RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

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RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni in attuazione della Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (trasmesso al Presidente del Senato il 9 aprile 2015). 1

Legge Delega 10 dicembre 2014, n. 183 Il Governo è stato delegato ad adottare un «testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro», nel rispetto dei seguenti principi: - analisi delle varie forme contrattuali in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle stesse in una logica di coerenza con il tessuto produttivo; - promozione del contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più' conveniente; - maggiore ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi; - abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazione normative e difficoltà interpretative e applicative.

Previsioni dello Schema con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto e al lavoro autonomo. 1. Eliminata la possibilità di stipulare contratti a progetto dall entrata in vigore del Decreto Legislativo. Le disposizioni degli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, rimangono in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 49 Schema 1. Le disposizioni degli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, rimangono in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Resta salvo quanto disposto dall articolo 409 del codice di procedura civile.

2. Riconduzione al lavoro subordinato a decorrere dal 1 gennaio 2016 di ogni collaborazione (coordinata e continuativa o a progetto) che nasconda sostanzialmente gli elementi di subordinazione. Caratteristiche della subordinazione di cui allo Schema: lavoro esclusivamente personale, continuativo, di contenuto ripetitivo e con modalità di esecuzione organizzate dal datore di lavoro. Tali caratteristiche pare debbano ricorrere contestualmente. Lo Schema fa salvi alcuni casi specifici: CCNL; iscrizione albi; componenti CDA, collegi e commissioni; associazioni sportive. Non è più previsto il caso della collaborazione con coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Nessuna subordinazione nel settore pubblico fino al 1 gennaio 2017.

ART. 47: 1. A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 2. Restano salve da quanto disposto al comma 1: a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) le collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) le attività prestate nell esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

NODI CRITICI

Dopo l entrata in vigore del Decreto Legislativo potranno essere ancora stipulati co.co.pro.? No (cfr. art. 49, 1 comma, Schema di Decreto Legge)

Dopo l entrata in vigore del Decreto Legislativo potranno essere ancora stipulati contratti di lavoro autonomo (partite IVA)? Lo Schema non ha abrogato l art. 2222 c.c. da cui discende la legittimità delle prestazioni retribuite mediante partita IVA: pertanto, risulta ancora possibile stipulare contratti di lavoro autonomo purché essi siano genuini e non abbiano le caratteristiche di cui all art. 47, 1 comma, dello Schema di Decreto. Peraltro, l abrogazione dell art. 69bis (che si limitava ad individuare dei casi in cui si può presumere non genuina la qualificazione autonoma del rapporto) comporterà che i lavoratori autonomi che intenderanno contestare la qualificazione del rapporto non potranno più beneficiare di alcun genere di presunzione, e dovranno dimostrare i presupposti per l accertamento di un preteso rapporto di lavoro subordinato.

Dopo l entrata in vigore del Decreto Legislativo potranno essere ancora stipulati contratti di Co.co.co. (lavoro parasubordinato)? Potranno essere senz altro stipulati co.co.co. nei casi previsti espressamente dall art. 47, 2 comma, Schema Decreto Legge. Fuori da detti casi, in linea generale, la regola dettata dallo Schema è la seguente (art, 47, 1 comma): dal gennaio 2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tutte le collaborazioni in cui si concretizzano «prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».

Fermo quanto precede, non si può escludere la possibilità di stipulare co.co.co., purché non ricorrano gli indici di cui all art. 47, 1 comma, dello Schema: si deve quindi trattare di collaborazioni genuine, riconducibili previsioni dell articolo 409 c.p.c.. Infatti: - l art. 409 c.p.c. - che estende il processo di cognizione per le controversie in materia di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato - è stato fatto espressamente salvo dallo Schema; - nella stessa lettera del Ministro Tiraboschi di trasmissione dello Schema al Presidente del Senato si legge lo schema interviene in materia di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo, al fine di estendere la tutela del lavoro subordinato ad alcuni tipi di collaborazione morfologicamente contigue al lavora subordinato e di sopprimere l istituto del lavoro a progetto.

Conversione in un rapporto di lavoro subordinato Scarsa detterenza della conversione del contratto di collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato? Essenzialmente rischio economico e contributivo?

GRAZIE