VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 Adunanza di prima convocazione Seduta pubblica



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Transcript:

COMUNE DI PANCHIA PROVINCIA DI TRENTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 Adunanza di prima convocazione Seduta pubblica OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d imposta per il 2016. L anno duemilasedici addì quattordici del mese di Aprile alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a sensi di Legge, si è convocato il Consiglio Comunale. Presenti i Signori: Zorzi Giuseppe Paluselli Renzo Vinante Katia Delladio Katia Dellagiacoma Armando Gilmozzi Paola Lauton Stefania Longo Elena Varesco Sofia Vinante Omar Volcan Michele Zeni Alessandro ASSENTI Giust. Ingiust. xxx xxx Assiste il Segretario Comunale Signor dott. Dino Defrancesco Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe Zorzi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto posto all ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) - approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d imposta per il 2016. IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 legge finanziaria provinciale per il 2015 che ha istituito l Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.). Vista la deliberazione consiliare nr. 3 dd. 23.03.2015, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell IM.I.S.. Vista la propria deliberazione di data odierna con la quale è stato modificato il suddetto Regolamento comunale per la disciplina dell I.MI.S.. Vista altresì la deliberazione consiliare nr. 4 dd. 23.03.2015, con la quale sono state approvate le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni per l anno 2015: Abitazione principale 0,35% Fino a concorrenza dell imposta dovuta Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado utilizzata come abitazione principale e che in essa pongano la residenza anagrafica e dimora abituale 0,35% 0 0 Altri fabbricati ad uso abitativo 0,940% 0 0 Fabbricati ad uso non abitativo 0,790% 0 0 Fabbricati strumentali all attività agricola 0,1% 0 1.000,00 Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti 0,940% 0 0 Preso atto che con l IMIS il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato. Preso atto che l art. 18 della L.P. n. 21 dd. 30.12.2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell I.MI.S.. In particolare, per quanto concerne le aliquote, ha stabilito quanto segue: dal periodo d imposta 2016 l aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate (sia per Legge che da Regolamento) e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0%. L esenzione non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 ed alle

relative pertinenze, per le quali sono fissate un aliquota pari allo 0,35% ed una detrazione che per il Comune di Panchià ammonta ad 405,22; per i periodi di imposta 2016 e 2017, si applicano le seguenti aliquote: - per il fabbricati di categoria catastale A10, C1, C3 e D2: aliquota dello 0,55%; - per i fabbricati di categoria catastale D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9: aliquota dello 0,79%; - per tutti gli altri fabbricati (ad esclusione di quelli che scontano aliquote agevolate) e per le aree fabbricabili: aliquota dello 0,895%; i Comuni possono prevedere aliquote ridotte per i fabbricati abitativi locati a canone concordato ai sensi dell art. 2, comma 3, della L. 431/1998. Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all attività agricola, la disciplina fissa per il solo periodo d imposta 2016 una deduzione d imponibile pari a 1.500,00 euro, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell imposta dovuta. Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2016, nel quale, con riferimento alla manovra di fiscalità locale, Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali specificano che l obiettivo della manovra provinciale, in presenza di un calo delle risorse disponibili, è quello di preservare, se possibile, l attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei cittadini, con una riallocazione di quelle provinciali maggiormente orientata verso le imprese che beneficiano in misura minore delle agevolazioni nazionali. Visto lo schema di calcolo del gettito IM.I.S. previsto, predisposto dal Servizio Tributi, e fissato l obiettivo di gettito per l anno 2016 nell importo di euro 457.500,00.= Visto il citato regolamento IM.I.S., che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare: - assimilazione ad abitazione principale, ai sensi dell articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, per le seguenti fattispecie: a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. b) unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso. - possibilità di deliberare un aliquota agevolata, comunque non inferiore all aliquota stabilita per le abitazioni principali, per l unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L aliquota agevolata è applicabile ad un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 3. L aliquota agevolata si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7; - possibilità di deliberare un aliquota agevolata, comunque non inferiore all aliquota stabilita per le abitazioni principali, per i fabbricati abitativi locati a canone concordato ai sensi dell art. 2 comma 3 della L. n. 431/1998. L aliquota agevolata si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. - possibilità di stabilire un aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati, ai sensi e lei limiti di cui all articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n. 14 del 2014;

- possibilità di stabilire un aliquota ridotta per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria ai sensi dell articolo 5 comma 2 lettera f bis) della legge provinciale n. 14 del 2014, nei limiti di cui all articolo 5 comma 6 lettera d bis) della legge provinciale n. 14 del 2014. Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2016, relative alle diverse fattispecie: Abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze 0% (escluse categorie catastali A1, A8 e A9) Abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative 0,35% 405,22 pertinenze Fabbricati ad uso abitativo concessi in comodato a parenti di primo 0,35% grado che li utilizzano come abitazione principale Fabbricati di categoria catastale A10, C1, C3 e D2 0,55% Fabbricati di categoria catastale D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 e D9 0,79% Fabbricati strumentali all attività agricola 0,1% 1.500,00 Altri fabbricati ad uso abitativo e non abitativo non compresi nelle categorie precedenti e aree edificabili 0,895% Visto il Testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.. Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione - ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.. Con voti 10 favorevoli espressi per alzata di mano dagli 10 consiglieri presenti. DELIBERA 1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell Imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2016: Abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze 0% (escluse categorie catastali A1, A8 e A9) Abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative 0,35% 405,22 pertinenze Fabbricati ad uso abitativo concessi in comodato a parenti di primo 0,35% grado che li utilizzano come abitazione principale Fabbricati di categoria catastale A10, C1, C3 e D2 0,55% Fabbricati di categoria catastale D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 e D9 0,79% Fabbricati strumentali all attività agricola 0,1% 1.500,00 Altri fabbricati ad uso abitativo e non abitativo non compresi nelle categorie precedenti e aree edificabili 0,895% 2. Di stabilire ai sensi dell art 8 comma 5 del regolamento per l imposta Immobiliare semplice approvato con deliberazione consiliare nr. 3 di data 23.03.2015 così come modificato con deliberazione nr. 6 di data odierna: che l 'IMIS è versata in autoliquidazione dal soggetto passivo in due rate, che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun periodo d'imposta. 3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente

telematica) ed entro il termine di cui all art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi: ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.; ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.