0.748.127.194.58. Accordo. tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Giamaica concernente i trasporti aerei regolari.



Documenti analoghi
Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Malta concernente i trasporti aerei regolari

Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente i trasporti aerei

Accordo concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Austria

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Guatemala concernente i trasporti aerei regolari internazionali

Accordo tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar concernente il traffico aereo di linea

Accordo Provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Grecia

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Spagna

Accordo concernente i trasporti aerei regolari tra la Svizzera e la Repubblica Argentina

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Norvegia

Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa

I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Hong Kong relativo ai servizi aerei Art

Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

CONVENZIONE USA - SVIZZERA

Conchiuso il 28 febbraio 1969 Approvato dall Assemblea federale il 4 marzo Entrato in vigore con scambio di note il 14 maggio 1971

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Parte I Definizioni. Traduzione dal testo originale inglese 1

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica indiana concernente un credito di trasferimento e un dono 2

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Traduzione 1. (Stato 9 gennaio 1952)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA,

Accordo

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese

Testo originale. Art. 1

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Convenzione

1 Traduzione1 Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati

Accordo relativo all applicazione dell articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo. (Accordo sulle lingue) Traduzione 1

Trattato

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Preambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alle assicurazioni sociali

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli 2

Accordo concernente il commercio, gli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Niger

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Romania concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Traduzione 1. Conchiuso il 30 luglio 1973 Entrato in vigore con scambio di note il 30 aprile 1974

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE,

FCA. FRANCOVETTORE (...luogo convenuto)

Codice delle obbligazioni

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

Traduzione 1. (Stato 1 ottobre 2012)

Traduzione 1. (Seguono i nomi dei plenipotenziari) Art. 1

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015)

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano

Traduzione 1. (Stato il 24 novembre 1998)

Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli

Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

2) Per quanto riguarda la Repubblica federativa del Brasile, alle legislazioni concernenti il regime di previdenza sociale dell I.N.P.S.

Ordinanza su i diritti e i doveri del comandante d aeromobile

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici

Accordo-quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile

Reg. (CEE) n. 295/91 295

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Convenzione n. 172 concernente le condizioni di lavoro negli alberghi, ristoranti e esercizi pubblici affini

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

Conchiuso il 17 dicembre 1975 Entrato in vigore con scambio di note il 15 gennaio 1976

UNIDROIT CONVENZIONE UNIDROIT. sul FACTORING INTERNAZIONALE. (Ottawa, 26 maggio 1988)

Accordo

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di reciprocità tra l'italia e l Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986.

I. Campo d applicazione

Codice delle obbligazioni

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO,

Gli Stati membri del Consiglio d Europa, firmatari della presente Convenzione,

Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori. L'Aja, 28 maggio 1970

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Convenzione

Conchiuso il 22 luglio 1957 Approvato dall Assemblea federale il 2 ottobre Data dell entrata in vigore: 21 ottobre 1957

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille

Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)

Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare

Transcript:

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Giamaica concernente i trasporti aerei regolari 0.748.127.194.58 Concluso il 7 novembre 1974 Approvato dall Assemblea federale il 17 dicembre 1975 2 Entrato in vigore con scambio di note il 3 maggio 1976 Il Consiglio Federale Svizzero e il Governo della Giamaica, considerato che la Svizzera e la Giamaica fanno parte della Convenzione relativa all aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei, e animati dal desiderio di conchiudere un accordo inteso a stabilire servizi aerei regolari tra i territori dei due Paesi e oltre, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Per l applicazione del presente Accordo e dell Allegato, salvo che il contesto non disponga altrimenti: a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 3 e comprende qualsiasi Allegato approvato in virtù dell articolo 90 di detta convenzione e qualsiasi emendamento agli allegati o alla convenzione, approvato in virtù dei suoi articoli 90 e 94, fintantoché detti allegati e emendamenti sono applicati o sono stati ratificati dalle due Parti; b. l espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l Ufficio Aeronautico Federale 4 e, per la Giamaica, il Ministro responsabile dell aviazione civile, la Commissione di trasporto aereo o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzata ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità; RU 1976 1466; FF 1975 II 29 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Art.1 cpv.1 lett.c DF del 17 dic. 1975 (RU 1976 757) 3 RS 0.748.0 4 Oggi: «Ufficio federale dell Aviazione civile» 1

0.748.127.194.58 Aviazione c. l espressione «impresa designata» indica un impresa di trasporti aerei che è stata designata e autorizzata, conformemente all articolo 3 del presente Accordo, per svolgere i servizi aerei convenuti. d. l espressione «territorio» indica, per uno Stato, le regioni terrestri e le acque adiacenti che si trovano sotto la sua sovranità, protezione o tutela; e. l espressione «servizio aereo» indica qualsiasi servizio aereo regolare assicurato dagli aeromobili per il trasporto pubblico di passeggeri, invii postali o merci, in modo separato o combinato; f. l espressione «servizio aereo internazionale» indica un servizio aereo attraversante lo spazio aereo sopra il territorio di più Stati; g. l espressione «impresa di trasporti aerei» indica qualsiasi impresa di trasporti aerei che offre o esercita un servizio aereo internazionale; h. l espressione «scalo non commerciale» indica un atterraggio con scopo diverso dall imbarco o sbarco di passeggeri, merci o posta; i. il termine «tariffa» indica i prezzi per il trasporto dei passeggeri o delle merci e le condizioni d applicazione, nonché i prezzi e le condizioni relativi ai servizi d agenzia e ad altri servizi ausiliari, ad eccezione tuttavia delle rimunerazioni e condizioni concernenti il trasporto della posta. Art. 2 1. Le Parti s accordano l un l altra i diritti specificati nel presente Accordo per l apertura di servizi aerei internazionali regolari sulle linee indicate nel pertinente paragrafo dell Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate». 2. Salve restando le disposizioni del presente Accordo, l impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell esercizio di servizi internazionali, dei seguenti diritti: a. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell altra Parte; b. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; c. effettuare scali sul detto territorio e nei punti menzionati nell Allegato, allo scopo di sbarcare e imbarcare in traffico internazionale passeggeri, merci e posta. 3. Nessun disposto del paragrafo 1 del presente articolo potrà essere considerato come conferente all impresa di trasporti aerei di una Parte il privilegio di imbarcare, sul territorio dell altra, passeggeri, merci o posta trasportati mediante rimunerazione o locazione e diretti in un altro punto del territorio dell altra Parte. Art. 3 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un impresa di trasporti aerei per l esercizio dei servizi convenuti. La designazione sarà comunicata per scritto, per via diplomatica, all altra Parte. 2

Trasporti aerei regolari Acc. con la Giamaica 0.748.127.194.58 2. Appena informata della designazione, l altra Parte accorda senza indugio all impresa designata l appropriata autorizzazione d esercizio, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l impresa designata dall altra provi d essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente e ragionevolmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l esercizio dei servizi aerei internazionali. 4. Ciascuna Parte può rifiutare l autorizzazione d esercizio, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch essa ritenga necessari, condizionare l attuazione, ad opera dell impresa designata, dei diritti definiti nell articolo 2 del presente Accordo, ogni qual volta non avesse la prova che una parte sostanziale della proprietà nonché il controllo effettivo dell impresa appartengono alla Parte che l ha designata o a suoi cittadini. 5. L impresa così designata e autorizzata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempreché sia entrata in vigore, per il servizio di cui si tratta, la tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell articolo 10. Art. 4 1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un autorizzazione d esercizio o di sospendere l esercizio, ad opera dell impresa designata dell altra, dei diritti menzionati nell articolo 2, oppure di sottoporne l attuazione alle condizioni ch essa reputa necessarie se: a. non ha la prova che una parte sostanziale della proprietà nonché il controllo effettivo dell impresa appartengono alla Parte che l ha designata o a suoi cittadini, o se b. l impresa non si è conformata alle leggi e ai regolamenti in vigore nel territorio della Parte che ha accordato i diritti, o se c. l impresa non svolge i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo e nel suo Allegato. 2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente indispensabili per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l altra Parte. Art. 5 1. Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano l ammissione sul suo territorio o la partenza degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale oppure il loro esercizio e il loro pilotaggio all interno del suo territorio, sono applicabili agli aeromobili dell impresa designata dell altra Parte come s applicano ai suoi propri aeromobili, e dovranno essere osservati da detti aeromobili all entrata, alla partenza e al soggiorno nel territorio della prima Parte. 2. Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano l ammissione sul suo territorio o la partenza di passeggeri, equipaggi, posta o merci di aeromobili, comprese le 3

0.748.127.194.58 Aviazione leggi e i regolamenti concernenti l entrata, i congedi, l immigrazione, i passaporti, la dogana e la quarantena devono essere osservati, anche in loro favore, dai passeggeri, equipaggi, posta o merci dell impresa designata dell altra Parte all entrata nel territorio della prima Parte, alla partenza e al soggiorno all interno di detto territorio. Art. 6 1. I certificati di navigabilità, i brevetti d idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte e ancora in vigore devono essere riconosciuti validi dall altra Parte ai fini dell esercizio delle linee e dei servizi previsti nel presente Accordo, sempreché le esigenze secondo cui detti certificati e licenze sono stati rilasciati o riconosciuti validi siano pari o superiori alle norme minime che potrebbero essere stabilite in virtù della Convenzione. 2. Ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti d idoneità e le licenze rilasciati ai suoi cittadini dall altra Parte. Art. 7 Ciascuna Parte può imporre o lasciar imporre emolumenti giusti e ragionevoli per l impiego degli aeroporti pubblici e di altre attrezzature sotto il suo controllo, alla condizione che detti emolumenti non siano superiori a quelli imposti, per l uso di questi aeroporti e attrezzature, ai suoi aeromobili nazionali adibiti a servizi aerei internazionali simili. Art. 8 1. Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e provviste di bordo (comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi) saranno, all entrata nel territorio dell altra Parte, esonerati da ogni diritto doganale, spese d ispezione e altri simili emolumenti, alla condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta o siano utilizzati in volo sopra questo territorio. 2. Vanno parimente esonerati da questi diritti, spese e emolumenti, eccetto gli emolumenti per servizi resi: a. le provviste di bordo prese sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dell impresa dell altra Parte; b. i pezzi di ricambio importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall impresa designata dell altra Parte; c. i carburanti e lubrificanti per l approvvigionamento degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall impresa designata dell altra Parte, anche se detti approvvigionamenti vanno utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati. 4

Trasporti aerei regolari Acc. con la Giamaica 0.748.127.194.58 I beni menzionati negli alinea a, b e c potranno essere posti sotto vigilanza e controllo doganale. Art. 9 1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate fra i territori delle Parti. 2. L impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell impresa designata dell altra Parte, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi convenuti che quest ultima offre su tutte o parte delle medesime linee. 3. I servizi convenuti gestiti dalle imprese designate delle due Parti devono risultare in stretta rispondenza coi bisogni del pubblico in materia di trasporto e devono primamente tendere a soddisfare, secondo un coefficiente ragionevole di carico, una capacità rispondente ai bisogni correnti e ragionevolmente prospettabile per il trasporto di passeggeri, merci e posta fra il territorio della Parte che ha designato l impresa e i punti sulle linee indicate. 4. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti nel traffico internazionale fra il territorio dell altra Parte e territori di paesi terzi deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e alla condizione che la capacità sia adeguata: a. ai bisogni di traffico da e verso il territorio della Parte designante; b. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali; c. alle esigenze d esercizio dei servizi aerei di lungo corso. Art. 10 1. Le tariffe di qualsiasi servizio sono fissate a aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese di esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni singolo servizio e le tariffe in uso presso altre imprese di trasporti aerei. 2. Le tariffe sono fissate, per quanto possibile, mediante intesa fra le imprese designate e dopo consultazione delle altre imprese di trasporti aerei che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea. 3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno sessanta (60) giorni prima della loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva dall accordo di dette autorità. L approvazione potrà essere fornita espressamente. Se le autorità aeronautiche delle Parti non manifestano alcuna disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, dette tariffe saranno considerate approvate. Ove il termine di presentazione fosse più breve, le autorità aeronautiche potranno convenire che il termine dell avviso di disapprovazione sia inferiore a trenta (30) giorni. 5

0.748.127.194.58 Aviazione 4. Se le imprese designate non possono intendersi o se le tariffe non sono approvate dalle autorità aeronautiche di una Parte, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa di comune intesa. 5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura arbitrale conformemente all articolo 14. 6. Una tariffa, stabilita giusta le disposizioni del presente articolo, resterà nondimeno in vigore fino a quando sarà stata fissata una nuova tariffa. Tuttavia nessuna tariffa sarà prorogata, in virtù del presente paragrafo, per più di dodici (12) mesi successivi alla data in cui avrebbe dovuto normalmente scadere, che ciò avvenga per disapprovazione o in tutt altra circostanza. Art. 11 Ciascuna Parte s impegna ad accordare all impresa designata dell altra il libero trasferimento, al saggio ufficiale di cambio, delle eccedenze d introiti realizzate sul proprio territorio col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta, effettuato da questa impresa, Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile. Art. 12 Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno, a domanda, statistiche periodiche ed altri dati analoghi, concernenti il volume di traffico sui servizi convenuti, se possano essere ragionevolmente pretesi. Art. 13 1. Le Parti, o le autorità aeronautiche, potranno in ogni momento chiedere reciproche consultazioni quando all interpretazione, all applicazione o all emendamento del presente Accordo e del suo Allegato. 2. La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovrà iniziare entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda, a meno che le Parti non abbiano convenuto altrimenti. Art. 14 1. Qualsiasi controversia fra le Parti inerente all interpretazione o all applicazione del presente Accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, su domanda d una Parte, a un tribunale arbitrale trimembre. 2. A tal fine, ciascuna Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo, cittadino d un altro Stato, come presidente. Se, dopo sessanta giorni a contare dal giorno in cui una Parte ha designato un arbitro, l altra Parte non avrà designato il proprio oppure se, dopo trenta giorni dalla designazione dei due arbitri, questi ultimi non avranno ancora cooptato il terzo arbitro, ciascuna Parte potrà chiedere al presidente del Consiglio dell Organizzazione per l aviazione civile 6

Trasporti aerei regolari Acc. con la Giamaica 0.748.127.194.58 internazionale (OACI) di procedere alla designazione di un arbitro o degli arbitri, a seconda dei casi. 3. Il tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura e deciderà circa la ripartizione delle relative spese. 4. Le Parti s impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo. Art. 15 Il presente Accordo e i suoi emendamenti saranno registrati presso l OACI. Art. 16 Il presente Accordo e il suo Allegato devono essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che dovesse vincolare le due Parti. Art. 17 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all altra per via diplomatica la sua decisione di disdire il presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all OACI. 2. Il tal caso la disdetta diverrà effettiva dopo dodici (12) mesi a contare dalla data in cui l altra Parte l avrà ricevuta, sempreché la disdetta stessa non sia stata frattanto revocata di comune intesa. 3. Qualora l altra Parte non riscontrasse la notificazione, si reputa l abbia ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione da parte dell OACI. Art. 18 1. Il presente Accordo e qualsiasi emendamento entrerà in vigore non appena le Parti si saranno reciprocamente notificate la sua ratificazione, mediante scambio di note diplomatiche, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, emendamenti all Allegato potranno essere convenuti tra le autorità aeronautiche delle due Parti e entreranno in vigore non appena confermati mediante scambio di note diplomatiche. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 7

0.748.127.194.58 Aviazione Fatto a Kingston il 7 novembre 1974, in doppio esemplare, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti parimente fede. Per il Consiglio Federale Svizzero: Silvio Masnata Per il Governo della Giamaica: Eric O. Bell 8

Trasporti aerei regolari Acc. con la Giamaica 0.748.127.194.58 Allegato Tavola delle linee Sezione I Linee sulle quali l impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei nelle due direzioni: Punti di partenza: Punti intermedi: Punti di destinazione: Punti oltre: Punti in Svizzera (Uno o più dei punti seguenti:) Madrid o Malaga Lisbona Casablanca Las Palmas Santa Maria Bermudas Nassau Port-au-Prince San Domingo Due punti in Giamaica (Uno o più dei punti seguenti:) Due punti in Messico Guatemala Panama Bogotà Quito o Guayaquil Lima Santiago del Cile Sezione II Linee sulle quali l impresa designata dalla Giamaica può esercitare servizi aerei nelle due direzioni: Punti di partenza: Punti intermedi: Punti di destinazione: Punti oltre: Punti in Giamaica (Uno o più dei punti seguenti:) San Juan San Domingo Port-au-Prince Nassau Lisbona o Madrid Parigi Londra Bruxelles o Amsterdam Copenaghen Stoccolma o Oslo Helsinki Francoforte o Amburgo Due punti in Africa Due punti in Svizzera (Uno o più dei punti seguenti:) Praga Vienna Roma o Milano Atene Il Cairo Tel Aviv Beirut Istanbul 9

0.748.127.194.58 Aviazione Note: 1. A scelta delle imprese designate, possono essere tralasciati, totalmente o parzialmente, i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli. 2. Sulle linee indicate, le imprese designate di ciascuna Parte potranno servire i punti indicati o taluni di essi, non necessariamente nell ordine in cui sono enumerati, che si tratti di un punto intermedio o di un punto oltre, alla condizione che la rotta sia ragionevolmente diretta. 3. Ciascuna impresa designata ha il diritto di scegliere i punti che intende servire nel territorio dell altra e i punti nei territori di paesi terzi, non espressamente menzionati lungo le linee indicate. 10