Direzione. Ordine di servizio n 131/C. Firenze, 31/07/2004. Al Vicecomandante V. Ai Coordinatori d area Agli appartenenti al Corpo.



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Direzione Ordine di servizio n 131/C Firenze, 31/07/2004 Al Vicecomandante V. Ai Coordinatori d area Agli appartenenti al Corpo Loro sedi Oggetto: Legge 20/07/2004 n. 189. Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché l impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. In G. U. n. 178 del 31/07/2004 è stata pubblicata la legge di cui all oggetto che entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione e cioè il 01/08/2004 (vedi art. 9 della legge stessa). La normativa in questione modifica profondamente il sistema di tutela penale in materia di animali, finora affidato quasi esclusivamente all art. 727 CP che, anche nella formulazione rinnovata dalla L. n. 473/1993, non era andato al di là di una previsione sanzionatoria di tipo pecuniario. La Legge n. 189/2004, invece, inserisce la tutela degli animali in apposito nuovo titolo del Codice Penale (Titolo IX-bis Dei delitti contro il sentimento degli animali ) attribuendo alla maggior parte delle fattispecie il rango di reato delitto con previsione di pene detentive in caso di violazione ed impartendo inoltre altre disposizioni di coordinamento in materia. Esaminiamo le singole fattispecie di reato istituite dalla norma in oggetto e le altre disposizioni, seguendo l articolato della legge stessa e comunque rinviando anche all allegato prontuario ed alle relative note. Art. 1 Modifiche al Codice Penale. Art. 544-bis CP (Uccisione di animali). E punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi chiunque senza necessità o per crudeltà cagiona la morte di un animale. La presente fattispecie è applicabile all uccisione con crudeltà o senza necessità di animali di proprietà dell agente. Essa va inoltre coordinata con quella dell art. 638 CP (Uccisione o danneggiamento di animali altrui), di cui allo specifico paragrafo. Art. 544-ter CP (Maltrattamento di animali) Ai sensi del comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque per crudeltà o senza necessità: cagiona una lesione ad un animale; sottopone un animale a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Se dai fatti suddetti deriva la morte dell animale la pena è aggravata della metà.

Ai sensi del comma 2 è punito con la medesima pena chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli animali stessi. Anche questa disposizione va coordinata con quella dell art. 638 CP (Uccisione o danneggiamento di animali altrui), di cui allo specifico paragrafo. Art. 544-quater CP (Spettacoli o manifestazioni vietati) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. La pena è aumentata se i fatti suddetti sono commessi in relazione all esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarre profitto per sé o per altri o se da questi fatti deriva la morte degli animali (art. 544-quater c. 2 ). La disposizione è da coordinare con quella dell art. 638 CP (Uccisione o danneggiamento di animali altrui), di cui allo specifico paragrafo. Art. 544-quinquies CP (Divieto di combattimenti tra animali) E punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro chiunque promuove organizza o dirige combattimenti tra animali o competizioni non autorizzate che possono metterne in pericolo l incolumità. La pena è aumentata (art. 544-quinquies c. 2 ) se le suddette attività: sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; se sono promosse con l utilizzo di videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni. se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Ai sensi del comma 3 di questo articolo chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma, anche tramite terzi, alla partecipazione ai combattimenti di cui sopra è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti o nelle competizioni non autorizzate di cui al primo comma dell articolo in commento, se consenzienti. Ai sensi del comma 4 chiunque, anche non presente sul luogo del delitto e fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni non autorizzate di cui al primo comma dell articolo in commento, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La disposizione è da coordinare con quella dell art. 638 CP (Uccisione o danneggiamento di animali altrui), di cui allo specifico paragrafo. Art. 544-sexies CP (Confisca e pene accessorie) In caso di condanna (o di applicazione del patteggiamento ai sensi dell art. 444 CPP) per i reati previsti dagli artt. 544-ter, 544-quater, 544-quinquies suddetti è sempre ordinata la confisca dell animale salvo che appartenga a persona estranea al reato. Se il condannato era titolare di attività di trasporto, commercio, allevamento animali è disposta la sospensione dell attività ed in caso di recidiva ne è disposta l interdizione.

Nuovo testo dell art.638 C.P. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). Ai sensi dell art.1 c.2 della legge in oggetto all art.638 c.1 dopo le parole è punito vengono inserite le seguenti: salvo che il fatto costituisca più grave reato. Da ciò deriva la difficoltà di individuare in quale casi si sia in presenza del più grave reato (per esempio art. 544-bis in caso di uccisione di animale altrui ma con modalità che denotino crudeltà) che dovrebbe far applicare la fattispecie più grave al posto di quella prevista dall art. 638 che, si ricorda, al primo comma prevede la procedibilità a querela e la competenza del Giudice di Pace mentre, nell ipotesi aggravata del comma 2, prevede la competenza del Tribunale e la procedibilità d ufficio oltre alla possibilità di arresto facoltativo in flagranza. Nell impossibilità di distinguere con certezza, in determinati casi, le modalità che caratterizzano l una o l altra fattispecie, si dispone di inoltrare la notizia di reato, il più possibile particolareggiata, alla Procura della Repubblica secondo i tempi e le modalità previste per i reati di competenza del Tribunale, rimettendo al discernimento del P.M. la qualificazione giuridica della fattispecie concreta, con l eventuale possibilità di considerare gli atti compiuti ai sensi dell art.346 C.P.P. qualora il magistrato ritenga di trovarsi davanti ad una ipotesi per cui è necessaria la querela di parte. Nuovo testo dell Art. 727 CP (Abbandono di animali). Ai sensi dell art. 1 c. 3 della legge in oggetto l art. 727 CP resta a disciplinare le sole ipotesi dell abbandono e della detenzione in condizioni innaturali e che causano gravi sofferenze. Infatti, ai sensi del nuovo art. 727 comma 1 CP, chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l arresto fino ad un anno o con l ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Ai sensi del comma 2 del nuovo art. 727 CP alla stessa pena di cui sopra soggiace chiunque detiene animali (anche non domestici o con abitudini di cattività) in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze come già detto sopra. Art. 2 Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce. E vietato produrre o confezionare pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria ottenuti in tutto o in parte da pelli o pellicce di cane (Canis familiaris) o di gatto (Felis catus) ed è inoltre vietato commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. Chiunque contravvenga alle suddette disposizioni è punito con l arresto da tre mesi ad un anno o con l ammenda da 5.000 a 100.000 euro. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale suddetto. Art. 3 Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale. Ai sensi di questo articolo sono state inserite due nuovi articoli nelle disposizioni di coordinamento del Codice Penale e cioè gli artt. 19-ter e 19-quater. Art. 19-ter (Leggi speciali in materia di animali) Le disposizioni dettate dagli artt. 544-bis; 544-ter; 544-quater; 544-quinquies; 544-sexies del Codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione, degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché delle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni suddette non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente per territorio.

Art. 19-quater (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati) Entro tre mesi dal 01/08/2004 dovrà essere emanato un DM dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell Interno che individua gli enti o associazioni che ne abbiano in precedenza fatta richiesta, a cui affidare gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca emanati a seguito dell applicazione delle suddette norme. Artt. 4; 5; 6; 7; 8 della legge in oggetto. Gli articoli suddetti riportano disposizioni di non immediato interesse operativo e, oltre a coordinare la normativa esistente con il nuovo impianto sanzionatorio (art. 4), si occupano della formazione di programmi di educazione al rispetto degli animali per le scuole (art. 5), del coordinamento delle attività di vigilanza delle forze di polizia dello Stato, degli Enti locali e degli agenti giurati delle associazioni zoofile relativamente al rispetto delle norme della presente legge, prevedendo un apposito DM del Ministero dell Interno da emanarsi entro tre mesi dall entrata in vigore della legge stessa (art. 6). Si occupano inoltre della facoltà per gli enti e associazioni zoofile riconosciute di costituirsi parte civile (art. 7), ed infine della destinazione dei proventi delle ammende e multe in particolare fondo del bilancio dello Stato (art. 8). Il Comandante (omissis) C:\bbsc\OdS\Maltrattamento animali.doc

"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale. Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena e' aumentata da un terzo alla meta': 1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime". Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno. Art. 727. - (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.