COMUNE DI LETTERE Provincia di Napoli ALLA GIUNTA COMUNALE sede- Proposta di deliberazione ad oggetto : approvazione del nuovo Regolamento per il Funzionamento dell Ufficio Legale dell Ente. Rilevato L ASSESSORE AL PERSONALE -che a distanza di pochi mesi dall entrata in vigore del Regolamento sul Funzionamento dell Ufficio Legale, approvato con deliberazione di G.C. n. 23 del 23 marzo 2010, si ravvisa l esigenza di nuovamente intervenire nella materia; -che in particolare, occorre dotarsi di nuove norme per il funzionamento dell Ufficio Legale che consentano una maggiore efficienza e rapidità di interazione tra Ufficio Legale ed altri Uffici Comunali, attraverso lo snellimento e la semplificazione delle procedure relative al processo di acquisizione di atti ed a quello relativo al conferimento degli incarichi interni ; Ritenuto altresì che è necessario disciplinare ulteriori aspetti della materia quali ad es. quelli relativi ai criteri che presiedono al conferimento degli incarichi esterni ed alla costituzione di parte civile nei giudizi penali, quello relativo all approvazione di linee procedurali per la gestione delle sentenze che condannano l Ente al pagamento di somme di denaro, ed altri ). Visto il vigente Regolamento Comunale per il funzionamento dell Ufficio Legale - approvato con deliberazione della G.C. n. 23 del 23 marzo 2010 ; Propone
a) di approvare il nuovo Regolamento Comunale sul Funzionamento dell Ufficio Legale dell Ente, che si allega alla presente proposta, formato da nr. 14 articoli e dagli allegati A ( linee procedurali per la gestione delle sentenze esecutive ) e B ( schema di proposta per la resistenza in giudizio) b) di dare atto che il Regolamento, così riformulato, annulla e sostituisce ogni precedente diversa statuizione o regolamentazione della materia, ivi compreso il precedente Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 23 del 23 marzo 2010 ; c) di dare altresì atto che il nuovo Regolamento sul Funzionamento dell Ufficio Legale sarà depositato presso l Ufficio del Responsabile dell Area Amministrativa per 10 giorni consecutivi, ed entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte dell Organo Esecutivo. Il proponente: L ASSESSORE F.TO : Dr. Antonio Ruocco
COMUNE DI LETTERE PROVINCIA DI NAPOLI Regolamento sul funzionamento dell Ufficio Legale dell Ente Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 29.9.2010 Art. 1 Istituzione dell Ufficio Legale Art. 2 Funzioni contenziose Art. 3 Funzione consultiva Art. 4 Ulteriori attività dell Ufficio legale Art. 5 Incarichi esterni Art. 6 Rapporti con gli Uffici Comunali e norme procedurali per il conferimento degli incarichi interni Art. 7 Domiciliazione e spese varie Art. 8 Status giuridico Art. 9 Pratica forense Art. 10 Compensi professionali Art. 11 Incompatibilità Art. 12 Accesso agli atti Art.13 Disposizioni finali Art.14 Entrata in vigore
Art. 1 Istituzione dell ' Ufficio Legale 1. È formalmente istituito l Ufficio Legale del Comune di Lettere le cui funzioni ed attribuzioni sono disciplinate dal presente Regolamento. 2. L'Ufficio Legale, altrimenti denominato Avvocatura Comunale provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento. 3. L'Ufficio Legale è dotato dell'autonomia ed indipendenza caratterizzante la professione forense. Art. 2 Funzioni contenziose 1. Spetta all Ufficio Legale comunale la rappresentanza, il patrocinio e l assistenza in giudizio dell Amministrazione comunale nelle ordinarie controversie amministrative, civili e tributarie sia nelle cause attive che passive. 2. L'azione e la costituzione in giudizio in cause in cui è parte il Comune sono attribuite all Avvocato Responsabile dell Ufficio Legale abilitato all esercizio della professione forense ed iscritto negli elenchi speciali annessi agli albi professionali di cui agli artt. 3 e 4 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. 3. L Avvocato comunale esercita le funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali è abilitato, sulla base delle deliberazioni o delle determinazioni con le quali viene decisa la proposizione o la resistenza nel contenzioso. 4. La resistenza o la costituzione in giudizio avviene ordinariamente su proposta del Responsabile dell Area competente nella materia in cui si controverte e con determinazione del Responsabile dell Area Amministrativa. Se trattasi di costituzione di parte civile in giudizi penali, la decisione di costituirsi spetta alla Giunta o al Sindaco che conferisce il mandato speciale. 5. L Ufficio Legale può sempre proporre la nomina di periti di parte, esperti sia interni che esterni all Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità.
Art. 3 Funzione consultiva 1. L Ufficio Legale esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Sindaco, dagli Assessori e dal Direttore Generale, se nominato. I Responsabili di Area,nelle materie di propria competenza, possono parimenti richiedere parere legale all Avvocato comunale.. La richiesta di parere deve essere trasmessa, per conoscenza, al Segretario Generale. 2. Il parere è rimesso entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e, nei casi urgenti, non prima di dieci giorni, salvo che la materia da trattare non richieda particolari approfondimenti per i quali necessiti un termine maggiore. 3. I pareri sono redatti dall Avvocato comunale e sottoscritti dallo stesso; prima del rilascio essi sono protocollati, rubricati ed inseriti nella raccolta dei pareri. Art. 4 Ulteriori attività dell Ufficio legale 1. L Ufficio Legale comunale secondo quanto previsto dall art. 2, comma 12 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 può fornire assistenza legale ad altri Enti o Comuni, previa stipula di apposite convenzioni, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti all avvocato. 2. All avvocato dell Ente possono essere conferiti incarichi di collaborazione esterna da parte di altri Enti o Comuni. In tal caso il Comune prima di rilasciare il Nulla Osta- valuta che il conferimento dell incarico non pregiudichi la prestazione lavorativa e non contrasti con gli interessi dell Ente di appartenenza. 3. Le prestazioni di cui sopra non potranno essere svolte in presenza di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell Amministrazione e nel caso vi sia nocumento per la normale attività dell Ufficio Legale. 4. Su proposta del Responsabile dell Area Competente e, previa conforme determinazione del Responsabile dell Area Amministrativa, ovvero a seguito di deliberazione della Giunta Municipale, l Ufficio Legale può essere investito della cura di determinate controversie stragiudiziali ed essere autorizzato a concludere transazioni con le controparti interessate, quando ciò comporti benefici per l Ente. 5. Le sentenze esecutive favorevoli o di condanna- sono trasmesse al Responsabile dell Area Competente in materia ai fini della loro esecuzione a norma delle linee procedurali di cui all ALLEGATO A
Art. 5 Incarichi Esterni 1.L incarico di rappresentanza, difesa ed assistenza in giudizio del Comune, la richiesta di pareri legali e le incombenze relative alle pratiche legali, anche di recupero crediti, nei casi di controversie che richiedano una particolare organizzazione o una specifica competenza specialistica oppure nei giudizi che si svolgono innanzi alle Magistrature superiori, è conferito a professionisti esterni con deliberazione della Giunta Comunale, sia nel caso di mancanza di Avvocati interni abilitati al patrocinio, e sia in ogni altro caso in cui si presenti inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell Avvocato Comunale o se ne manifesti l esigenza a causa del carico di lavoro affidato a quest ultimo. 2.L incarico legale al professionista esterno è attribuito avendo riguardo alla complessità della controversia, alla specificità della materia ed agli altri elementi di cui al comma precedente. 3. L avvocato da incaricare è, di volta in volta, individuato tra quelli che offrono adeguate garanzie di esperienza e qualificazione professionale, di eventuale organizzazione di studio, di specializzazione nella materia di cui si controverte, di anzianità professionale, di abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori. 4.Qualora trattasi sostanzialmente di prosecuzione di giudizi o di casi di evidente consequenzialità degli stessi, l incarico legale è attribuito al medesimo professionista già incaricato nella prima fase o grado. Nell individuazione del professionista da incaricare si terrà altresì conto di motivi di economia e di opportunità, che unitamente ad altre valutazioni, possono indirizzare la scelta, prioritariamente, verso l affidamento dell incarico congiuntamente all avvocato dell ente e, laddove ciò non sia possibile, verso avvocati che hanno già svolto con pregio, in passato, l attività professionale in favore dell Ente, tenuto conto della materia o dell oggetto specifico della controversia. 5.L incarico è attribuito con deliberazione della Giunta Comunale, sentito l avvocato comunale. L individuazione del professionista, da incaricare sulla base dei criteri suesposti, è fatta dal Sindaco che rilascia la procura-. Art. 6 Rapporti con gli Uffici Comunali (e norme procedurali per gli incarichi interni) 1. Al fine di assicurare idonee norme procedurali per il conferimento degli incarichi legali all Avvocato dell Ente, nonché l efficace e tempestiva attività dell Ufficio Legale, i soggetti incaricati di ricevere gli atti giudiziari notificati
all Amministrazione Comunale ed al suo Legale Rappresentante, hanno l obbligo di far pervenire una copia dell atto notificato, al Responsabile dell Area competente per materia. 2. Quest ultimo, se non ritiene di dover emettere provvedimenti in via di autotutela, provvede immediatamente e, in ogni caso non oltre i successivi 5 giorni dalla ricezione, ad inoltrare comunicazione istruttoria conforme allo schema di cui all ALLEGATO B, con la quale propone al Responsabile dell Area Amministrativa, l adozione della determinazione a resistere in giudizio. Alla suddetta comunicazione se del caso- può essere anche allegata una breve nota con la quale si dà informazione all Ufficio Legale circa l opportunità di percorrere una strada transattiva della lite. In ogni caso alla proposta è allegato il fascicolo contenente gli atti e i documenti necessari alla difesa in giudizio, pena l improcedibilità dell istruttoria. 3. La determinazione a resistere è adottata dal Responsabile dell Area Amministrativa, non oltre i successivi 5 giorni decorrenti dalla ricezione degli atti di cui al punto 2 e, immediatamente, nei casi piu urgenti. La stessa è trasmessa unitamente al fascicolo e/o agli atti allegati, all Ufficio Legale, il quale acquisisce il mandato alle liti da parte del sindaco e forma il fascicolo di causa, provvedendo alla restituzione degli atti originali all Ufficio di provenienza, dopo aver effettuato la riproduzione delle copie che necessitano per il deposito e per la costituzione in giudizio. 4. Solo nel caso in cui il suddetto responsabile accerti il ricorrere dei presupposti di cui al precedente articolo 5, rimette gli atti alla Giunta Comunale, corredati del parere dell avvocato comunale. 5. Gli Uffici Comunali hanno l obbligo anche quando il giudizio è in corso- ed anche in assenza di espressa richiesta, di riferire tempestivamente tutto quanto è a loro conoscenza e di rimettere all Ufficio Legale tutti gli atti e i documenti necessari per la corretta impostazione o prosecuzione della lite in tempo comunque utile per gli eventuali adempimenti processuali, onde scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero pregiudicare l esito delle controversie e ledere gli interessi dell Amministrazione. Essi sono anche tenuti a fornire, ove richiesti, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all adempimento dei compiti dell Ufficio Legale. 6. Gli Uffici Comunali si uniformano alle indicazioni direttive che l Avvocato potrà emanare per tutti gli adempimenti amministrativi che riguardino materie legali o che siano finalizzate a prevenire o a risolvere liti pendenti o potenziali. 7. Al fine di garantire l adozione di ogni misura idonea ad assicurare il corretto e puntuale adempimento delle attività di cui ai commi precedenti, il Responsabile
dell Ufficio Legale potrà inoltrare report periodici al Sindaco ed al Segretario Generale, con indicazione, per ciascuna causa od affare, degli elementi di criticità che non gli consentono l adempimento delle attività legali e la corretta esecuzione del mandato. 8. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l Avvocato provvede, in ogni caso, a segnalare al Sindaco ed al Segretario e/o Direttore Generale le eventuali problematiche che insorgano nello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo. I suddetti Organi adottano i provvedimenti diretti alla rimozione della cause che impediscono il regolare svolgimento delle attività legali. Art. 7 Domiciliazione e spese varie 1. Per le cause in cui vi è l obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza dell organo giurisdizionale adìto, al fine delle notifiche dei relativi atti giudiziari, l Ufficio Legale comunale, in relazione alla valutata necessità di ricevere tempestivamente gli atti di causa, provvederà ad leggere il proprio domicilio nella sede competente. In tal caso al domiciliatario vanno corrisposti, attraverso l economo comunale, i relativi diritti, ai sensi dei minimi tabellari previsti dalle tariffe professionali vigenti. 2. L Avvocato Comunale, per la tempestività del servizio e per le esigenze correlate all economicità ed all organizzazione del Comune, utilizzerà il proprio mezzo di trasporto, con diritto alle indennità ed ai rimborsi come disciplinati dal vigente tariffario forense. 3. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, per le spese e indennità ivi previste può procedersi alla corresponsione di un rimborso a forfait fissato, all attualità, in euro 1600,00 annui, da liquidarsi con cadenza semestrale oppure, in unica soluzione, alla fine dell anno solare. 4. Per le eventuali spese procedurali relative all attività dell Ufficio (notifiche,diritti di cancelleria,registrazione di atti giudiziari,rimborsi vari per spese anticipate, ecc.) si provvederà attraverso l economo comunale. 5. All Avvocato comunale, in ogni caso, non spetta il rimborso forfetario del 12,5% per le spese generali sull importo relativo a diritti ed onorari. Art. 8 Status giuridico 1. L Ufficio Legale è istituito e strutturato in modo che ne siano garantite l autonomia e l indipendenza rispetto agli organi ed all apparato amministrativo dell Ente.
2. L Avvocato comunale abilitato all esercizio della professione forense ed addetto in via esclusiva all Ufficio legale, è iscritto nell elenco speciale previsto dalla legge sull ordinamento della professione forense, con oneri finanziari a carico dell Ente. 3. L Avvocato comunale esplica i propri compiti difensivi in piena autonomia ed indipendenza nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense. 4. La prestazione di lavoro dell Avvocato comunale è svolta senza vincoli di orario, rispondendo ad esigenze di flessibilità tenuto conto della natura eminentemente professionale degli impegni e dell attività degli Avvocati e della necessaria autonomia degli stessi. 5. Dall autonomia ed indipendenza discende che l Avvocato risponde direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell Ente nell espletamento del mandato professionale, anche se corrisponde con i Responsabili delle strutture amministrative per l acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell esplicazione del mandato. Pertanto lo stesso incardinamento dell Ufficio Legale nell Area Amministrativa dell Ente corrisponde ad una mera esigenza ordinativaorganizzativa che non comporta alcuna gerarchia o subordinazione dell Avvocatura Comunale rispetto ad essa. 6. L attività cui il professionista legale è addetto consiste nell assistenza, nella rappresentanza, nella difesa dell Ente in sede giudiziale e/o extragiudiziale e/o consulenza legale in genere, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e comunque tali da non comportare assistenza legale propriamente detta. 7. La valutazione dell Avvocato Comunale è svolta in forma distinta e separata e secondo criteri differenziati rispetto a quella dei dipendenti amministrativi ed è effettuata sulla base dell attività professionale svolta. 8. L Ente garantisce al professionista le risorse necessarie per l aggiornamento professionale continuo, nonché la copertura assicurativa derivante dalla responsabilità professionale. Art. 9 Pratica forense 1. Presso l Ufficio Legale dell Ente può essere svolta la pratica forense per l esercizio della professione di avvocato.
2. La pratica non dà alcun titolo per l ammissione all impiego presso l Amministrazione e non può durare oltre il tempo previsto per essere ammessi agli esami di stato. 3. La pratica legale non dà diritto ad alcun compenso, salvo eventuale rimborso di spese vive e documentate che siano state effettuate in esecuzione di compiti ed attività dell Ufficio. Art. 10 Compensi professionali 1. L Avvocato comunale, oltre alle voci retributive previste dall 10 del C.C.N.L. del 31.3.99, ha diritto ai compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all Ente, mentre alcun compenso professionale è riconosciuto a seguito della definizione del giudizio con sentenza sfavorevole. 2. A seguito di sentenza favorevole all Ente, secondo i principi di cui al R. D. L. 27.11.1933 n. 1578 e succ.mod., i compensi professionali spettano in base ai seguenti criteri:- a. in caso di sentenza favorevole all Ente con condanna di controparte alle spese legali, queste ultime debbono essere corrisposte, con le procedure previste dalla normativa vigente, all Avvocato del Comune; b. in caso sentenza favorevole all ente con dichiarazione di compensazione delle spese legali tra le parti, spetta all Avvocato del Comune la corresponsione dei compensi stabiliti nella misura minima delle vigenti tabelle professionali,con onorari ulteriormente ridotti del 10%. Nel caso di soccombenza parziale della controparte, i suddetti compensi professionali spettano nella misura percentuale attribuibile alla soccombenza stessa, desumibile dall esame del provvedimento giudiziale-. Nel caso di conferimento di incarico congiunto, in cui l avvocato dell Ente sia affiancato da un legale esterno, non spetta all avvocato comunale alcun compenso in quanto è da intendersi che le attività svolte in detta ipotesi siano qualificabili come mero supporto e collaborazione al professionista esterno. In ogni caso, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, si fa sempre riferimento alla parte di diritti ed onorari relativi alle attività effettivamente svolte.
3.Per sentenza favorevole all Ente si intendono i provvedimenti, comunque denominati, pronunciati nel rito o nel merito che, in ogni fase, stadio o grado del procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione o di opposizione, respingano le domande formulate dalla controparte o, comunque, lascino sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende. Pertanto vi rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche i provvedimenti che dichiarano la cessazione della materia del contendere, la perenzione, l improcedibilità, l inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse, l inammissibilità, l estinzione del giudizio, la rinuncia alla domanda od agli atti del giudizio, la cancellazione della causa dal ruolo, il difetto di giurisdizione ed altre formule similari. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti. 4.I minimi tariffari che sono assunti quali parametri di riferimento per la corresponsione dei compensi professionali, si ritengono automaticamente aggiornati con l eventuale entrata in vigore di nuove tariffe professionali stabilite dal Consiglio Nazionale Forense ed approvate con Decreto Ministeriale. 5. L impegno di spesa e la liquidazione dei compensi professionali sono adottati, sulla base di apposita nota dell Avvocato comunale relativa ai diritti ed onorari spettanti, mediante determinazione del Responsabile dell Area Amministrativa, sugli stanziamenti appositamente destinati alle spese per liti ed arbitrati del bilancio di previsione dell Ente o del Peg. I suddetti compensi non sono incompatibili con altre indennità e sono considerati, a tutti gli effetti, voce retributiva del rapporto di lavoro professionale prestato e quindi, utile ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto. Detti compensi sono sottoposti alla disciplina contributiva e fiscale prevista dalla legge. 6.I compensi professionali, sono corrisposti assieme alle competenze mensili, con decorrenza a partire dall effettiva immissione in possesso delle funzioni da parte dell avvocato comunale. 7. Il Sindaco può disporre sui compensi professionali le forme di controllo che riterrà opportune, su tutte le pratiche o a campione, e potrà anche richiedere sulle parcelle predisposte dall Avvocatura, l apposizione del visto di conformità da parte del competente Ordine Professionale. 8.A norma dell art. 27 del CCNL 14.9.2000, la contrattazione decentrata integrativa disciplina la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all art. 10 del ccnl 31.3.1999 dovuta all Avvocato comunale.
Art. 11 Incompatibilità Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano agli Avvocati Comunali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D. lgs. vo 30 marzo 2001 n.165. Art. 12 Accesso agli atti Ai sensi dell'articolo 24 della Legge 7.8.1990 n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti: a)gli atti e gli scritti difensivi e le relative consulenze tecniche; b) i pareri legali resi in relazione a liti potenziali in atto; c) la corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b). Art. 13 Disposizioni finali 1.Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni precedente statuizione o regolamentazione della materia. 2. Per quanto in esso non previsto si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 e ss.mm. ed ii. e nell art. 27 del C.C.N.EE.LL. del 14.09.2000, nonché i principi generali concernenti gli Avvocati iscritti nella Sezione Speciale degli Avvocati delle Amministrazioni Pubbliche. Art. 14 Entrata in vigore Il presente Regolamento è depositato presso l Uffico del Responsabile dell Area Amministrativa per 10 giorni consecutivi ed entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.
Allegato A LINEE PROCEDURALI PER LA GESTIONE DELLE SENTENZE ESECUTIVE NOTIFICATE ALL ENTE 1.Per le sentenze che concludono i giudizi con condanna dell Ente al pagamento di somme di denaro va assicurato il rispetto del disposto di cui all art. 14 comma 1 D. L. n. 669/96, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nè alla notifica di atto di precetto.. 2. Pertanto qualora debba procedersi alla liquidazione di una spesa che discenda da un provvedimento giudiziario che condanna l Ente al pagamento di somme, occorre attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all art. 194 del d.lvo 18.8.2000 n. 267 ed il relativo pagamento nei confronti del creditore. Il procedimento (riconoscimento del debito e sua liquidazione) deve concludersi nel rispetto del predetto termine di 120 giorni al fine di evitare la notifica degli atti esecutivi e gli ulteriori addebiti di spese, interessi ed oneri legali aggiunti. Nel merito deve essere osservato il seguente iter procedurale:- a. il Responsabile dell Area Competente per materia, entro i 30 giorni successivi alla notifica del provvedimento giudiziario, procede ad inoltrare al Consiglio Comunale la proposta per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. b. Il suddetto atto può essere corredato dall eventuale proposta di accordo transattivo contenente il piano di rateizzazione concordato con i creditori. Il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi entro i successivi 30 giorni. c. La deliberazione consiliare che riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio, a cura dell Ufficio Segreteria, è trasmessa immediatamente, e comunque non oltre i 10 giorni successivi all adozione, ai responsabili delle Aree affinché, ciascuno per le sentenze che riguardano il settore di propria competenza, proceda ad adottare l atto di liquidazione in favore dei creditori. d. Entro 15 giorni dalla ricezione della delibera che riconosce la legittimità del debito fuori bilancio, il Responsabile dell Area competente adotta l atto di liquidazione in favore dei creditori e lo trasmette al Responsabile dell Area Finanziaria. Quest ultimo emette il mandato di pagamento nei successivi 15 giorni che decorrono dall avvenuta ricezione dell atto di liquidazione. 3. Per i pignoramenti e le esecuzioni presso il tesoriere, il Responsabile dell Area Finanziaria, una volta avuta notizia, provvederà a prenotare impegno sul Capitolo, al fine di costituire un vincolo necessario per l accertamento ed il mantenimento degli equilibri di bilancio. Successivamente, attiverà la procedura nei modi e termini di cui al precedente punto.
ALLEGATO B COMUNE DI LETTERE PROVINCIA DI NAPOLI Al Responsabile Area Amministrativa S e d e Oggetto: Atto di citazione ricorso al Tar sig. Costituzione in giudizio - Conferimento dell incarico all Avvocato dell Ente - Proposta di determinazione. Il Responsabile dell Area - Visto l atto in oggetto notificato in data ; - Rilevato che in riferimento al contenuto del suddetto atto vadano contrastate le affermazioni della controparte per vedere affermata la legittimità dei comportamenti e degli atti dell Ente ; propone 1) di costituirsi nel giudizio instauratosi, per effetto dell atto giudiziale in oggetto. 2) di conferire al responsabile dell Ufficio Legale dell Ente, Avv. Natale Nastro, apposito incarico per la difesa dell Ente; 3) di trasmettere la presente proposta al Responsabile dell Area Amministrativa, per l adozione della determinazione di competenza Allegati : Il Responsabile dell Area