SENATO DELLA REPUBBLIC



Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di reciprocità tra l'italia e l Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Testo originale. Art. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Protocollo aggiuntivo all'accordo di emigrazione tra l'italia e il Brasile del 9 dicembre 1960

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alle assicurazioni sociali

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite.

NEWS INCA LODI speciale Manovra Monti

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Direttiva del Consiglio delle Comunità europee

SENATO DELLA REPUBBLICA


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Con riferimento ai lavoratori del presente punto, l articolo 4 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha stabilito quanto segue.

Norme di applicazione del protocollo aggiuntivo all'accordo di immigrazione tra il Brasile e l'italia, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974

2) Per quanto riguarda la Repubblica federativa del Brasile, alle legislazioni concernenti il regime di previdenza sociale dell I.N.P.S.

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA CECA LA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1719

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 21/04/2015

Preambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali

Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese

Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (2) (3).

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

Trattato

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

LEGGE 18 maggio 1973, n. 304

I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

S EN AT O D EL LA R EP UB BL IC A

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina dell esercizio professionale della prostituzione. d iniziativa del senatore RAZZI

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 14 febbraio 2014

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) DECISIONI

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

Roma, Agli. Alle. Alle. Alla. Alla. Alla

Misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari (Inps, Circolare n. 4)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

SENATO DELLA REPUBBLIC

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Roma, 24 Luglio Circolare n. 107

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

[SOVVENZIONE EUROPEA MARIE CURIE PER IL REINSERIMENTO] [SOVVENZIONE INTERNAZIONALE MARIE CURIE PER IL REINSERIMENTO]

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177

~u;j& chi':2;;.jo w. di concerto con CAPOI. Espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando

MODULISTICA INTERNA. Editore: ANDI Servizi SRL Copyright: ANDI Servizi Srl Autore: ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani

LEGGE 2 agosto 1990, n Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi. Vigente al:

Protocollo di intesa. tra

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

IL RETTORE DECRETA. Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile del Senato Accademico1

LE PENSIONI DAL 1 GENNAIO La pensione di vecchiaia

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" E #ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL #DENOMINAZIONE_MASTER ANNO ACCADEMICO 201#/201#

La Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente

Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi: ok dall'inps Ipsoa.it

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 3 ottobre 2013 (OR. en) 13408/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 89 del 15 aprile 1985 LEGGE 5 marzo 1985, n. 130

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA,

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Se si matura il requisito entro il , pensione anticipata e part-time

Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

La Convenzione sui diritti dell infanzia

Capitolo I Disposizioni Generali

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 529

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI

Fatturazione elettronica: dal 31 marzo 2015 si applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni

ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)

Oggetto: Mittente: Data:

Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Informazioni Sommario

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (LONDRA,1969)

.. OMISSIS. Art. 2. (Armonizzazione)

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLIC Vili LEGISLATURA (N. 1304) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli Affari Esteri (COLOMBO) di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (SARTI) e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (FOSCHI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA Lll FEBBRAIO 1981 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede in materia di sicurezza sociale fra il Governo della Repubblica italiana e l'organizzazione internazionale del lavoro, firmato a Roma il 29 luglio 1980 ONOREVOLI SENATORI. L'Accordo in questione ha lo scopo di regolare nei confronti delle assicurazioni sociali italiane la posizione previdenziale ed assistenziale del personale di cittadinanza italiana e straniera, occupato presso il Centro di perfezionamento professionale e tecnico, in Torino. Si è avuto, infatti, modo di constatare che in tutta la serie degli accordi internazionali Italia-OIL che hanno regolato la istituzione, il funzionamento ed il finanziamento del Centro, nulla è stato previsto per quanto concerne lo specifico settore della sicurezza sociale. La situazione, che di fatto ne è risultata, è ambigua e per certi versi contraddittoria, constatandosi che il Centro si è adeguato al principio della territorialità della legislazione italiana per quanto riguarda alcune branche assicurative (pensioni) e alcuni dipendenti (cittadini italiani), mentre se ne è discostato per quanto riguarda altri rischi sociali adottando la regolamentazione interna contenuta nello statuto del personale del Centro. Da tale situazione è emersa la necessità di stabilire quale delle due discipline fra TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) 2-3-4

Atti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 1304 LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI quella nazionale e quella interna del Centro debba essere applicata. La soluzione adottata nell'accordo prevede: il riconoscimento della validità della regolamentazione interna del Centro organismo internazionale e quindi l'esonero in via di principio dell'assoggettamento alle assicurazioni sociali italiane di tutti i dipendenti del Centro stesso; e, al fine di salvaguardare la situazione in atto: la possibilità di opzione per l'iscrizione all'inps, nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di tutti i dipendenti che alla data di entrata in vigore dell'accordo di sede vi risultassero già iscritti. Analoga possibilità di opzione è stata ammessa per i dipendenti che intendessero essere iscritti al Servizio sanitario italiano. L'Accordo, che interessa circa 170 dipendenti, è il primo del genere ad essere stipulato con un organismo internazionale avente sede in Italia e può quindi porsi come punto di riferimento per la soluzione di casi analoghi.

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 1304 LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di sede in materia di sicurezza sociale fra il Governo della Repubblica italiana e l'organizzazione internazionale dej lavoro, firmato a Roma il 29 luglio 1980. Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 7 dello stesso.

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 1304 LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ACCORDO DI SEDE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO Il Governo della Repubblica italiana l'organizzazione internazionale del lavoro, e animati dal desiderio di precisare la situazione nei confronti della legislazione italiana in materia di sicurezza sociale del personale del Centro di perfezionamento professionale e tecnico, con sede in Torino, istituito con Accordo fra il Governo italiano e l'organizzazione internazionale del lavoro del 24 ottobre 1964, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1. I membri del personale del Centro di perfezionamento professionale e tecnico dell'organizzazione internazionale del lavoro con sede in Torino (di seguito indicato come «Centro») sono sottoposti in materia di sicurezza sociale ai regimi speciali loro applicabili ai sensi dello statuto del personale dei Centro e sono conseguentemente esonerati dall'applicazione della legislazione di sicurezza sociale italiana. Articolo 2. {Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti) 1. I membri del personale del Centro sono assicurati per quanto attiene i rischi di invalidità, vecchiaia e morte presso la Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite. 2. I contributi versati nell'assicurazione italiana per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che non abbiano già dato luogo alla concessione di una prestazione sono rimborsati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Tale rimborso sarà effettuato al Centro per conto degli interessati, secondo modalità che saranno stabilite direttamente fra l'inps ed il direttore del Centro. 3. In deroga a quanto stabilito nel precedente paragrafo 1, i membri del personale del Centro che alla data di entrata in vigore del presente Accordo siano iscritti nell'assicurazione italiana per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono continuare, a domanda, ad essere iscritti presso tale assicurazione.

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 1304 LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 4. Il personale assunto presso il Centro successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo ha la facoltà di optare fra l'applicazione della legislazione italiana per quanto attiene l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella stabilita nella stessa materia dalla Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite. 5. La facoltà di opzione prevista ai precedenti paragrafi 3 e 4 deve essere esercitata entro 3 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per il personale già occupato presso il Centro, e dalla data di inìzio del rapporto di lavoro presso il Centro per coloro che saranno assunti successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo. Articolo 3. {Assicurazione contro le malattie e la tubercolosi) 1. I membri del personale del Centro sono assicurati, per quanto attiene i rischi di malattia, tubercolosi e per l'evento maternità, presso la Cassa di assicurazione per la tutela della salute del personale dell'ufficio internazionale del lavoro e dell'unione internazionale delle telecomunicazioni, con sede in Ginevra, e beneficiano delle norme previste nello statuto del personale del Centro. 2. In deroga a quanto stabilito nel precedente paragrafo 1, i membri del personale del Centro possono optare, per quanto attiene l'assistenza sanitaria, fra la iscrizione alla Cassa suddetta e l'assicurazione obbligatoria vigente in Italia per i lavoratori subordinati del settore commercio. L'opzione deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha validità per l'intero anno solare successivo. 3. La facoltà di opzione prevista al precedente paragrafo 2 deve essere esercitata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quanto concerne il personale già in servizio presso il Centro e all'atto dell'assunzione per quanto concerne coloro che saranno assunti successivamente alla predetta data. Articolo 4. {Prestazioni familiari) I membri del personale del Centro beneficiano in materia di prestazioni familiari del regime interno istituito presso il Centro. Articolo 5. {Infortuni sul lavoro e malattie professionali) 1. 1 membri del personale del Centro beneficiano in materia di protezione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del regime interno istituito dal Centro stesso.

Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 1304 LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 2. Beneficiano altresì di tale regime gli stagiaires ed i borsisti del Centro per i quali, ai sensi dell'articolo 4, punto 5) del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sarebbe ricorrente l'obbligo assicurativo presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Articolo 6. Le divergenze relative all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo saranno regolate direttamente fra le competenti Autorità italiane ed il Direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro. Articolo 7. 1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le parti si saranno comunicato l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo necessarie. 2. Il presente Accordo è concluso per la durata di un anno. Esso sarà rinnovato tacitamente di anno in anno salvo denuncia da notificare tre mesi prima della scadenza del termine. Fatto a Roma il 29 luglio 1980, in doppio esemplare, ciascuno in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per l'organizzazione Repubblica italiana internazionale del lavoro Franco FOSCHI André ABOUGHANEM