STATUTO Coordinamento Autismo Piemonte



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STATUTO Coordinamento Autismo Piemonte SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE ART.1 Si costituisce un Associazione di Coordinamento tra le Associazioni di Volontariato e gli altri enti Associativi del Piemonte, che hanno per scopo l'applicazione della normativa per la cura ed il recupero dei soggetti con Sindrome Autistica così come indicato nelle Linee Guida del Ministero della Salute n 21/2011 e successivamente recepite nel DGR 3-3-2014 n 22/7178 della Regione Piemonte che costituiscono parte integrante del presente Statuto sotto l allegato di cui alla Lettera A, denominata: "Coordinamento Piemontese delle Associazioni per l Autismo" COORDINAMENTO AUTISMO PIEMONTE retta dal seguente Statuto. ART. 2 Il Coordinamento ha sede legale ed operativa in Vattelapesca, via Tal dei Tali n 99 e a seconda delle esigenze operative del Coordinamento il Consiglio Direttivo potrà modificare sia la sede legale che quella operativa. Il Coordinamento ha durata a tempo indeterminato, è apolitico ed aconfessionale e non ha fini di lucro. E fatto divieto a persone diverse dal Presidente o suo delegato l uso improprio del nome del Coordinamento. ART. 3 E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell Associazione. E fatto obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. ART. 4 ll Coordinamento ha il fine di promuovere le condizioni necessarie per la prevenzione, la cura, l'assistenza, la riabilitazione dei soggetti autistici e la loro integrazione sociale e lavorativa. ll Coordinamento perciò: 1. Tutela i diritti dei soggetti Autistici e delle loro famiglie. Intende coordinare l attività delle Associazioni aderenti nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche per il raggiungimento delle finalità del Coordinamento stesso.

2. Persegue la diretta partecipazione dei propri associati, nonché di altre Associazioni e di Privati per proprio tramite, alla elaborazione delle Leggi regionali e statali e dei programmi in materia di assistenza. 3. Si prefigge: di ottenere una legislazione, regionale e nazionale, che assicuri servizi e strutture per tutte le fasi e le tipologie dell Autismo, con particolare attenzione alle forme più gravi e con la costituzione di adeguati servizi per la durata necessaria all effettuazione di diagnosi e terapie efficaci e servizi diurni e residenziali dove siano necessari di controllare che le Leggi, regionali e nazionali vengano applicate. 1. Vigila che l'assistenza risponda a criteri d efficienza, efficacia, ed umanità promuovendo, in caso contrario, gli adeguati provvedimenti anche di carattere legale. 2. Coordina l attività dei suoi aderenti per la diffusione delle notizie relative all autismo. 3. Mobilita l'opinione pubblica per ottenere un costante miglioramento delle leggi ed una loro efficace attuazione. 4. Promuove a livello Regionale la solidarietà e la collaborazione tra gli operatori pubblici e non e i gruppi di Volontariato. 5. Promuove l'istituzione e la creazione di Cooperative Sociali, atte all avviamento al lavoro dei soggetti con Sindrome autistica 6. Favorisce ai vari livelli i rapporti degli organismi delle Associazioni Coordinate con Enti, Associazioni e Comitati Nazionali, Regionali e Locali, ed ogni altro rapporto necessario ed utile al raggiungimento dello scopo sociale. 7. Comunica ed illustra alle Associazioni aderenti le leggi, i regolamenti,. le informazioni scientifiche e quanto altro possa interessare gli associati in materia di malattia mentale?? ART. 5 L Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. ASSOCIATI ART. 6 Il Coordinamento è l'espressione unitaria delle Associazioni aderenti che rappresenta nel loro complesso, fatte salve la natura, le finalità e l'organizzazione proprie di ciascuna. Possono far parte del Coordinamento associazioni di utenti, di familiari, Cooperative Sociali di tipo B, gruppi di auto-aiuto o Enti associativi che operano in Piemonte, sempre in materia di Autismo a patto che il loro statuto non sia in contrasto con il presente. ART. 7 Ciascuna Associazione o Ente, per aderire, deve svolgere la propria attività sociale sulla base di uno statuto o di un regolamento interno redatto in forma scritta e approvato dalla propria assemblea. Deve presentare una domanda sottoscritta dal suo Presidente, lo statuto dell associazione e una lettera su carta intestata dell associazione e a firma del legale rappresentante che elenchi i nomi dei soci del consiglio direttivo ed dichiari di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. La domanda deve indicare la denominazione e la sede dell'associazione richiedente. Il Presidente del Coordinamento prenderà visione della documentazione e l assemblea ratificherà l iscrizione, previo inserimento della domanda nell ordine del giorno Direttivo successivo, per dar modo ai soci di comunicare qualsiasi informazione avversa all accoglimento della domanda. La domanda deve altresì indicare l adesione formale e sostanziale agli obiettivi del Coordinamento di cui all art. 1 del presente Statuto; ogni altro Obiettivo non condiviso dal Coordinamento resta al di fuori delle attività del Coordinamento stesso.

In caso di non ammissione il Presidente dell Associazione richiedente potrà presentare ricorso, entro i successivi 20 giorni Consiglio Direttivo stesso la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. Ogni associazione è tenuta a comunicare per iscritto - su carta intestata dell associazione e a firma del legale rappresentante- le modifiche delle cariche sociali. ART. 8 Gli associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall Organizzazione stessa o dalla Legge. ART. 9 Tutte le associazioni aderenti fanno parte dell Assemblea degli associati ed è ad essi riconosciuto il diritto di voto e di eleggere direttamente gli organi rappresentativi. L associato può farsi rappresentare per delega. ART. 10 La qualità di associato si perde per i seguenti motivi: a. non ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b. produzione di danni morali o materiali all Associazione; c. dimissioni. L esclusione è deliberata dall Assemblea a maggioranza dei suoi membri. ART. 11 Le associazioni che contravvengono al presente statuto saranno passibili di espulsione dal coordinamento secondo la seguente procedura: 1) Presentazione delle motivazioni da parte di uno o più membri del Coordinamento 2) Istruttoria da parte del Consiglio Direttivo 3) Indizione di un assemblea straordinaria 4) Delibera dell assemblea ORGANI DELL ASSOCIAZIONE ART. 12 Gli organi dell Associazione, i cui componenti eserciteranno le loro funzioni nel rispetto del presente Statuto ed a titolo gratuito, sono: 1) Assemblea dei Soci 2) Presidente 3) Consiglio Direttivo 4) Collegio dei Revisori (se serve) 4) Probiviri (se serve) ART. 13 L Assemblea degli Associati è sovrana, è composta dai Presidenti delle Associazioni o loro delegati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dai membri del direttivo dalla stessa Assemblea. Ogni associato ha diritto a un voto che viene espresso dal Presidente della Associazione o da un suo delegato. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria L Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente o - in caso di sua impossibilità dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata mediante lettera e/o fax e/o e-mail inviata a tutti gli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere un preciso ordine del giorno e l indicazione del luogo, del giorno e dell ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione. L assemblea può anche essere svolta con modalità multimediali purchè convocata regolarmnete. ART. 14 L Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni: a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

b. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo; c. elegge i componenti del Consiglio Direttivo; d. delibera circa l ammissione, la sospensione, la radiazione e l espulsione degli associati; e. modifica il presente statuto; f. delibera sull eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente statuto; g. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio; h. revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati i. delibera su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle. L Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati o su richiesta di 1/3 del Consiglio Direttivo. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, e comunicate ai Soci mediante lettera o e-mail con avviso di ricevuta. ART. 15 In prima convocazione l Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati. ART 16 ll Presidente dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile; è nominato tra i Soci aderenti a ciascuna Associazione. Ha funzioni di indirizzo e coordinamento dell attività regionale. Rappresenta il Coordinamento di fronte a terzi ed in giudizio. Rappresenta il Coordinamento presso enti pubblici e privati e nelle associazioni nazionali o Regionali. Può delegare un membro del consiglio direttivo a rappresentarlo ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Nomina un Vice Presidente. Ha firma sociale con facoltà di delega, secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Nomina un tesoriere fra i soci del coordinamento e un segretario che verbalizza in sintesi gli argomenti all ordine del giorno. Alla fine di ciascun esercizio annuale Il Presidente redige una relazione dettagliata sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti e sul bilancio che presenterà all assemblea dei soci. E autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria. ART. 17 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall Assemblea fra gli associati per la durata di due anni. I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive: verrà sostituito dal supplente che aveva ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni del consiglio. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

ART. 18 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno quattro volte all anno per deliberare sugli atti della vita associativa. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e possono essere convocate anche in modalità Skype o simile. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni: a. Elegge il Presidente Regionale b. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall Assemblea; c. cura l esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea; d. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all approvazione dell Assemblea; e. approva tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all attività sociale; f. decide nella scelta e per l assunzione dell eventuale personale dipendente nei rispetto dell art. 3, 4 c., della L. 266/91; g. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. ART. 19 Il Segretario, che resta in carica due anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto. ART. 20 Il Tesoriere, che resta in carica due anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie avendo la delega alla firma nei rapporti Bancari. ART. 21 (se serve) L'Assemblea nomina due o tre Revisori dei conti effettivi. Essi durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno una volta all anno, per l'esame dei libri contabili; di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale. PATRIMONIO DELL ASSOCIAZIONE ART. 22 Il fondo patrimoniale dell Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da: a. contributi volontari degli aderenti; b. contributi di privati; c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; d. contributi di organismi internazionali; e. donazioni, legati e testamenti; f. rimborsi derivanti da convenzioni; g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Ciascun Ente o Associazione aderente è tenuto al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari a norma del presente Statuto. QUOTE ASSOCIATIVE ART. 23 La Quota Associativa è stabilita in euro 100, da versarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO ART. 23 Il bilancio consuntivo, dal quale risulteranno tra gli altri i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, è annuale e riflette l esercizio sociale che va dall 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell anno successivo. L eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 30 aprile dell anno a cui si riferisce. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione RESPONSABILITA PATRIMONIALE ART. 24 L Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l inosservanza delle convenzioni stipulate. L Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Coordinamento. SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE ART. 25 Lo scioglimento del Coordinamento deve essere deliberato dall Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione. ART. 26 In caso di scioglimento l Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore come previsto dall art. 5, comma 4, della L. 266/91. DISPOSIZIONI FINALI ART. 27 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia. firmato dai soci fondatori Quota associativa 100 Durata: anni 2 (?) Sede sociale: o In tal caso può essere utile provvedere ad indicare come sede sociale la sede del Presidente pro- tempore verificare la faccenda della Formazione LE PARTI IN GIALLO SONO PUNTI DI DISCUSSIONE ESTREMAMENTE IMPORTANTE PER LE QUALI LE ASSOCIAZIONI SONO CHIAMATE A DARE UN LORO PARERE PRELIMINARE