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COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA Provincia di Olbia Tempio Piazza Villamarina 07028 tel 0789 740900 fax 0789 754794 info@comunesantateresagallura.it Settore Socio-Assistenziale e Sanitario Ufficio Servizi Sociali serviziosociale@comunesantateresagallura.it tel. 0789/740912 Fax. 0789/740970 UFFICIO SERVIZI SOCIALI Allegato A Approvato con la Determinazione n. 325 del 12.07.2013 Bando per l assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l annualità 2013 Indetto ai sensi dell art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo Nazionale per l accesso alle abitazioni in locazione, modificato dalla Legge 269 del 12.11.2004; Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi; L.R. 13/89; D.P.R.28/12/2000 n. 445; Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/28 del 27.06.2013. Il Responsabile del Servizio RENDE NOTO Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l integrazione dei canoni di locazione per l anno 2013. Scadenza presentazione domande VENERDI 06 SETTEMBRE 2013 Il termine sopra indicato è perentorio. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato o incomplete.

Art. 1 Requisiti per l ammissione al contributo Possono essere ammessi al Fondo soltanto i soggetti in possesso di tutti i sotto indicati requisiti: a) Residenza anagrafica nel Comune di Santa Teresa Gallura al momento della presentazione della domanda; b) Essere residenti nell alloggio per il quale si chiede il contributo, alla data della pubblicazione del bando, permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni; c) Non essere titolare di diritti di proprietà o, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come stabilito dall art. 2 L.R. n. 13/89, nel territorio del comune di Santa Teresa Gallura o ubicato in qualsiasi località; d) Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente; e) Titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; f) Titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001- site nel comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva; g) Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; h) Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto legge 25.06.2008 n. 112 Capo IV art. 11 convertito con Legge 6 Agosto 2008 n. 133); i) Collocazione in una delle seguenti fasce di reddito: fascia A reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a due pensioni minime INPS pari a 12.881,18 rispetto al quale l incidenza del canone annuo corrisposto sia superiore al 14% (Fascia A) - l ammontare del contributo per ciascun richiedente è

destinato a ridurre sino al 14% l incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a 3.098,74; fascia B reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati, rispetto al quale l incidenza del canone annuo corrisposto sia superiore al 24% (Fascia B); l ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a 2.320,00. Per la fascia B i limiti di reddito vengono determinati incrementando progressivamente (+19%, + 43%, + 67% e + 75%) il limite di reddito previsto per l accesso all edilizia sovvenzionata pari a 12.943,98 e la composizione del nucleo familiare come di seguito specificato: 1 o 2 persone 15.403,33 (+ 19%) 3 persone 18.509,89 (+ 43%) 4 persone 21.616,44 (+ 67%) 5 o più persone 22.651,96 (+ 75%) j) Non essere sottoposto a provvedimento di sfratto per morosità già convalidata relativamente all alloggio in locazione per il quale si chiede il contributo; k) Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale; l) Il reddito del nucleo familiare va diminuito di 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell erogazione del contributo. Art. 2 Redditi del nucleo familiare a) Il limite di reddito, richiesto per la partecipazione al presente bando (lettera h dell art. 1), sarà determinato con riferimento al reddito annuo fiscalmente imponibile di tutti i componenti del nucleo familiare (art. 3). Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dal CUD 2013 relativo ai redditi 2012, occorre prendere in considerazione quello riportato nella parte B al rigo 1, nel caso di Dichiarazione dei Redditi o di 730 quello espressamente indicato quale reddito imponibile ; b) Le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura;

c) Per i soggetti che dichiarano un reddito uguale o superiore a zero ma inferiore al canone di locazione pagato, l ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale sia indicato esplicitamente la fonte accertabile del reddito che consenta al Dichiarante di assolvere al pagamento del canone di locazione e che gli consenta di provvedere al proprio sostentamento e a quello della sua famiglia (L Ufficio Servizi Sociali potrà richiedere ulteriore documentazione, nonché disporre delle verifiche, anche tramite altre istituzioni ed al fine di acquisire informazioni, qualora quanto dichiarato risultasse in evidente discordanza con il tenore di vita del nucleo familiare); Art. 3 Nucleo familiare Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda (l ufficio Servizi Sociali potrà disporre delle verifiche riguardanti lo stato di residenza anche tramite altri uffici o istituzioni in caso di ragionevoli dubbi su quanto dichiarato). Ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenne. Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, entro la data prevista per la presentazione delle opposizioni alla graduatoria provvisoria, dichiarazione attestante l intervenuta sentenza di separazione. Art. 4 Criteri per la formazione della graduatoria a) Il Comune procede all istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza al contenuto del presente bando; b) Sarà formulata una graduatoria comunale, distinta in fascia A e in fascia B, ogni richiedente ammesso sarà inserito nella fascia di appartenenza; c) Il Comune nei giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande approva la graduatoria degli aventi diritto; d) La graduatoria, è pubblicata all albo pretorio. Avverso la graduatoria è possibile proporre ricorso entro 15 gg. dalla pubblicazione all Albo Pretorio, tramite domanda indirizzata al Sindaco;

Art. 5 Calcolo del contributo Il calcolo del contributo spettante a ciascun soggetto avente diritto viene effettuato con riferimento ai criteri fissati dalle lettere a) e b) del comma 3, art. 2 del D.M.LL.PP. 7/6/99 e secondo le disposizioni della Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/56 del 19.05.2011 (punto 4 Allegato n. 1 ), ed è riferito al periodo di effettiva validità del contratto di locazione. Il contributo decorre dal 1 gennaio 2013 e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta e fino al 31 Dicembre 2013. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni. Il fondo trasferito dalla Regione Autonoma Sardegna al Comune di Santa Teresa Gallura verrà poi ripartito tra i beneficiari in maniera proporzionale. Art. 6 Modalità di erogazione del contributo Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Sardegna, previa verifica che i requisiti dichiarati in fase di presentazione dell istanza siano stati mantenuti per tutto il periodo cui l istanza si riferisce e previa verifica della regolarità nei pagamenti del canone di locazione. Art. 7 Presentazione delle domande Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze debitamente sottoscritte, devono indicare l indirizzo e il numero di telefono al quale trasmettere le comunicazioni relative al presente bando, ed essere presentate all Ufficio Protocollo del Comune di Santa Teresa Gallura P.zza Villamarina n. 1 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 il Martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 entro e non oltre il giorno VENERDI 06 SETTEMBRE 2013. Art. 8 Controlli e sanzioni Ai sensi dell art. 71 del DPR. 445/2000 spetta all Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, sulla veridicità della documentazione presentata. Ferme restando le sanzioni penali previste dall art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando le denunce alle Autorità competenti.

L Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite. Art. 9 Ufficio competente L Ufficio comunale competente è l Ufficio Servizi Sociali, Ingresso via del Porto n. 5 (ex Locale Polizia Municipale), Santa Teresa Gallura Tel. 0789/740912 740928 740956 Fax. 0789/740970. E. mail : serviziosociale@comunesantateresagallura.it Giorni di apertura al pubblico: Martedì dalle 10:00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00 Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 Venerdì Sportello Sociale Frazioni di San Pasquale e Porto Pozzo (VEDERE CALENDARIO APERTURA C/O UFFICIO TURISTICO PORTO POZZO BIBLIOTECA COMUNALE SAN PASQUALE) dalle 10.00 alle 11.30. Responsabile del Procedimento è l Istruttore Amministrativo Tatti Sonia. Santa Teresa Gallura 16.07.2013 Il Responsabile del Settore Socio-assistenziale e sanitario f.to Dr.ssa Vulpis Angela