Bollettino Ufficiale n. 34/I-II del 20/08/2013 / Amtsblatt Nr. 34/I-II vom 20/08/2013 73 85622 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 14 agosto 2013, n. 18-120/Leg. Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008 n. 23-130/Leg. "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5)" IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l articolo 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l esecuzione delle leggi provinciali; - vista la deliberazione n. 1599 del 2 agosto 2013 con la quale la Giunta provinciale ha approvato le modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg Regolamento concernente incarichi a tempo determinao e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) ; il seguente regolamento: emana Art. 1 Modificazioni dell articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 1. Il comma 4 dell articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 è sostituito dal seguente: Terminate le operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato da parte della struttura provinciale competente ai sensi del comma 3, il dirigente dell istituzione scolastica procede all attribuzione degli incarichi a tempo determinato, previsti dal comma 1, lettere a), b) e c), per i posti ancora disponibili, secondo quanto previsto dall articolo 4.. 2. Il comma 5 dell articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 è a- brogato. Art. 2 Modificazioni dell articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 1. Nell alinea del comma 8 dell articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 le parole: ; la scadenza del contratto è fissata nel seguente modo sono sostituite dalle seguenti:. I termini finali dei contratti sono stabiliti come segue. 2. Le lettere c) e d) del comma 8 dell articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 sono abrogate. 3. Il comma 9 dell articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 è a- brogato.
Bollettino Ufficiale n. 34/I-II del 20/08/2013 / Amtsblatt Nr. 34/I-II vom 20/08/2013 74 Art. 3 Modificazioni dell articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 1. Il comma 1 dell articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 è sostituito dal seguente: 1. Il dirigente dell istituzione scolastica conferisce gli incarichi annuali e le supplenze temporanee previste dall articolo 2, comma 4, scorrendo le vigenti graduatorie d istituto, nel rispetto: a) di quanto previsto dalla Giunta provinciale, per quanto riguarda i criteri e le modalità di chiamata degli aspiranti; b) dei termini finali stabiliti come segue: 1) al 31 agosto dell anno scolastico di riferimento, per gli incarichi annuali; 2) al 30 giugno dell anno scolastico di riferimento, per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche; 3) all ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, per le supplenze temporanee brevi; 4) alla data stabilita dal calendario scolastico per la fine delle lezioni, per gli incarichi annuali e le supplenze temporanee conferiti dopo il 31 ottobre.. 2. Dopo il comma 1 dell articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 sono inseriti i seguenti commi: 1 bis. L accettazione della proposta contrattuale, secondo le modalità stabilite dal provvedimento previsto dal comma 1, lettera a), comporta l applicazione di quanto previsto dall articolo 5. 1 ter. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale che può avvenire già dal momento dell accettazione della proposta contrattuale, ai sensi del comma 1 bis, ma con decorrenza non anteriore alla data di inizio delle lezioni. 3. Nel comma 5 dell articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 le parole: il dirigente dell istituzione scolastica può provvedere autonomamente al conferimento della supplenza temporanea breve per le ore di rispettiva competenza sono sostituite dalle seguenti: il dirigente dell istituzione scolastica può provvedere autonomamente, anche mediante il conferimento della supplenza temporanea breve, per le ore di rispettiva competenza. 4. Nel comma 6 dell articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 le parole: residenti o sono soppresse. Art. 4 Modificazioni dell articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 1. Nel punto 2 della lettera a) del comma 1 dell articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 le parole: dopo l accettazione sono sostituite dalle seguenti: dopo la sottoscrizione del contratto,. 2. Nel punto 4) della lettera b) del comma 1 dell articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 le parole: dopo l accettazione sono sostituite dalle seguenti: dopo aver accettato la proposta contrattuale secondo le modalità stabilite dal provvedimento previsto dall articolo 4, comma 1, lettera a),. 3. Dopo il comma 2 dell articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 è inserito il seguente: 2 bis. Per i fini della lettera b) del comma 1, la mancata accettazione della proposta contrattuale, secondo le modalità stabilite dal provvedimento previsto dall articolo 4, comma 1, lettera a), è equiparata a rinuncia esplicita della proposta stessa. Art. 5 Modificazioni dell articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 1. Il comma 5 dell articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 è sostituito dal seguente:
Bollettino Ufficiale n. 34/I-II del 20/08/2013 / Amtsblatt Nr. 34/I-II vom 20/08/2013 75 5. Fatto salvo per le scuole primarie il cui completamento di orario è autorizzabile nel limite delle 24 ore settimanali, per i restanti gradi di scuola il completamento di orario fino al massimo delle diciotto ore settimanali è conseguibile anche con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità cumulando ore appartenenti al medesimo o a diverso posto di insegnamento o classe di abilitazione presso istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, purché sussista comunque compatibilità oraria e tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il dirigente dell istituzione scolastica può conferire ulteriori frazioni orarie fino al massimo delle ventiquattro ore settimanali se trattasi di ore appartenenti al medesimo o a diverso posto di insegnamento o classe di abilitazione per la medesima istituzione scolastica.. Art. 6 Modificazioni dell articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 1. Nel comma 2 dell articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 le parole: si applicano le disposizioni indicate dall articolo 5, comma 1, lettera b), e commi 3, 4, e 5 sono sostituite dalle seguenti: si applicano le disposizioni indicate dall articolo 5, comma 1, lettera b), e commi 2 bis, 3, 4, e 5. 2. Dopo il comma 3 dell articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 è inserito il seguente: 3 bis. Resta ferma la specifica disciplina per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di insegnamento in modalità CLIL prevista dall articolo 95 bis della legge provinciale n. 5 del 2006 e dal suo regolamento di attuazione.. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 14 agosto 2014 IL VICEPRESIDENTE F.F. ALBERTO PACHER
Bollettino Ufficiale n. 34/I-II del 20/08/2013 / Amtsblatt Nr. 34/I-II vom 20/08/2013 76 NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Note alle premesse - L articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, come modificato dall articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta. - L articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per i servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all organo più rappresentativo dell ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. - L articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola) come da ultimo modificato dall articolo 1, comma 6, della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 (legge finanziaria provinciale 2014), dispone: Art. 93 Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee 1. Per garantire la continuità didattica e il regolare avvio dell'anno scolastico, ferma restando la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato e nei limiti della spesa massima prevista dall'articolo 85, la Provincia o le istituzioni scolastiche possono stipulare, mediante l'utilizzo rispettivamente delle graduatorie provinciali per titoli o delle graduatorie d'istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento effettivamente vacanti e disponibili o disponibili e non vacanti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 e secondo le modalità definite con regolamento. Le graduatorie d'istituto devono essere articolate in fasce, in relazione ai titoli e alle abilitazioni e hanno durata triennale. 2. Per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento il dirigente del servizio provinciale competente stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due anni qualora risultino disponibili la medesima cattedra o posto; per la copertura delle cattedre o dei posti d'insegnamento disponibili, inoltre, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima triennale.
Bollettino Ufficiale n. 34/I-II del 20/08/2013 / Amtsblatt Nr. 34/I-II vom 20/08/2013 77 3. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal regolamento, dopo l'espletamento da parte della Provincia delle procedure di cui al comma 2, il dirigente dell'istituzione scolastica può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima annuale, aventi decorrenza non anteriore alla data di inizio delle lezioni, per la copertura dei posti non coperti con le predette procedure. Resta ferma la specifica disciplina prevista dall'articolo 95 bis. 3 bis. Per la realizzazione di progetti d'innovazione didattica previsti dall'articolo 57, e in applicazione della legge provinciale n. 11 del 1997, la Provincia può autorizzare i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative a conferire incarichi d'insegnamento a tempo determinato, fino a un massimo del 5 per cento dell'organico complessivo, a docenti di madrelingua per l'insegnamento sia della lingua straniera, sia in lingua straniera. I contratti di lavoro possono essere stipulati per una durata annuale, rinnovabile, esclusivamente nei confronti di docenti di madrelingua straniera in possesso del titolo di studio equipollente a quello previsto dall'ordinamento scolastico italiano per l'insegnamento della corrispondente disciplina. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, la Provincia può definire ulteriori criteri e modalità per l'applicazione di questo comma. Nota all articolo 1 - L articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008, come modificato dall articolo qui Art. 2 Tipologia degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze temporanee 1. I posti di insegnamento e le cattedre, di seguito denominati posti, non assegnati a personale assunto a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di: a) incarichi annuali, per i posti vacanti e disponibili entro la data del 31 ottobre e che rimangono tali per l intero anno scolastico; b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per i posti non vacanti ma disponibili entro la data del 31 ottobre, fino al termine dell anno scolastico o per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire posti e che si rendono disponibili entro la data del 31 ottobre; c) supplenze temporanee brevi per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi previsti dalle lettere a) e b). 2. Gli incarichi annuali previsti dal comma 1, lettera a), sono rinnovati annualmente e comunque per un massimo di due anni se per il medesimo posto permangano le condizioni richieste per il primo conferimento. A tal fine il contratto individuale di lavoro contiene la clausola con la quale è previsto il rinnovo automatico del contratto medesimo. 3. Il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, previsti dal comma 1, lettere a) e b), è effettuato dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, di seguito denominata struttura provinciale competente, prima della data stabilita dalla Giunta provinciale per l inizio delle lezioni utilizzando le vigenti graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale. 4. A decorrere dalla data di inizio delle lezioni il conferimento è effettuato dal dirigente dell'istituzione scolastica, utilizzando le vigenti graduatorie d'istituto per la copertura di: a) incarichi annuali e supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche al termine delle operazioni di convocazione della struttura competente; b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, fino a sei ore settimanali di insegnamento; c) incarichi annuali previsti dal comma 1, lettera a), non coperti prima della data di inizio delle lezioni; d) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche previste dal comma 1, lettera b), non coperte prima della data di inizio delle lezioni; a) supplenze temporanee brevi di cui al comma 1, lettera c). 4. Terminate le operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato da parte della struttura provinciale competente ai sensi del comma 3, il dirigente dell istituzione scolastica procede all attribuzione degli incarichi a tempo determinato, previsti dal comma 1, lettere a), b) e c), per i posti ancora disponibili, secondo quanto previsto dall articolo 4. 5. In caso di esaurimento o di assenza delle graduatorie provinciali per titoli, il dirigente della struttura provinciale competente può autorizzare i dirigenti delle istituzioni scolastiche ad effettuare il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche anche prima della data di inizio delle lezioni.
Bollettino Ufficiale n. 34/I-II del 20/08/2013 / Amtsblatt Nr. 34/I-II vom 20/08/2013 78 Nota all articolo 2 - L articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008, come modificato dall articolo qui Art. 3 Conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche mediante l utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli 1. Per la copertura di posti, nei casi previsti dall articolo 2, comma 1, lettere a) e b), il dirigente della struttura provinciale competente stipula i contratti di lavoro a tempo determinato secondo la procedura e le modalità previste da questo articolo. 2. Il dirigente della struttura provinciale competente definisce il calendario delle convocazioni e compila il quadro delle disponibilità comprensivo delle relative sedi che possono essere assegnate con incarico annuale o con supplenza temporanea fino al termine dell attività didattica. 3. Prima delle operazioni di conferimento dei posti, il dirigente della struttura provinciale competente rende noto, secondo le modalità indicate rispettivamente dai commi 4 e 5, il calendario delle convocazioni e l elenco dei posti individuati ai sensi del comma 2. 4. Il calendario delle convocazioni è pubblicato all albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente almeno cinque giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione; tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti a convocazione. 5. L elenco dei posti disponibili è pubblicato all albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la relativa convocazione. 6. La copertura di posti nei casi previsti dall articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è effettuata rispettando l ordine delle graduatorie provinciali per titoli. 7. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti. Gli aspiranti che hanno accettato un incarico su posto di sostegno, non possono, per lo stesso anno scolastico, rinunciare a tale incarico per accettarne un altro su posto d insegnamento o sulla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l attribuzione della supplenza su posto di sostegno. 8. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale e ha effetto dal giorno dell assunzione in servizio.; la scadenza del contratto è fissata nel seguente modo I termini finali dei contratti sono stabiliti come segue: a) al 31 agosto dell anno scolastico di riferimento, per gli incarichi annuali; b) al 30 giugno dell anno scolastico di riferimento, per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche; c) all ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, per le supplenze temporanee brevi; d) alla data stabilita dal calendario scolastico per la fine delle lezioni, per gli incarichi annuali e le supplenze temporanee conferiti dopo il 31 ottobre. 9. Prima della data di inizio delle lezioni, la struttura provinciale competente procede ad ulteriori convocazioni per il conferimento dei posti che si sono resi disponibili, anche per effetto della mancata assunzione in servizio o per l'abbandono del servizio, partendo dal primo aspirante successivo all'ultimo a cui è stato conferito un incarico o una supplenza nella precedente convocazione. Nel caso di disponibilità di posti ad orario intero, sono convocati, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, anche gli aspiranti che, precedentemente convocati, abbiano rinunciato al conferimento di ore di insegnamento che non costituivano posto. Nota all articolo 3 - L articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008, come modificato dall articolo qui Art. 4 Conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee mediante l utilizzo delle graduatorie d istituto 1. Il dirigente dell'istituzione scolastica conferisce gli incarichi annuali e le supplenze temporanee previste dall'articolo 2, comma 4, scorrendo le vigenti graduatorie d'istituto e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, per quanto riguarda la scadenza del contratto.
Bollettino Ufficiale n. 34/I-II del 20/08/2013 / Amtsblatt Nr. 34/I-II vom 20/08/2013 79 1. Il dirigente dell istituzione scolastica conferisce gli incarichi annuali e le supplenze temporanee previste dall articolo 2, comma 4, scorrendo le vigenti graduatorie d istituto, nel rispetto: a) di quanto previsto dalla Giunta provinciale, per quanto riguarda i criteri e le modalità di chiamata degli aspiranti; b) dei termini finali stabiliti come segue: 1) al 31 agosto dell anno scolastico di riferimento, per gli incarichi annuali; 2) al 30 giugno dell anno scolastico di riferimento, per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche; 3) all ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, per le supplenze temporanee brevi; 4) alla data stabilita dal calendario scolastico per la fine delle lezioni, per gli incarichi annuali e le supplenze temporanee conferiti dopo il 31 ottobre. 1 bis. L accettazione della proposta contrattuale, secondo le modalità stabilite dal provvedimento previsto dal comma 1, lettera a), comporta l applicazione di quanto previsto dall articolo 5. 1 ter. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale che può avvenire già dal momento dell accettazione della proposta contrattuale, ai sensi del comma 1 bis, ma con decorrenza non anteriore alla data di inizio delle lezioni. 2. Fermo restando quanto previsto dall articolo 113, comma 2, della legge provinciale, il dirigente dell istituzione scolastica può conferire supplenze temporanee brevi solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e comunque dopo aver provveduto alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità nell organizzazione dell orario didattico nel rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto scuola. 3. Per ragioni di continuità didattica, qualora al primo periodo di assenza del titolare ne seguano altri, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall insegnamento ovvero da entrambi, la supplenza temporanea breve è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. 4. Se al primo periodo di assenza del titolare ne segue un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, il dirigente dell istituzione scolastica dispone la conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. Tale disposizione trova applicazione anche nei casi di ritorno al lavoro del docente previsti dagli articoli 51 bis, comma 2, e 51 ter, comma 3, concernenti la tutela della maternità, del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto scuola. 5. Per la sostituzione del personale docente con orario d insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche, il dirigente dell'istituzione scolastica può provvedere autonomamente al conferimento della supplenza temporanea breve per le ore di rispettiva competenza il dirigente dell istituzione scolastica può provvedere autonomamente, anche mediante il conferimento della supplenza temporanea breve, per le ore di rispettiva competenza. 6. Per la sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, il dirigente dell istituzione scolastica può conferire supplenze temporanee brevi scorrendo le rispettive graduatorie d istituto con un criterio di precedenza nei riguardi degli aspiranti residenti o domiciliati nei comuni ove sono collocate le scuole dell istituzione scolastica e/o nei comuni viciniori. Nel caso di prosecuzione dell assenza del titolare, il dirigente dell istituzione scolastica provvede alla proroga del contratto o alla conferma dello stesso secondo quanto previsto dai commi 3 e 4. Nota all articolo 4 - L articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008, come modificato dall articolo qui Art. 5 Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro 1. Il mancato perfezionamento e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro comportano i seguenti effetti per l anno scolastico in corso: a) per gli incarichi annuali e le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche conferite sulla base delle graduatorie provinciali per titoli: 1) l'aspirante che rinuncia ad una proposta di assunzione o è assente alla convocazione perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche sulla base delle graduatorie provinciali per titoli per il medesimo insegnamento;
Bollettino Ufficiale n. 34/I-II del 20/08/2013 / Amtsblatt Nr. 34/I-II vom 20/08/2013 80 2) l aspirante che non assume servizio dopo l accettazione dopo la sottoscrizione del contratto perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle d istituto, per il medesimo insegnamento; 3) l aspirante che, dopo la sottoscrizione del contratto, rinuncia all incarico conferito per accettarne un altro, perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle di istituto, per l insegnamento per il quale ha rinunciato; 4) il docente che non accetta il rinnovo del contratto conferito ai sensi dell articolo 2, comma 2, perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle d istituto, per tutti gli insegnamenti; 5) il docente che abbandona il servizio perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle d istituto, per tutti gli insegnamenti; b) per gli incarichi annuali e le supplenze temporanee conferiti sulla base delle graduatorie d'istituto: 1) l aspirante che rinuncia ad una proposta di supplenza temporanea breve, per un posto a orario pieno e di durata inferiore ai 60 giorni, non può essere interpellato, dal dirigente dell istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata, per le successive supplenze temporanee relative al medesimo insegnamento che si rendano disponibili fino al 31 gennaio, se la proposta non accettata cade in detto periodo, ovvero fino al termine dell attività didattica, se la proposta non accettata cade dopo il 31 gennaio; 2) l aspirante che rinuncia ad una proposta di un incarico annuale o di una supplenza temporanea, per un posto a orario pieno e di durata superiore ai 60 giorni, non può essere interpellato, dal dirigente dell istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata, per i successivi incarichi annuali o supplenze temporanee che si rendano disponibili; 3) il docente che rinuncia ad una proroga o ad una conferma contrattuale per un posto a orario pieno, non può essere interpellato, dal dirigente dell istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata, per i successivi incarichi annuali e supplenze temporanee che si rendano disponibili; 4) l aspirante che non assume servizio dopo l accettazione dopo aver accettato la proposta contrattuale secondo le modalità stabilite dal provvedimento previsto dall articolo 4, comma 1, lettera a), perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee per tutte le graduatorie del medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche; 5) il docente che abbandona il servizio, perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee per tutti gli insegnamenti in tutte le istituzioni scolastiche. 2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), numero 5), il docente perde altresì, per il medesimo insegnamento, la possibilità di conseguire incarichi annuali o supplenze temporanee sulla base della graduatoria provinciale per titoli per l anno scolastico successivo. 2 bis. Per i fini della lettera b) del comma 1, la mancata accettazione della proposta contrattuale, secondo le modalità stabilite dal provvedimento previsto dall articolo 4, comma 1, lettera a), è equiparata a rinuncia esplicita della proposta stessa. 3. La rinuncia prevista dal comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), non è causa di alcuna sanzione qualora l aspirante abbia già in corso un contratto di lavoro, in qualità di docente, nelle scuole provinciali a carattere statale, o nelle istituzioni formative provinciali o nelle scuole dell infanzia provinciali. 4. Il dirigente competente non applica quanto disposto dai commi 1 e 2 ove i previsti comportamenti siano dovuti a giustificati motivi suffragati da documentazione presentata dall interessato. 5. Il docente in servizio con un contratto con scadenza anteriore alla data fissata per il termine delle lezioni può, entro il 30 aprile, risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino alla data fissata per il termine delle lezioni, dell attività didattica o dell anno scolastico. Nota all articolo 5 - L articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008, come modificato dall articolo qui Art. 6 Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico 1. Il docente in servizio con contratto a tempo determinato ad orario ridotto può, in relazione alla posizione occupata nelle graduatorie d istituto ove è inserito, completare il proprio orario di insegnamento fino alla concorrenza dell orario di cattedra previsto per il corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato. 2. Il completamento dell orario può attuarsi solo in presenza di compatibilità oraria, sia mediante l attribuzione delle frazioni di orario disponibili, sia mediante il frazionamento orario dei posti disponibili, salvaguardando in quest ultimo caso l unicità dell insegnamento nella classe e nell attività di sostegno. Nel caso in cui il completamen-
Bollettino Ufficiale n. 34/I-II del 20/08/2013 / Amtsblatt Nr. 34/I-II vom 20/08/2013 81 to dell orario avvenga attraverso il conferimento di frazioni orario, al fine di evitare ulteriori frazionamenti, il dirigente dell istituzione scolastica conferisce l incarico al docente con orario ridotto, previo consenso dello stesso, anche qualora la somma dei due incarichi ecceda l orario cattedra, fermo restando tuttavia il limite delle ventiquattro ore settimanali; tale limite orario si riferisce alle ore d insegnamento. 3. Ai fini indicati dal comma 1 il dirigente dell istituzione scolastica conferisce al docente già in servizio a tempo determinato presso l istituzione scolastica, previo consenso dello stesso, l ulteriore supplenza che consente il completamento del suo orario. 4. Qualora la supplenza da conferire sia pari o inferiore alle sei ore, il dirigente dell istituzione scolastica, dopo aver proposto il completamento di orario secondo quanto disposto dal comma 3, senza alcuna accettazione, conferisce come ore eccedenti l incarico al personale con orario cattedra e in servizio presso l istituzione scolastica, prioritariamente a quello a tempo indeterminato in possesso del corrispondente titolo di studio e successivamente al personale a tempo determinato inserito nelle corrispondenti graduatorie d istituto. 5. Nel rispetto del limite orario delle ventiquattro ore settimanali, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità cumulando ore appartenenti al medesimo o a diverso posto di insegnamento o classe di abilitazione presso istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, purché sussista comunque compatibilità oraria e tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. 5. Fatto salvo per le scuole primarie il cui completamento di orario è autorizzabile nel limite delle ventiquattro ore settimanali, per i restanti gradi di scuola il completamento di orario fino al massimo delle diciotto ore è conseguibile anche con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità cumulando ore appartenenti al medesimo o a diverso posto di insegnamento o classe di abilitazione presso istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, purché sussista comunque compatibilità oraria e tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il dirigente dell istituzione scolastica può conferire ulteriori frazioni orarie fino al massimo delle ventiquattro ore se trattasi di ore appartenenti al medesimo o a diverso posto di insegnamento o classe di abilitazione per la medesima istituzione scolastica. Nota all articolo 6 - L articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008, come modificato dall articolo qui Art. 8 Disposizioni finali 1. Nel caso di esaurimento delle graduatorie d istituto il dirigente dell istituzione scolastica conferisce gli incarichi annuali e le supplenze temporanee utilizzando prioritariamente le graduatorie di altre istituzioni scolastiche della provincia di Trento secondo un criterio di viciniorietà e d intesa con i competenti dirigenti. Successivamente, ove necessario, il dirigente dell istituzione scolastica procede al conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee attraverso la comparazione, in osservanza ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, delle domande di assunzione presentate direttamente all istituzione scolastica. 2. Agli aspiranti individuati ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni indicate dall articolo 5, comma 1, lettera b), e commi 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni indicate dall articolo 5, comma 1, lettera b), e commi 2 bis, 3, 4 e 5. 3. In relazione a particolari esigenze operative relative all insegnamento su posti di sostegno, all insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria e alla realizzazione dei progetti di innovazione didattica previsti dall articolo 93, comma 3 bis, della legge provinciale, la Giunta provinciale può definire specifiche modalità per il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee assicurando che: a) il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee per la copertura di posti di sostegno sia effettuato con precedenza nei confronti degli aspiranti in possesso di idoneo titolo di specializzazione; b) il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee per la copertura di posti di insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sia effettuato con precedenza nei confronti degli aspiranti in possesso di specifica idoneità all insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria; c) il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee previsti dalle lettere a) e b) sia effettuato con precedenza nei confronti degli aspiranti in possesso di titolo idoneo anche se conseguito successivamente ai termini stabiliti per la formazione delle graduatorie provinciali per titoli e d istituto. 3 bis. Resta ferma la specifica disciplina per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di insegnamento in modalità CLIL prevista dall articolo 95 bis della legge provinciale n. 5 del 2006 e dal suo regolamento di attuazione.
Bollettino Ufficiale n. 34/I-II del 20/08/2013 / Amtsblatt Nr. 34/I-II vom 20/08/2013 82 - L articolo 95 bis della legge provinciale sulla scuola dispone: Art. 95 bis Disposizioni particolari per il reclutamento del personale docente per l'insegnamento in modalità di apprendimento integrato di lingua e contenuto 1. I piani di studio provinciali previsti dall'articolo 55 stabiliscono i casi in cui le discipline non linguistiche sono insegnate in modalità di apprendimento integrato di lingua e contenuto (content and language integrated learning - CLIL). Le istituzioni scolastiche e formative, nel dare attuazione a quanto previsto dai piani di studio provinciali, possono inoltre prevedere, nei limiti delle risorse loro assegnate, ulteriori casi per l'insegnamento in modalità CLIL, utilizzando le lingue di insegnamento previste dai piani di studio provinciali. 2. Per conferire incarichi di insegnamento in modalità CLIL la Provincia istituisce l'albo provinciale dei docenti con specializzazione CLIL, secondo le modalità di istituzione e di tenuta definite con regolamento. L'albo è distinto per gradi di scuola e per classe di concorso ed è composto da due sezioni: a) sezione I: per il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e in possesso della specializzazione CLIL prevista dalla normativa statale vigente; b) sezione II: per il personale aspirante all'assunzione di incarichi di docenza a tempo determinato in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e della specializzazione CLIL prevista dalla normativa statale vigente. 3. Il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa conferisce gli incarichi al personale iscritto nell'albo con le modalità di conferimento disciplinate dal regolamento previsto dal comma 2, sulla base dei seguenti principi e criteri: a) riconoscimento della priorità al personale iscritto nella sezione I dell'albo, titolare di cattedra presso l'istituzione scolastica e formativa, che ha attivato l'insegnamento in modalità CLIL e in possesso dell'abilitazione nella disciplina non linguistica oggetto di insegnamento in modalità CLIL; b) conferimento dell'incarico al personale iscritto nella sezione II dell'albo a seguito di una selezione per titoli e colloquio, effettuata dall'istituzione scolastica e formativa anche attraverso accordi di rete tra istituzioni, alla quale possono partecipare solo gli aspiranti docenti in possesso dell'abilitazione nella disciplina non linguistica oggetto di insegnamento in modalità CLIL; l'incarico è prorogabile per un massimo di due anni scolastici; c) definizione dei casi in cui, se non c'è disponibilità di personale iscritto all'albo, è possibile incaricare aspiranti docenti privi della specializzazione CLIL tenuto conto, con riferimento al grado di scuola, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina non linguistica e delle competenze linguistiche necessarie, corrispondenti al "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" elaborato dal Consiglio d'europa; d) in via residuale e solo se è possibile attivare anche la compresenza del docente della disciplina non linguistica, definizione dei casi in cui può essere incaricato l'aspirante docente in possesso almeno della competenza linguistica necessaria, corrispondente al "Quadro europeo di riferimento per le lingue" elaborato dal Consiglio d'europa con riferimento al grado di scuola. 4. Il servizio prestato ai sensi del comma 3, lettere b) e c), è valutato ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio nelle graduatorie d'istituto, secondo quanto previsto nel regolamento di cui dell'articolo 93.