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C O M U N E DI Z O P P O L A PROVINCIA DI PORDENONE VERBALE DI ZIONE DEL Registro delibere di Giunta COPIA N. 199 OGGETTO: DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA' DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE, CARTA famiglia E ASSEGNI UNATANTUM ALLE NASCITE ED ADOZIONI DA PARTE DI SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI RESIDENZA PRESCRITTI DALLA NORMATIVA REGIONALE. - IMMEDIATA ESEGUIBILITA. L anno 2010, il giorno 20 del mese di DICEMBRE alle ore 15:30, nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta. Con riferimento al presente atto risultano: Presente/Assente MASOTTI CRISTOFOLI ANGELO Sindaco Presente PAPAIS FRANCESCA Vice Sindaco Presente BOMBEN ELVIO Assessore Assente PAGURA LINDO Assessore Presente RORAI ERNESTO Assessore Assente SARTOR SANTE Assessore Presente TIUS ANTONELLO Assessore Presente Partecipa alla seduta il Segretario dott. Vincenzo GRECO. Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il dott. Angelo MASOTTI CRISTOFOLI nella qualità di Sindaco, il quale procede ad esporre il provvedimento recante l oggetto suindicato. Su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: Comune di Zoppola Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 20/12/2010 1

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA' DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE, CARTA FAMIGLIA E ASSEGNI UNATANTUM ALLE NASCITE ED ADOZIONI DA PARTE DI SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI RESIDENZA PRESCRITTI DALLA NORMATIVA REGIONALE. - IMMEDIATA ESEGUIBILITA' Vista la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell AREA SERVIZI ALLA PERSONA - INFORMATICA PROPOSTA PREMESSO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: - con deliberazione di giunta regionale n. 587 del 31 marzo 2010 ha approvato le "Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con D.P.Reg. 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. che prevedono all'art 2, tra i requisiti dei soggetti meno abbienti per essere ammessi al contributo a sostegno dei canoni di locazione, "essere residenti o prestare attività lavorativa da almeno 10 anni, anche non continuativi sul territorio nazionale, di cui uno in regione"; - con la legge regionale 12/2009 art 11 comma 13 ha modificato il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006 n. 11, che prevede, tra i requisiti per essere ammessi al beneficio Carta Famiglia, che almeno uno dei genitori sia residente per almeno otto anni anche non continuativi in Italia di cui uno in regione"; - con la legge regionale 17/2008 art 10 comma 25 ha introdotto l'art 8 bis nella legge regionale 7 luglio 2006 nr. 11, che prevede l'attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori a favore di Nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente da almeno dieci anni, anche non continuativi, nel territorio nazionale e di cui almeno cinque nel territorio regionale, ovvero che per il medesimo periodo in esso abbia prestato attività lavorativa"; DATO ATTO che l applicazione del criterio di anzianità di residenza per consentire l'accesso ai benefici sociali introduce un elemento di discriminazione in contrasto con: - la Carta Costituzionale che prevede: o all'art. 2 che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sta come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; o all'art. 3 che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche di condizioni personali e sociali; o all'art. 117 che lo Stato ha legislazione esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti sull'intero territorio nazionale; - la Carta dei Diritti fondamentali dell Unione Europea che prevede all art 21 che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua,, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali; - il D. Lgs. 286/98 che prevede: o all art 41 che gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso dì soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, Comune di Zoppola Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 20/12/2010 2

o all'art. 43 che costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica; VISTA l'ordinanza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, R.L. n. 530/10 del 29/06/2010 che reputa illegittimo, in quanto fondato sull'applicazione di un criterio di anzianità di residenza che risulta indirettamente discriminatorio per i cittadini comunitari, il rifiuto opposto dal Comune di Latisana nei confronti di un richiedente non in possesso dei requisiti di anzianità di residenza previsti dalla normativa regionale per l'accesso al beneficio di cui all art.8 bis della legge regionale 7 luglio 2006 n. 11; RITENUTO importante tener conto di detta interpretazione giurisprudenziale, atteso che si tratta di un foro della regione Friuli Venezia Giulia; CONSIDERATO che l'ordinanza indica chiaramente che, stante la presenza di elementi discriminatori nelle normative regionali citate in premessa, in contrasto con la normativa europea, il Comune, in virtù del dovere di disapplicazione che grava sugli organi amministrativi, oltre agli organi giurisdizionali, e impone loro di non applicare la norma interna che si ponga in conflitto con le disposizioni del diritto UE, non doveva adottare l atto di rifiuto, anche se lo stesso, lungi dall'essere basato su scelte discrezionali era l esito della mera applicazione della norma regionale; RITENUTE, dunque, la necessità e l'opportunità che il Comune, nell ambito della funzione istruttoria di raccolta del fabbisogno assistenziale che gli è stata demandata dalle leggi regionali, proceda alla disapplicazione delle normative in oggetto per la parte relativa al requisito di anzianità di residenza sul territorio regionale; RITENUTO pertanto di fornire indicazioni agli uffici affinchè vengano dichiarate ammissibili le istanze di accesso ai benefici disciplinati dalle norme citate in premessa presentate da cittadini non in possesso dei requisiti di anzianità di residenza e ne sia data successiva comunicazione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dando atto ai beneficiari di un tanto e con la precisazione che l'effettivo finanziamento avverrà solo dopo che la Regione abbia erogato i fondi necessari, trattandosi di benefici finanziati con fondi regionali; TUTTO ciò premesso; ACQUISITI i pareri previsti dall art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; Con votazione unanime, palese 1. di dare indicazioni agli uffici competenti, affinchè, per le domande di accesso ai contributi di cui in premessa ancora in fase istruttoria, procedano a dichiararle ammissibili, dando comunicazione in tal senso alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per chiudere la fase istruttoria demandata agli enti locali e avvisando di un tanto i cittadini istanti, con l'indicazione che l effettivo finanziamento potrà avvenire solo dopo che la Regione abbia erogato i fondi necessari; 2. di dare l'ulteriore indicazione affinchè, per le istruttorie già concluse, e per le istanze rigettate per mancanza del requisito dell'anzianità di residenza, gli uffici procedano, adottando in autotutela i provvedimenti più opportuni per adeguarsi alla disapplicazione, in linea con quanto esposto al precedente punto; Comune di Zoppola Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 20/12/2010 3

3. Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. REGOLARITÀ TECNICA Il Responsabile del Servizio f.to - LUCIA CECCO- REGOLARITÀ CONTABILE Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to.dott.michele Sartor ZIONE VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; VISTO l art. 48 del T.U. D.Lgs. 267/2000; RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; CON votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano, di adottare la suesposta proposta di deliberazione avente ad oggetto: DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA' DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE, CARTA FAMIGLIA E ASSEGNI UNATANTUM ALLE NASCITE ED ADOZIONI DA PARTE DI SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI RESIDENZA PRESCRITTI DALLA NORMATIVA REGIONALE. - IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. Quindi, stante l urgenza di procedere, con separata votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. Comune di Zoppola Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 20/12/2010 4

Letto, confermato e sottoscritto. Il Presidente F.to dott. Angelo MASOTTI CRISTOFOLI Il Segretario F.to dott. Vincenzo GRECO ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (L.R. 21/2003, art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii) Copia del presente atto viene affissa all Albo Pretorio il giorno 23/12/2010 e lo stesso giorno comunicato ai Capigruppo Consiliari. Zoppola, 23/12/2010 L Incaricato della Pubblicazione F.to Silvia VENDRAMINI Ai sensi dell art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii., attesto e certifico che il presente atto e stato affisso all Albo Pretorio dal 23/12/2010 al 07/01/2011. Zoppola, 10/01/2011 L Incaricato della Pubblicazione F.to Silvia VENDRAMINI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ (L.R. 21/2003, art. 1, commi 19, e ss.mm.ii) La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. Zoppola, 20/12/2010 Il Segretario F.to dott. Vincenzo GRECO Copia conforme all originale. Zoppola, L Incaricato Comune di Zoppola Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 20/12/2010 5