REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO E DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI AVIGLIANO



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ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 14/6/2013 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO E DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI AVIGLIANO ART. 1 Principi generali. Definizioni 1. Il presente regolamento disciplina l orario di lavoro, la presenza in servizio e la procedura di rilevazione delle presenze del personale del Comune di Avigliano. 2. L organizzazione del lavoro deve realizzare condizioni ottimali per garantire: - l espletamento dei servizi erogati dal Comune; - l erogazione dei servizi pubblici essenziali. 3. Al personale dipendente è fatto obbligo dell integrale e scrupoloso rispetto delle norme in esso contenute. La violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare, ai sensi dell art. 23 del CCNL del 6 luglio 1995 e dell art. 3 del CCNL dell 11 aprile 2008. 4. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all orario d obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la propria prestazione lavorativa in funzione delle esigenze derivanti dall articolazione dell orario di servizio e di apertura al pubblico. 5. Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità della struttura comunale e l erogazione dei servizi ai cittadini. 6. Per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell ambito dell orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dei cittadini. ART. 2 Orario di servizio 1. L orario di servizio degli Uffici del Comune di Avigliano si articola su cinque giorni settimanali nel modo di seguito indicato: - antimeridiano: dalle ore 8.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì, - pomeridiano: dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nei giorni di martedì e giovedì. 2. Restano esclusi dall osservanza dell orario stabilito al comma precedente il Servizio di Polizia locale, il cui personale osserva l orario in turno mensilmente predisposto dal Comandante, e i seguenti servizi che richiedono prestazioni su sei o sette giorni per i quali si applicano regimi di orario differenziati: - Servizio di igiene ambientale: dalle ore 6.30 alle ore 12.30, dal lunedì al sabato, - Servizi manutentivi: dalle ore 7.00 alle ore 13.00, dal lunedì al sabato, 3. Per il personale addetto ai servizi cimiteriali, l articolazione dell orario di lavoro è determinata dal Responsabile apicale della competente struttura comunale, in modo che sia funzionale all orario di apertura al pubblico dei cimiteri comunali.

4. Articolazioni diverse rispetto all orario stabilito con il presente articolo sono definite dai responsabili apicali delle strutture dell ente, con proprio provvedimento, nell ambito delle rispettive competenze, ivi compresi regimi diversi di flessibilità e di orari di servizio differenziati, relativamente al personale afferente a ciascuna struttura. Copia di tali provvedimenti deve essere trasmesso all Ufficio Personale e al Segretario comunale. 5. Il personale direttivo appartenente all area delle posizioni organizzative, fermo restando l obbligo dell osservanza della prestazione oraria minima contrattuale, è tenuto a correlare la propria presenza in conformità all articolazione dell orario di servizio ed in relazione agli obiettivi da realizzare. ART. 3 Orario di apertura al pubblico 1. L orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, determinato da ciascun responsabile per il settore di competenza, non potrà comunque essere inferiore a 15 ore settimanali, distribuite sia nella fascia oraria antimeridiana che in quella pomeridiana, in modo da assicurare, comunque, la contemporaneità dell apertura di tutti gli uffici comunali, in ogni giornata lavorativa, dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 2. Gli uffici del Servizio demografico resteranno aperti al pubblico per non meno di 20 ore settimanali. L Ufficio Protocollo rimane aperto per tutta la durata dell orario di servizio dell ente, come indicato al precedente articolo 2, comma 1. ART. 4 Rilevazione delle presenze 1. L orario di lavoro, comunque articolato ed indipendentemente dalla sede lavorativa, è accertato mediante sistema automatizzato. 2. Ogni dipendente è dotato di un tesserino magnetico di riconoscimento (badge) che deve essere utilizzato personalmente dal dipendente per registrare l inizio e il termine dell orario di lavoro, nonché tutte le uscite e le entrate intermedie effettuate sia per motivi personali che di servizio. 3. L omissione della timbratura è considerata un fatto eccezionale. Qualora, per qualsiasi motivo, il dipendente ometta la registrazione dell entrata o dell uscita, è necessario che venga giustificato mediante apposito modulo (allegato A) controfirmato dal responsabile del Settore, da trasmettere all Ufficio del Personale entro il terzo giorno successivo. 4. Il personale che presta servizio in sedi ove non sono presenti strumenti di rilevazione automatica delle presenze, eccezionalmente e per il periodo strettamente indispensabile a dotare la struttura del sistema automatico di rilevazione, dovrà effettuare la rilevazione manuale delle presenze su apposite schede, annotando a penna l orario di ingresso e di uscita. Queste schede, debitamente vistate dal responsabile del Settore, dovranno essere trasmesse all Ufficio del Personale entro e non oltre il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. 5. In caso di mancato funzionamento del sistema automatizzato, gli orari di entrata e di uscita dovranno essere registrati manualmente dal dipendente su un registro appositamente predisposto dall Ufficio Personale. 6. Ciascun responsabile di Settore è tenuto a vigilare sul personale assegnatogli ed è, pertanto, tenuto a far rispettare l orario di lavoro nonché le norme contenute nel presente regolamento.

7. L Ufficio Personale, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, è tenuto ad inviare a ogni responsabile di Settore la stampa delle rilevazioni delle presenze dei dipendenti loro assegnati. I responsabili, a loro volta, previa verifica e controllo delle timbrature, sono tenuti entro cinque giorni a restituire le stampe sopra indicate, debitamente vistate per la conformità, all Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza. I cartellini dei responsabili dei Settori vanno trasmessi al Segretario Generale che provvede alla loro convalida. Nel caso in cui dal soggetto preposto al controllo vengano riscontrate delle irregolarità, queste andranno contestate al dipendente e segnalate all Ufficio del Personale. 8. Il mancato rispetto della tempistica di cui al comma precedente comporta l obbligo da parte del responsabile dell Ufficio del Personale di segnalare l inadempienza al Segretario Generale per l adozione dei provvedimenti disciplinari. ART. 5 Flessibilità 1. Senza necessità di preventiva autorizzazione, è consentito anticipare e posticipare l entrata e l uscita entro le seguenti fasce di flessibilità: a) flessibilità antimeridiana: in entrata dalle ore 7.50 alle ore 9.00, in uscita dalle ore 13.50 alle ore 15.00; b) flessibilità pomeridiana: in entrata dalle ore 15.00 alle ore 15.45, in uscita dalle ore 18.00 alle ore 18.45. 2. Il recupero degli eventuali ritardi deve avvenire o nello stesso mese posticipando l uscita oppure entro il mese successivo, secondo le modalità individuate dal responsabile di Settore. 3. Oltre la fascia di flessibilità autorizzata non è consentito effettuare ritardi rispetto all orario di ingresso, fatto salvo che il dipendente non sia stato di volta in volta opportunamente autorizzato dal responsabile a fruire dei permessi di cui all art. 20 del CCNL del 6 luglio 1995, come disciplinati dal successivo articolo 6. 4. In caso di mancato recupero dei ritardi effettuati, l Ufficio del Personale è autorizzato ad operare la proporzionale decurtazione della retribuzione. 5. Per particolari esigenze di servizio o per le modalità di svolgimento delle mansioni assegnate, i responsabili apicali delle strutture dell ente possono individuare specifiche casistiche di esclusione, in tutto o in parte, anche temporanee, dal godimento della flessibilità di cui al precedente comma 1. ART. 6 Permessi 1. Ai sensi dell art. 20, comma 1 del CCNL del 6 luglio 1995, i dipendenti a tempo pieno hanno diritto a 36 ore annue di permesso breve. In caso di rapporto a tempo parziale, il numero delle ore è proporzionato in misura consequenziale, in relazione al servizio prestato. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell orario di lavoro giornaliero e devono essere recuperati entro il mese successivo, secondo le modalità individuate dal responsabile di Settore. 2. La richiesta del permesso deve essere inoltrata, utilizzando apposito modello (allegato B), in tempo utile a consentire al responsabile di Settore di adottare le misure necessarie per garantire

la continuità del servizio, e comunque, non oltre un ora dopo l inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità valutati dal responsabile. 3. Il responsabile di Settore verifica la correttezza formale e sostanziale della richiesta e, se ricorrono i presupposti giuridici e organizzativi, autorizza l assenza e trasmette il modello entro il terzo giorno successivo all Ufficio del Personale. 4. Brevi uscite, di durata comunque non superiore a 20 minuti possono essere fruite dal dipendente, previa informazione al responsabile di Settore e registrazione sul cartellino marcatempo. Queste uscite possono essere recuperate nella stessa giornata o secondo le modalità indicate dal responsabile. 5. In caso di mancato recupero dei permessi brevi l Ufficio del Personale è autorizzato ad operare la proporzionale decurtazione della retribuzione. 6. Per la fruizione dei permessi previsti da specifiche disposizioni di legge, si rinvia alla normativa al tempo vigente per ciascuna delle specifiche ipotesi di permessi. ART. 7 Ferie 1. Il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie retribuito che potrà godere nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. 2. Le ferie devono essere fruite su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del responsabile del Settore, compatibilmente con le esigenze di servizio. La richiesta di ferie deve essere inoltrata al responsabile del Settore utilizzando apposito modello (allegato C). Il personale direttivo appartenente all area delle posizioni organizzative deve inoltrare richiesta di ferie al Segretario Generale dell ente utilizzando lo stesso modello. 3. Il Responsabile e il Segretario Generale, secondo le rispettive competenze, verificano la correttezza formale e sostanziale della richiesta e, se ricorrono i presupposti giuridici e organizzativi, autorizzano l assenza del dipendente e trasmettono il modello entro il terzo giorno successivo all Ufficio del Personale. ART. 8 Assenze per malattie 1. L art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall art. 69 del D.Lgs. 150/2009, prevede la trasmissione telematica del certificato o dell attestato di malattia direttamente all INPS da parte del medico o della struttura che lo rilascia, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Una volta ricevuto il certificato, l INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all amministrazione di appartenenza del lavoratore. 2. L invio telematico effettuato dal medico soddisfa l obbligo del lavoratore di recapitare l attestazione di malattia ovvero di trasmetterla, tramite raccomandata A/R, alla propria amministrazione entro due giorni lavorativi successivi all inizio della malattia. 3. In capo al lavoratore resta, in ogni caso, l obbligo di segnalare tempestivamente al responsabile del Settore e all Ufficio del Personale la propria assenza dal servizio e l indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o domicilio abituale. La segnalazione deve essere effettuata dal lavoratore non oltre un ora dall inizio della giornata lavorativa. 4. Il dipendente assente per malattia, al fine di consentire il controllo medico, è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità previste dalla normativa vigente. Nel caso il cui il dipendente

durante tale arco temporale debba allontanarsi dall indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere a richiesta documentati, è tenuto a dare preventiva comunicazione dell allontanamento al Comune, ad eccezione dei casi di obiettivo e giustificato impedimento. 5. La preventiva comunicazione non giustifica di per sé il dipendente che è risultato assente da domicilio al momento del controllo medico, in quanto lo stesso è sollevato da ogni responsabilità solo ed esclusivamente qualora dimostri che la sua assenza è stata determinata da giustificato motivo. La valutazione dei giustificati motivi che consentono l allontanamento è rimessa all amministrazione di servizio, secondo le circostanza di volta in volta ricorrenti. In caso di visite mediche o prestazioni specialistiche il giustificativo deve consistere nell attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria, anche privata, che ha svolto la prestazione. 6. Nel caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale verrà comminata al dipendente una specifica sanzione economica (art. 5 D.L. 463/1983, convertito in legge 638/1983), ferma restando l applicazione delle sanzioni disciplinari in presenza dei relativi presupposti e all esito del previsto procedimento disciplinare. 7. L Ufficio Personale attiverà obbligatoriamente, salvo esigenze organizzative e funzionali, la richiesta di controllo della malattia (visita fiscale) alla competente struttura sanitaria sin dal primo giorno, solo quando l assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a giornate non lavorative (giornate festive, periodi di ferie, riposi settimanali, ecc.). In tutti gli altri casi di assenza per malattia, tenendo conto dell esigenza di contrastare l assenteismo, della condotta dei singoli dipendenti e degli oneri connessi all effettuazione delle visite fiscali, sarà il responsabile del Settore, o in sua assenza il Segretario comunale, secondo la propria valutazione discrezionale, a richiedere all Ufficio Personale l inoltro della visita alla competente struttura sanitaria. Per i titolari di posizione organizzativa provvede il Segretario comunale e per il Segretario provvede il Sindaco. 8. Nell ipotesi in cui un dipendente, nel corso di una giornata lavorativa, interrompa il servizio per motivi di salute prima del termine dell orario di lavoro, qualora presenti certificazione medica decorrente dallo stesso giorno, si vedrà riconosciuta come malattia l intera giornata di lavoro e le ore di servizio prestate non saranno computate ai fini di eventuali recuperi. ART. 9 Assenze per visite specialistiche, cure e accertamenti diagnostici 1. Il dipendente che abbia necessità di sottoporsi a visite specialistiche, a terapie o ad accertamenti diagnostici, per giustificare l assenza può ricorrere a uno dei seguenti istituti previsti dai contratti collettivi in materia di assenze: permesso breve, come disciplinato dall articolo 6 del presente regolamento; giorno di ferie, secondo le modalità previste dall articolo 7 del presente regolamento); assenza per malattia: in tal caso, l assenza è giustificata mediante la presentazione dell attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno effettuato la visita o la prestazione, con l indicazione della data e della durata dell accertamento.

ART. 10 Uscite per servizio 1. In tutti i casi in cui un dipendente abbia necessità di uscire dalla sede di lavoro per ragioni di servizio, è tenuto a rendere comunicazione (anche verbale) al responsabile della struttura di appartenenza o al Segretario Generale, se trattasi di titolare di posizione organizzativa, ed a registrare l evento, sia in uscita che in entrata, attraverso il sistema di rilevazione delle presenze e mediante l inserimento del codice specifico creato per la fattispecie in parola. 2. La giustificazione delle uscite per servizio si avrà a consuntivo con la firma per convalida del cartellino mensile da parte dei responsabili competenti per ciascuna struttura dell ente.. ART. 11 Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa legislativa e contrattuale vigente. 2. Le disposizioni del presente regolamento sono da automaticamente disapplicare, senza alcuna formalità, qualora risultassero contrastanti con le norme delle fonti del diritto gerarchicamente superiori. 3. Il presente regolamento entra in vigore con l esecutività della relativa deliberazione di approvazione ed è reso pubblico sul sito web dell ente.

Modello A COMUNE DI AVIGLIANO PROVINCIA DI POTENZA ALL UFFICIO PERSONALE COMUNICAZIONE DI MANCATA TIMBRATURA Il/la sottoscritto/a dipendente dell Ente, in servizio, presso l ufficio COMUNICA che in data ha effettuato il seguente orario: LAVORO ORDINARIO LAVORO STRAORDINARIO Entrata Uscita Entrata Uscita ore ore ore ore Il motivo della mancata timbratura è dovuto da: errore materiale perdita badge o smagnetizzazione badge motivi di servizio (specificare) Altri motivi ( specificare) Il dipendente Il Responsabile del Settore/Il Segretario Generale

Modello B COMUNE DI AVIGLIANO PROVINCIA DI POTENZA Al Responsabile del Settore Oggetto: Richiesta fruizione PERMESSO BREVE ai sensi dell art. 20 del CCNL 6/7/1995 (1) Il/la sottoscritto/a dipendente dell Ente, in servizio, presso l ufficio CHIEDE di assentarsi dal servizio dalle ore alle ore del giorno usufruendo di n. re (2) di permesso breve, previsto dall art. 20 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995. Avigliano Firma del richiedente Il responsabile del Settore Vista la richiesta del/della dipendente; Visto l art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; Autorizza l assenza del/della dipendente per la causale sopra indicata. Non autorizza per le seguenti motivazioni Si dispone il recupero nei giorni Avigliano Il Responsabile del Settore Il presente modulo dovrà essere inviato al Servizio Personale per gli ulteriori adempimenti. (1) La richiesta di fruizione del permesso deve essere effettuata in tempo utile a garantire la continuità del servizio e, comunque, non oltre un ora dopo l inizio della giornata lavorativa, salvi i casi - opportunamente documentati dal richiedente - di particolare necessità e urgenza, soggetti, comunque, a valutazione del Responsabile della struttura di assegnazione (2) La durata del permesso non può eccedere la metà dell orario di lavoro giornaliero, purché questo consista in almeno quattro ore consecutive (esempio: nel caso di orario giornaliero di 6 ore, non possono essere utilizzate più di 3 ore di permesso). Il dipendente è tenuto al recupero delle ore di permesso non lavorate entro il mese successivo a quello di utilizzo, secondo le modalità individuate dal proprio Responsabile. In caso contrario si procede, anche qualora il mancato recupero sia dovuto a cause non imputabili al dipendente, alla proporzionale decurtazione della retribuzione spettante (art. 20, comma 3, C.C.N.L. 6.7.1995).

Modello C COMUNE DI AVIGLIANO PROVINCIA DI POTENZA Al Responsabile del Settore/ Segretario Generale Oggetto: Richiesta di FERIE Il/la sottoscritto/a dipendente dell Ente, in servizio, presso l ufficio, ai sensi della normativa vigente in materia di poter fruire dei seguenti giorni di ferie: CHIEDE dal giorno al giorno, per totali giorni Avigliano Firma del richiedente Il responsabile del Settore/Il Segretario generale Vista la richiesta del/della dipendente; Visto l art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; Autorizza l assenza del/della dipendente per la causale sopra indicata. Non autorizza per le seguenti motivazioni Avigliano Il Responsabile del Settore Il presente modulo dovrà essere inviato al Servizio Personale per gli ulteriori adempimenti.

Modello D COMUNE DI AVIGLIANO PROVINCIA DI POTENZA Al Responsabile del Settore/ Al Segretario Generale Oggetto: Richiesta fruizione PERMESSO PER PARTICOLARI MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI. Il/la sottoscritto/a dipendente dell Ente, in servizio, presso l ufficio CHIEDE di fruire di n. giorno/i di permesso retribuito per particolari motivi familiari o personali dal al, ai sensi dell art. 19, comma2, del CCNL 6/7/95 e dell art. 18, comma 3 del CCNL 14/9/2000. A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara di necessitare del permesso per i seguenti motivi Si impegna, inoltre a presentare, al rientro in servizio, tutta la documentazione idonea a giustificare l assenza o, ove possibile idonea dichiarazione sostitutiva di questa. Avigliano Firma del richiedente Il responsabile del Settore/Il Segretario Generale Vista la richiesta del/della dipendente; Visto l art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; Autorizza l assenza del/della dipendente per la causale sopra indicata. Non autorizza per le seguenti motivazioni Avigliano generale Il Responsabile del Settore/Il Segretario Il presente modulo dovrà essere inviato al Servizio Personale per gli ulteriori adempimenti.