dipartimentale sotto la responsabilità tecnica ed organizzativa del DIMT territorialmente competente, al quale devono essere obbligatoriamente conferite tutte le unità di sangue ed emocomponenti raccolte. La SRC opera in funzione dei tetti di produzione qualiquantitativi definiti in sede dipartimentale dalla programmazione annuale regionale, sottostando agli indirizzi di pianificazione e verifica previsti per il sistema trasfusionale regionale dalle DDGR nn. 3910/07 e 4166/07. I rapporti fra DIMT e SRC sono sottoposti ai criteri autorizzativi della DGR n. 2467/07 ( Requisiti specifici per l acquisizione di prodotti conferiti dalla raccolta 8 / 16

convenzionata ); tali criteri fissano in modo documentale: a) i livelli qualitativi e quantitativi di attività previsti e realizzati, all interno della programmazione dipartimentale assegnata; b) le modalità di integrazioni tecniche e funzionali con il servizio trasfusionale dipartimentale e i relativi standard operativi. La SRC può operare in sede fissa o in sedi mobili, preventivamente autorizzate; essa provvede alla gestione dell'unità di raccolta predisponendo personale e locali propri o utilizzando ambienti e risorse messi a disposizione dalle Aziende del DIMT ricevente. Le sedi fisse possono essere di proprietà delle ULSS e concesse in uso alle Associazioni/Federazioni, o di proprietà di queste o ad esse concesse in uso da altri Enti. L approvvigionamento dei materiali e attrezzature di raccolta rientra nei criteri dipartimentali previsti dalla DGR n. 3910/07 e trova copertura nel finanziamento dedicato (Finanziamento Regionale per le Attività Trasfusionali - FRAT). L'erogazione dei rimborsi è definita al successivo art. 10. La programmazione dell attività di raccolta presso le articolazioni dei servizi trasfusionali del DIMT (di norma sedi sanitarie, con verifica di ottenuta autorizzazione) è definita all interno della Conferenza del DIMT e del Comitato locale di partecipazione per favorire la promozione e l incentivazione della raccolta festiva e decentrata. A tal fine l Azienda capofila del DIMT autorizza, per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie, specifici progetti obiettivo per aumentare la raccolta in funzione degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale, prevedendone il finanziamento secondo la normativa regionale vigente. Tale attività può avvalersi anche di personale sanitario, tecnico e amministrativo in collaborazione con le Associazioni/Federazioni: tale personale è comunque formato dal servizio 9 / 16

trasfusionale e risponde, per i compiti di raccolta, sotto il profilo organizzativo, tecnico e normativo al responsabile della struttura trasfusionale di riferimento. Art. 8 - Copertura assicurativa L Azienda sede di Dipartimento stipula, d'intesa con le Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue, una idonea polizza assicurativa a copertura dipartimentale, aggiornata nei massimali, che deve garantire il donatore e il candidato donatore da: conseguenze delle operazioni connesse al prelievo di sangue intero ed in aferesi e dei suoi componenti, visite ed esami di controllo, per danni subiti dal donatore; infortuni sofferti sia durante la donazione e/o il controllo, sia in occasione dell accertamento di idoneità, visite ed esami di controllo, sia durante il tragitto per recarsi e ritornare dal luogo della donazione o delle visite effettuato con qualunque mezzo di trasporto terrestre e/o a piedi, escluso l aereo. Si intendono compresi nella garanzia i casi di morte ed invalidità permanente conseguenti e dipendenti dalla donazione del sangue intero e da aferesi e dei suoi componenti ed attività correlate come sopra indicate. Le garanzie sono operanti sia presso i centri pubblici deputati sia quando il prelievo venga effettuato nei centri di raccolta mobili con punti fissi gestiti dalle strutture sanitarie locali o, in convenzione, dalle associazioni di donatori di sangue. La polizza assicurativa è parte integrante della convenzione. I costi relativi alla polizza assicurativa rientrano nel FRAT. Art. 9 - Ristoro del donatore e spese di viaggio L'Azienda provvede a garantire un adeguato ristoro ai donatori presentatisi per la donazione, sia che si tratti di raccolta pubblica che in convenzione. Nel caso in cui l Azienda preveda, secondo modalità definite in fase di stesura della convenzione, che il ristoro del donatore venga fornito dalle Associazioni/Federazioni, l Azienda 10 / 16

rimborserà alle Associazioni/Federazioni 2,50 euro/donazione. Tale importo fa riferimento all anno 2012 e per gli anni successivi è soggetto all indice di rivalutazione proposto annualmente per le tariffe riconosciute alle Associazioni/Federazioni per i rimborsi relativi alle attività associative. L'Azienda provvede a erogare un rimborso forfetario direttamente al donatore o tramite le Associazioni/Federazioni per le spese sostenute per il viaggio nella misura di 3,00 euro/accesso, salvo eventuali diverse disposizioni regionali che andranno ad integrare automaticamente la presente convenzione, ai sensi dell art. 1374 del codice civile. Tale rimborso compete anche nell'ipotesi in cui il prelievo non venga eseguito perché il donatore è giudicato non idoneo alla donazione da parte dei medici preposti. Tutti i rimborsi corrisposti sono mensilmente rendicontati dalle Associazioni/Federazioni all Azienda capofila del DIMT, avendo cura di evidenziare l Azienda sanitaria competente per residenza dell assistito. Art. 10 - Rapporti economici L Azienda capofila del DIMT, per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazione/Federazioni, garantisce il rimborso dei costi delle attività associative nonché della eventuale attività di raccolta, per gli importi definiti nelle tabelle B - C - D di cui alla DGRV n. 3223 del 28 ottobre 2008 e s.m.i. che attua quanto disposto dall Accordo della Conferenza Stato Regioni Repertorio Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008. Le attività svolte dalle Associazioni/Federazioni non si considerano prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, articolo 8, c. 2. I rimborsi alle Associazioni/Federazioni sono pagati entro i limiti stabiliti dal d.lgs. n. 231/02. 11 / 16

La rendicontazione delle attività effettuate è eseguita utilizzando il sistema informativo unico del DIMT di cui all art. 5 e deve essere verificata e approvata dal Direttore del DIMT e dal Presidente Provinciale dell Associazione/Federazione prima della sua liquidazione da parte dell Azienda. La spesa sostenuta rientra nel FRAT assegnato al DIMT. Le attività associative effettuate dalle Associazioni/Federazioni riguardano i donatori associati: si intende per donatore associato anche quel donatore che effettua la prima donazione purché sia documentata la richiesta di iscrizione alle Associazioni/Federazioni, secondo quanto previsto dall'art. 5. Per le attività di raccolta in convenzione, effettuate dalla SRC, si intende rimborsabile l unità raccolta che rientri nei criteri di validità del prodotto (peso) e della procedura (tracciabilità) definiti nell art. 7. L'Azienda si impegna a versare nel fondo costituito dalle Associazioni/Federazioni regionali ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 65/94, la quota del contributo, nella misura fissata dalle Associazioni/Federazioni stesse. Art. 11 - Partecipazione dell Associazione/Federazione e del DIMT alla programmazione e allo sviluppo dell'attività di raccolta dei servizi trasfusionali nella Conferenza di Dipartimento Il DIMT, attraverso tutte le sue strutture trasfusionali e le Associazioni/Federazioni, assicura la partecipazione e l'impegno alla programmazione dell'attività di raccolta in seno alla Conferenza di Dipartimento, secondo le modalità previste dal regolamento del Dipartimento stesso. Art. 12 - Conferenza di DIMT e Comitati locali di partecipazione Il DIMT assicura la partecipazione delle Associazioni/Federazioni alla definizione della programmazione dipartimentale e locale delle attività trasfusionali, attraverso la 12 / 16

Conferenza di Dipartimento e i Comitati locali di partecipazione. La Conferenza di Dipartimento è formata dai Direttori delle strutture trasfusionali delle aziende sanitarie del DIMT e dai rappresentanti designati dalle Associazioni/Federazioni a livello provinciale maggiormente rappresentate, scelte secondo il criterio del numero di donazioni effettuate nei tre anni precedenti. La Conferenza dispone in modo costante del flusso informativo dell attività di raccolta e consumo degli emocomponenti, fornito dal Direttore del DIMT, prodotto dal database dipartimentale di cui all art. 5. La Conferenza si riunisce di norma con cadenza trimestrale per la verifica delle attività e per la programmazione delle iniziative di promozione e di raccolta. Essa si raccorda con i Comitati locali di partecipazione cui partecipa per il flusso bidirezionale sulle problematiche emergenti e sulle decisioni da assumere. Presso ogni Azienda del DIMT è istituito il Comitato locale di partecipazione per assicurare il contributo delle Associazioni/Federazioni alla promozione della donazione del sangue, all organizzazione della raccolta convenzionata ed alla tutela dei donatori all'interno del territorio definito per l'azienda stessa. Il Comitato locale di partecipazione è composto da: 1) il Direttore Generale dell'azienda (o suo delegato) che lo presiede; 2) il Direttore della struttura trasfusionale; 3) complessivamente 3 rappresentanti delle Associazioni/Federazioni del Volontariato presenti nel territorio di pertinenza e maggiormente rappresentate, scelte secondo il criterio del numero delle donazioni effettuate nei tre anni precedenti. Il Direttore Generale dell'azienda nomina i componenti del Comitato di partecipazione e provvede al suo insediamento entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione. 13 / 16

Il Direttore del DIMT viene informato delle convocazioni del Comitato, alle cui riunioni può partecipare. Il Comitato locale di partecipazione formula proposte ed esprime pareri all'azienda sull'intera materia oggetto della convenzione e sulla sua applicazione, operando secondo criteri di omogeneità con le indicazioni del DIMT. Il Comitato svolge inoltre i seguenti compiti: a) sovrintende il programma annuale della raccolta e sovrintende al servizio di chiamata dei donatori, sulla base delle indicazioni del DIMT e della Conferenza del DIMT; b) valuta la rispondenza della organizzazione della raccolta alle esigenze di funzionalità della struttura nonché alle esigenze dei donatori, proponendo le necessarie modifiche e gli eventuali interventi; c) collabora con la Conferenza del DIMT per le finalità della promozione e della raccolta del sangue proponendo le iniziative di propaganda al dono del sangue e di informazione ai donatori sul territorio di competenza, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della presente convenzione; d) promuove l'aggiornamento e la formazione per i donatori e il personale volontario, come previsto al precedente art. 3. Il Comitato locale di partecipazione si riunisce almeno due volte all anno, entro il mese di febbraio per la verifica della gestione dell'anno precedente ed entro il mese di ottobre per la programmazione dell'attività dell'anno successivo o su richiesta delle Associazioni/Federazioni o del Direttore della struttura trasfusionale; negli ultimi due casi, il comitato deve essere riunito entro 15 giorni dalla data della richiesta. Della riunione è redatto verbale che è trasmesso anche alla Conferenza di Dipartimento. 14 / 16

Art. 13 - Accesso ai documenti amministrativi In relazione a quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 agosto 1991, n. 266, alle Associazioni/Federazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell Azienda con le modalità di cui al capo V della legge citata, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Art. 14 - Durata della Convenzione La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dal 1 giugno 2012. In assenza di diversa normativa regionale, sei mesi prima del termine della scadenza le parti si incontreranno per definire il rinnovo della convenzione e, di comune accordo, le parti potranno in qualunque momento modificare la convenzione per particolari condizioni che potrebbero verificarsi. Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari Le Associazioni/Federazioni assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Art. 16 - Risoluzione controversie Qualora dall'esecuzione della presente convenzione dovessero sorgere delle controversie non componibili in via amichevole e prima di adire le vie giudiziarie, le parti si impegnano, prima di procedere alla revoca della convenzione stessa, a deferire le relative questioni alla Giunta Regionale per una loro soluzione in via amministrativa, che per il tramite del CRAT si farà promotrice di una valutazione preliminare. Art. 17 - Imposte di bollo e di registro Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 15 / 16

n. 642, con oneri a carico di entrambe le parti equamente ripartiti; verrà registrato solo in caso d uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Art. 18 - Rinvio Per tutto quanto non espressamente citato nella presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente. Letto, confermato e sottoscritto. Treviso, lì IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA ULSS n. 9 dr Claudio Dario IL PRESIDENTE AVIS PROVINCIALE DI TREVISO sig. Gino Foffano IL PRESIDENTE FIDAS TREVISO sig. Simone Scudeler IL PRESIDENTE VOLONTARI D EUROPA ONLUS sig. Samuele Pillonetto IL PRESIDENTE GADS DI CORDIGNANO cav. Luigi Della Giustina 16 / 16

giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 2220 del 20 dicembre 2011 pag. 1/4

ALLEGATOB alla Dgr n. 2220 del 20 dicembre 2011 pag. 2/4

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ALLEGATOB alla Dgr n. 2220 del 20 dicembre 2011 pag. 4/4

giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOC alla Dgr n. 2220 del 20 dicembre 2011 pag. 1/2

ALLEGATOC alla Dgr n. 2220 del 20 dicembre 2011 pag. 2/2