Statuto dell associazione di volontariato SHERWOOD



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Statuto dell associazione di volontariato SHERWOOD ART.1 ( Denominazione, durata, sede e luogo ) 1 L organizzazione di volontariato, denominata SHERWOOD Gruppo Internazionale Ambiente per lo Sviluppo Sostenibile assume la forma giuridica ai sensi del codice civile e della normativa in materia di Associazione ONLUS. Tale associazione, è costituita ai sensi della legge 266/91 e della legge regionale di attuazione e normative CEE e loro modificazioni ed integrazioni anche nel campo socio-culturali inerenti al volontariato, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. 2 L organizzazione ha durata illimitata, ha sede legale in via Corrado Mastropaolo, 123 nel comune di Grottaglie e potrà istituire o chiudere sedi secondarie, sezioni o delegazioni anche in altre città d Italia o all estero mediante delibera del consiglio direttivo. 3 Il cambio di sede4 non costituisce nessuna modifica statuaria. 4 La qualificazione di organizzazione di volontariato, onlus di diritto, dopo l iscrizione al registro regionale, con i relativi dati, costituiranno peculiare segno distintivo e a tale scopo, devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. ART.2 (Statuto) 1 L organizzazione di volontariato SHERWOOD Gruppo Internazionale Ambiente Sviluppo Sostenibile è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell ordinamento giuridico. 2 L assemblea delibera l eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. ART.3 (Efficacia dello statuto) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell attività della organizzazione stessa. 1

ART.4 (modificazione dello statuto) Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ART.5 (Scopi) L associazione non ha scopo di lucro ed opera con azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti nei settori: a) assistenza socio-sanitaria, b) tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, c) solidarietà e diritti civili, d) istruzione e formazione, e) ricerca tecnologica-scientifica di particolare interesse sociale ed ambientale, f) promozione della cultura, dell arte e attività ludico-motorie, g) promozione della mobilità alternativa e sostenibile, in particolare, attraverso l uso della bicicletta. Tutto quanto precede secondo le previsioni dell art.10 del D.lgs 460/97, per il perseguimento in via esclusiva, scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità indicate nel successivo art. 6 ART.6 (Finalità) L Associazione SHERWOOD Gruppo Internazionale Ambiente Sviluppo Sostenibile individua nel degrado dell ambiente urbano l espressione più compiuta e visibile del disagio sociale, del lavoro precario e del malessere individuale, nonché l origine del senso di insicurezza e dei gravi pericoli per la salute e l integrità fisica diffuso nel nostro territorio. Individua, inoltre, nell abbandono del patrimonio storico e culturale la rinuncia a costruire valori ed identità di riferimento per i cittadini di oggi e di domani. Il prezzo più alto in termini di cattiva qualità della vita e di isolamento sociale viene pagato dai soggetti più deboli: i minori, gli adolescenti, i diversamente abili, gli anziani (cittadini invisibili). L Associazione SHERWOOD Gruppo Internazionale Ambiente Sviluppo Sostenibile fa riferimento ai principi dell ecologia urbana e ai programmi di sviluppo sociale urbano che sono attuati in diversi paesi europei e sollecitati dalla normativa comunitaria ed in particolare dall Agenda 21 e dall Agenda di Lisbona per mettere a punto i progetti ad 2

azioni intese come efficaci strumenti di elevazione delle personalità umana e sviluppo del territorio. Sul piano ideale l Associazione si riconosce in quanti si impegnano per: un equilibrato rapporto tra l uomo e la natura, la tutela dell ambiente con particolare attenzione al ciclo integrale dei rifiuti, pratiche e acquisti verdi, della salute umana, delle risorse naturali, (riconosce l acqua come un bene comune, e non come merce o una proprietà privata), del patrimonio storico e culturale, del territorio e del paesaggio; forme di sviluppo economico-sociale e stili di vita orientati in senso ecologico e ispirati ai principi della cooperazione e della non violenza tra gli uomini, i popoli, le culture: una cultura della responsabilità civile e della partecipazione attiva alla vita delle comunità. L organizzazione si propone di raggiungere i suoi fini di solidarietà e inclusione sociale attraverso le attività che a titolo esemplificativo e non tassativo si indicano in seguito: - favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro di idee e conoscenze; - promozione delle risorse del territorio e della comunità in altri contesti territoriali e culturali al fine di accrescere l interesse verso di esso attraverso la promozione dei propri prodotti e propri talenti; - istituzione di biblioteche; proiezioni di film e documentari ed eventuale loro produzione in proprio, anche multimediale; - redazione di pubblicazioni occasionali e di periodici, riviste, saggi, notiziari, pubblicazioni di atti di convegni e di seminari; - istituzione di tv, radio, siti web di quartiere come antenna dei bisogni; - viaggi, turismo alternativo e sostenibile, campi di volontariato e scambi culturali sempre aderenti agli scopi dell associazione; - gestione di case, strutture e attività sia proprie e sia eventualmente affidate all Associazione da enti sia pubblici che privati; - favorire le pratiche interculturali, l estensione e lo sviluppo di attività culturali, musica, teatro e sociali, sportive, ricreative e del turismo sociale, sviluppando nuove metodologie indirizzate ai centri urbani, alle zone periferiche, case famiglie, istituti penitenziari di prevenzioni e riabilitazione, fattorie didattiche, agriturismi, riserve naturali, parchi, giardini, ecc., collaborando e consorziandosi con altre Associazioni e/o Enti Pubblici e Privati; - affitto di strutture idonee a svolgere e ad organizzare le attività dell Associazione, dove il volontariato sociale possa essere promosso ed esercitato; - offrire luoghi di aggregazioni sociale, ludica e sportiva, in particolare, con la riscoperta di antichi giochi e mestieri; 3

- promozione di attività per la tutela ed il recupero del territorio, dell ambiente, del patrimonio storico-artistico; - individuare le principali criticità delle aree verdi del territorio e proporre possibili obiettivi di miglioramento anche attraverso la gestione partecipata degli spazi, per favorire la coesione sociale, il senso di appartenenza e l integrazione di gruppi minoritari e vulnerabili; - attuare percorsi di sostegno e integrazione attraverso supporti psico-sociali con l uso in particolare dell onoterapia ed in generale della petherapy, musicoterapia, orto-terapia, idro-terapia; - creazione di reti: mettere in collegamento i diversi protagonisti, sia pubblici che privati del nostro comprensorio, per creare le indispensabili sinergie, integrare le competenze di ciascuno al fine di innalzare il patrimonio conoscitivo del territorio (normative, analisi territoriali demografiche, economiche, turistiche, analisi dei fabbisogni formativi, ecc.) e renderlo funzionale allo sviluppo di progetti integrati; - adozione del modello di progettualità nella individuazione e realizzazione degli interventi; - L associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione sono gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convezioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività commerciali marginali previste dalla legislazione vigente. L associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. ART.7 (Ammissione) 1. Sono aderenti dell organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. 2. L ammissione all organizzazione è deliberata dalla assemblea, su domanda scritta del richiedente. 3. L ammissione e socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. 4

ART.8 (Aderenti) 1. Sono aderenti all organizzazione coloro che hanno sottoscritto l atto di costituzione e il presente statuto, (soci fondatori), e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio direttivo dell organizzazione (soci ordinari), ed è offerta a tutti coloro che interessati alla realizzazione della finalità istituzionali ne condividano spirito e gli ideali. Sono, inoltre, previste i seguenti tipi di soci: Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito oin maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell Associazione, sono esonerati dal versamento di quote annuali, pur godendo di tutti i diritti altri soci. Soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che vogliano liberamente contribuire, con il loro sostegno economico allo sviluppo delle attività ed impegni dell Associazione. - Gli aderenti dovranno fornire Nome, Cognome, Data i nascita, Domicilio e Codice fiscale. - Il Consiglio direttivo può anche accogliere l adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dell ente o dall istituzione interessata. - Ciascun aderente maggiore d età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell organizzazione. - Il numero degli aderenti è illimitato. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri. - Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell associazione e di controllo sull andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto. - Gli aderenti all organizzazione hanno diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l attività prestata, ai sensi della legge. - Gli aderenti all organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. - Gli aderenti hanno l obbligo di versare la quota associativa, secondo l importo annualmente stabilito. Per i minori di età vi è obbligo della firma del tutore o del genitore. - I soci minori di età costituiranno il Gruppo Giovanile dell associazione stessa, il cui funzionamento sarà disciplinato dalle norme contenute del regolamento esecutivo. 5

ART.9 (Esclusione) 1. L aderente all organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall organizzazione. 2. L esclusione è deliberata dall assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell interessato. (è ammessa la decisione dell organo direttivo con la possibilità di appello al collegio de Probiviri e comunque al giudice ordinario) ART.10 (Gli organi sociali) 1. Sono organi dell organizzazione: Assemblea dei soci Consiglio direttivo Presidente Comitato scientifico Probiviri 2. Tutte le cariche sociali sono gratuite. ART.11 (L assemblea) 1. L assemblea è composta da tutti gli aderenti all organizzazione ed è l organo sovrano. 2. L assemblea è presieduta dal Presidente dell associazione o, in sua assenza, dal Vicepreside. 3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assembra sola da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. 4. L assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statuarie e lo scioglimento dell associazione. 5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone) 6. Delle riunioni dell assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell associazione, in libera visione a tutti i soci. 6

ART.12 (Convocazione) 1. L assemblea si riunisce almeno una volta all anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. 2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l assemblea all indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell associazione. ART.13 (L assemblea ordinaria) 1. L assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio e per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. 2. Nelle deliberazioni, di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. ART.14 (Assemblea straordinaria) L assemblea straordinaria modifica lo statuto dell associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti(è ammessa altra maggioranza) e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati (maggioranza di voto) ART.15 (Consiglio Direttivo) 1. Il consiglio Direttivo è l organo di governo e di amministrazione dell associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell assemblea alla quale risponde direttamente dalla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. 2. Il consiglio direttivo è composto da n.6 membri, eletti dall assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni quattro e sono rieleggibili. 3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 4. Il consiglio Direttivo è convocato almeno cinque prima della seduta, a mezzo di lettera raccomandata, o in caso di urgenza a mezzo di telefono, fax, e-mail, almeno quarantotto ore prima della seduta. 7

5. Al consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente statuto dell Assemblea generale ed al Presidente. 6. Il presidente dell organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall assemblea assieme agli altri componenti del consiglio. 7. Il consiglio Direttivo per adempiere alle sua funzioni può avvalersi dell opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto. 8. Il consiglio Direttivo può nominare il Comitato scientifico quanto previsto dall art.28. ART.16 (Collegio dei Probiviri) I probiviri sono nominati dall assemblea in un numero di tre (effettivi più l eventuale supplenti), durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili non più di due mandati consecutio. Le cariche i probiviri sono incompatibili con quella di membro del consiglio direttivo. All atto dell accettazione della carica i probiviri devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza. ART.17 (Risorse economiche) 1. Il presidente rappresenta legalmente l associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l esterno. 2. Il presidente è eletto dall assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. 3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall assemblea, con la maggioranza dei presenti. 4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l assemblea per la elezione del nuovo presidente. 5. Il residente convoca e presiede l assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo, svolge l ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all attività compiuta. 6. Il Vicepresidente (all uopo individuato dall assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell esercizio delle sue funzioni. 8

ART.18 (Risorse economiche) 1. Le risorse economiche dell organizzazione sono costituita da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio; h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge 266/91. ART.19 (i beni) 1. I beni dell organizzazione sono beni immobili, beni registrati immobili e beni mobili. 2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall organizzazione, e sono ad essa intestai. 3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell organizzazione sono elencati nell inventario, che è depositato presso la sede dell organizzazione è può essere consultalo dagli aderenti. ART.20 (Divieto di distribuzione degli utili) 1. L associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 2. L associazione ha obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 9

ART.21 (Proventi derivanti da attività marginali) 1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell organizzazione. 2. L assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statuarie dell organizzazione e con i principi dell L. 266/91 ART.22 (Bilancio) 1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. 2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all anno trascorso; 3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio cui si riferisce il consuntivo ART.23 (Convenzioni) 1. Le convenzioni tra l organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell associazione, quale suo legale rappresentante. 2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell organizzazione. ART.24 (Dipendenti e collaborati) 1. L organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91 2. I rapporti tra l organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle legge e da apposito regolamento e i collaboratori adottato dall organizzazione; 3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. 10

ART.25 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti) Gli aderenti all organizzazione sono assicurati per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell art.4 della L.266/91 ART.26 (Responsabilità della organizzazione) L organizzazione di volontariato risponde, con le proprie economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati ART.27 (Assicurazione dell organizzazione) L organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa. ART.28 (Comitato scientifico) Il Comitato scientifico è composto da 3 a 9 membri scelti tra gli esperti e gli studiosi dei campi e delle metodologie di intervento oggetto dell attività dell Associazione SHERWOOD. La carica di membro del Comitato scientifico è incompatibile con qualsiasi carica all interno dell associazione. ART.29 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) 1. lo scioglimento è deliberato dall assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati. 2. In caso di scioglimento o cessazione dell organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguito di finalità di pubblicazione utilità sociale. ART.30 (Disposizioni finali) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell ordinamento giuridico. 11