Rep. OS 169 II/1.8 IL SINDACO



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Rep. OS 169 II/1.8 IL SINDACO Premesso che da alcuni anni la Regione Emilia - Romagna sollecita un attento monitoraggio territoriale nei confronti dell infestazione da zanzara tigre, la cui diffusione è favorita dalle mutate condizioni meteo climatiche verificatesi in Italia nell ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre, assimilabili a quelle del Sud-Est asiatico, area geografica d origine dell insetto; che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto; Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus); Preso atto che l epidemia di febbre da virus Chikungunya, che si è verificata negli ultimi anni nelle Province di Ravenna, Forlì Cesena, Rimini e Bologna, ha dimostrato la possibilità di diffusione di malattie trasmesse da vettori, le quali fino ad oggi si erano manifestate solo in zone tropicali, in tutte le zone in cui il vettore, ovvero la zanzara tigre, è presente; che lo scorso anno si sono verificati casi sporadici di patologie virali potenzialmente diffuse da vettori, quali Aedes albopictus, anche nell ambito del territorio provinciale; dell eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l incolumità dei cittadini e che determina l urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l ulteriore diffondersi del fenomeno; Rilevato che, durante le ultime stagioni estive, sono stati rinvenuti nel territorio comunale diversi focolai attivi di infestazione da tale insetto, il quale ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma sfrutta diversi fattori ambientali che ne favoriscono la mobilità e quindi espande il suo areale. Considerato che la zanzara tigre depone le uova in ogni contenitore ove è presente acqua stagnante e che le stesse, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall acqua, danno origine allo sviluppo di larve principalmente nel periodo da aprile a ottobre; che, oltre al disagio prodotto dalle punture di questi insetti fortemente aggressivi, sussiste la possibilità, fino ad ora mai verificata in Italia, che diventino vettori di malattie virali infettive per l uomo; che sono attivi vettori nella trasmissione della filaria del cane; che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Riscontrata pertanto, la necessità, ai fini di contrastare il fenomeno della presenza della zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, di effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, volte ad ingiungere l effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati; Attesa la mancanza di un adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possono dare luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale; Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia Romagna, già a partire dallo scorso anno, ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute; che l Ufficio di Presidenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Parma, con decisione n. 01 del 30/01/2008 ha attivato la Cabina di regia del coordinamento provinciale per la lotta alla zanzara tigre e la prevenzione della Chikungunya e l articolazione distrettuale operativa ; che della predetta cabina di regia, attiva già a partire dall inizio dello scorso anno, fa parte l Assessorato all Ambiente del Comune di Parma, come rappresentante del Distretto di Parma, che comprende anche i Comuni di Sorbolo, Mezzani, Colorno e Torrile; Ritenuto di stabilire l efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 15 maggio 31 ottobre 2009, corrispondente al periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti alla nostra latitudine, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto; Ravvisata la necessità di provvedere ad un adeguata divulgazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale; Considerato che congiuntamente all adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l Azienda USL di Parma, volte ad informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna;

Richiamati l art. 50 del testo unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni; l art. 5 della legge regionale 4 maggio 1982 n. 19, e successive modificazioni, che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell ambiente e del territorio, avvalendosi della collaborazione dell AUSL; gli art. 33, 34, 56 e 57 del Regolamento comunale d igiene, gli artt. 20 e 21 del Regolamento comunale di polizia urbana, nonché gli artt. 43 e 47 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, gli artt. 61, 62 e 64 del RUE, che prevedono a carico dei proprietari di aree private obblighi di sfalciare l erba, di tenerle pulite, sgombre da rifiuti, da erbe e piante infestanti e da acque stagnanti; Ritenuto, sulla base delle indicazioni della Regione, di dover adottare adeguate misure per prevenire disagi alla cittadinanza connessi alla diffusione dell insetto e per la tutela della salute e dell ambiente; ORDINA ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multi sale cinematografiche, ecc..), nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2009, di osservare le seguenti prescrizioni: - evitare l abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana; - procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l uso effettivo, allo svuotamento dell eventuale acqua in essi contenuta ed a una loro collocazione idonea ad evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta oppure allo svuotamento giornaliero sul terreno, con divieto di immissione dell acqua nei tombini; - trattare l acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque; - bonificare i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell avvio di ogni ciclo di trattamento larvicida; - tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza; - provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell erba; - svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d acqua, aree incolte e aree dismesse, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2009, di osservare le seguenti prescrizioni: - mantenere la aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d acqua stagnante; - curare la manutenzione dei corsi d acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;

a tutti i conduttori di orti, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2009, di osservare le seguenti prescrizioni: - eseguire l annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l uso; - sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d acqua in caso di pioggia; - chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d acqua; ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque abbiano l effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2009, di osservare le seguenti prescrizioni: - adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia; - assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica; ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2009, di osservare le seguenti prescrizioni: - stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d acqua sui teli stessi; - ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo; - svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione; - assicurare, nei riguardi dei copertoni stoccati all aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica; ai responsabili dei cantieri, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2009, di osservare le seguenti prescrizioni: - evitare raccolte idriche in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni; - sistemare i materiali necessari all attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d acqua; - provvedere, in caso di sospensione dell attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti, in modo da evitare raccolte di acque meteoriche; - assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2009, di osservare le seguenti prescrizioni: - stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d acqua sui teli stessi; - svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione; - assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica; a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza di centri abitati, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2009, di osservare le seguenti prescrizioni: - eseguire l annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l uso; - sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d acqua in caso di pioggia; - chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d acqua; - eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione. All interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicidi ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d acqua in caso di pioggia. I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo 15 Maggio - 31 Ottobre 2009, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinenziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti. AVVERTE che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate; che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 500,00 prevista dall art. 7bis C. 1bis del T.U. n. 267/2000; che sono incaricati della vigilanza per l ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, in particolare, il Corpo di Polizia Municipale, il Nucleo di Vigilanza Ambientale del Comune di Parma e l Azienda USL di Parma; che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;

DISPONE che del presente provvedimento venga data la più ampia comunicazione alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate, affissione all Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento e pubblicazione sul sito Internet del Comune di Parma www.comune.parma.it; che copia del presente atto sia disponibile presso le sedi dei Quartieri cittadini. DISPONE ALTRESI che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l attività sia stata svolta dal Comune. p. IL SINDACO impedito Il Vice Sindaco Buzzi dalla Residenza Municipale, 4 maggio 2009