PARTE I DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO GENERALE D APPALTO



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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IMPIANTISTICA E SICUREZZA DEI CANTIERI MOBILI, LAVORI PUBBLICI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E IMPIANTI NOTA PRELIMINARE Il presente Capitolato speciale per appalti pubblici di restauro e ristrutturazione edilizia è stato redatto secondo l art. 45, comma 3 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, approvato con DPR 21 dicembre 1999, n.554. Si articola nelle seguenti parti: Parte 1-Disposizioni del Capitolato Generale d Appalto DM LAVORI PUBBLICI 19 APRILE 2000, N.145; pag. 1 Parte 2 -Prescrizione delle prestazioni professionali;..pag.12 Parte 3 -Norme che regolano i rapporti tra Stazione Appaltante ed Impresa..pag 14 Parte 4 -Prescrizione dei materiali..pag 15 Parte 5 -Prescrizione delle lavorazioni.pag.22 Parte 6 -Impianti elettrici.pag.35 Parte 7 -Impianti idro-sanitari...pag 37 Parte 8 -Impianti di sollevamento. pag 45 PARTE I DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO GENERALE D APPALTO 1.1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la prestazione di servizi relativi a progettazione esecutiva e l esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori per Interventi coordinati di valorizzazione integrata dei percorsi di fruizione delle aree archeologiche demaniali delle isole eolie e potenziamento dell apparato espositivo e degli strumenti e delle risorse di comunicazione e promozione del Museo Archeologico Regionale Luigi Bernabò Brea. 1.2 - Ammontare dell opera - Criterio e procedura di affidamento L importo complessivo degli oneri professionali e dei lavori a misura compresi nell appalto ammonta a: 989.616,75 (novecentottantanoveseicentosedici/75) di cui: a) per lavori a misura (soggetti a ribasso d asta) 651.888,89 ; b) oneri per l attuazione dei piani di sicurezza 15.000,00 ; b) oneri professionali progetto esecutivo (non soggetti a ribasso d asta) 41.832,00 ; 1.3 - Gruppi di lavorazioni omogenee e categorie contabili I gruppi di lavorazioni omogenee di cui rispettivamente all art.25, comma 3, della legge n.109 del 1994; all art.45, commi 6, 7 e 8 e all art.159 del Regolamento; all art.10, comma 6, del Capitolato Generale d Appalto, sono indicati negli elaborati economici allegati al progetto con particolare riferimento al computo metrico ed al disciplinare tecnico, quest ultimo allegato al presente capitolato. 1.4 - Domicilio dell Appaltatore 1.4.1 L Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l ufficio di Direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 1.4.2 Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1. 1.5 - Indicazione delle persone che possono riscuotere 1.5.1 - Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare: 1.5.1.1 il luogo e l ufficio dove si effettuano i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione appaltante; 1

1.5.1.2 la persona o le persone autorizzate dall Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. 1.5.2 La cessazione o la decadenza dall incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante. 1.5.3 In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. 1.5.4 In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall Appaltatore a riscuotere. 1.6 - Condotta dei lavori da parte dell Appaltatore 1.6.1 L Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d idoneità tecnici e morali, per l esercizio delle attività necessarie per l esecuzione dei lavori a norma del contratto. L Appaltatore rimane Responsabile dell operato del suo rappresentante. 1.6.2 Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l Amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all ufficio di Direzione dei lavori. 1.6.3 L Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. 1.6.4 Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all Appaltatore o al suo rappresentante. 1.7 - Cantieri, attrezzi, spese e obblighi generali a carico dell Appaltatore 1.7.1 Fatte salve le ulteriori prescrizioni del Capitolato speciale d appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell Appaltatore: 1.7.1.1 le spese per l impianto, la manutenzione e l illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; 1.7.1.2 le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d opera; 1.7.1.3 le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre all esecuzione piena e perfetta dei lavori; 1.7.1.4 le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento o dall organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all emissione del certificato di regolare esecuzione; 1.7.1.5 le spese per le vie di accesso al cantiere; 1.7.1.6 le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l ufficio di Direzione lavori; 1.7.1.7 le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali; 1.7.1.8 le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all emissione del certificato di regolare esecuzione; 1.7.1.9 le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del DLgs n.626/1994, e successive modificazioni. 1.7.2 2

L Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d opera che siano richiesti e indicati dal Direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto. 1.7.3 La Stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall Appaltatore. 1.8 - Disciplina e buon ordine dei cantieri 1.8.1 L Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di Regolamento. 1.8.2 L Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. 1.8.3 La Direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell art.4. 1.8.4 In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese, o a consorzio, l incarico della Direzione di cantiere è attribuito con delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e indicante le attribuzioni che il direttore può esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 1.8.5 Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 1.8.6 L Appaltatore resta responsabile dei danni causati dall imperizia o negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell impiego dei materiali. 1.9 - Tutela dei lavoratori 1.9.1 L Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 1.9.2 A garanzia di tale osservanza, sull importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Dell emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, ove richiesto. 1.9.3 L Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. 1.9.4 Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento. 1.10 - Spese di contratto, di registro e accessorie 1.10.1 - Sono a carico dell Appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari. 1.10.2 Se al termine dei lavori il valore del contratto risulta maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell Appaltatore provvedere all assolvimento dell onere tributario con pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell eseguito versamento delle maggiori imposte. 1.10.3 Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate. 1.11 - Riconoscimenti a favore dell Appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori 1.11.1 Nel caso di accoglimento dell istanza di recesso dell Appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della Stazione appaltante ai sensi dell art.129, commi 8 e 9, del Regolamento, l Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell art.112 del Regolamento, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull importo netto dell appalto: 1,00% per la parte dell importo fino a L. 500 milioni (E 258.228,45); 0,50% per la eccedenza fino a L. 3.000 milioni (E 1.549.370,69); 3

0,20% per la parte eccedente i 3.000 milioni di lire (E 1.549.370,69). -Nel caso di appalto integrato, l Appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla Stazione appaltante. 1.11.2 Ove l istanza dell impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all interesse legale calcolato sull importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. 1.11.3 Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all Appaltatore. 1.11.4 La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all art.165 del Regolamento. 1.12 - Variazione al progetto appaltato 1.12.1 Ai sensi dell art.134 del Regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata a iniziativa esclusiva dell Appaltatore. -La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta l obbligo dell Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 1.12.2 Per le sole ipotesi previste dall art.25, comma 1, della legge, la Stazione appaltante durante l esecuzione dell appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell importo dell appalto, e l Appaltatore è tenuto a eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l eventuale applicazione dell art.134, comma 6, e l art.136 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità a eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. 1.12.3 Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione appaltante deve comunicare all Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall Appaltatore. 1.12.4 Ai fini della determinazione del quinto, l importo dell appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all Appaltatore ai sensi dell art.31-bis della legge e dell art.149 del Regolamento. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell art.25, comma 1, lettera d) della legge. 1.12.5 Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell art.25, comma 1, lettera d) della legge, l Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente. 1.12.6 Ferma l impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del Capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all Appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell importo dell appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite. 1.12.7 In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla Stazione appaltante, salvo il diritto dell Appaltatore di formulare la relativa riserva per l ulteriore richiesta. 1.12.8 Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell Appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all Appaltatore stesso, sono a suo totale carico l onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante. 1.13 - Varianti in diminuzione migliorative proposte dall Appaltatore 1.13.1 A eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell art.25, comma 3, secondo periodo, della legge di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell importo originario dei lavori. 4

1.13.2 Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L idoneità delle proposte è dimostrata atraverso specifiche tecniche di valutazione, quali a esempio l analisi del valore. 1.13.3 La proposta dell Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore dei lavori che entro 10 giorni la trasmette al Responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il Responsabile del procedimento entro i successivi 30 giorni, sentito il progettista, comunica all Appaltatore le proprie motivate determinazioni e in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. 1.13.4 Le proposte dell Appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma. 1.13.5 Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la Stazione appaltante e l Appaltatore. 1.14 - Diminuzione dei lavori 1.14.1 Indipendentemente dalle ipotesi previste dall art.25 della legge, la Stazione appaltante può sempre ordinare l esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in Capitolato speciale d appalto, nel limite di un quinto dell importo di contratto, come determinato ai sensi dell art.10, comma 4, e senza che nulla spetti all Appaltatore a titolo di indennizzo. 1.14.2 L intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell importo contrattuale. 1.15 - Pagamento dei dipendenti dell Appaltatore 1.15.1 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l Appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante può pagare anche in corso d opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all Appaltatore in esecuzione del contratto. 1.15.2 I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla Stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 1.15.3 Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell Appaltatore, il Responsabile del procedimento provvede all inoltro delle richieste e delle contestazioni all ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. 1.16 - Danni 1.16.1 Sono a carico dell Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all ambiente, alle persone e alle cose nell esecuzione dell appalto. 1.16.2 L onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell Appaltatore, indipendentemente dall esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del Regolamento. 1.17 - Accettazione, qualità e impiego dei materiali 1.17.1 I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell art.138 del Regolamento. 1.17.2 L accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest ultimo caso l Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 5

1.17.3 Ove l Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d ufficio. 1.17.4 Anche dopo l accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo. 1.17.5 L Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 1.17.6 Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei lavori l impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell organo di collaudo. 1.17.7 Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato speciale d appalto, sono disposti dalla Direzione dei lavori o dall organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione e alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 1.17.8 La Direzione dei lavori o l organo di collaudo possono disporre ulteriori prove e analisi ancorché non prescritte dal Capitolato speciale d appalto ma ritenute necessarie per stabilire l idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell Appaltatore. 1.18 - Provvista dei materiali 1.18.1 Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all incremento dei prezzi pattuiti. 1.18.2 Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all Appaltatore dalla loro fornitura a piè d opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. 1.18.3 A richiesta della Stazione appaltante l Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati. 1.19 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto 1.19.1 Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. 1.19.2 Nel caso di cui al c.1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli artt.136 e 137 del Regolamento. 1.19.3 Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l Appaltatore non può cambiarli senza l autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l espressa approvazione del Responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l art.16, comma 2. 1.20 - Difetti di costruzione 1.20.1 L Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 1.20.2 Se l Appaltatore contesta l ordine del Direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l Appaltatore non ottemperi all ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. 1.20.3 6

Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell Appaltatore, in caso contrario l Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso. 1.21 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori 1.21.1 I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante nel corso dell appalto non escludono la responsabilità dell Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l insorgere di alcun diritto in capo all Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione appaltante. 1.22 - Compensi all Appaltatore per danni cagionati da forza maggiore 1.22.1 Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni da quello del verificarsi del danno. 1.22.2 L indennizzo per i danni è limitato all importo dei lavori necessari per l occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d opera. 1.22.3 Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 1.22.4 L Appaltatore non può sospendere o rallentare l esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l accertamento dei fatti. 1.22.5 I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, a eccezione di quella testimoniale. 21 - Tempo per l ultimazione dei lavori 1.23.1 L Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell art.130 del Regolamento, dall ultimo dei verbali di consegna. 1.23.2 L ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 1.23.3 L Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 1.23.4 Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell art.119 del Regolamento, ai fini dell applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all art.45, comma 10, del Regolamento e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori. 1.24 - Penali 1.24.1 Per il maggior tempo impiegato dall Appaltatore nell esecuzione dell appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale nell ammontare stabilito dal Capitolato speciale o dal contratto e con i limiti previsti dall art.117 del Regolamento. 1.24.2 Qualora il Capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l esecuzione dell appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l applicazione della penale nell ammontare contrattualmente stabilito. 1.24.3 La penale è comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori. 1.24.4 È ammessa, su motivata richiesta dell Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all Appaltatore. 7

1.24.5 Sull istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l organo di collaudo ove costituito. 1.25 - Premio di accelerazione 1.25.1 In casi particolari che rendano apprezzabile l interesse a che l ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all Appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel Capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l esecuzione dell appalto sia conforme alle obbligazioni assunte. 1.26 - Sospensione e ripresa dei lavori 1.26.1 È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, ai sensi dell art.133, comma 1, del Regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l esecuzione o la realizzazione a regola d arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d opera nei casi previsti dall art.25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. 1.26.2 La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l interruzione dell esecuzione dell appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre al progetto. 1.26.3 L Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all atto della ripresa dei lavori, qualora l Appaltatore intenda far valere l illegittima maggiore durata della sospensione. 1.26.4 Nei casi previsti dall art.133, comma 2, del Regolamento, il Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 1.26.5 Salvo quanto previsto dall ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all Appaltatore alcun compenso o indennizzo. 1.26.6 In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l esecuzione dei lavori. 1.26.7 Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell art.133, comma 7, del Regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari a un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall impresa. 1.27 - Sospensione illegittima 1.27.1 Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall art.24 sono considerate illegittime e danno diritto all Appaltatore a ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. 1.27.2 Ai sensi dell art.1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri: 1.27.2.1 detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall art.34, comma 2, lettera c) del Regolamento, rapportata alla durata dell illegittima sospensione; 1.27.2.2 la lesione dell utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall art.30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall art.34, comma 2, lettera d) del Regolamento, rapportata alla durata dell illegittima sospensione; 8

1.27.2.3 il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d opera accertati dal Direttore dei lavori ai sensi dell art.133, comma 5, del Regolamento; 1.27.2.4 la determinazione dell ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 1.27.3 Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori. 1.28 - Proroghe 1.28.1 L Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. 1.28.2 La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all Appaltatore per l eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante. 1.28.3 La risposta in merito all istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento. 29 - Durata giornaliera dei lavori 1.29.1 L Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori può vietare l esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. 1.29.2 Salva l osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati i- ninterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all Appaltatore, il quale è obbligato a uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. 1.30 - Valutazione dei lavori in corso d opera 1.30.1 Ferme le disposizioni del Regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i Capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso. 1.30.2 Salva diversa pattuizione, all importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d opera, destinati a essere impiegati in opere definitive facenti parte dell appalto e accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 1.30.3 I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell art.18, comma 1. 1.31 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo 1.31.1 Il termine per l emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell art.168 del Regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. 1.31.2 Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i 90 giorni dall emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell art.28, comma 9, della legge. Nel caso l Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. 1.31.3 I Capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori. 1.32 - Interessi per ritardato pagamento 9

1.32.1 Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell art.29 per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nell emissione del certificato di pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. 1.32.2 Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell art.29 per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. 1.32.3 Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall art.29 per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i 60 giorni dal termine stesso. 1.32.4 Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell art.1224, comma 2, del codice civile. 1.33 - Forma e contenuto delle riserve 1.33.1 L Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 1.33.2 Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell appalto idoneo a riceverle, successivo all insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 1.33.3 Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l Appaltatore ha l onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni fissato dall art.165, comma 3, del Regolamento. 1.33.4 La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all importo iscritto. 1.34 - Definizione delle riserve al termine dei lavori 1.34.1 Le riserve e le pretese dell Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell art.31-bis della legge, sono esaminate e valutate dalla Stazione appaltante entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell art.204 del Regolamento. 1.34.2 Qualora siano decorsi i termini previsti dall art.28 della legge senza che la Stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l Appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La Stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi 90 giorni. 1.34.3 Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla Stazione appaltante deve avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell Appaltatore dell importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale. 1.34.4 Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi dell art.31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. 1.35 - Tempo del giudizio 1.35.1 L Appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di 60 giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all art.149, comma 3, del Regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell art.32 del Capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2. 10

1.35.2 Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia a oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell art.32. 1.35.3 Se nel corso dell appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2. 1.36 - Controversie 1.36.1 Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell art.20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. 1.36.2 Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto richiamo all art.150 del Regolamento e alle disposizioni del presente articolo. 1.36.3 Nell ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalità previste dal Regolamento. Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia previsto dall art.32 della legge. 1.37 - Proprietà degli oggetti trovati 1.37.1 Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l arte o l archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l integrità e il diligente recupero. 1.37.2 Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione appaltante. L Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione appaltante. 1.38 - Proprietà dei materiali di demolizione 1.38.1 I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell Amministrazione. 1.38.2 L Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. 1.38.3 Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all Appaltatore, il prezzo a essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi. 1.39 - Collaudo 1.39.1 Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell Appaltatore dal collaudo stesso, determina l estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell art.30, comma 2, della legge e dell art.101 del Regolamento. 1.39.2 Oltre a quanto disposto dall art.193 del Regolamento, sono a esclusivo carico dell Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all impresa. 11

PARTE II - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 2 Progettazione esecutiva 2.1. GENERALITA L importo per spese di progettazione esecutiva (onorario professionale più spese) di cui all art. 1 e 2 della presente nota aggiuntiva non è soggetto a ribasso, ai sensi dell art. 19comma 1 ter della legge 109/94 come successivamente modificata ed integrata dalle LL.RR. 7/2002; 7/2003; 20/2007. Il relativo corrispettivo, in particolare remunererà tutti gli oneri diretti ed indiretti di progettazione,compresi i rilievi e le verifiche, derivanti dalla redazione della progettazione esecutiva, nonché per assolvere ad ogni altro obbligo e prestazione accessoria previsto a suo carico o comunque derivante dal contratto. Nel redigere il progetto esecutivo l impresa è impegnata a contenere l ammontare dei lavori entro limiti dell importo posto a base di gara, inoltre dovrà a propria cura e spese adempiere al rispetto del progetto definitivo approvato dall Assessorato regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e P.I. per il tramite dell ufficio competente e delle prescrizioni contenute nella determina del RUP. sul progetto definitivo. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto di tutte le vigenti norme tecniche in materia e dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti dalle dette norme; comunque, dovrà essere completo di tutte le indagini, verifiche e relativi elaborati. La stima di progetto esecutivo dovrà essere effettuata con l avvertenza che l importo complessivo sia contenuto nell importo netto dell appalto. L Appaltatore dovrà inserire i necessari prezzi, contenuti negli elaborati del progetto definitivo,nella stima dei lavori a misura e corpo ai soli fini della determinazione degli importi delle singole lavorazioni per gli stati di avanzamento dei lavori. Per la progettazione esecutiva degli interventi in questione l appaltatore dovrà possedere i requisiti progettuali rinvenienti dal possesso della qualificazione richiesta per rendersi titolare di appalti di progettazione ed esecuzione così come previsto dalle norme e leggi vigenti ovvero dovrà avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato, in possesso di una specifica esperienza e qualificazione professionale nel campo della progettazione di opere analoghe (art. 19 comma 1 ter L. 109/94 e s.m.i.), indicata nel Disciplinare di gara. In particolare il Progetto Esecutivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione. Esso dovrà comprendere in via generale almeno: Relazione generale; Relazioni tecniche specialistiche; Elaborati grafici di dettaglio comprensivi di quelli relativi all allestimento museale, alle strutture, sia provvisionali che definitive, degli impianti elettrici, telefonici e affini, tvcc e sicurezza, termomeccanico, idro-sanitario, eventuale incidenza antincendio; Elaborati grafici di dettaglio di tutte le lavorazioni di qualificazione e finitura interna con particolare riferimento a tutti i materiali componenti i rivestimenti interni della scatola muraria; Calcoli delle strutture; Piano di manutenzione dell opera; Cronoprogramma; e quant'altro comunque necessario all esecuzione dell opera. Sarà obbligo dell Appaltatore presentare un programma di dettaglio di esecuzione dei lavori riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell importo dei vari stati di avanzamento dei lavori relativi alle scadenze temporali contrattualmente previste. 2.2 CONTENUTI Per la progettazione esecutiva dovranno essere seguite le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche con particolare riferimento agli artt. 16 e 17 della legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni nonché alla Sez. Quarta - Capo secondo titolo terzo del D.P.R. 554/99, così come integrato e aggiornato con LL.RR. 7/2002, 7/2003 e 20/2007. Resta inteso che qualora a seguito della redazione del progetto esecutivo dovessero verificarsi ulteriori occorrenze di ordine vario, nonché si rilevassero ulteriori interferenze che intralciassero il regolare ed ordinato svolgimento dei lavori gli adempimenti conseguenti saranno a cura dell Appaltatore, ivi compresa la progettazione della loro rimozione accettata dagli enti gestori. 2.3.1 TERMINI E MODALITA L impresa è tenuta a verificare lo stato dei luoghi. 2.3.2 TEMPI DI ATTUAZIONE Dopo la stipula del contrato di appalto il rup disporrà all impresa la redazione del progetto delle indagini e delle prospezioni. L impresa dovrà presentare il progetto di dette indagini entro 21 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla disposizione. Il rup dopo l approvazione disporrà l inizio delle indagini e della redazione del progetto esecutivo che dovrà pervenire all Amministrazione entro e non oltre 50 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla disposizione. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione di ciascuno degli adempimenti progettuali sarà applicata una penale pari all uno per mille del corrispettivo riconosciuto per la progettazione esecutiva. Non sono consentite proroghe ai anzi detti termini se non in ragione di cause obiettive, escludenti negligenza o imperizia dell Appaltatore. L'Appaltatore provvederà a sua cura e spese a richiedere ed acquisire dagli Enti competenti tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi, concessioni, licenze eventualmente necessari alla realizzazione dell opera. Durante l elaborazione del progetto esecutivo e prima della sua approvazione, la Stazione Appaltante potrà richiedere varianti o modifiche al progetto che l Appaltatore si obbliga ad apportare nel nuovo termine che le verrà all uopo assegnato senza richiedere alcun compenso o rimborso. La stazione appaltante provvederà ad approvare formalmente il progetto esecutivo entro 15 giorni dalla acquisizione dei pareri propedeutici all approvazione medesima. Con l approvazione il progetto esecutivo si intende acquisito in proprietà alla Stazione Appaltante. Entro 20 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo, il Responsabile del Procedimento comunicherà all aggiudicatario l esito dell esame del progetto; qualora esso non abbia conseguito l approvazione, l aggiudicatario, entro 10 giorni dalla relativa comunicazione, 12

predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dal Responsabile del Procedimento. Queste direttive non autorizzano l aggiudicatario ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare pretese di sorta. La proposta approvata sarà impegnativa per l aggiudicatario il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al piano operativo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla D.L. Qualora il progetto dovesse risultare comunque incompleto entro i termini suddetti o non si dovessero osservare le disposizioni del presente articolo la Stazione Appaltante avrà facoltà di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell aggiudicatario, con gli effetti stabiliti dall art. 140 comma 7 del DPR 554/99. Dopo l approvazione del progetto esecutivo si disporrà l inizio dei lavori con apposito verbale di consegna da redigersi entro 45 giorni ai sensi dell art.129 comma 2 e 4 del DPR 554/99. 2.3.3 TEMPI DI ESECUZIONE DELL APPALTO Il termine massimo per l esecuzione è stabilito preventivamente in 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi. Per ogni giorno di ritardo sul termine di consegna delle opere finite sarà applicata una penale pari all uno per mille del corrispettivo dell importo contrattuale. Lo stato finale verrà redatto trascorsi due mesi dall ultimazione dei lavori ed il collaudo o il certificato di regolare esecuzione saranno emessi entro i termini stabilito dal DPR 554/99 e s.m.i.. I pagamenti in acconto verranno emessi sulla base dello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori ogni 75 giorni decorrenti dalla data di consegna per il primo, e succedenti per gli altri. 2.4 PROPRIETA E MODIFICHE DEL PROGETTO Gli elaborati progettuali prodotti dall appaltatore rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante. L Appaltatore prende atto ed accetta fin d ora, senza poter richiedere compensi aggiuntivi o indennità di sorta, che la stazione appaltante potrà richiedere tutte quelle varianti ed aggiunte al progetto che a suo insindacabile giudizio ritenesse opportune o necessarie per assicurare la migliore esecuzione degli interventi anche in deroga ai succitati termini di approvazione di cui al punto precedente. Secondo quanto disciplinato dall art. 140 comma 4 del DPR 554/99, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all art. 25, comma 1 lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi ricavati ai sensi dell art. 136 del DPR 554/99. La Stazione appaltante procederà all accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi ricorrendo all elenco prezzi dell Ufficio Speciale per il Polo Museale di Catania oppure, in subordine, al vigente elenco prezzi della Regione Sicilia ovvero ad ulteriori prezziari di provveditorati alle opere pubbliche o c.c.i.a.a. vigenti in altre regioni italiane ovvero ad analisi dei prezzi, qualora non si trovasse riscontro negli elenchi precedentemente indicati. 2.5 ATTIVITA PRODROMICHE ED ESSENZIALI AI FINI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI DETTAGLIO (CANTIERABILE) L appaltatore dovrà sviluppare prima dell esecuzione dei lavori l attività di progettazione esecutiva e di dettaglio. L attività di ingegneria dovrà consistere nello sviluppo di calcoli, specifiche, relazioni, disegni, diagrammi, tabelle ed altri elaborati. La progettazione si atterrà a tutta la normativa di legge vigente, con particolare riguardo alla normativa sulle opere pubbliche, nonché alle migliori specifiche tecniche internazionali. 2.6 POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA Il Progettista individuato secondo quanto riportato al punto 1 del presente articolo, dovrà presentare apposita polizza assicurativa ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 554/99. 2.7 SPECIFICHE PER IL CONTROLLO, VERIFICA ED ACCETTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (P.E.) Per il controllo, verifica ed accettazione del P.E. si richiamano, a tutti gli effetti, gli allegati del disciplinare di gara per l affidamento del progetto esecutivo in oggetto di seguito elencati: - Progetto definitivo 13

PARTE III NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO STAZIONE APPALTANTE APPALTATORE 1 Generalità E fatto obbligo che l impresa appaltatrice presti nei confronti della stazione appaltante una Polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi per la partecipazione alla gara d appalto ai sensi dell art. 30 della l.r. veneto del 7 novembre 2003, n. 27 schema tipo di cui alla dgr n. 4151 del 22 dicembre 2004. La polizza prestata da compagnia di assicurazione specializzata nel ramo rischi civili lavori pubblici di nota e comprovata esperienza dovrà contenere: - il codice ed il domicilio fiscale del contraente e della stazione appaltante; - la natura e le caratteristiche dei lavori appaltati; - i riferimenti contrattuali propedeutici all appalto; - data di inizio e cassazione della polizza fidejussoria; - società assicuratrice autorizzata all esercizio del ramo cauzione ed in regola con il disposto della Legge n. 348 del 10.6.1982, in base a specifica richiesta, ed alle condizioni generali e particolari esplicitate, con le quali presta fideiussione nell'interesse del Contraente - il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal relativo contratto - ed a favore della Stazione Appaltante fino alla concorrenza della somma massima assicurata: di 500 000,00(euro cinquecentomila/00 ) quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dalla sua partecipazione alla gara d'appalto indetta dalla Stazione Appaltante per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori sopra descritti. 2 Schema tipo di contratto fidejussorio Art. 1 - Oggetto della garanzia ed impegno del Garante Il Garante s impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alle premesse. Inoltre il Garante s impegna nei confronti del Contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall art. 30, comma 2, della L.R. del 7 novembre 2003, n. 27, per l importo previsto da quest ultima norma, aumentato, qualora ne ricorrano i presupposti, degli importi previsti dagli artt. 41, comma 4 e 42, comma 2, della stessa L.R. 27/03. Il rilascio della presente garanzia, non costituisce, invece, alcun impegno da parte del Garante, alla presentazione della garanzia prevista al comma 2 dell art. 35 della L.R. Veneto del 7 novembre 2003, n. 27. Art. 2 - Durata della garanzia L efficacia della presente garanzia: a) decorre dalla data di presentazione dell offerta; b) ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata; c) cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara o secondo aggiudicatario della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall aggiudicazione della gara ad altra Impresa ; d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d appalto da parte del Contraente aggiudicatario della gara. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d) può aver luogo solo con la consegna, da parte del Beneficiario, dell originale della presente polizza o di apposita comunicazione scritta. Art. 3 - Somma garantita La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell importo dei lavori da eseguire. Qualora ne ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma viene ridotta delle percentuali previste al comma 5 dell art. 30 della L.R. del 7 novembre 2003, n 27. Art. 4 - Escussione della garanzia Il Garante pagherà l importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e motivata con la ricorrenza dei presupposti per l escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all art. 1944 cod. civ.. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Art. 5 - Surrogazione Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante. Art. 7 - Premio Il premio dovuto dal Contraente all atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella tabella di Liquidazione del premio. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all art. 2. delle condizioni di assicurazione. Art. 8 - Foro competente In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge 14

PARTE IV - PRESCRIZIONE DEI MATERIALI QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 1 - Materiali in genere L Appaltatore potrà rifornirsi dei materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori di restauro nella località che riterrà di sua convenienza purché a insindacabile giudizio della Direzione dei lavori e degli organi di controllo preposti alla tutela del patrimonio artistico e monumentale, siano riconosciuti della migliore qualità e compatibili con i materiali preesistenti nei manufatti da restaurare. L Appaltatore sarà pertanto obbligato, in qualsiasi momento, a eseguire o a fare eseguire, presso gli stabilimenti di produzione o laboratori e istituti autorizzati, tutte le prove indicate nel presente Capitolato, ovvero ordinate dalla Direzione dei lavori, sui materiali esistenti, su quelli impiegati o da impiegarsi (sia per quelli preconfezionati o confezionati nel corso dei lavori o preesistenti) ed, in genere, su tutte le forniture previste dall appalto. In particolare, prima di eseguire qualsiasi intervento sui manufatti da restaurare, se gli elaborati di progetto lo prevedono, sarà cura dell Appaltatore: -determinare lo stato di conservazione dei manufatti; -individuare l insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui è esposto il manufatto; -individuare le cause e i meccanismi di alterazione; -controllare l efficacia, la validità e la sicurezza dei metodi d intervento mediante analisi di laboratorio da effettuare secondo le normative UNI e le raccomandazioni NORMAL pubblicate dalle commissioni istituite e recepite dal DM Beni Culturali 11 novembre 1982, n.2093. I materiali non accettati dalla Direzione dei lavori, in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei, dovranno essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e a spese dell Appaltatore e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti. II prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme vigenti, verrà effettuato e verbalizzato in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e l Appaltatore. L Appaltatore resta comunque responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti, i quali, anche se ritenuti idonei dalla Direzione dei lavori, dovranno essere sottoposti a collaudo dall Amministrazione. 2 - Acqua - Materiali naturali di cava 2.1 - Acqua Oltre a essere dolce e limpida dovrà, anche avere un PH neutro. In ogni caso non dovrà presentare tracce di sali (in particolare solfati di magnesio o di calcio, cloruri, nitrati) di aggressivi chimici e di inquinanti organici o inorganici. -Tutte le acque naturali, limpide (ad esclusione della sola acqua di mare) e rispondenti alle caratteristiche richieste dalle norme potranno essere usate per le lavorazioni. È assolutamente vietato l impiego di acque che provengono dagli scarichi industriali o civili e di acque che contengono sostanze (zuccheri, oli grassi, acidi, basi) capaci d influenzare negativamente la durabilità dei lavori. Per le acque torbide si fissa il limite di torbidità in 2 gr/l di sostanze in sospensione. 2.2 - Sabbia La sabbia naturale o artificiale da miscelare alle malte (minerali o sintetiche) sia essa silicea, quarzosa, granitica o calcarea, non solo dovrà essere priva di sostanze inquinanti ma anche possedere una granulometria omogenea e provenire da rocce con alte resistenze meccaniche. La sabbia dovrà essere lavata onde eliminare qualsiasi sostanza nociva. Per l esecuzione di murature in genere e per intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio la sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un setaccio con maglie circolari aventi diametro rispettivamente di 2 mm (per murature in genere) e di 1 mm (per intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio). I rinforzanti per resine dovranno possedere i requisiti richiesti dagli elaborati di progetto La granulometria dovrà essere selezionata e adeguata alla destinazione e al tipo di lavorazione. Le sabbie marine o di cava dovranno essere assolutamente prive di sostanze chimiche attive. I rinforzanti da impiegare per la formazione di betoncini di resina dovranno avere una comprovata inerzia chimica nei confronti dei componenti della resina, e un contenuto nullo d impurità o di sostanze inquinanti. 2.3 - Pietrisco I pietrischi, prodotti dalla frantumazione naturale delle rocce o di materiali analoghi ottenuti per frantumazione artificiale di ciotoli o blocchi di roccia, dovranno avere i seguenti requisiti: -uniformità di dimensioni nelle varie direzioni; -buona resistenza alla compressione; -bassa porosità in modo che sia assicurato un basso coefficiente d imbibizione; -assenza dei composti idrosolubili; -assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico; -predominanza di superfici derivanti da frantumazione rispetto a quelle arrotondate; 2.3.1 Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi La dimensione dei granuli degli aggregati dovrà essere prescritta dalla Direzione dei lavaori in base alla destinazione d uso e alle modalità d applicazione. Le loro caratteristiche tecniche dovranno essere quelle stabilite dal DM 1 aprile 1983, all.1, punto 2 e dalle norme UNI di riferimento. 2.5 - Pietre naturali e marmi Le pietre naturali da impiegare per le murature o per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere compatte e prive di piani di sfaldamento, screpolalure, venature e inclusioni di sostanze estranee; inoltre, dovranno avere dimensioni adatte al particolare tipo di impiego, offrire una resistenza proporzionata all entità delle sollecitazioni cui dovranno essere sottoposte (compressione, flessione e resistenza agli urti) e possedere un efficace capacità di adesione alle malte. Il carico di sicurezza a compressione non dovrà mai superare il 20% del rispettivo carico di rottura. Saranno escluse le pietre che potrebbero subire alterazioni per l azione degli agenti atmosferici o dell acqua corrente e quelle marnose. Le pietre naturali utilizzate dovranno rispondere alle norme previste dal RD 16 novembre 1938, nn.2229-2232 (GU n.92/7940) e s.m.i. 2.6 - Pietre da taglio Dovranno possedere i requisiti delle pietre naturali, essere sonore alla percussione, prive di fenditure e litoclasi e possedere una perfetta la- 15

vorabilità. Per le opere a faccia a vista sarà vietato l impiego di materiali con venature disomogenee e, in genere, di brecce, scaglie, nodi, macrosità, fessurazioni, inclusioni ecc. Inoltre dovranno avere buona resistenza a compressione, resistenza a flessione, capacità di resistenza agli agenti atmosferici e alle sostanze inquinanti, lavorabilità e lucidabilità. Le pietre utilizzate per soglie, balconi e mensole dovranno essere tenaci e resistenti all usura. 2.6.2 - lastre per interni Dovranno essere costituite da pietre lavorabili, lucidabili, tenaci e resistenti all usura. Per i materiali aggregati si dovrà eseguire la prova al getto di sabbia secondo l art.6 del RD 16 novembre 1939, n.2234; 2.6.4 - marmi Dovranno essere della migliore qualità, privi di scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi o altri difetti che li renderebbero fragili e poco omogenei. Non potranno essere utilizzati elementi con stuccature, tasselli, rotture e scheggiature. I tufi calcarei e il travertino dovranno essere adeguatamente stagionati. 3 - Calci aeree, pozzolane, leganti idraulici e leganti sintetici 3.1 - Calci aeree Le calci, ottenute dalla cottura di roccia calcarea di colore bianco brillante omogeneo, priva di patine o venature e con un contenuto di carbonato di calcio superiore al 95%, dovranno possedere le caratteristiche d impiego richieste dal RD n.2231/1939 (GU 18 aprile1940) che distingue i seguenti tipi di calce: -calce grassa in zolle con contenuto in idrato di calcio >94% e resa in grassello di almeno 2,5 m3 per ogni tonnellata di calce viva; -calce magra in zolle contenente non meno dell 80% di ossidi e con resa in grassello compresa tra 1,6 ed 1,8 m3 per tonnellata di calce viva; -calce idrata in polvere, si distingue in: -fiore di calce con una percentuale di idrati di calce non <91%; la setacciatura dovrà essere praticata con vagli aventi fori di 0,18 mm e 0,09 mm; la parte trattenuta non dovrà superare rispettivamente l 1% e il 5%; -calce idrata da costruzione con una percentuale di idrati di calcio non < 82%; la setacciatura dovrà essere praticata con vagli aventi fori di 0,18 mm e 0,09 mm; la parte trattenuta non dovrà superare rispettivamente il 2% e il 15%. La calce idrata da costruzione dovrà essere confezionata in idonei imballaggi e conservata in locali ben asciutti. -Nelle confezioni dovranno essere ben visibili le indicazioni del produttore, il peso del prodotto e la specifica se trattasi di fiore di calce o di calce idrata da costruzione. 3.2 - Leganti idraulici I cementi e le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalla legge 26 maggio 1965, n.595 e del DM 31 agosto 1972 nonché dalla normativa in vigore; per l accettazione e le modalità d esecuzione delle prove d idoneità e collaudo si farà riferimento al DM 3 giugno 1968 e al DM 20 novembre 1984 e successivi aggiornamenti. I leganti idraulici potranno essere forniti sia ricorrendo al prodotto sfuso che a quello confezionato in sacchi sigillati su cui dovranno essere chiaramente indicati il peso, la qualità del legante, lo stabilimento di produzione, la quantità di acqua occorrente per il confezionamento di una malta normale e le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini. La consegna in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà essere annotata sul giornale dei lavori e sul registro dei getti; non saranno accettati prodotti alterati; la conservazione dei cementi dovrà essere effettuata in locali asciutti e su tavolati in legname; lo stoccaggio sarà effettuato in adeguati silos. 3.3 - Additivi Gli additivi per calcestruzzi e malte sono sostanze chimiche che, aggiunte in dosi adeguate agli impasti, hanno la capacità di modificarne le proprietà. Sono classificati dalla norma UNI 7101 in fluidificanti, areanti, acceleranti, ritardanti, antigelo ecc. ln relazione al tipo dovranno possedere le caratteristiche previste dal progetto e dalle norme UNI di riferimento. Dovranno essere forniti in contenitori sigillati con l indicazione della quantità, della data di scadenza e delle modalità d uso e saranno miscelati alle malte secondo le prescrizioni del progetto e le indicazioni della Direzione dei lavori. Dovranno essere conservati in contenitori integri e in luogo fresco e asciutto. 3.5 - Gessi per l edilizia I gessi per l edilizia, distinti in base alla loro destinazione, avranno le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche fissate dalle norme UNI di riferimento. I gessi dovranno essere approvvigionati in sacchi sigillati con l indicazione del nominativo del produttore e la qualità del gesso contenuto e dovranno essere immagazzinati in locali perfettamente asciutti. Gli impasti a base di gesso non dovranno essere applicati direttamente su manufatti in metallo. -Nella produzione di stucchi per la statuaria da interni e comunque per ottenere superfici molto levigate come i fondi o i rilievi destinati alla doratura dovrà essere utilizzato alabastro gessoso bianco, composto da solfato di calcio allo stato puro, calcinato a temperatura non superiore a 130 C. La polvere ottenuta al termine di tutte le fasi di lavorazione dovrà essere finissima e di colore bianco latte. 3.6 - Leganti idraulici speciali - Cementi a rapida presa Dovranno rispondere alle soprindicate norme sui cementi ed essere conservati al riparo dell umidità; Ie modalità di posa in opera dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni del produttore e gli sfridi, a presa avvenuta, dovranno essere portati a rifiuto. 3.7 - Cementi a ritiro compensato Confezionati con cementi Portland, componenti espansivi e componenti stabilizzanti avranno le seguenti caratteristiche: -assenza di cloruri e particelle metalliche; -capacità di sviluppare le resistenze meccaniche previste in progetto. -assenza di ritiro sia in fase plastica sia in fase d indurimento; -assenza di acqua essudata (bleeding) norme UNI 7122; -buona lavorabilità e mantenimento della stessa; -ottima capacità di adesione. -Gli additivi per il confezionamento dei cementi a ritiro compensato verranno conservati in contenitori integri, in luogo riparato e asciutto e utilizzzati miscelandoli con l esatto quantitativo d acqua consigliato dal produttore; gli sfridi, una volta rappresi, dovranno essere trasportati a 16

rifiuto. Si dovrà prestare particolare attenzione alla loro stagionatura umida secondo le modalità consigliate dal produttore. L espansione dovrà essere calcolata tenendo conto del ritiro dell impasto indurito. 3.8.1 - Resine epossidiche Potranno essere del tipo solido o fluido. In combinazione con appositi indurenti che ne caratterizzano il comportamento, potranno essere utilizzate anche miscelate con riempitivi, solventi e addensanti, solo dietro approvazione del Direttore dei lavori per lavori in cui sarà necessario sfruttare le loro elevatissime capacità adesive. I trattamenti superficiali, che potrebbero sostanzialmente modificare l originario effetto cromatico dei manufatti, dovranno essere previsti in progetto e concordati con la Direzione dei lavori. Per le caratteristiche meccaniche, le modalità applicative e gli accorgimenti antinfortunistici si dovrà far riferimento alle norme UNI e UNICHIM; 3.8.3 - resine acriliche Formulate per ottenere rivestimenti protettivi con ottime caratteristiche di adesione, di resistenza all usura e agli agenti atmosferici, le resine acriliche dovranno essere antiriflesso, antiscivolo ed elastiche. Potranno essere utilizzate come protettivi anticarbonatazione nelle strutture di cemento armato oppure come consolidanti e adesivi. Per evitare problemi di polimerizzazione sarà necessario applicare per ogni strato il quantitativo di materiale indicato dal produttore. Il prodotto non dovrà essere applicato in zone con ristagno d acqua e l indurimento completo dovrà avvenire entro 7 giorni. 4 - Laterizi I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per l accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n.2233, e DM 30 maggio 1974 all.7, e alle norme UNI vigenti. I mattoni pieni, i mattoni forati, le volterrane e i tavelloni per uso corrente dovranno essere di modello costante e avere, sia all asciutto che dopo prolungata immersione nell acqua, le caratteristiche dimensionali e di resistenza alla compressione previste dalle norme UNl di riferimento. I mattoni forati, le volterrane e i tavelloni dovranno pure presentare la resistenza prevista dalle suddette norme UNl. Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre, senza sbavature o difetti nel nasello e presentare colore uniforme. Per le caratteristiche meccaniche e le modalità di prova si dovrà far riferimento alle norme UNI. Se previsto in progetto l Appaltatore dovrà rifornirsi di laterizi formati a mano secondo la produzione locale e utilizzando i moduli campione dei tipi ricorrenti. In ogni caso il sistema di formatura dovrà produrre sul laterizio facce regolari e rettilinee in modo che nell opera muraria si realizzino, tra gli elementi combacianti, dei giunti di spessore compreso tra 5 e 15 mm. 5 - Materiali ferrosi e metalli vari 5.1 - Materiali ferrosi I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere privi di scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal DM 30 maggio 1974 (allegati nn.1, 3 e 4) e s.m.i. e alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 5.1.1 - ferro II ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere di colore grigio più o meno chiaro, malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte o soluzioni di continuità e perfettamente saldabile alla temperatura di 1300-1400 C; 5.1.2 - acciaio trafilato o laminato Tale acciaio, nelle varietà extradolce, dolce, semiduro, duro e durissimo dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la varietà dolce (0,15%-0,25% di carbonio) sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare; 5.2 - Metalli vari II piombo, lo zinco, lo stagno, il rame, l ottone, l oro, l argento e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati in relazione al tipo di lavori cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata. 6 - Legnami I legnami da impegnare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza esse siano dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al DM 30 ottobre 1912 e alle norme UNI vigenti, saranno approvvigionati fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l uso a cui sono destinati (UNl 8198). I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, senza nodi, di struttura e fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radicale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati, o essicati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, o altri difetti. Dovranno inoltre essere perfettamente lavorati e piallati in modo da far sparire qualsiasi sbavatura; eventuali difetti del legno o di costruzione saranno trattati opportunamente senza far uso di mastice. Le unioni dei ritti con i traversi dovranno essere eseguite con le migliori regole dell arte, i ritti saranno continui e uniformi per tutta l altezza del serramento e i traversi collegati con caviglie di legno duro e con biette. II tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, in modo che le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno essere di essenza forte e dura, provenire dal tronco dell albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi dalle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri. Nei legnami grossolanamente squadrati e a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, sarà tollerato l alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta. A tutte le opere in legno prima del loro collocamento in opera, e previa accurata scartavetratura, sarà applicata una prima mano di olio di lino cotto in modo che il legname ne resti bene impregnato. 17

7 - Materiali per pavimentazione I materiali per pavimentazione, pianelle di argilla, mattonelle e marmette di cemento, mattonelle greificate, lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n.2234 e alle norme UNI vigenti. 8 - Colori e vernici Dovranno essere utilizzati esclusivamente colori e vernici di recente produzione, provenienti da recipienti sigillati, recanti il nome del produttore, il tipo, la qualità, il peso, le modalità d uso e la data di scadenza. I recipienti saranno aperti in presenza della Direzione di lavori. I prodotti vernicianti non dovranno presentare fenomeni di sedimentazione, di addensamento o da qualsiasi altro difetto, assolvere le funzioni di protezione e di decorazione, impedire il degrado del supporto consentendo la continua traspirazione e proteggendolo dagli agenti atmosferici, dall inquinamento, dagli attacchi dei microrganismi, conferire alle superfici l aspetto stabilito dagli elaborati di progetto e, infine, mantenere tali proprietà nel tempo. Le loro caratteristiche saranno quelle stabilite dalle Norme UNI 4656 contrassegnate dalla sigla UNl/EDL dal n.8752 al n.8758 e le prove tecnologiche, che dovranno essere effettuate prima dell applicazione, saranno regolate dalle Norme UNICHIM MU (1984) nn.443-45, 465-66, 477, 524-25, 562-63, 566, 570-77, 583, 591, 599, 602, 609-11, 619. I pigmenti e le cariche contenuti nei prodotti vernicianti dovranno avere i seguenti principali requisiti: -potere colorante; -stabilità del colore (sotto l azione degli agenti atmosferici e della luce); -stabilità al fuoco; -potere coprente; -finezza di macinazione; -capacità anticorrosiva; -effetto opacizzante. L Appaltatore dovrà impiegare i solventi e i diluenti indicati dal produttore delle vernici che dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle norme UNlCHlM di riferimento. La diluizione dei prodotti che non siano già pronti all uso sarà stabilita in accordo con la Direzione dei lavori. Tutte le sostanze aggiunte in piccola concentrazione (0,2-3%) per finalità particolari previste dal progetto, come antifermentativi, antimuffa, idrorepellenti, antisdrucciolevoli, dovranno avere caratteristiche (chimiche o minerali) tali da assicurare ai prodotti vernicianti le caratteristiche stabilite, in base alla classe di appartenenza, dalle Norme UNI. L applicazione di prodotti a base di resine sintetiche su manufatti di particolare valore storico-artistico sarà consentita solo dopo una specifica autorizzazione della Direzione dei lavori. 8.3 - Biacca La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario. 8.4 - Bianco di zinco II bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell 1% di altre impurità; I umidità non deve superare il 3%. 8.5 - Minio Sia di piombo che di alluminio dovrà essere costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall anilina, né contenere oltre il 10% di sostanze (solfato di bario ecc.). 8.6 - Latte di calce Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra. Per aumentare la durabilità della tinta (ad esempio pareti particolarmente esposte agli agenti atmosferici) si potrà aggiungere polvere di marmo finissima sino a una percentuale del 30%. 8.7 - Colori all acqua, a colla o a olio Le terre coloranti destinate alle tinte all acqua, a colla o a olio, saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell acqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente. 8.8 - Vernici Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure e di qualità scelte; disciolte nell olio di lino dovranno presentare un superficie brillante. È escluso l impiego di gomme prodotte da distillazione. Soluzioni organiche di alcune resine artificiali (ureiche) possono essere usate per la verniciatura di pavimenti in legno 8.10 - Idropitture Per idropitture s intendono non solo le pitture a calce, ma anche i prodotti vernicianti che utilizzano come solvente l acqua. L Appaltatore dovrà fare riferimento alle norme UNI per ciò che riguarda le prove di adesività, resistenza agli alcali e di lavabilità. 8.12 - Antiruggine, anticorrosivi e pitture speciali Le caratteristiche delle pitture speciali si diversificheranno secondo la natura dei materiali e la protezione da realizzare. L Appaltatore dovrà utilizzare la pittura prevista dal progetto e approvata dalla Direzione dei lavori che dovrà essergli fornita in confezioni perfettamente sigillate. I requisiti saranno quelli stabiliti dalla specifica normativa UNlCHlM. 8.13 - Vernici sintetiche Composte da resine sintetiche dovranno possedere requisiti di perfetta trasparenza, luminosità e stabilità alla luce e fornire le prestazioni richieste per il tipo di applicazione da eseguire. La fornitura dovrà essere garantita nelle confezioni originali sigillate, di recente preparazione e dopo l applicazione dovranno assicurare ottima adesività, assenza di grumi, resistenza all abrasione, capacità di mantenersi il più possibile inalterate ed essiccazione omogenea da effettuarsi in assenza di polvere. 18

8.14 - Smalti Composti da resine sintetiche o naturali, pigmenti, cariche minerali e ossidi vari prendono nome dai loro leganti (alchidici, fenolici, epossidici ecc.). Dovranno formare pellicole aderenti, durature, lucide e levigate. 9 - Materiali diversi 9.1 - Prodotti per pareti esterne e partizioni interne 9.1.1 Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati funzionali di queste parti di edificio. -Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all articolo che tratta queste opere. -I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI e in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali). 9.1.4 -I prodotti e i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto e in mancanza, alle prescrizioni -gli elementi dell ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti ecc.) alla struttura portante, resistere alle corrosioni e azioni chimiche dell ambiente esterno e interno; -gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli ecc.) devono essere compatibili chimicamente e fisicamente con l ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti ecc.); resistere alle sollecitazioni termoigrometriche dell ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti; -le parti apribili e i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte; -i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi ecc.) devono essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate; -le soluzioni costruttive dei giunti devono completare e integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati. -La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette. 9.1.5 I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza, alle prescrizioni seguenti: -avere spessore con tolleranze ± 0,5 mm; -lunghezza e larghezza con tolleranza ± 2 mm; -resistenza all impronta, all urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) e, a seconda della destinazione d uso, con basso assorbimento d acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore), con resistenza all incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato. -I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto e, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore e approvati dalla DL. 9.2 - Prodotti per assorbimento acustico 9.2.1 Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma sensibile l energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l energia sonora riflessa. -Questa proprietà è valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito dall espressione: a = Wa / Wi dove: Wi = energia sonora incidente; Wa= energia sonora assorbita. 9.2.2 Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. -A parità di struttura (fibrosa o alvealare) la proprietà fonoassorbente dipende dallo spessore. -I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato: a) materiali fibrosi 1. Minerali (fibra di amianto, fibra di vetro, fibra di roccia); 2. Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari). b) materiali cellulari 1. Minerali: -calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa); laterizi alveolari; prodotti a base di tufo. 2. Sintetici: poliuretano a celle aperte (elastico, rigido); polipropilene a celle aperte. 9.2.3 Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: -lunghezza-larghezza: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla Direzione dei lavori; -spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime 19

due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla Direzione dei lavori; -massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettati dalla Direzione tecnica; -coefficiente di assorbimento acustico: misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI ISO 354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto o in assenza a quelli dichiarati dal produttore e accettati dalla Direzione dei lavori. -Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche: resistività al flusso d aria (misurata secondo ISO/DIS 9053); reazione e/o comportamento al fuoco; limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; compatibilità chimico-fisica con altri materiali. -I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei lavori ai fini della loco accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate. ---In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI e in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali o estere). 9.2.4 Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in operadevono essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite a un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti ecc., significativi dello strato eseguito. 9.2.5 Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti devono rispondere a una o più delle caratteristiche di idoneità all impiego, tra quelle della Tab. B.2./3, in relazione alla loro destinazione d uso (pareti, coperture, controsoffittature, pavimenti ecc.). Se nella Tabella, non vengono prescritti i valori, valgono quelli proposti dal fornitore e accettati dalla Direzione dei lavori. -In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI e in mancanza di queste ultime quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali o estere). Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli. 9.3 - Prodotti per isolamento acustico 9.3.1 Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa. Questa proprietà è valutata con il potere fonoisolante (R) definito dalla seguente formula: R = 10 log Wi / Wt dove : Wi = energia sonora incidente; Wt = l energia sonora trasmessa. -Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia posseggono proprietà fonoisolanti. -Per materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro massa areica. Quando sono realizzati sistemi edilizi compositi (pareti, coperture ecc.) formate da strati di materiali diversi, il potere fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che dalla loro massa areica, dal numero e qualità degli strati, dalle modalità di accoppiamento, dalla eventuale presenza di intercapedine d aria. 9.3.2 Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: -dimensioni: lunghezza-larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla Direzione dei lavori; -spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure speciticate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla Direzione dei lavori; -massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettati dalla Direzione tecnica; -potere fonoisolante: misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 82703/3, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto o in assenza a quelli dichiarati dal produttore e accettati dalla Direzione dei lavori. -Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità; fattore di perdita; reazione o comportamento al fuoco; limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; compatibilità chimico-fisica con altri materiali. -I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate. -In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI e in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali o estere). 9.3.3 Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite a un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei lavori deve inoltre attivare i controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti ecc., significativi dello strato eseguito. 9.3.4 Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere a una o più delle caratteristiche di idoneità all impiego, come indicato al punto 5, in relazione alla loro destinazione d uso. 20