INGEGNERIA SENZA FRONTIERE - Pisa



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INGEGNERIA SENZA FRONTIERE - Pisa S T A T U T O Art.1 Denominazione 1. E' costituita con Sede Sociale in Pisa, presso la Facoltà di Ingegneria dell Università di Pisa, via Diotisalvi n 2, l'organizzazione di Volontariato denominata Ingegneria Senza Frontiere Pisa, in breve denominabile anche come ISF-Pi, di seguito per brevità detta organizzazione. L organizzazione può costituire sedi secondarie. Essa ha durata illimitata. Art.2 Presupposti 1. I contenuti e la struttura dell organizzazione rispecchiano quanto previsto dalle vigenti normative in tema di organizzazioni di volontariato. In particolare si richiamano le regole ed i principi del Codice Civile e della 11 agosto 1991 n 266, recante Legge-quadro sul volontariato. Art.3 Finalità 1. L'organizzazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici. 2. L organizzazione opera per fini di solidarietà sociale e coopera con i popoli dei paesi in via di sviluppo. 3. Le sue attività sono in particolar modo finalizzate a: a) L'apprendimento, l'approfondimento e lo sviluppo di strumenti e tecniche appropriate, volte alla promozione dell'autosviluppo delle comunità locali nel rispetto e valorizzazione della cultura e della identità di ciascuna comunità, nonché nel rispetto delle necessità delle future generazioni e degli ecosistemi; b) La promozione dello scambio culturale con i soggetti interessati, che appartengono sia alle realtà territoriali dove l'organizzazione nasce sia a quelle in cui intende operare; c) La promozione di iniziative volte alla diffusione e alla discussione delle esperienze maturate, anche mediante attività di formazione, nonché volte allo scambio di tecnologie, informazioni, opere, servizi, prodotti e materiali per lo sviluppo umano. 4. L organizzazione, nella propria attività, si ispira e riconosce come guida fondamentale i principi ideali contenuti nella carta di Ingegneria Senza Frontiere di Pisa. 5. L'organizzazione si rivolge a tutti coloro che desiderino collaborare al raggiungimento delle sue finalità. In particolare: a) l'organizzazione si rende disponibile alla progettazione, alla realizzazione, alla verifica di opere e servizi in collaborazione con i soggetti coinvolti; b) l'organizzazione intende svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica

mediante: -sviluppo di tesi di laurea e dottorato; -partecipazione a programmi di ricerca nell'ambito delle finalità dell'organizzazione; -promozione ed organizzazione di corsi di formazione scolastica, professionale e per disoccupati o sottoccupati e persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari; -promozione di aggiornamenti, master, conferenze, seminari, laboratori e istituzione di borse di studio per la realizzazione di tesi di laurea e dottorato sui temi pertinenti alle finalità dell organizzazione; c) l'organizzazione si propone di svolgere attività editoriali a scopo divulgativo inerenti alle proprie attività; d) l'organizzazione intende inoltre promuovere attività culturali e ricreative allo scopo di favorire la conoscenza, lo scambio e l arricchimento informativo e relazionale fra culture diverse. 6. L organizzazione, per il miglior raggiungimento delle finalità, potrà possedere, gestire e disporre a vario titolo (affitto, locazione, comodato, vendita, donazione, successione ed ogni altro titolo legislativo riferito alla normativa nazionale e internazionale, ritenendosi l elenco puramente esemplificativo e non esaustivo) di beni mobili, immobili e attrezzature. Art.4 Aderenti 1. Sono aderenti all'organizzazione coloro che sottoscrivono il presente statuto o che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Coordinamento. 2. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione e la Carta dei Principi. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Coordinamento. 3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per: -dimissioni volontarie; -non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno; -decesso; -indegnità deliberata dal Coordinamento; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva. 4. Si distinguono gli aderenti in soci ordinari e soci sostenitori. I soci ordinari sono coloro che si impegnano a portare avanti il lavoro dell associazione; i soci sostenitori supportano l associazione con un adesione ai suoi principi. 5. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Art.5 Diritti e obblighi degli aderenti 1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, i soci maggiorenni a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato ed a recedere dall'appartenenza all'organizzazione. 2. I soci ordinari si impegnano a partecipare ad almeno i due terzi delle assemblee tenute nel corso dell anno solare ed a portare avanti il lavoro dell organizzazione; la mancata ottemperanza comporta l impossibilità di iscriversi con la medesima qualifica l anno successivo.

3. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali. 4. Gli aderenti, in conformità alla Carta dei Principi dell associazione internazionale Ingegneria Senza Frontiere (ISF), si impegnano a non prender parte ad alcuna iniziativa o progetto che sia contrario agli ideali di eticità, cooperazione, pace e fratellanza tra i popoli, pena l immediata cessazione di appartenenza all associazione, come previsto dall articolo 4, al quarto punto del comma 3. 5. L attività del volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall organizzazione le spese effettivamente sostenute per l attività prestata, entro i limiti di spesa e di tempo e secondo i criteri preventivamente stabiliti dall organizzazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l organizzazione di cui fa parte. Art.6 Organi 1. Sono organi dell'organizzazione: -l'assemblea; -il Coordinamento; -il Collegio dei revisori dei conti; -il Collegio dei Probiviri; -il Segretario; -il Tesoriere; -il Presidente; -il Vicepresidente. Tutte le cariche sono onorifiche. Art.7 Assemblea 1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione. 2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 5 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) ed affissione di manifesti presso le bacheche della sede, contenente l indicazione del luogo, del giorno e dell ora della riunione, oltre all ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. 3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e nell'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. 4. Si prevede la possibilità di conferire delega ad un altro aderente, mediante comunicazione scritta e firmata da far pervenire preventivamente al segretario, che provvederà ad allegarla al verbale dell adunanza. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci ordinari, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di un quarto più uno dei soci ordinari, in proprio o per delega, o con la presenza di almeno due terzi di tutti gli aderenti. 6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18. 7. L'assemblea ha i seguenti compiti: -eleggere il Presidente; -eleggere il Vicepresidente; -eleggere i membri del Coordinamento; -eleggere i componenti del collegio dei probiviri; -eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti; -approvare il programma di attività proposto dal Coordinamento; -approvare il bilancio preventivo; -approvare il bilancio consuntivo; -approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 19; -discutere ed approvare la Carta dei Principi, con le modalità di voto previste dall articolo 19 del presente statuto; -stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti; -discutere e decidere in merito ad ogni questione non altrimenti specificata. Art.8 Coordinamento 1. Il Coordinamento è eletto dall'assemblea ed è composto da 11 soci membri. Esso può cooptare altri 4 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. 2. Il Coordinamento si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 1 volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il Coordinamento è validamente costituito qualora siano presenti almeno 6 componenti. Il Coordinamento è validamente costituito, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. 3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 5 giorni mediante comunicazione scritta. 4. Il Coordinamento ha i seguenti compiti: -fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione; -sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; -determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; -sottoporre all'attenzione dell'assemblea eventuali questioni rilevanti o controverse; -assumere l eventuale personale; -nominare il Segretario; -nominare il Tesoriere;

-accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti; -ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza. 5. Il Coordinamento è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Coordinamento designato dai presenti. Art.9 Presidente 1. Il Presidente è anche presidente dell'assemblea e del Coordinamento. 2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del presente statuto e qualora non ottemperi alle sue attribuzioni, su decisione dell'assemblea. In tal caso la carica di Presidente viene assunta, fino alla fine del mandato del Presidente uscente, dal Vicepresidente, carica che verrà rinnovata secondo il presente Statuto. 3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Coordinamento. 4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Coordinamento, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. 5. In caso di assenza o di impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, o in assenza di quest'ultimo, da un componente del Coordinamento su designazione dei presenti. 6. Il Presidente fissa l ordine del giorno e determina il giorno dell adunanza. 7. Il Presidente provvede all osservanza dei regolamenti. Art.10 Vicepresidente 1. In caso di assenza e di impedimento, assume le veci del Presidente senza limitazioni. 2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del presente statuto e qualora non ottemperi alle sue attribuzioni, su decisione dell'assemblea. In tal caso l'assemblea provvederà alla rielezione nei tempi che riterrà opportuni. Art.11 Segretario 1. Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti: -provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti; -provvede al disbrigo della corrispondenza; -è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Coordinamento e Collegio dei probiviri; -è a capo del personale. Art.12 Tesoriere 1. Il Tesoriere coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti: -predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Coordinamento entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che

sottopone al Coordinamento entro il mese di marzo; -provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti; -provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Coordinamento. Art.13 Collegio dei probiviri 1. Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente. 2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. 3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile. Art.14 Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente. 2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. 3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata. 4. Il Collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti. Art.15 Gratuità e durata delle cariche 1. Tutte le cariche sociali sono rigorosamente gratuite. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate. 2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo. 3. I Coordinatori dimissionari saranno sostituiti su chiamata del Coordinamento con i primi dei non eletti dell ultima elezione, che durano in carica per il resto del tempo previsto. Art.16 Risorse economiche 1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: -quote associative e contributi degli aderenti; -contributi dei privati; -contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; -contributi di organismi internazionali;

-donazioni e lasciti testamentari; -rimborsi derivanti da convenzioni; -entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; -rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo. 2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Coordinamento. 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere. 4. E vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 5. L'organizzazione ha l'obbligo di impiegare plusvalenze, sopravvenienze e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art.17 Quota sociale 1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. Art.18 Bilancio 1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Coordinamento, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. 2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. 3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. Art.19 Modifiche allo statuto 1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci ordinari oppure da almeno un quarto di tutti gli aderenti. L Assemblea deve quindi riunirsi in ulteriore seduta straordinaria, a distanza di almeno quindici giorni dalla presentazione della proposta, per deliberare. La seduta straordinaria è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei soci ordinari o i tre quarti di tutti gli aderenti. 2. Le relative deliberazioni sono approvate dall Assemblea con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Art.20 Scioglimento 1. L organizzazione si scioglie su delibera di un assemblea appositamente convocata. 2. L Assemblea che delibera lo scioglimento vota con la presenza dei 3/5 dei soci ordinari e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 3. In caso di scioglimento viene previsto l obbligo di devolvere il patrimonio

dell organizzazione ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art.21 Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di organizzazioni di volontariato e all ordinamento giuridico generale dello Stato.