PERIZIE E CONSULENZE ISTRUZIONI PER L USO. ACOI Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani. Gruppo di Studio Medicina e Legalità



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PERIZIE E CONSULENZE ISTRUZIONI PER L USO ACOI Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani Gruppo di Studio Medicina e Legalità A

B

Medicina e Legalità, gruppo di studio indipendente, straordinario laboratorio di ricerca, prosegue la propria azione divulgativa con questo ultimo elaborato che emerge come prodotto esaustivo da una approfondita dialettica tra le varie professionalità del Gruppo: magistrati, medici-legali, avvocati e chirurghi. I manuali pratici istruzioni per l uso fino ad oggi pubblicati hanno ottenuto riconoscimenti unanimi dal mondo dei chirurghi e, più in generale, dalle Istituzioni correlate alle problematiche trattate. Non crediamo sia un caso che le migliaia di copie stampate siano rapidamente terminate, pur essendo i relativi testi fin da subito disponibili e scaricabili dalla home page del nostro website www.acoi.it. L Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani è fiera di aver fortemente supportato tali iniziative ed è ragionevolmente consapevole che il percorso complesso dello studio dei fenomeni, della informazione, della conoscenza approfondita delle regole e dei processi, fondato sul dialogo e sul confronto, ancorché serrato, tra le componenti, debba rappresentare la strada maestra per raggiungere una capillarmente diffusa consapevolezza e che soltanto la piena conoscenza degli strumenti e delle norme potrà condurre ad una adeguata condotta professionale. Il presente manuale (il 5 ) esce con eccezionale tempestività proprio in un momento nel quale è in discussione, nelle aule parlamentari, il ddl sulle Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario nel cui contesto sono trattate le tematica relative a Albo nazionale dei consulenti tecnici d ufficio per vertenze sulla responsabilità professionale del personale sanitario e Nomina dei consulenti tecnici d ufficio. L A.C.O.I., in una audizione congiunta con la S.I.C. presso la Commissone Sanità del Senato della Repubblica, ha segnalato i fattori negativi della regolamentazione attuale e formulato proposte motivate: dalla istituzione di un albo che contenga la suddivisione dei chirurghi distinta in sottocategorie corrispondenti alle varie specializzazioni e composto sulla base di valutazioni di una commissione con componenti della magistratura, degli Ordini

e Società Scientifiche, dalla possibilità di una nomina extraterritoriale, al vincolo della nomina dei soli iscritti nell Albo ed alla ridefinizione di tariffe adeguate. Non è un caso che il manuale abbia il sottotitolo istruzioni per l uso. E il Magistrato che prende la decisione definitiva e, a tal fine, si avvale delle valutazioni tecniche di ausiliari (CTU e perito) che nella sostanza costituiscono l elemento fondante del giudizio di colpevolezza o meno cui giungerà il giudicante. Con estremo interesse ed attenzione pertanto scorreremo il testo per meglio conoscere quale sia il ruolo del perito-consulente tecnico nei giudizi di responsabilità professionale, comprendendo meglio quali siano le facoltà ed i poteri relativi; apprenderemo quali siano i percorsi e lo svolgimento delle operazioni peritali; quali le regole di condotta cui attenersi nell espletamento del proprio incarico ed infine, tra le molte altre cose, troveremo la risposta al perchè accettare l incarico di consulente tecnico o di perito?. Sono certo che le informazioni che tutti noi potremo ricavare da una approfondita lettura di questa opera, che arricchisce la produzione di eccellenza del Gruppo e gratifica l impegno dell A.C.O.I., saranno profondamente utili al Chirurgo italiano nell espletamento della propria professione sia all interno delle sale operatorie che al di fuori di esse. Rodolfo Vincenti Presidente Nazionale A.C.O.I.

Indice 1 INTRODUZIONE 2 IL PERITO, IL CONSULENTE TECNICO ED IL LORO RUOLO IL PROCEDIMENTO PENALE 1.1 IL PERITO DEL GIUDICE 1.2 IL CONSULENTE TECNICO DEL PUBBLICO MINISTERO E DELLE ALTRE PARTI PRIVATE IL PROCESSO CIVILE 1.3 IL CONSULENTE TECNICO D UFFICIO 1.4 IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE 3 COME SI REDIGE UNA RELAZIONE TECNICA IN TEMA DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE SANITARIA 4 LA RESPONSABILITA DEL PERITO E DEL CONSULENTE TECNICO 5 CRITICITA DEL SISTEMA: RIFLESSIONI 6 MODULISTICA: ALCUNI ESEMPI

F

Introduzione PERCHÈ ACCETTARE L INCARICO DI PERITO O CONSULENTE TECNICO Il giudizio di responsabilità professionale sanitaria, sempre più frequentemente abbreviata in malpractice, è tutt altro che semplice ma, giova ricordarlo prima di approfondire il ruolo dello specialista medico-legale e degli altri professionisti sanitari, la decisione è sempre e comunque rimessa ad un magistrato. In tale campo questi si avvale, pero, di soggetti che assumono la denominazione di consulenti (del pubblico ministero o delle parti nel processo penale), di periti (del giudice penale), di consulenti tecnici d ufficio (detti CTU, del giudice civile) e di consulenti tecnici di parte (detti CTP, delle parti nel giudizio civile). Di seguito, utilizzeremo questi specifici termini tecnici nei rispettivi ambiti ed il termine unico perizia/consulenza per definire l attività e gli elaborati di questi soggetti. La consulenza tecnica d ufficio e la perizia, con grandissima frequenza, costituiscono uno degli elementi fondanti il giudizio. Proprio in considerazione di quanto precede, decidere se avvalersi di un medico-legale o di uno specialista della branca di cui si discute è fondamentale, come ben noto agli operatori di giustizia ed a chi abbia comunque avuto a che fare con problematiche di responsabilità professionale. Riteniamo che la scelta migliore possibile sia certamente quella della formazione di un collegio costituito da un medico legale e da (almeno) uno specialista della materia oggetto dell incarico peritale/consulenziale. D altra parte anche il codice deontologico medico in vigore dal 2006, per la prima volta ha sancito il dovere del professionista, che si appresti a svolgere attività medico-legale, di richiedere l associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta in aggiunta a quello di possedere effettiva preparazione medico-legale. Al giorno d oggi non è, infatti, più pensabile che lo specialista in medicinalegale possa affrontare problematiche sempre più appannaggio di cosiddetti

superspecialisti senza l ausilio di un professionista sanitario esperto nella materia della quale si discute. Allo stesso modo, lo specialista clinico, da solo, non è in grado di muoversi con sufficiente destrezza all interno delle rigide norme che regolano lo svolgimento di una perizia/consulenza svolta per conto di un magistrato o di una parte processuale, e di sviluppare la propria analisi con la corretta metodologia medicolegale (molto differente, per esempio, da un contributo scientifico da pubblicare su una rivista specializzata). La medicina evolve e si aggiorna con una rapidità sorprendente ed a tale proposito vale la pena di sottolineare come anche lo specialista di branca, per esempio un chirurgo addominale, non sarà, automaticamente, professionista adeguato ed idoneo a trattare una qualsiasi ipotesi di responsabilità professionale nel campo della chirurgia generale per il solo fatto di possedere il diploma di specializzazione,. E, infatti, dato ormai indiscusso che la chirurgia, così come praticamente tutte le altre specializzazioni, si suddivida in tante sottospecializzazioni (laparoscopia, robotica, ecc.. ). È, dunque, di fondamentale importanza che lo specialista della branca, a cui afferisce il sanitario al quale viene addebitato il comportamento inadeguato, pratichi quotidianamente la metodica della quale si discute e non sia un conoscitore generico della materia, o peggio ancora, vanti un titolo accademico acquisito magari da anni, ma mai concretamente utilizzato. L incarico di perito e consulente in ambito sanitario è stato tradizionalmente affidato al solo medico legale; per quanto finora si è detto, il suo ruolo è destinato ad evolvere e a caratterizzarsi anche per specifici compiti di collegamento e coordinamento tra i soggetti del processo ed, in particolare, con gli altri sanitari esperti dei vari settori della medicina e della chirurgia. Egli infatti sarà in grado, dopo un breve studio preliminare del caso, sempre

auspicabile, di segnalare quanti siano gli specialisti necessari per formare il collegio di sanitari e di suggerire in quali settori specialistici reclutarli. Potrà, altresi, facil mente addentrarsi nell ufficioso mondo delle sottospecializzazioni, ovvero dei campi di specifico interesse del singolo professionista, cosicché non capiti, per fare un esempio eclatante ma certo non avulso da ciò che quotidianamente accade, che uno specialista chirurgo non avvezzo alla videolaparoscopia giudichi di un intervento attuato con tale tecnica. Lo specialista medico-legale spesso conosce anche le interazioni esistenti tra vari capiscuola e quei professionisti che, cresciuti sotto un determinato maestro ma poi migrati altrove, potrebbero non essere la scelta migliore per valutare un caso che veda implicata la propria scuola di origine. Anche il livello della competenza del sanitario oggetto di indagine o di giudizio è elemento da tenere presente nella formazione del collegio; il medico legale potrà valorizzarlo evidenziando l inopportunità di far giudicare l operato di un professionista di media esperienza da uno specialista di fama internazionale, o viceversa. Concludendo, il primo ruolo del medico legale dovrebbe essere quello di fungere da punto di riferimento per la formazione di un valido e competente collegio. Il secondo compito dello specialista medico legale è certamente quello di garantire il rispetto e l osservanza delle regole processuali che gli specialisti di branca clinica o chirurgica, in genere, non conoscono compiutamente, essendo sino ad ora mancata una sufficiente attenzione alla formazione interdisciplinare. Vi è poi un terzo compito del medico legale, ovvero quello di garantire l applicazione di una metodologia peritale corretta, requisito che fonda la differenza tra una perizia/consulenza ben fatta e comprensibile per il magistrato ed un lavoro scientificamente compiuto ma giuridicamente incompleto e quindi di difficile utilità processuale. Una perizia/consulenza, infatti, nasce in sede sanitaria, quindi come espressione di una scienza, ma poi è utilizzata in sede giurisdizionale, in

un campo, cioè, ove si applicano metodi e categorie del tutto diverse e proprie del diritto. Sotto questo profilo, in particolare, il medico legale dovrà portare all interno del costituito collegio un corretto metodo di analisi, che deve prevedere come minimo - ragionamenti solo ex ante e mai ex post e che, prescindendo da convincimenti personali, deve rappresentare il cd. stato dell arte. Chiarita l importanza della perizia/consulenza, diviene facile comprendere perché sia fondamentale che gli ausiliari del giudice siano realmente idonei all incarico e, quindi, la necessità che specialisti chirurghi o clinici in attualità di lavoro siano disponibili a far parte di collegi medico-legali. L aumento della competenza all interno dei collegi peritali e, più ancora, la piena coerenza delle concrete conoscenze scientifiche dei consulenti del giudice rispetto alla problematica della quale si discute, costituisce un passo avanti di fondamentale importanza verso una garanzia di valutazione dell operato dei medici il più possibile scientifica : ciò non potrà mai accadere senza il contributo di chi quella materia quotidianamente pratica. Non potrà, quindi, apparire un compito ingrato o, tantomeno, una perdita di tempo, partecipare ad un attività di consulenza/perizia collegiale al fine di rendere un contributo tecnico di alta qualità, impossibile senza la disponibilità di specialisti validi, aggiornati ed esperti nello specifico settore del quale si deve dissertare. La mancanza di tale apporto, come è facile comprendere da quanto fin qui esposto, crea pregiudizio sia al sanitario sottoposto al vaglio giurisdizionale che all interesse pubblico, rischiando di lasciare senza conseguenze comportamenti professionalmente e tecnicamente scorretti.

Capitolo 1 IL PERITO, IL CONSULENTE TECNICO ED IL LORO RUOLO Le norme processuali civili e penali, nella loro funzione di regolazione e scansione del processo, prevedono istituti giuridici attraverso cui permettere l ingresso del sapere scientifico all interno della ricostruzione processuale dei fatti che caratterizzano la vicenda sottoposta al giudice. Attraverso il ricorso a soggetti qualificati il processo si arricchisce e permette di suppor tare il giudice, il pubblico ministero e le parti processuali, nelle conoscenze specifiche di ambiti specialistici e connotati da grande complessità. IL PROCEDIMENTO PENALE Preliminarmente alla disamina delle norme vigenti nella materia qui in discussione, va ricordato che il procedimento penale è suddiviso in due fasi: - la fase delle indagini preliminari, durante la quale il pubblico ministero deve compiere ogni attività utile all accertamento dei fatti, anche a favore della persona sottoposta ad indagini; - la fase del giudizio, che può svolgersi nelle forme dei procedimenti speciali (giudizio abbreviato, giudizio immediato, del c.d. patteggiamento cioè l applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto) o del rito ordinario, alla conclusione della quale il giudice deve decidere. In entrambe le fasi l autorità giudiziaria può avvalersi di uno o più soggetti qualificati per l introduzione di conoscenze scientifiche nel procedimento. Quando il soggetto dotato di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche è nominato dal pubblico ministero prende il nome di consulente tecnico; quando è nominato dal giudice, di perito. Il pubblico ministero può nominare il consulente tecnico sia nelle indagini preliminari che nella fase del giudizio. Il giudice può nominare il proprio perito sia nella fase del giudizio che nel corso dell incidente probatorio (vedi paragrafo successivo). Le altre parti processuali possono nominare propri consulenti di parte sia in fase di indagini preliminari che durante il giudizio. 1

1.1 Il PERITO DEL GIUDICE QUANDO PUO ESSERE DISPOSTA LA PERIZIA? La perizia può essere disposta per raggiungere tre diverse finalità: svolgere indagini al fine di reperire dati probatori, acquisire dati selezionati e fornire un interpretazione degli stessi, acquisire valutazioni sui dati raccolti. Il giudice può disporre la perizia d ufficio, ma anche su sollecitazione motivata delle parti, in due diverse fasi processuali: - nella fase dibattimentale del giudizio, momento processuale nel quale vengono assunte le prove - nell incidente probatorio, fase che si svolge durante le indagini preliminari, per un acquisizione probatoria non rinviabile (es. perizia medico-legale su persona affetta da patologia soggetta ad evoluzione). COME VIENE SCELTO IL PERITO? Il codice di procedura penale consente al giudice di nominare il perito scegliendolo all interno dell apposito albo istituito presso ogni tribunale oppure tra persone fornite di particolari competenze nella specifica disciplina oggetto del processo. QUALI SONO LE CONDIZIONI PERSONALI OSTATIVE ALLO SVOL- GIMENTO DEL RUOLO DI PERITO? Il perito ha l obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra un motivo di astensione/ ricusazione. Deve astenersi, e puo essere ricusato, nelle seguenti ipotesi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli 2

b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti, è prossimo congiunto di lui o del coniuge c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull oggetto del procedimento fuori dall esercizio delle funzioni giudiziarie d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero g) se si trova in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela, affinità e coniugio con la altre parti processuali e/o legate al fatto di aver partecipato, ad altro titolo, al procedimento. Il perito può inoltre astenersi, ma non essere ricusato, quando: h) sussistano altre gravi ragioni di convenienza. Al momento del conferimento dell incarico il perito ha l obbligo di dichiarare se si trova in una delle ipotesi di astensione. Il codice prevede che possa astenersi o essere ricusato prima che siano esaurite le formalità di conferimento dell incarico. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere, però, presentata successivamente prima che il perito abbia dato il proprio parere nei casi in cui i motivi di astensione o di ricusazione siano sopravvenuti o siano divenuti noti dopo il conferimento dell incarico. Non possono essere nominati periti: gli interdetti dai pubblici uffici o gli interdetti o sospesi dall esercizio di una professione; chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; chi non può essere assunto come testimone; chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Inoltre, quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito. 3

IL PERITO PUO ESSERE SOSTITUITO? - se, per cause a lui imputabili, non fornisce il proprio parere nel termine fissato dal giudice - se non ottiene la richiesta proroga del termine concesso per rispondere ai quesiti - se svolge negligentemente l incarico affidatogli. La sostituzione può comportare la condanna del perito sostituito al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende. QUANTI SOGGETTI PUO NOMINARE IL GIUDICE COME PERITI? Di regola il giudice nomina un solo soggetto come perito; qualora, pero, le indagini e le valutazioni risultino particolarmente complesse, ovvero richiedano distinte conoscenze in discipline diverse, può affidare l espletamento della perizia a più persone. Se autorizzato, il perito può avvalersi di propri ausiliari per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti o valutazioni. DALLA NOMINA AL DEPOSITO DELLA RELAZIONE La perizia è disposta dal giudice con ordinanza motivata contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell oggetto dell incarico peritale, la data dell udienza fissata per la sua comparizione personale, dati tutti che vengono comunicati all interessato mediante citazione. All udienza il perito deve presentarsi per il conferimento e l accettazione dell incarico che assume con l impegno ad adempiere all ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità ed a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali. Il giudice formula i quesiti, sentiti i consulenti tecnici, il pubblico ministero ed i difensori. Al fine di consentire l espletamento delle operazioni, il perito puo essere autorizzato a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti o contenuti nel fascicolo del giudice, ma anche di quelli esistenti presso presidi sanitari pubblici o privati. 4

Al termine dei necessari accertamenti, il perito risponde ai quesiti con un parere contestuale alla formulazione degli stessi, che viene raccolto nel verbale di udienza, oppure, assai piu frequentemente, depositando successivamente un elaborato scritto. QUALI SONO I TERMINI PER L ELABORAZIONE DELLA PERIZIA? Se i quesiti sono complessi il perito può chiedere al giudice che gli sia concesso un certo lasso di tempo per poter predisporre l elaborato. Il giudice gode di discrezionalità nel concedere tale termine entro un massimo di 90 giorni. Eventuali proroghe, ciascuna non superiore a 30 giorni, possono essere concesse entro la complessiva durata di sei mesi. L ESAME DEL PERITO Il codice prevede una modalità specifica con la quale la perizia entra nel processo. Il processo penale è improntato ai principi di oralità e di rispetto del contraddittorio e, pertanto, la legge prevede che, successivamente al deposito della perizia, il perito sia convocato in un udienza nella quale viene esaminato, dapprima, dal giudice e, poi, anche dal pubblico ministero e dai difensori. LE CONCLUSIONI DELLA PERIZIA SONO VINCOLANTI PER IL GIUDICE? Il giudice è definito peritus peritorum giacchè, in forza del principio del libero convincimento, può valutare liberamente i risultati dell accertamento peritale. In tema di valutazione della prova, il presupposto della correttezza della decisione è costituito dalla motivazione che la giustifica. Da ciò deriva che il giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e dai consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile, purché illustri le ragioni della scelta operata in modo accurato, attraverso un percorso logico congruo dimostrando, altresi, di aver valutato le argomentazioni del perito e di 5

non aver ignorato quelle del/i consulente/i attraverso un metodo rigoroso e razionale. (Analoghi principi valgono per il processo civile). 1.2 IL CONSULENTE TECNICO DEL PUBBLICO MINISTERO E DELLE ALTRE PARTI PRIVATE La perizia fonda un sapere comune a parti e giudice sulle questioni esorbitanti dallo scibile consueto: ma un dialogo adeguato esige strumenti e chi li sappia usare; a tale funzione sono chiamati i consulenti tecnici, coadiutori degli antagonisti (Cordero) SCOPO DELL INCARICO Allo scopo di esercitare e rendere effettivo il principio del contraddittorio, accanto al potere riconosciuto al giudice di farsi affiancare da un perito il codice attribuisce alle parti quello di farsi assistere da propri ausiliari. La nomina di un consulente tecnico deve considerarsi un vero e proprio diritto riconosciuto alle parti private quale esternazione del diritto di difesa di rango costituzionale: come tale è garantito anche in favore dei non abbienti, a spese dello Stato. CHI PUO NOMINARE IL CONSULENTE TECNICO? - il pubblico ministero Questi è limitatamente vincolato nella scelta: l art. 73 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale dispone infatti che, di regola, il pubblico ministero debba scegliere il proprio consulente fra una delle persone iscritte negli albi dei periti. Nella prassi, frequentemente, si avvale di specialisti non iscritti all albo atteso che la norma citata non impone alcun obbligo di motivare una scelta contraria. - le parti private L indagato, l imputato, la persona offesa, la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, sono libere di scegliere il proprio consulente. 6

QUANDO PUO ESSERE NOMINATO? Nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero puo nominare un consulente tecnico per espletare operazioni tecniche che richiedono specifiche competenze, anche autorizzandolo ad assistere a singoli atti d indagine. In particolare: - quando l incarico conferito al consulente tecnico riguarda un accertamento tecnico di tipo ripetibile ossia relativo a persone o cose non soggette a modificazione (ad esempio, la lettura e valutazione della sola documentazione clinica) il pubblico ministero ha facoltà di nominarlo senza avvisare l indagato e la persona offesa - quando, invece, l accertamento è di tipo irripetibile relativo quindi a persone o cose soggette a modificazione inevitabile (ad esempio, si tratti di valutare l esistenza di una patologia in corso di evoluzione oppure di effettuare un autopsia sul cadavere di una persona deceduta per sospetta malpractice) il pubblico ministero deve avvisare tutte le altre parti processuali del giorno, dell ora e del luogo in cui avverrà il conferimento di incarico, avvertendoli della facoltà di nominare a loro volta dei propri consulenti. In tale sede formulerà i quesiti nel contraddittorio con l indagato, la persona offesa, i rispettivi difensori e consulenti tecnici i quali hanno, inoltre, facoltà di partecipare agli accertamenti tecnici e di formulare osservazioni e riserve. Nella fase dibattimentale: - se è stata disposta la perizia dal giudice, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare dei propri consulenti tecnici in numero massimo non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti - se non è stata disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private possono nominare propri consulenti in numero non superiore a due. Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche con memorie scritte. CHI NON PUO ESSERE NOMINATO CONSULENTE? Al consulente tecnico si applicano le norme su incapacità/incompatibilità del perito, già illustrate nel precedente paragrafo. 7

QUALI SONO LE FACOLTA ED I POTERI DEL CONSULENTE TECNICO? Nel corso delle indagini preliminari, il consulente del pubblico ministero ha facoltà di visionare ed acquisire copia degli atti e dei documenti del fascicolo del pubblico ministero nonché, ove autorizzato, di quelli esistenti presso i presidi sanitari; puo, inoltre, assistere a singoli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria da questi delegata (ad esempio, sopralluoghi, ispezioni, interrogatori, assunzione di informazioni testimoniali), Durante il giudizio, la sua attività può esplicarsi sia nel momento del conferimento dell incarico al perito sia nel corso dell attività peritale vera e propria: a) ha diritto di assistere al conferimento dell incarico al perito; in particolare, ha il significativo potere di intervenire nella formulazione dei quesiti b) ha diritto di partecipare alle operazioni peritali anche proponendo al perito lo svolgimento di specifiche indagini finalizzate ad integrare quelle già esperite (entro i limiti dell incarico conferito) e formulando osservazioni e riserve di cui quest ultimo, organo tecnico e imparziale, deve dare atto nella relazione peritale c) in ipotesi di nomina tardiva (cioè successiva al compimento delle operazioni peritali) ha diritto di esaminare la relazione del perito e di chiedere al giudice di essere autorizzato ad esaminare persone, cose o luoghi che siano stati oggetto dell attività peritale, senza pero ritardare il compimento delle attività processuali d) può legittimamente svolgere, anche quando non è stata disposta la perizia, degli accertamenti e riferirne al giudice mediante memoria scritta. 8

IL PROCESSO CIVILE Nell ambito del processo civile per malpractice - instaurato dal paziente per ottenere il risarcimento di danni - gli accertamenti medico legali possono essere demandati a due figure: quella del consulente tecnico d ufficio, nominato dal giudice, e quella del consulente di parte, nominato dal preteso danneggiato o dal preteso danneggiante a sostegno delle proprie rispettive posizioni. 1.3 IL CONSULENTE TECNICO D UFFICIO SCOPO DELL INCARICO AL CTU Il consulente tecnico d ufficio è un ausiliario del giudice, indipendente dalle parti, al quale viene conferito il compito di fornire le conoscenze tecniche necessarie per valutare o accertare un fatto. Nel primo caso (CTU cd. deducente) l affidamento dell incarico presuppone esaurita la raccolta delle prove in quanto ha per oggetto proprio la loro valutazione tecnica. Nel secondo caso (CTU cd. percipiente) l incarico ha per oggetto anche l accertamento delle situazioni di fatto che non possono essere rilevate se non con l ausilio di particolari competenze di settore. Di regola, però, i fatti sui quali si fonda la domanda giudiziale vanno provati dalle parti e non devono essere direttamente accertati dal CTU, eccezion fatta per i casi in cui gli ordinari mezzi di prova siano insufficienti a dimostrare l esistenza dei fatti stessi. In ogni caso, il CTU dovrà attenersi strettamente ai limiti dell incarico conferitogli, omettendo di accertare unilateralmente fatti non espressamente demandati alla sua cognizione e limitandosi a vagliare quei fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, da queste necessariamente devono essere provati. 9

COME VIENE SCELTO IL CONSULENTE TECNICO D UFFICIO? Il giudice civile, per regola generale, è tenuto a scegliere il proprio consulente tra quelli iscritti all albo istituito presso il proprio tribunale, all interno della categoria di esperti che gli interessa. Eccezionalmente, e motivatamente, puo sceglierlo anche tra quelli iscritti all albo di altro tribunale o tra professionisti non iscritti ad alcun albo. MOTIVI DI RICUSAZIONE Il consulente scelto tra gli iscritti ad un albo (diversamente dal consulente non iscritto) ha un vero e proprio obbligo di prestare il suo ufficio, salva l esistenza di motivi di astensione o di ricusazione. A tutela delle parti ed al fine di garantire l imparzialità formale e sostanziale del consulente, il codice di procedura civile prevede che questi possa essere ricusato per le stesse ragioni per le quali puo esserlo il giudice, e cioè, in particolare, per ragioni analoghe a quelle già viste con riferimento al perito del giudice penale. MOTIVI DI ASTENSIONE Diversamente che per la ricusazione, il codice di procedura civile non indica i motivi di astensione. Per tale ragione si ritiene che valgano quelli determinanti la ricusazione o altre ragioni di grave convenienza (ad esempio, l aver prestato la propria opera per una delle parti, l aver già fatto da CTU in altro grado del giudizio, l essere stato nominato CTP da una delle parti). Il consulente che non ritiene di accettare l incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l ha nominato, almeno tre giorni prima dell udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione. 10

QUANTI ESPERTI POSSONO ESSERE NOMINATI DAL GIUDICE? Il giudice è tenuto a nominare un consulente e, solo eccezionalmente, può nominarne più di uno. Peraltro, l esigenza di compiere accertamenti che richiedono professionalità diverse (ed è il caso della responsabilità professionale medica) è considerata motivo legittimo per la nomina di un collegio di periti. In tal caso, ognuno degli specialisti diventa ausiliario del giudice ed è chiamato all elaborazione collegiale della relazione. IL CTU PUO DELEGARE LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE OPERAZIONI PERITALI AD UN PROPRIO AUSILIARIO? Per l espletamento dell incarico può accadere che il consulente nominato dal magistrato intenda avvalersi di un collaboratore nello svolgimento di un ruolo meramente integrativo e servente senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, purché non vi sia una traslazione dell incarico giudiziario del perito d ufficio allo specialista. (Cass. 21686/06). E il caso del medico specializzato in medicina interna che deleghi al radiologo l esecuzione di una radiografia. Ciò è possibile e legittimo nei limiti in cui l analisi del referto sia comunque compiuta dal CTU e non dal suo ausiliario. E il CTU che ha l onere di remunerare l ausiliario nonchè di controllare e vagliare il suo operato prima di recepirlo nella propria relazione. Vale notare che, nel caso che precede, proprio in considerazione della peculiarità dell apporto dell ausiliario (chiamato alla mera esecuzione tecnica di un particolare adempimento) c è dissenso sul diritto dei consulenti di parte di partecipare alle operazioni compiute dall ausiliario. INCOMBENTI PROCESSUALI A CARICO DEL CTU Con ordinanza comunicata all interessato a cura della cancelleria, il giudice fissa un udienza per la comparizione personale del consulente, il conferimento dell incarico, il suo giuramento e la formulazione del cd. quesito. 11