S2C Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni

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POLIZZA FIDEIUSSORIA PER IL RIMBORSO DELL I.V.A. Polizza Intermediario 15 01.000015768 - B014 ASSITECA SPA GENOVA Ramo Numero Cod. Controllo Intermediario Denominazione Sede Rilasciata a Partita IVA Codice Fiscale AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 05913670484 94164020482 Sede Via/p.zza n.civico Cap Prov. FIRENZE VIALE GRAMSCI, 36 50100 FI Fino alla concorrenza di 2.829.589,66 (euro: DUEMILIONIOTTOCENTOVENTINOVEMILACINQUECENTOOTTANTANOVE/66) A favore della AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE PREMESSO che AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO in seguito denominato/a Richiedente ha presentato in data 29/09/2015 ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 22 Luglio 1998 n. 322 e dell art. 38-bis, secondo comma, del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, la dichiarazione relativa all anno 2014 dalla quale emerge una eccedenza d'imposta detraibile, che può essere chiesta a rimborso ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, secondo comma, del citato decreto o compensate ai sensi dell art. 6 del D.M. 13 Dicembre 1979, per la somma di 6.351.999,00 (euro SEIMILIONITRECENTOCINQUANTUNOMILANOVECENTONOVANTANOVE/00); che il Richiedente intende ottenere il rimborso della somma di 2.651.568,00 (euro DUEMILIONISEICENTOCINQUANTUNOMILACINQUECENTOSESSANTOTTO/00) presentando idonea garanzia ai sensi dell articolo 38-bis del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, contestualmente all esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dal rimborso stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell accertamento, salva la sospensione del termine di decadenza di cui al secondo periodo del primo comma dell art. 57 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal al ; che in particolare si tratta di rimborso dell eccedenza d imposta ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, primo comma del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, per l anno 2014, in conformità alla richiesta di rimborso prodotta all agente della riscossione competente per territorio, da garantire mediante polizza fideiussoria. CIÒ PREMESSO la sottoscritta S2C SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI (in seguito denominata Società ), con sede in 00186 Roma - Lungotevere degli Altoviti 2, autorizzata all'esercizio del ramo cauzione con provvedimento ISVAP n. 2823 del 30/7/2010, iscritta all' Albo delle Imprese n. 1.00176 e in regola con il disposto della Legge 10.06.82, n. 348 e successive modificazioni ed integrazioni, domiciliata in 00186 Roma - Lungotevere degli Altoviti 2, con la presente polizza fideiussoria si costituisce fideiussore del Richiedente il quale accetta per sè e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell Amministrazione Finanziaria, alle condizioni generali e particolari che seguono, per il pagamento dei seguenti importi: per rimborso annuale superiore a 516.456,90 (garanzia dell eccedenza del credito rispetto a 516.456,90, ovvero per i rimborsi di spettanza degli uffici locali delle Entrate relativi ad anni precedenti): a) somma indicata in premessa, quale eccedenza dell imposta chiesta a rimborso ai sensi degli artt. 30 e 38-bis, primo comma, del D.P.R. n.633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni, al netto della somma di 516.456,90 il cui rimborso è effettuato dall agente della riscossione con la procedura del conto fiscale (euro DUEMILIONISEICENTOCINQUANTUNOMILACINQUECENTOSESSANTOTTO/00) 2.651.568,00 b) interessi, al tasso previsto dall art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta del rimborso fino alla presunta data di effettuazione dello stesso (120 giorni dalla stipula della presente) (euro DICIASSETTEMILACINQUECENTOOTTANTA/26) 17.580,26 c) sub-totale (a+b) 2.669.148,26 d) interessi per un triennio decorrente dalla data di erogazione del rimborso, ovvero, se inferiore, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine di decadenza dell accertamento calcolati al tasso previsto dall art. 38- bis del D.P.R. n. 633 del 1972 sulla somma degli importi di cui alla precedente lettera c) (euro CENTOSESSANTAMILAQUATTROCENTOQUARANTUNO/40) 160.441,40 e) Totale (c+d) 2.829.589,66 e quindi fino alla concorrenza dell importo complessivo di 2.829.589,66 (euro DUEMILIONIOTTOCENTOVENTINOVEMILACINQUECENTOOTTANTANOVE/66) Emessa in quattro esemplari ad un solo effetto in MILANO il 30/11/2015 Liquidazione del premio per il periodo dal 18/11/2015 al 18/11/2018 Tasso di premio imponibile annuo: 0,163% 11.551,65 2.310,32 0,00 1.732,75 15.594,72 Premio netto Accessori Autentica Imposte Premio Totale Quietanza del premio: esatti 15.594,72 il L'ESATTORE Pagina 1/7

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETA E L AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Art. 1 Delimitazione della garanzia. - La Società garantisce all Amministrazione Finanziaria, per il periodo indicato all art. 2 e fino alla concorrenza dell importo massimo complessivo indicato in premessa, il pagamento totale o parziale delle seguenti somme concernenti l imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse dovuti dal Richiedente a seguito di atto amministrativo notificato entro il periodo di validità del presente contratto: - eccedenze di imposta che risultino indebitamente rimborsate al Richiedente medesimo relativamente all anno cui si riferisce la garanzia; - crediti aventi lo stesso titolo (Imposta sul Valore Aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse) dell Amministrazione nei confronti del Richiedente, relativi all anno cui si riferisce il rimborso nonché a quelli precedenti, maturati nel periodo di validità della garanzia. Art. 2 Durata della garanzia. - La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria ha efficacia a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del Richiedente per una durata pari a tre anni dal rimborso stesso ovvero, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell accertamento, salva la sospensione del termine di decadenza di cui al secondo periodo del comma 1 dell art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, per il periodo indicato in premessa che costituisce parte integrante della presente garanzia. L Ufficio o l Agente della riscossione comunica alla Direzione Generale della Società la data del pagamento, il periodo di sospensione della decadenza dal potere di accertamento ed esegue il rimborso previa conferma della validità della garanzia secondo modalità e forme di cui all art.9. Qualora la comunicazione avvenga trascorsi sei mesi dall emissione della garanzia, la Società ha facoltà di dichiarare la cessazione dell impegno assunto con il rilascio della stessa garanzia. In ogni caso la garanzia cessa automaticamente decorsi dodici mesi dal suo rilascio da parte della Società qualora in tale periodo di tempo non abbia avuto luogo l esecuzione del rimborso. Art. 3 Importo massimo della garanzia. - La garanzia è prestata per l importo massimo complessivo indicato in premessa. Tale importo sarà diminuito dell ammontare richiesto a seguito della notifica di atto amministrativo dell Amministrazione Finanziaria per il quale sia stata escussa la società garante e venga effettuato il pagamento o presentato regolare ricorso assistito da altra garanzia in conformità dell art. 38-bis, ultimo comma, del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 4 Inadempimento del Contribuente. - L eventuale mancato pagamento dei premi da parte del Richiedente non potrà in nessun caso essere opposto all Amministrazione Finanziaria. Art. 5 Obbligazioni delle parti contraenti. - La Società si obbliga a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, le somme richieste dall Ufficio delle Entrate ai sensi dell art.1 entro sessanta giorni dalla data di notifica al Richiedente dell atto amministrativo. L Ufficio delle Entrate provvederà, con lettera raccomandata A.R. ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare alla Società, in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza dell anzidetto termine, l ammontare delle somme dovute e la data entro la quale il relativo pagamento dovrà essere effettuato. Art. 6 Coesistenza di più garanzie. - Nel caso che vi siano più polizze fideiussorie, con riferimento a diversi periodi di imposta, prestate a garanzia dei crediti di cui all art. 1 vantati dall Amministrazione Finanziaria, saranno escusse preventivamente quelle relative alla dichiarazione fiscale a cui l atto amministrativo si riferisce e successivamente quelle relative agli altri periodi di imposta in proporzione ai rispettivi ammontari. Se le medesime garanzie sono state rilasciate con riferimento allo stesso periodo di imposta, le stesse saranno escusse in proporzione ai rispettivi ammontari. Art. 7 Rinuncia alla preventiva escussione. - La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Richiedente. Art. 8 Surrogazione. - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate all Amministrazione Finanziaria, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Richiedente, i suoi successori ed aventi causa. L Amministrazione Finanziaria faciliterà le operazioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi in suo possesso. Art. 9 Forma delle comunicazioni. - Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti via fax o per mezzo lettera raccomandata, inviati alla Direzione Generale della Società che ha rilasciato la presente garanzia. Art. 10 Foro competente. - In caso di controversia fra la Società e l Amministrazione Finanziaria è competente esclusivamente l Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l Amministrazione stessa. Art.11 Rinvio. - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge. S2C SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI Pagina 2/7

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETA' E Art. 12 Premio cessazione della garanzia. - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata il premio versato resta acquisito alla Società. L esercizio della facoltà di dichiarare la cessazione dell impegno assunto dalla Società qualora la comunicazione prevista dall art. 2 avvenga trascorsi 6 mesi dal rilascio della polizza è a discrezione della Società e non richiede motivazione alcuna. Qualora la garanzia venga a cessare anticipatamente, per una delle due ipotesi previste all'art. 2 che precede, la Società, su richiesta del Richiedente, restituirà il premio non usufruito al netto delle imposte e delle spese. Il premio può essere pagato dal Richiedente mediante bonifico bancario, assegno circolare o con altro mezzo legittimo accettato dall intermediario autorizzato cui è affidata la polizza. Art. 13 Obblighi di comunicazione del Richiedente. - Il Richiedente è tenuto a richiesta della Società a comunicare alla stessa tutte le garanzie prestate ai sensi dell art. 38 bis D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e succ. mod. da altri garanti con riferimento al presente e ad altri periodi di imposta, precisando il nominativo dei garanti e l ammontare delle singole garanzie. Inoltre il Richiedente autorizza sin da ora ed irrevocabilmente la Società ad acquisire presso l Agenzia delle Entrate competente copia dell avviso di rettifica o dell atto amministrativo posto alla base dell eventuale escussione della garanzia. Art. 14 Regresso. - Il Richiedente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società immediatamente ed a semplice richiesta quanto dalla stessa pagato all Amministrazione Finanziaria, rinunciando ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle di cui all art. 1952 C.C.. e quelle eventualmente connesse alla pendenza di ricorso, accertamento con adesione o istanze in autotutela. Il Richiedente è tenuto a corrispondere alla Società gli interessi di cui al D.lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Art. 15 Obbligo di versamento a carico del Richiedente. - Ad integrazione di quanto previsto dall art. 1953 C.C., la Società potrà pretendere dal Richiedente e da eventuali Coobbligati, anche con azione giudiziale, la liberazione della garanzia o, a scelta della Società, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi: a) chiamata in garanzia da parte dell Amministrazione Finanziaria o di altri Enti garantiti dalla Società; b) uso di mezzi intesi comunque ad ottenere un indebito rimborso di imposta, sia per le operazioni garantite con la presente polizza che per altre operazioni compiute dal Richiedente; c) accertamenti o ogni atto amministrativo che comporti il sorgere di crediti a favore dell Amministrazione Finanziaria; d) mancato pagamento di crediti dell Amministrazione Finanziaria; e) violazione dell obbligo di comunicazione previsto dall art.13 che precede; f) sopravvenuta insolvenza del Richiedente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica; g) liquidazione, trasformazione, cessione o cessazione del Richiedente; h) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti ad altre polizze stipulate con la Società; i) inadempienza del Richiedente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quelle qui garantite. Le somme versate o giudizialmente realizzate, resteranno acquisite dalla Società a garanzia dell'azione di regresso e fino a liberazione dagli obblighi di polizza; la Società restituirà al Richiedente dette somme maggiorate degli interessi legali. La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dovuto a termini di polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Richiedente. Art. 16 Imposte e tasse. - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Richiedente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 17 Mancata accettazione della polizza. - La Società ha predisposto la polizza sulla scorta dei dati forniti dal Richiedente. Il Richiedente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità alla richiesta ed a formulare alla Società le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L eventuale mancata accettazione della polizza o la sua eventuale inidoneità non costituisce responsabilità alcuna a carico della Società. Art. 18 Forma delle comunicazioni alla Società. - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni, provenienti dal Richiedente, devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata inviata alla Direzione Generale della Società. Art. 19 Foro Competente. - Per qualsiasi controversia tra Società e Richiedente è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'amministrazione Garantita o la Direzione della Società o dove ha sede o domicilio il Richiedente. S2C SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI Pagina 3/7

Ai sensi degli artt. 1341 e segg. C.C.. il Richiedente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 2 - Durata della garanzia - Facoltà della Società di dichiarare la cessazione dell'impegno; Art. 12 - Facoltà della Società di comunicare la cessazione - disciplina del premio; Art. 14 - Rinuncia alle eccezioni in sede di regresso; Art. 15 - Obbligo di versamento del massimale - disciplina delle somme; Art. 17 - Mancata accettazione della polizza; Art. 19 - Foro competente. RICEVIMENTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE/INFORMATIVA RECLAMI Ai sensi e per gli effetti dell art. 30 del Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010 (Regolamento concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni Private), il Richiedente dichiara di aver preventivamente ricevuto le Condizioni di Assicurazione. I reclami potranno essere inoltrati per iscritto a: S2C SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI Ufficio Reclami Lungotevere degli Altoviti, 2 00186 ROMA, oppure al numero di fax: 06.68309387, oppure al seguente indirizzo e-mail: reclami@s2cspa.it. In caso di mancato riscontro entro 45 giorni o riscontro non soddisfacente l esponente potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 00187 ROMA, ferma restando la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria Ordinaria. Pagina 4/7

INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL D.lgs 196/2003 Polizza Intermediario 15 01.000015768 - B014 ASSITECA SPA GENOVA Ramo Numero Cod. Controllo Intermediario Denominazione Sede Contraente (Obbligato principale) Codice Fiscale AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 94164020482 Sede Via/p.zza n.civico Cap Prov. FIRENZE VIALE GRAMSCI, 36 50100 FI In applicazione della normativa sulla privacy, La informiamo sull uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1). 1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/ o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (7). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. 2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali Le chiediamo inoltre di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle sottostanti caselle: SI 3) Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. 4) Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11). Per l esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al Titolare del Trattamento per il riscontro con gli interessati, presso NO MOD IPC-07/11 Pagina 5/7

S2C SPA Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni; Funzione Tutela dei Dati Personali, Lungotevere degli Altoviti, 2-00186 Roma, (tel. 0668891748), (email - privacy@s2cspa.it) (12). Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della catena assicurativa - apponendo la Sua firma in calce: Emessa in MILANO il 30/11/2015 MOD IPC-07/11 Pagina 6/7

NOTE S2C Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni 1) Come previsto dall art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 2) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, coobbligati, ecc.); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino). 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 5) Cioè dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d), del Codice. 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;. (v. tuttavia anche nota 10); - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); - ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati; - CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del conto consortile RC Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli; le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137; - nonché altri soggetti, quali: Banca d Italia, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle Infrastrutture Motorizzazione civile e dei Trasporti in Concessione, il quale, in base all art. 226 cod. strad., gestisce l Archivio nazionale dei veicoli e l anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell Economia e delle Finanze - Anagrafe Tributaria, ai sensi dell art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l assicurato); Magistratura; Forze dell ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. 8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizione di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. 9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l operazione di diffusione di dati. 10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino). 11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l integrazione occorre vantare un interesse. L opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l opposizione presuppone un motivo legittimo. 12) L elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. MOD IPC-07/11 Pagina 7/7