COMUNE DI PRATOLA SERRA Provincia di Avellino



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COMUNE DI PRATOLA SERRA Provincia di Avellino VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA Numero 5 Del 30-01-2014 Oggetto: Costituzione di parte civile del Comune di Pratola Serra nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza nei confronti delle donne e dei minori. Atto di indirizzo. L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 17:00, nella sala delle adunanze della Residenza Municipale in via Picardo si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta Pubblica con avvisi spediti nei modi e termini di legge. Alla Prima convocazione di oggi, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: AUFIERO ANTONIO P CAPONE ANGELO P PANZA MASSIMO P PISANO RAFFAELE P SCANNELLA NICOLINA P GUARCIARIELLO ANTONIO P PETRUZZIELLO MARCO P GALDO GERARDO P ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 0. Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco, sig. AUFIERO ANTONIO - Assiste il Segretario comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i Signori: La seduta è Ordinaria

IL CONSIGLIO COMUNALE Relaziona il consigliere Nicolina Scannella PREMESSO in Europa ogni giorno 7 donne vengono uccise dal proprio partner e che l Italia vanta il triste primato di 127 donne uccise nel 2011 (il 6,7% in più rispetto al 2010) e di 124 nel 2012, uno ogni sessanta ore e tra questi 85% è compiuto dal partner o ex partner (il 3% in più rispetto al 2011); ad ottobre sono 130 le donne uccise nel 2013 di cui 86 i casi di femminicidio (da lastampa.it); la IV Conferenza Mondiale sulle donne delle Nazioni Unite, tenutasi a Pechino nel 1995 e ss. ha statuito, tra l altro, che la violenza sulle donne intesa come abuso, sopraffazione, ' limitazione delle libertà personali. Disparità di trattamento e sottrazione di opportunità, violazione di diritti, rappresenta una violazione dei diritti fondamentali della persona, ed anche un fenomeno che coinvolge I intera struttura della società ovvero la vita sociale in tutte le sue articolazioni Ha altresì, affermato che "in ragione di ciò si può affermare che il danno causato dalla violenza di genere ha una triplice dimensione lesiva: 1) personale; 2) sociale; 3) pubblica Orbene, quest ultima dimensione lesiva si estrinseca come danno agli enti pubblici; essa è la lesione del diritto-dovere pubblico spettante alle istituzioni centrali e periferiche di garantire l'integrità psicofisica delle/dei propri consociati e di eliminare ogni ostacolo di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e 1 uguaglianza dei cittadini impedisca il pieno sviluppo della persona umana, ex art. 3 Costituzione; che la Consigliera di Parità della Provincia di Avellino, dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo, con nota protocollo n.95/cp, acclarata al protocollo dell'ente in data 06/12/2013 con n. 6010, ha invitato il Comune di Pratola Serra, a deliberare un atto di indirizzo che impegni il Comune a costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza nei confronti delle donne e/o dei minori, assicurando la sua disponibilità a partecipare in veste istituzionale e gratuitamente a1l eventuale commissione tecnica a tal fine istituita per valutare i singoli casi; che negli ultimi anni sta crescendo la consapevolezza che gli enti esponenziali, possano e debbano trasformare gli interessi diffusi e generici dei cittadini in propri interessi specifici ponendo in essere tutte le azioni giuridiche utili e necessarie per tutelare le vittime e preservare il proprio territorio da fenomeni di violenza nei confronti delle donne e dei minori; che la Giurisprudenza ha più volte ribadito la legittimazione del Comune e della Consigliera di Parità a costituirsi parte civile in procedimenti penali riguardanti atti di violenza sulle donne e/0 minori e più precisamente: -la Cassazione Penale sez. III, n. 38835 del 19-06-2008 ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile del Comune (nella specie quello di Roma) in un procedimento per violenza sessuale ritenendo che "...anche per la prevenzione e la repressione delle violazioni delle norme poste a tutela della libertà di determinazione della donna è configurabile in capo al Comune (che, rispetto al territorio in cui il fatto è commesso, ha una stabile relazione funzionale ed ha inserito tale tutela tra i propri scopi, primari ed autonomi) la titolarità di un diritto soggettivo e di un danno risarcibile, individuabile in ogni lesione del diritto stesso, Pag. 2

sicchè esso è legittimato alla costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all'offesa, diretta ed immediata dello scopo sociale. E ciò in quanto gli abusi sessuali e la violenza sulle donne "ledono non solo la libertà morale e l integrità fisica della donna, ma anche il concreto interesse del Comune di preservare il territorio da tali deteriori fenomeni avendo lo stesso posto la tutela di quel bene giuridico come proprio obiettivo primario. - Analogamente la Cassazione Penale, Sez. III n. 22539 del 05-04-2002 ha statuito che "La legittimazione ad agire, che è attribuita allo Stato ed agli enti minori,non trova fondamento nel fatto che essi hanno affrontato spese per riparare il danno, o nel fatto che essi abbiano subito una perdita economica ma nella loro funzione a tutela della collettività e delle comunità nel proprio ambito territoriale e degli interessi all'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio che, ad essi fanno capo". - ll Tribunale di Palermo in data 11-01-2001 in un processo riguardante la violenza su bambini ha ritenuto la legittimazione alla costituzione di parte civile del Comune di Palermo in quanto soggetto "direttamente danneggiato del reato" per aver affrontato spese per le attività socio-assistenziali (ricovero di numerosi minori in istituti) che si sono rese indispensabili in conseguenza proprio dei fatti reato oggetto del presente procedimento" e in quanto danneggiato sotto il profilo "del danno all'immagine subito dalla città di Palermo in conseguenza della vasta eco e diffusione nei mass-media delle vicende di rilievo penale oggetto di accertamento; - la Corte di Cassazione Sez. VI Penale, con sentenza 11. 16031 del 05-02-2009, ha stabilito che la Consigliera di Parità (in quel caso del Piemonte) possa legittimamente costituirsi parte civile nel reato di maltrattamenti commessi sul luogo di lavoro nei confronti di alcune donne lavoratrici; CONSIDERATO che lo Statuto del Comune di adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Pratola Serra adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 12/06/2001, integrato con le successive Deliberazioni n. 55 del 19/12/2007 e n. 53 del 24/05/2012, all'art 9 tra i suoi principi fondamentali tutela le pari opportunità; che il Comune di Pratola Serra ha previsto, con Delibera di Giunta n. 143 del 22/11/2010, la realizzazione di un centro multimediale per il telelavoro,quale strumento di supporto alla conciliazione vita/lavoro delle donne e di sostegno delle pari opportunità; che il Comune di Pratola Serra ha aderito, con Delibera di Consiglio n. 41 del giorno 08/10/2013, all'iniziativa internazionale UNICEF Città amiche delle bambine/i e degli adolescenti ; che il Comune di Pratola Serra ha aderito, con Delibera di Giunta n.148 del 14/11/2013, alla Campagna UNICEF, sostenuta anche dall'anci, Io come TU-Mai Nemici per la Pelle ; che il Comune di Pratola Serra, con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 29/11/2013, ha deciso di conferire la Cittadinanza Onoraria ai bambini, alunni del locale Istituto Comprensivo Statale, nati in Italia da genitori stranieri; - che, pertanto, il Comune di Pratola Serra, avendo assunto nelle sue previsioni statutarie e nelle sue azioni concrete l impegn0 a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e/o sui minori, ha trasformato gli interessi genetici e diffusi dei cittadini in propri interessi specifici ed in oggetto peculiare delle proprie attribuzioni e dei propri compiti Pag. 3

istituzionali, donde la configurabilità in capo ad esso di un interesse concreto alla salvaguardia della salute e del benessere psico-fisico dei propri cittadini e di tutela sociale ed economica del proprio territorio; -che già altre realtà comunali, di diverso orientamento politico (Roma, Parma, Tivoli, Trento) hanno deliberato la costituzione di parte civile nell ambito dei propri territori; - che la fermezza e compattezza della risposta delle istituzioni che il Consiglio Comunale rappresenta, vuole far comprendere che anche la nostra città non nasconde né minimizza gli atti di violenza sulle donne, sui minori e sui soggetti più vulnerabili che vivono sul suo territorio, ma intende rispondere con i mezzi, leciti ed incisivi, che la legge mette a disposizione, DATO ATTO che la presente quale atto di indirizzo politico, non necessita dei pareri resi ai sensi dell articolo 49 del D.Lvo; VISTO il D.Lvo 267/2000; UDITO gli interventi dei consiglieri comunali: Galdo Gerardo nell'essere d'accordo sull'argomento evidenzia che il comune di Pratola Serra che avrebbe dovuto per legge nominare un assessore donna a distanza di circa due anni, ancora non ha provveduto, pertanto si aspettava anche questo argomento. Sindaco replica che rispetto ad un argomento come questo si aspettava che vi fosse un intervento diverso inerente la campagna dell'unicef per i bambini e bambine di tutto il mondo o che si intervenisse su casi di femminicidio.. invece, ci si limita a parlare della nomina di un assessore donna... rassicura che si provvederà anche a determinare tale provvedimento. Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano; D E L I B E R A, DI IMPEGNARE IL SINDACO E LA GIUNTA - a valutare, la costituzione di parte civile del Comune di Pratola Serra nei processi penali per emminicidio ed atti di violenza nei confronti delle donne e/o dei minori che vedano il Comune di Pratola Serra come luogo dei commessi reati; - di comunicare la presente delibera alla Consigliera di Parità della Provincia di Avellino, Dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo affinchè provveda a trasmetterla alla Ministradelle Pari Opportunità, Prof.ssa Maria Cecilia Guerra ed alla Consigliera Nazionale diparità, Prof.ssa Alessandra Servidori. Si dà atto che nella presente proposta non sono ravvisabili aspetti specificatamente tecnicoamministrativi e contabili. Successivamente Su proposta del Sindaco Pag. 4

IL CONSIGLIO COMUNALE Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano; Pag. 5

Pag. 6

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. IL PRESIDENTE AUFIERO ANTONIO Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell art. 124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267, è stata affissa in copia all Albo Pretorio il giorno 19-02-2014 per 15 giorni consecutivi Addì 19-02-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM Copia conforme all originale, per uso amministrativo e di ufficio. Dalla residenza municipale, lì 19-02-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FELEPPA MYRIAM ESECUTIVITA La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 01-03-2014 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267. Addì 19-02-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA La presente deliberazione è divenuta esecutiva Pag. 7