REGOLAMENTO DELL ATTIVITA NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI



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Istituto Comprensivo Zona Est "Aldo Moro" Fabriano (AN) Via Aldo Moro, n. 4-60044 Fabriano (AN) tel. +39 0732 779005 fax +39 073 2709353 e-mail: anic84500p@istruzione.it p.e.c: anic84500p@pec.it; sito web: www.icaldomorofabriano.gov.it REGOLAMENTO DELL ATTIVITA NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n.

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI A NORMA DELL ART.125, COMMA 10, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 / 2006 VISTE le norme sull autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99; VISTO il D.I. n. 44/2001; VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge 94/97 D.Lgs. 296/97; VISTO il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D. Lgs.vo 150/2009 di attuazione della Legge 15 del 04.03.2009; VISTA la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005; VISTO il nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; RITENUTO necessario che anche le Istituzioni scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, debbano individuare l oggetto ed i limiti di spesa con riguardo alle specifiche esigenze dell Istituto, ai sensi dell art. 125 del D.Lgs 163/2006; nella seduta del con delibera n. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO ha adottato il regolamento per lo svolgimento dell attività negoziale nei termini che seguono. Art. 1 PRINCIPI GENERALI 1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l acquisizione in economia di forniture di beni e servizi da parte dell Istituzione scolastica nell ambito delle disponibilità finanziarie previste nel Programma Annuale deliberato dal Consiglio di Istituto, per importi di spesa sino a alla soglia comunitaria attualmente vigente di 130.000. 2. Le disposizioni del presente Regolamento sono redatte a norma dell art. 125, comma 10, del Decreto Legislativo n. 163 in data 12 aprile 2006 e dell art. 9 del D.P.R. n. 207 in data 5 ottobre 2010 di esecuzione del predetto Decreto Legislativo, e della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 2 PROCEDURA DI CONTRATTAZIONE PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 1. Le acquisizioni di forniture di beni e servizi disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con le seguenti modalità: amministrazione diretta: l Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente eventuali beni che dovessero rendersi necessari; affidamento diretto: per importi di spesa fino a 5.500,00 con esclusione dell IVA è consentita, a cura del dirigente scolastico, la trattativa con un unico soggetto; affidamento mediante procedura di contrattazione ordinaria: ai sensi del D.I. n. 44/2001 per importi di spesa da 5.500,00 sino a 40.000,00; cottimo fiduciario: procedura negoziata in cui le forniture di beni e servizi vengono affidate a soggetti esterni e possono presentare un offerta solo gli operatori economici invitati dall Istituto. Art. 3 ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE 1. L attività contrattuale compete al Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, a norma dell art. 10 del Decreto Legislativo sopra citato, assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), con gli obblighi ad essa correlati, per la individuazione delle Ditte e la scelta dei preventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, per la sottoscrizione dei contratti e/o la lettera di ordinazione del materiale. Il Dirigente Scolastico si avvale dell attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 2. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell ambito del Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. 3. L affidamento di acquisti, appalti, e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o consultazione dell elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria. 4. L albo degli operatori economici è tenuto a cura dell incaricato degli acquisti ed è aggiornato periodicamente.

5. E fatta salva l adesione al sistema convenzionale previsto dall art.26 della Legge n. 488 del 23/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni (CONSIP). A tal proposito la L. n.488/1999 Art. 26, commi 3 e 3 bis prevede che: le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni Consip o altrimenti, per beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle medesime convenzioni, utilizzarne il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della - piattaforma Consip -, anche quando vengono utilizzate procedure telematiche ai sensi del DPR 4 aprile 2002, n.101 Si evince pertanto, che per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. 6. Copia della stampa delle convenzioni sarà tenuta agli atti. Art. 4 REQUISITI SOGGETTIVI 1. L affidatario di lavori, forniture e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente. 2. Ai fini dell attivazione delle procedure di acquisto è istituito l Elenco dei Fornitori, suddiviso per categorie merceologiche, cui prioritariamente si fa ricorso, attuando i principi della trasparenza, rotazione, economicità, parità di trattamento e tutela della concorrenza. Qualora nell elenco dei fornitori non risultino iscritti riferibili alla categoria merceologica interessata all acquisto, o essi siano inferiori al numero indicato dalla modalità di scelta del contraente, si fa ricorso ad indagine di mercato effettuata secondo criteri di viciniorità, specificità del prodotto e affidabilità dimostrata in occasione di precedenti forniture. 3. Considerata l esigenza di garantire che l Istituzione scolastica abbia un contraente idoneo ed in grado di rendere una prestazione della qualità ritenuta necessaria, si stabiliscono i seguenti requisiti soggettivi: a) essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; c) che nei propri confronti non sia pendente un procedimento per l applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575;

d) che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e) che non siano state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro; f) che non sia stata commessa grave negligenza o malafede nell esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; che non sia stato commesso un errore grave nell esercizio dell attività professionale; g) che non siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) che nei propri confronti non risulti iscrizione nel casellario informatico dell Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 10 n.163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di subappalti; i) che non siano state commesse violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; j) di essere in regola, esentati o non obbligati, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 68/99 art.17 e con le prescrizioni della Legge 12 marzo 1999, n. 68; k) che non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008. l) non aver riportato eventuali condanne penali comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione; m) non trovarsi nelle ipotesi di esclusione di cui all art. 38 del D.lgs n. 163/2006; n) che nell anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n.163/2006;

o) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della fornitura; p) essere in regola con le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Qualora nell elenco dei fornitori non risultino iscritti riferibili alla categoria merceologica interessata all acquisto, o essi siano inferiori a cinque, ai fini del raggiungimento di tale numero, si fa ricorso ad indagine di mercato per l individuazione delle Ditte da invitare. Art. 7 BENI E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA 1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali, gestionali e operative dell Istituto, secondo il seguente elenco, non esaustivo, di voci di spesa: a) Materiale d ufficio, di cancelleria, registri e stampati; b) Materiale di pulizia per i locali scolastici; c) Prodotti hardware e software e materiale di consumo informatico; d) Mobili, arredi ed altre attrezzature scolastiche; e) Libri, periodici e pubblicazioni; f) Acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, stampanti, fax, personal computer, macchine d ufficio in genere, ecc.; g) Servizi di tipografia e stampa; h) Servizi di organizzazione di convegni e conferenze; i) Servizi di assicurazione; l) Servizi di agenzie di viaggio per viaggi di istruzione; m) Servizi di autotrasporto per visite guidate di un solo giorno; n) Servizi per i corsi di formazione del personale; o) Manutenzione ordinaria dell edificio scolastico sui fondi assegnati dall Ente Locale competente. Art. 8 ELENCO FORNITORI 1. L'affidatario di lavori, forniture e servizi in economia deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.

2. L Istituto forma elenchi di fornitori qualificati denominati Albo Fornitori per gli affidamenti in economia, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al precedente comma che avranno reso autocertificazione attestante, in conformità alla vigente normativa in materia, l adempimento di vari obblighi. 3. A tal fine viene predisposto con cadenza annuale un avviso sul sito internet dell Istituto Art. 9 LIMITI DI SPESA E MODALITA DI AFFIDAMENTO 1. Gli acquisti avranno luogo secondo le seguenti procedure: a) per le spese sino a 5.500,00 (IVA esclusa), o ad altro limite preventivamente fissato dall Istituto scolastico, si ricorre all affidamento diretto da parte del Dirigente scolastico mediante trattativa con un unico fornitore. 2. Nell affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite, - per i quali può quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza. Ai fini pertanto di una maggiore garanzia di trasparenza, si ritiene opportuno effettuare un indagine di mercato attraverso la richiesta di tre preventivi. 3. Nessuna acquisizione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata. b) Per importi di spesa superiori a 5.500,00 e sino a 40.000,00 IVA esclusa, il Dirigente procede attraverso la procedura di cui all art. 34 del D.I. 44/2001 (gara informale) con comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici direttamente interpellati e individuati dall Albo fornitori o sulla base di ricerche di mercato. 4. La procedura di selezione, per acquisti superiori a 5.500,00 dovrà essere caratterizzata dai seguenti principi: - richiesta in forma scritta dei preventivi e invio della stessa a mezzo fax - raccomandata R.R.o tramite casella di posta certificata; - il procedimento di gara deve arrivare alla sua conclusione senza interruzioni nei tempi stabiliti nella lettera di richiesta dell offerta. Di norma le offerte non possono essere rinegoziate; - nella fase di presentazione delle offerte, al fine di garantire la massima concorrenza, queste devono essere mantenute riservate. Aperti i plichi, da una commissione di almeno tre persone facenti parte della Giunta Esecutiva o nominate dal dirigente scolastico, esse divengono pubbliche;

- prima della scelta del contraente vanno decisi i criteri che verranno utilizzati e, ove possibile, gli stessi saranno indicati nella richiesta di preventivo; - la procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta. 4. Deroga alla procedura in questione si realizza allorché non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell Istituto perché la ditta è titolare di marchio o produce il prodotto desiderato (c.d. caso dell unico fornitore che legittima la trattativa diretta con tale unico fornitore). Nel caso di materiale didattico si ritiene indispensabile la dichiarazione del docente responsabile del laboratorio. c) L Istituzione scolastica procede all affidamento mediante la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell art. 125 D.Lgs 163/2006, per beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra 40.000,00 e la soglia comunitaria (attualmente vigente di 130.000,00) 5. Tale procedura negoziata prevede la consultazione di almeno 5 operatori economici individuati attingendo prioritariamente all albo dei fornitori e/o attraverso indagine di mercato. Si darà luogo all individuazione del contraente, a seguito dell esame comparativo dei preventivi o delle offerte fatte pervenire, secondo il criterio del prezzo più basso o quello dell offerta economicamente più vantaggiosa scelto di volta in volta dall Istituto. Nel caso la scelta ricadesse sulla modalità dell offerta economicamente più vantaggiosa saranno utilizzati i criteri di cui all art. 83, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 6. La lettera di invito dovrà espressamente indicare: - il materiale e le sue caratteristiche; - il criterio di aggiudicazione; - i termini e la modalità di consegna e le eventuali penali; - le garanzie richieste; - i termini di pagamento; - la richiesta di dichiarazione dell operatore economico, resa ai sensi e per gli effetti artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., di possedere i requisiti previsti nell art.38 del Codice dei contratti (Legge n.163/2006); - la dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010. 7. Nel caso in cui venga scelto il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere nominata un apposita Commissione giudicatrice presieduta dal Dirigente scolastico (o suo delegato), composta al minimo da tre ed al massimo cinque

membri, di norma individuati tra il personale docente e/o ATA dell Istituto che sia esperto rispetto all oggetto di ogni singolo contratto e che figurerà quale membro di diritto. La Commissione si riunirà, a seguito di apposita convocazione del Presidente, in seduta riservata ed assumerà tutte le proprie decisioni a maggioranza, redigendo di volta in volta, a cura di uno dei membri all uopo appositamente individuato, uno specifico verbale che sarà conservato in un apposita raccolta agli atti dell Istituto. Art. 9 CONTRATTO 1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante lettera di ordinazione che assume la veste giuridica di contratto. Sarà sempre in forma scritta e conterrà il termine e luogo di consegna e le condizioni di fornitura. 2. Il Dirigente Scolastico provvede ad informare il Consiglio di Istituto sull'attività negoziale con apposita relazione nella prima riunione utile e garantisce l'accesso agli atti nelle forme previste. Art. 10 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE 1. Le fatture relative alla prestazione-fornitura-bene-servizio resi, saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata, ecc., a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, nonché a seguito di formale accettazione ed ossequio alle norme e modalità obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 d.lgs. n.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per quanto attiene nello specifico ai servizi ed alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione o, per quanto attiene ai lavori, al certificato di regolare esecuzione e/o collaudo come previsto dalla normativa vigente. Art. 11 ABROGAZIONE DELIBERE PRECEDENTI 1. Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio di Istituto in materia di regolamento dell attività negoziale si intendono abrogate.

Art. 12 PUBBLICITA 1. Copia del presente regolamento sarà affisso all apposito Albo dell Istituzione scolastica e pubblicato sul sito web (Albo on line). Art. 13 NORMA DI RINVIO 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 Codice dei Contratti Pubblici e successivi regolamenti attuativi e a quanto prescritto dall art. 1, comma 150, della Legge 228/2012 relativamente all obbligo di acquisti mediante Convenzioni CONSIP.