REGOLAMENTO PER L ADOZIONE DI AREE VERDI COMUNALI



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COMUNE DI SPRESIANO (Provincia di Treviso) REGOLAMENTO PER L ADOZIONE DI AREE VERDI COMUNALI - Delibera C.C. n 39 del 28.11.2011: Regolamento per l adozione di aree verdi comunali - Approvazione.

INDICE Articolo 1 - Finalità...... 3 Articolo 2 - Oggetto e disciplina...... 3 Articolo 3 - Aree ammesse...... 3 Articolo 4 - Soggetti ammessi..... 4 Articolo 5 Scelta del soggetto per l affidamento in adozione 4 Articolo 6 - Interventi ammessi...... 5 Articolo 7 - Richiesta di adozione... 5 Articolo 8 Contenuto generale della Convenzione.... 6 Articolo 9 Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti... 7 Articolo 10 Ulteriori adempimenti dell Amministrazione Comunale... 8 Articolo 11 - Durata e rilascio autorizzazione di adozione... 8 Articolo 12 - Responsabilità... 9 Articolo 13 Approvazione ed entrata in vigore del regolamento... 9 Articolo 14 Norme finali e transitorie... 9 2

ARTICOLO 1 FINALITÀ 1. L Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all art. 4 (soggetti adottanti); 2. L Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di: - coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione; - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale; - stimolare e accrescere il senso di appartenenza; - generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano; - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell ambiente urbano; - recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l efficienza e avvalorando il concetto di bene comune; - incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti. ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA 1. Oggetto del presente Regolamento è l adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione. 2. E vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 5. 3. L adozione delle aree verdi prevede l assegnazione ai soggetti individuati all art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale, o comunque in disposizione dell Amministrazione Comunale e nel rispetto della normativa, nonché nel rispetto di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti e dagli strumenti attuativi dei medesimi. 4. L adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata Convenzione di adozione con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7. 5. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE 1. Ai fini dell adozione per aree a verde pubblico si intendono: - Aree attrezzate; - Aree di rotatorie e aiuole spartitraffico stradali; - Aree ubicate nel centro storico; - Aiuole fiorite; 3

- Aree verdi generiche; - Parchi. 2. L Ufficio Ambiente pubblica all Albo Pretorio del Comune, l avviso di area verde da adottare, stabilendo i termini di presentazione delle domande. Tali termini, tuttavia, non potranno essere inferiori a 15 gg. dalla pubblicazione. Nell avviso verranno indicati i requisiti di accesso di cui all art. 4, nonché i criteri di preferenza di cui al successivo art. 5. 3. Il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde, previo parere favorevole dell Ufficio Ambiente, il quale potrà avvalersi di altri uffici qualora ne ravvisi la necessità. 4. L elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l adozione sarà fornito dal competente Ufficio Ambiente del Comune. ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI Le aree e gli spazi indicati all articolo precedente potranno essere affidati in adozione a: a) cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati) con sede nel territorio comunale; b) organizzazioni di volontariato, con sede nel territorio comunale; c) cittadini singoli, residenti nel Comune di Spresiano; d) associazioni senza scopo di lucro con sede fuori del territorio comunale. 2. I soggetti di cui al comma precedente, lettere a) b) d), per ottenere l affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente. ARTICOLO 5 SCELTA DEL SOGGETTO PER L AFFIDAMENTO IN ADOZIONE La scelta del soggetto a cui affidare in adozione le aree verdi disponibili, verrà operata sulla scorta di criteri, da considerare nell ordine decrescente, di seguito indicati: - valore del progetto in termini di usufruibilità o utilità per la collettività (per esempio la valorizzazione dei parchi come luoghi di ritrovo e aggregazione nei momenti di tempo libero per la comunità locale o eventuale contropartita per l adozione di orti, ecc ) - progetto di manutenzione delle aree verdi a seconda della loro tipologia; - impegno ad aderire ai progetti/manifestazioni ambientali, sportive e culturali realizzati in modo coordinato dall Amministrazione comunale insieme alle Associazioni ed Enti interessati, atti a sensibilizzare l uso degli spazi verdi, in particolar modo i parchi; - impegno a garantire un servizio di guardiania, di apertura e chiusura di particolari aree verdi, con riferimento in special modo ai parchi; Laddove non si addivenga all individuazione di un soggetto per l affidamento in adozione che soddisfi le condizioni di cui all art. 4 e ai commi precedenti del presente articolo, l Amministrazione potrà provvedere alla scelta con procedimento ad evidenza pubblica. 4

ARTICOLO 6 - INTERVENTI AMMESSI Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere: 1. la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell area verde; 2. la manutenzione con migliorie, cioè una nuova progettazione dell area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed eventuale inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente; 3. la creazione di orti urbani, destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche ad uso del soggetto adottante. In quest ultimo caso, l assegnazione delle aree avverrà con successivo ed autonomo provvedimento, nel momento in cui l Amministrazione Comunale avrà individuato aree idonee a tale finalità, sulla base di strumenti urbanistici vigenti. Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro. ARTICOLO 7 - RICHIESTA DI ADOZIONE 1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata all Ufficio Ambiente del Comune in relazione all ubicazione dell area. 2. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell intervento e precisamente: a) se gli interventi sull area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione: - relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di attuazione; b) se gli interventi sull area prevedono la manutenzione con migliorie la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione: - proposta di riconversione dell' area verde redatta dal soggetto adottante specificando le essenze arboree e floreali da mettere a dimora; - relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi d attuazione. c) per quanto riguarda la creazione di orti urbani, la proposta di adozione dovrà essere presentata nel rispetto dei requisiti che verranno indicati nell apposito provvedimento di cui al precedente art. 6 comma 3 ; 5

3. Il Servizio competente, verificata l istanza e la documentazione a corredo della medesima, esprime un parere sulla base dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità della proposta, rispondenza alle finalità del Regolamento; 4. La Giunta Comunale, acquisito il parere di cui al comma precedente, delibera l assegnazione in adozione dell area verde ed approva il relativo schema di convenzione; 5. L adozione si perfeziona attraverso la stipula di una convenzione fra soggetto adottante ed il Comune, che contenga gli elementi di cui all art. 8 del presente regolamento; 6. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale; 7. L area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale; ARTICOLO 8 CONTENUTO GENERALE DELLA CONVENZIONE L affidamento in adozione dell area verde individuata, dovrà avvenire mediante convenzione, indicante per ogni area: - oggetto della convenzione; - descrizione dell area; - disciplina dei lavori di manutenzione ordinaria: i lavori di manutenzione ordinaria, salvo diverse e motivate esigenze da esplicitarsi in convenzione, dovranno essere a carico del soggetto adottante; - spese di gestione: le spese di gestione, salvo diverse e motivate esigenze da esplicitarsi in convenzione, dovranno essere a carico del soggetto adottante; - durata della convenzione: la durata della convenzione non potrà eccedere gli anni 5 dalla data di stipula; - eventuali opere di manutenzione straordinaria che dovranno essere, di volta in volta, autorizzate dal Comune; - entità di eventuale contributo da corrispondersi da parte dell Amministrazione comunale in base alle esperienze di utilizzo dell area verde, nonché delle potenzialità e progettualità proposte dal soggetto adottante; - usufruibilità dell area; - attività sociale ed eventuale possibilità di finanziare progetti specifici svolti in collaborazione con gli Uffici comunali; - assicurazioni; - fideiussione (ove si ritenga necessaria); - responsabilità del soggetto adottante: a tal fine si rinvia a quanto previsto al successivo articolo 12; - tariffe o eventuali controprestazioni; qualora vi sia l applicazione di tariffe le stesse e gli eventuali aggiornamenti dovranno essere comunque sempre concordati con il Comune; - verifiche, controlli, indicatori sull andamento della gestione; - sicurezza; 6

- cause di risoluzione della convenzione e clausola risolutiva espressa; - facoltà di recesso dell Amministrazione comunale; - riconsegna dell area; - controversie: dovrà essere espressamente esclusa la competenza arbitrale; - spese contrattuali. ARTICOLO 9 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI 1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all art. 6; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni. 2. Ogni richiesta di variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere sottoposta all ufficio comunale competente e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. Il Responsabile dell Ufficio Ambiente valuterà la compatibilità delle essenze arboree e floreali previste, sia sotto il profilo del decoro urbano che sotto il profilo climatico ed ambientale; 3. L area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni d uso e con la massima diligenza; 4. E a carico del soggetto adottante il mantenimento dell area verde; 5. E vietata qualsiasi attività che contrasti l uso dell area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti; 6. E vietato l utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE N. 834/2007 per tutti gli interventi di cui all art. 6. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell esecuzione degli interventi di cui all art. 6; 7. Il Comune, a mezzo dell Ufficio Ambiente, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica; 8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all Ufficio Ambiente competente onde consentire l adozione degli opportuni quanto necessari interventi. 9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento; 10. Il soggetto adottante è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi, (persone e cose) derivante dall esecuzione degli obblighi relativi agli interventi previsti all art. 6 del presente Regolamento e una a copertura di eventuali infortuni occorsi ai soggetti singoli e/o ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste al precedente art. 6; spetterà invece all Amministrazione Comunale: 7

- l assistenza amministrativa, tramite i propri uffici, finalizzata alla stipula delle polizze assicurative a cura del soggetto adottante; - l erogazione del contributo relativo alla copertura totale delle spese assicurative per la stipula della polizza infortuni sopra citata. 11. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture rimovibili che, a fine convenzione, su richiesta dell Amministrazione, dovranno essere rimosse a cura e spese del soggetto adottante. L Amministrazione potrà diversamente decidere di acquisire anche le stesse al patrimonio comunale. ARTICOLO 10 ULTERIORI ADEMPIMENTI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE 1. Sarà facoltà dell Amministrazione Comunale, oltre a mettere a disposizione aree verdi e spazi pubblici secondo apposito elenco redatto dall Ufficio Ambiente, concorrere, in tutto o in parte, a sostenere le spese per la copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni a persone e cose derivante dall esecuzione degli obblighi relativi agli interventi previsti all art. 6 del presente Regolamento e per quella a copertura di eventuali infortuni occorsi ai soggetti singoli e/o ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste al precedente art. 6; in ogni caso l adottante, al momento della stipula della convenzione, dovrà essere fornito delle coperture assicurative necessarie. 2. E' esclusa l erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante, fatta salva l assistenza amministrativa, tramite i propri uffici, finalizzata alla stipula della polizza infortuni a cura del soggetto adottante e l erogazione del contributo relativo alla copertura totale delle spese assicurative per la stipula della polizza infortuni come indicato espressamente al precedente art.9 comma 10; 3. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell ambiente urbano, promuove iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione verso la cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi; ARTICOLO 11 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE 1. La durata della convenzione per l adozione delle aree verdi e spazi pubblici non può superare 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza all Ufficio Ambiente del Comune e rilasciata, previo parere favorevole della Giunta Comunale, attraverso comunicazione scritta dell Ufficio Ambiente al soggetto adottante. 2. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la convenzione di adozione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione d uso o per modificazioni dell area data in adozione e per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. 8

3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all Ufficio Ambiente del Comune con un anticipo di almeno 90 (novanta) giorni. 4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata. ARTICOLO 12 RESPONSABILITÀ Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall esecuzione di tutto quanto previsto dalla convenzione, attraverso idonea copertura assicurativa. ART. 13 APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento ed ogni sua eventuale modifica è approvato dal Consiglio comunale ed entra in vigore dopo l intervenuta esecutività della delibera di approvazione e dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione all Albo pretorio comunale. ARTICOLO 14 NORME FINALI E TRANSITORIE Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 9