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2168 Capitolo X 452-833 668. - Circ. 28 marzo 1997 n. 82. l. 23 dicembre 1996 n. 662. ricalcolo delle pensioni ai superstiti in aliquota della pensione integrata al minimo liquidata o spettante al dante causa in applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 495 del 29-31 dicembre 1993. 1 - Premessa. La legge 23 dicembre 1996 n. 662, all art. 1, commi da 181 a 184 (allegato 1), disciplina le modalità di attuazione delle sentenze della corte costituzionale n. 495 del 29-31 dicembre 1993 e n. 240 dell 8-10 giugno 1994, disponendo il pagamento in titoli di stato delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell applicazione delle sentenze stesse. Le disposizioni contenute nella legge n. 662 ripropongono quanto stabilito dall art. 1 del decreto legge 28 marzo 1996 n.166, e dai successivi decreti legge 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n.396, e 24 settembre 1996 n. 499, non convertiti in legge, relativamente ai quali la legge 28 novembre 1996 n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510, all art. 1, comma 6, ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi decreti (v. messaggio n.19263 del 12 dicembre 1996, allegato 2). Con la presente circolare vengono coordinate e integrate le istruzioni fornite con le circolari n. 53 del 20 febbraio 1995 e n. 93 del 26 aprile 1996 e con i messaggi nel frattempo emanati (allegati da 3 a 13) ai fini dell applicazione, alle pensioni dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi, della sentenza n. 495 del 1993, con cui la corte costituzionale ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione ai superstiti sia calcolata in aliquota percentuale della pensione diretta integrata al minimo già liquidata al pensionato o che l assicurato avrebbe avuto diritto di percepire. 2 - Ambito di applicazione della sentenza n. 495 Devono essere rideterminate in applicazione della sentenza n. 495 le pensioni ai superstiti dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi derivanti da pensioni dirette integrate al minimo o liquidate a superstiti di assicurati che avrebbero avuto diritto ad una pensione integrata al minimo. Nell ambito delle pensioni dei lavoratori autonomi hanno titolo all applicazione della sentenza n. 495, sempre che ne ricorrano le condizioni, anche le pensioni liquidate con decorrenza dal 1 gennaio 1991 nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni a norma dell art. 12 della legge 2 agosto 1990 n. 233. Non hanno titolo all applicazione della sentenza n. 495 le pensioni erogate a superstiti di assicurati o di pensionati deceduti anteriormente al 1 gennaio 1952, data di efficacia della legge 4 aprile 1952 n. 218, che ha introdotto l Istituto del trattamento minimo. Non rientrano nell ambito di applicazione della sentenza n. 495 le pensioni supplementari ai superstiti, in quanto le pensioni supplementari non hanno titolo all integrazione al minimo (art. 5 della legge 12 agosto 1962 n.1338; art. 7 della legge 23 aprile 1981 n.155). Non rientrano altresì nell ambito di applicazione della sentenza n. 495 le pensioni indirette autonome liquidate a superstiti di titolari di pensioni supplementari, in proposito si ricorda che in caso di decesso di titolare di pensione supplementare, qualora i superstiti non abbiano diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza esclusiva, esonerativa o sostitutiva del regime generale, può essere liquidata la pensione indiretta autonoma se alla data del decesso, tenendo conto anche dei contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare, risultino perfezionati i requisiti di contribuzione per il diritto da parte dei superstiti alla pensione autonoma indiretta (v. circolare n. 53423 prs. del 30 settembre 1970). 3 - Determinazione del trattamento minimo spettante al dante causa assicurato. La normativa in materia di integrazione al minimo ha subito nel tempo notevoli modificazioni, sia per quanto riguarda la disciplina del diritto all integrazione, sia per quanto riguarda l importo del trattamento minimo spettante. Al fine di stabilire il diritto e la misura del trattamento minimo spettante al dante causa assicurato, occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data del decesso. In linea generale, per i decessi intervenuti prima del 1 gennaio 1988, data a partire dalla quale sono stati unificati gli importi dei trattamenti minimi a norma dell art. 7 della legge 15 aprile 1985 n.140, per stabilire l importo del minimo spettante al dante causa assicurato, occorre fare riferimento all importo del minimo vigente alla data del decesso nella gestione a carico della quale è erogata la pensione ai superstiti. Al riguardo va tenuto presente che in taluni periodi l importo dei trattamenti minimi era differenziato, oltre che tra le diverse gestioni, anche nell ambito della stessa gestione. 3.1 - Pensioni dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. 3.1.1 - Assicurati deceduti nel periodo dal 1 gennaio 1952 al 30 giugno 1962 fino al 30 giugno 1962 l importo del trattamento minimo delle pensioni dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti era differenziato in relazione alla categoria di pensione e, nell ambito delle pensioni di vecchiaia, in relazione al compimento o meno da parte dell assicurato del sessantacinquesimo anno di età. Conseguentemente, per gli assicurati deceduti entro la predetta data del 30 giugno 1962, al fine di stabilire l importo del minimo cui avrebbero avuto diritto occorre accertare se alla data della morte avessero, o meno, perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia. qualora tali requisiti non risultino perfezionati, la pensione ai superstiti deve essere calcolata in aliquota del trattamento minimo previ-

452-833 Gente di mare 2169 sto per le pensioni di invalidità. Nel caso in cui risultino perfezionati i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, la pensione ai superstiti deve essere calcolata in aliquota del trattamento minimo previsto in relazione al compimento, o meno, da parte dell assicurato, alla data del decesso, del sessantacinquesimo anno di età. 3.1.2 - Assicurati deceduti nel periodo dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1980. Nel periodo dal 1 luglio 1962 al 31 dicembre 1973 l importo del minimo delle pensioni dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti era differenziato unicamente in relazione all età dell assicurato. Per gli assicurati deceduti nel predetto periodo, al fine di stabilire l importo del minimo cui avrebbero avuto diritto, occorre pertanto avere riguardo esclusivamente al compimento, o meno, del sessantacinquesimo anno di età alla data del decesso. Dal 1 gennaio 1974 al 30 giugno 1980 è previsto un unico importo di trattamento minimo. 3.1.3 - Assicurati deceduti nel periodo dal 1 luglio 1980 al 31 maggio 1985 e dal 1 giugno 1985 in poi. Nel periodo dal 1 luglio 1980 al 31 maggio 1985 alle pensioni integrate al minimo dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, costituite per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, superiore a 780, era attribuita la maggiorazione di cui all art. 14-quater, 3 comma, della legge 29 febbraio 1980 n.33. Pertanto, per gli assicurati deceduti nel predetto periodo, al fine di stabilire se avrebbero avuto diritto alla maggiorazione in parola, occorre avere riguardo al numero di settimane di contribuzione obbligatoria e figurativa maturate nel regime generale dei lavoratori dipendenti alla data della morte. Dal 1 giugno 1985 in poi per le pensioni dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti è previsto un unico importo di trattamento minimo. 3.2 - Pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi. 3.2.1 - Assicurati deceduti entro il 30 giugno 1980. Fino al 30 giugno 1962 l importo del minimo delle pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi era differenziato in relazione alla categoria di pensione e, nell ambito delle pensioni di vecchiaia, in relazione al compimento, o meno, da parte dell assicurato del sessantacinquesimo anno di età. Per gli assicurati deceduti entro il 30 giugno 1962, al fine di stabilire l importo del minimo cui avrebbero avuto diritto, valgono gli stessi criteri indicati al punto 3.1.1. Dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1980 per le pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi è previsto un unico importo di trattamento minimo. 3.2.2 - Assicurati deceduti nel periodo dal 1 luglio 1980 al 30 dicembre 1987 e dal 1 gennaio 1988 in poi nel periodo dal 1 luglio 1980 al 30 dicembre 1987 l importo del minimo delle pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi era differenziato in relazione alla categoria di pensione e, nell ambito delle pensioni di invalidità, in relazione al compimento, o meno, da parte dell assicurato, dell età pensionabile per vecchiaia. Conseguentemente, per gli assicurati deceduti nel predetto periodo, al fine di stabilire l importo del minimo cui avrebbero avuto diritto, occorre avere riguardo in primo luogo al perfezionamento, o meno, dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia. Qualora tali requisiti risultino perfezionati la pensione ai superstiti deve essere calcolata in aliquota del trattamento minimo previsto per le pensioni di vecchiaia; in caso contrario occorre verificare il compimento, o meno, da parte dell assicurato, alla data del decesso, dell età prevista per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni stesse. Per gli assicurati deceduti dal 1 agosto 1984, prima decorrenza utile ai fini della liquidazione delle pensioni di inabilità previste dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, la pensione ai superstiti deve essere calcolata in aliquota del minimo previsto per le pensioni di inabilità. Dal 1 gennaio 1988 in poi per le pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi è previsto un unico importo di trattamento minimo. 3.3 - Assicurati deceduti prima del 1 ottobre 1983. Trattamento minimo in caso di titolarità di altra pensione anteriormente al 1 ottobre 1983 l integrazione al minimo delle pensioni dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi non spettava in caso di titolarità di altra pensione a carico del regime generale o di forme di previdenza esclusive, esonerative o sostitutive, qualora l importo complessivo delle pensioni fosse superiore a quello del trattamento minimo, era peraltro integrabile al minimo la pensione diretta qualora il pensionato fosse contitolare di pensione ai superstiti integrata al minimo, nonché la pensione ai superstiti con più titolari anche se uno o più di essi fossero titolari di pensione diretta integrata al minimo. Inoltre, a norma dell art. 23 della legge n.153 del 1969 e dell art. 2-bis della legge n. 114 del 1974, era dovuta l integrazione sulla pensione diretta dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi qualora il pensionato fruisse di pensione ai superstiti a carico del regime generale ovvero di forme di previdenza esclusive, esonerative o sostitutive di tale regime. A seguito delle pronunce di illegittimità della corte costituzionale che hanno soppresso con effetto dall origine la quasi totalità delle norme preclusive del diritto al minimo, estendendo di volta in volta tale diritto a nuove situazioni di plurititolarità, per stabilire se gli assicurati deceduti avrebbero avuto, o meno, diritto al minimo, devono essere considerate preclusive dell integrazione unicamente le situazioni di plurititolarità non ancora sottoposte al vaglio della corte costituzionale. Per le pensioni dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e per le pensioni della gestione artigiani non esistono più situazioni di plurititolarità preclusive del diritto al minimo, che continuano invece a permanere nell ambito del-

2170 Capitolo X 452-833 la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e della gestione esercenti attività commerciali. Nell allegato 14 sono elencate le situazioni per le quali, allo stato, permane l esclusione dall integrazione al minimo per i periodi anteriori al 1 ottobre 1983. Si ricorda che fino al 30 giugno 1962 per le pensioni della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni non aveva rilevanza, ai fini dell integrazione al minimo, la titolarità di pensioni a carico di fondi o trattamenti esonerativi o esclusivi dell assicurazione obbligatoria (art. 10 della legge n. 218 del 1952). 3.4 - Assicurati deceduti dopo il 30 settembre 1983. Trattamento minimo in relazione alla situazione reddituale dal 1 ottobre 1983 il diritto al trattamento minimo, ai sensi dell art. 6 della legge 11 novembre 1983 n. 638, è correlato alla situazione reddituale dell interessato, fermo restando che, in caso di titolarità di più pensioni inferiori al minimo, l integrazione spetta su una sola pensione, come individuata dal comma 3 dello stesso art. 6. Per gli assicurati deceduti successivamente al 30 settembre 1983 il diritto al minimo e la relativa misura devono essere accertati in funzione del reddito posseduto nell anno della morte. Nel caso di assicurati coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, deceduti successivamente al 31 dicembre 1993, al fine di stabilire il diritto e la misura del minimo cui avrebbero avuto diritto, occorre valutare anche il reddito conseguito dal coniuge nell anno della morte del dante causa (v. circolare n. 53 del 20 febbraio 1995). Per gli assicurati residenti all estero, a norma dell art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, l integrazione al minimo è correlata alla situazione reddituale solo nei casi in cui la morte sia intervenuta successivamente al 31 gennaio 1991 (circolare n.142 del 5 giugno 1991). Come precisato con messaggio n.15446 del 6 luglio 1995 (allegato 4), per gli assicurati deceduti anteriormente al mese di dicembre, il reddito da valutare per l anno della morte non può essere inferiore al reddito dell anno precedente; dai redditi dell anno precedente devono peraltro essere esclusi i redditi, o le quote di reddito, venuti meno nell anno del decesso per motivi diversi dalla morte (cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, ecc.). per quanto riguarda invece i redditi del coniuge, devono essere esclusi dalla valutazione i redditi entrati nella sua disponibilità a seguito della morte dell assicurato. 4 - Determinazione del trattamento minimo spettante al dante causa pensionato. Nel caso di dante causa pensionato, l applicazione della sentenza n. 495 dovrà essere effettuata, di norma, con riferimento all importo della pensione diretta alla data della morte. Sussiste il diritto al ricalcolo anche se l integrazione al trattamento minimo sia stata riconosciuta sulla pensione diretta successivamente alla data del decesso, a seguito di domanda di applicazione delle sentenze della corte costituzionale in materia di integrazione al minimo presentata dagli eredi. Inoltre a seguito delle pronunce di illegittimità della corte costituzionale, che hanno espunto dall ordinamento giuridico le norme preclusive del diritto al minimo, per stabilire se i pensionati deceduti avrebbero avuto, o meno, diritto al minimo, devono essere considerate preclusive dell integrazione unicamente le situazioni di plurititolarità non ancora sottoposte al vaglio della corte costituzionale. Nei casi in cui la situazione preclusiva del diritto al minimo della pensione diretta sia comunque venuto meno: - se il decesso del pensionato è anteriore al 1 ottobre 1983 la pensione ai superstiti deve essere calcolata in aliquota del trattamento minimo; - se il decesso del pensionato è successivo al 30 settembre 1983 il diritto e la misura del trattamento minimo spettante al dante causa devono essere accertati in funzione del reddito posseduto nell anno di morte (per i criteri di valutazione del reddito dell anno di morte v. punto 3.3). Qualora il reddito dell anno di morte sia superiore al limite di legge, occorre verificare se tale limite sia stato superato in anni precedenti (non anteriori comunque all anno 1983). la pensione ai superstiti sarà calcolata in aliquota del trattamento minimo cristallizzato in vigore al 31 dicembre dell anno precedente quello di superamento dei limiti reddituali; qualora il limite di reddito sia stato superato nel 1983 la pensione ai superstiti sarà calcolata in aliquota del minimo vigente alla data del 30 settembre 1983. Rimangono comunque esclusi dall applicazione della sentenza n. 495 i superstiti di titolari di pensioni dirette relativamente alle quali l integrazione al minimo sia stata negata con sentenza passata in giudicato. 5 - Modalità di calcolo delle pensioni in applicazione della sentenza n. 495 per le pensioni ai superstiti che hanno titolo all applicazione della sentenza n. 495, il calcolo deve essere operato come segue: - in caso di morte di pensionato titolare di pensione integrata totalmente o parzialmente al minimo, ovvero cristallizzata, le aliquote previste dalla legge in relazione alla composizione del nucleo familiare superstite devono essere applicate alla pensione spettante al dante causa alla data della morte comprensiva della quota di integrazione al minimo; - in caso di morte di assicurato che avrebbe avuto diritto alla pensione integrata totalmente o parzialmente al minimo, le aliquote previste dalla legge in relazione alla composizione del nucleo familiare superstite devono essere applicate alla pensione che sarebbe spettata al dante causa, comprensiva dell eventuale integrazione cui lo stesso avrebbe avuto diritto in presenza dei prescritti requisiti. L importo della pensione ai superstiti così determinato costituisce a tutti gli effetti l importo a calcolo della pensione, da perequare alle scadenze di legge con le aliquote di cui al messaggio n. 28715 del 31 maggio 1996 (allegato 8) e da integrare al minimo qualora nei confronti del superstite ricorrano i requisiti stabiliti dalla legge. 6 - Effetti temporali della sentenza n. 495. 6.1 - Ricalcolo dal 1 gennaio 1996 le pensioni rientranti nell ambito di applicazione della senten-

452-833 Gente di mare 2171 za n. 495 devono essere poste in pagamento nell importo risultante a seguito del ricalcolo con effetto dal 1 gennaio 1996. Ciò in quanto, a norma del comma 181 dell art. 1 della legge n. 662 del 1996, il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, da effettuarsi mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di stato, dovrà avvenire in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che l INPS provvederà ad inviare annualmente al ministero del tesoro. Con decreto del ministro del tesoro saranno stabilite le caratteristiche dei titoli di stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente normativa agli aventi diritto, anche se residenti all estero, da effettuare tramite l INPS Con messaggio n.32509 del 26 giugno 1996 (allegato 10) è stato reso disponibile l elenco delle pensioni ai superstiti riliquidate in via automatica dal 1 gennaio 1996 e quello delle pensioni da ricostituire a cura delle sedi. Per le dichiarazioni necessarie ai fini della valutazione del reddito del dante causa deceduto successivamente al 30 settembre 1983, ove mancante, è stato predisposto il modello red tm/495-1 di cui all unito facsimile (allegato 15). Per i decessi intervenuti successivamente al 31 dicembre 1993, qualora siano necessari anche i dati reddituali del coniuge del dante causa, è stato predisposto il modello red tm/495-2 di cui all unito facsimile (allegato 16). I modelli anzidetti sono stati trasmessi per il tramite delle sedi regionali. Si precisa che, in presenza delle condizioni richieste, hanno titolo alla riliquidazione dell importo a calcolo in attuazione dei principi enunciati dalla sentenza n. 495 anche le pensioni ai superstiti integrate al trattamento minimo e le pensioni ai superstiti cristallizzate, per le quali peraltro la riliquidazione può non comportare variazioni dell importo in pagamento. 6.2 - Arretrati per periodi anteriori al 1 gennaio 1996 fermo restando che il pagamento degli arretrati per periodi anteriori al 1996 dovrà avvenire in titoli di stato, per la generalità delle pensioni interessate la sentenza n. 495 ha effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella gazzetta ufficiale (e cioè dal 6 gennaio 1994). Tutte le pensioni ai superstiti in essere al 6 gennaio 1994 rientranti nel campo di applicazione della sentenza n. 495 hanno pertanto titolo alla riliquidazione con effetto dal 1 febbraio 1994. I titolari delle anzidette pensioni hanno inoltre titolo, a domanda, agli arretrati per i periodi anteriori all emanazione della sentenza nei limiti della prescrizione decennale (computata a far tempo dalla data di presentazione della domanda stessa), e comunque da decorrenza non anteriore a quella della pensione ai superstiti. Ciò, in applicazione dei principi enunciati dalle sezioni unite della corte di cassazione con sentenza n. 6491 del 23 maggio-18 luglio 1996. Gli arretrati per i periodi anteriori alla data di pubblicazione della sentenza non spettano ai superstiti nei cui confronti il diritto al ricalcolo della pensione ai superstiti in aliquota del trattamento minimo spettante al dante causa sia stato negato con sentenza passata in giudicato. Per le pensioni liquidate a partire dal 6 gennaio 1994 la pronuncia ha effetto dalla decorrenza originaria. Si ricorda che le pensioni liquidate a far tempo dalla data di emanazione della circolare n. 53 del 20 febbraio 1995 vengono liquidate a norma della sentenza n. 495 qualunque sia la loro decorrenza, e corrisposte in contanti anche per la parte relativa agli arretrati relativi al periodo antecedente il 1 gennaio 1996. Come fatto presente con circolare n. 62 del 15 marzo 1997, diramata in pari data con messaggio n. 590, è in corso di realizzazione un apposita procedura per effettuare il pagamento in titoli di stato degli arretrati per periodi anteriori al 1 gennaio 1996. 7 - Interessi legali e rivalutazione monetaria. Come espressamente previsto dal comma 182 dell art. 1 della legge n. 662 del 1996, nella determinazione delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non concorrono né gli interessi legali né la rivalutazione monetaria. Ai sensi di tale disposizione, per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi sono dovuti gli interessi nella misura della variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall istat per l anno precedente. Di tali interessi si dovrà tener conto in sede di trasmissione degli elenchi riepilogativi che, ai sensi del comma 181 dell art. 1, dovranno essere inviati annualmente al ministero del tesoro. 8 - Soggetti aventi diritto al rimborso delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995. La legge n. 662 del 1996 prevede una disciplina particolare per quanto riguarda i soggetti aventi diritto al rimborso delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995. In particolare, il comma 182 dell art. 1 stabilisce che il diritto al rimborso delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità al 30 marzo 1996. Pertanto, nei casi di pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996, il rimborso delle somme maturate entro il 31 dicembre 1995, che dovrà comunque essere effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di stato, potrà aver luogo nei confronti dei soli aventi diritto alla pensione ai superstiti alla predetta data del 30 marzo 1996. Nei casi di pensionati deceduti a far tempo dal 30 marzo 1996 devono invece trovare applicazione le disposizioni vigenti in materia di successione. di conseguenza, le somme arretrate maturate dal dante causa fino al 31 dicembre 1995 entrano nell asse ereditario e, ferma restando la loro assegnazione in titoli di stato, spettano agli eredi secondo le regole del diritto successorio. Nessuna particolare disciplina è invece prevista per quanto riguarda le somme maturate dal 1 gennaio 1996, che pertanto devono essere corrisposte agli aventi diritto secondo le consuete modalità. Conseguentemente tali somme possono essere corrisposte, a domanda, anche agli eredi del pen-

2172 Capitolo X 452-833 sionato deceduto anteriormente al 30 marzo 1996 non aventi diritto alla pensione di reversibilità. 9 - Sentenze passate in giudicato. Si ricorda che le sentenze passate in giudicato devono trovare esecuzione secondo le consuete modalità, e quindi con pagamento degli arretrati in contanti anche per i periodi antecedenti il 1 gennaio 1996 ed anche nei confronti degli eredi non aventi titolo alla pensione ai superstiti. (omissis). ALLEGATO 15 E 16 (omissis) ALLEGATO 1 LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 ART. 1 181. il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell applicazione delle sentenze della corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al ministero del tesoro. Con decreto del ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente normativa agli aventi diritto, anche se residenti all estero, da effettuare tramite l ente previdenziale competente, gli importi residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati direttamente dai predetti enti. L emissione dei titoli, per l anno 1996, non può superare l importo di lire 3.135 miliardi. 182. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all anno 1983 ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. nella determinazione dell importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall Istat per l anno precedente, gli enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui al comma 181. 183. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente art. sono dichiarati estinti d ufficio con compensazione delle spese fra le parti. i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto. 184. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in attuazione dell art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996 n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510. ALLEGATO 2 INPS MESSAGGIO N. 19263 DEL 12/12/96 Legge 28 novembre 1996 n. 608 e disegno di legge n.1704/s: Sentenze della corte costituzionale n. 495 del 29-31 dicembre 1993 e n. 240 dell 8-10 giugno 1994. Con circolare n. 93 del 26 aprile 1996 sono state fornite istruzioni per l applicazione del decreto legge 28 marzo 1996 n.166, entrato in vigore il 30 marzo 1996, che, all art. 1, ha disciplinato le modalità di attuazione delle sentenze della corte costituzionale n. 495 del 29-31 dicembre 1993 e n. 240 dell 8-10 giugno 1994. Le disposizioni contenute nell art. 1 del predetto decreto sono state riproposte, con modificazioni non rilevanti ai fini di interesse, nel decreto legge 27 maggio 1996 n. 295, nel decreto legge 26 luglio 1996 n.396, e nel decreto legge 24 settembre 1996 n. 499. La legge 28 novembre 1996 n. 608, pubblicata sul supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510, all art. 1, comma 6, ha disposto tra l altro che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei predetti decreti. Nel contempo, le anzidette disposizioni risultano inserite nel disegno di legge n.1704/s, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, attualmente all esame del senato, che, all art. 19, commi da 4 a 7, stabilisce che: 4. Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell applicazione delle sentenze della corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al ministero del tesoro, con decreto del ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente normativa agli aventi diritto, anche se residenti all estero, da effettuare tramite l ente previdenziale competente. Gli importi residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati direttamente dai predetti enti. L emissione dei titoli, per l anno 1996, non può superare l importo di lire 3.135 miliardi. 5. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 4 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall istat per l anno precedente. Gli enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui al comma 4. 6. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 4 e 5 sono dichiarati estinti d ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto. 7. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in attuazione dell art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996 n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510. Pertanto, i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato al momento della decadenza del decreto legge n. 499 allo stato devono essere impugnati, sussistendone i presupposti, in attesa dell entrata in vigore della legge di cui sopra. ALLEGATO 3 INPS MESSAGGIO N. 1617 DEL 19/04/95

452-833 Gente di mare 2173 Liquidazione delle pensioni di reversibilità in applicazione dei criteri di cui alla sentenza della corte costituzionale n. 495 del 29-31 dicembre 1993. Si fa seguito alla circolare n. 53 del 20 febbraio 1995 e si comunica che la procedura di liquidazione delle pensioni con il calcolo passante è stata aggiornata per consentire la liquidazione delle pensioni di reversibilità in applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 495 del 1993. Come precisato nella citata circolare n. 53, i nuovi criteri di calcolo trovano applicazione, per il momento, solo per le pensioni di nuova liquidazione. La procedura non è ancora aggiornata per la liquidazione, con l applicazione dei nuovi criteri, delle pensioni ai superstiti di assicurato. Con successiva comunicazione verrà reso noto l aggiornamento della procedura anche per le pensioni di che trattasi. Ai fini dell applicazione dei criteri di calcolo stabiliti dalla sentenza n. 495, illustrati con la citata circolare n. 53, il data base pensioni è stato ristrutturato per la memorizzazione dei dati necessari per la determinazione dell importo della pensione diretta in base alla quale deve essere calcolata la pensione di reversibilità. In particolare, sono stati previsti nell area gp7, contenente i dati del dante causa e della pensione diretta, i seguenti nuovi campi: - gp7lke1: anno del reddito; - gp7lke2: importo del reddito del dante causa, espresso in migliaia di lire; - gp7lke3: importo del reddito del coniuge del dante causa, espresso in migliaia di lire; - gp7lcat: categoria dell eventuale altra pensione del dante causa; - gp7lent: codice dell ente erogatore dell altra pensione del dante causa; - gp7lcuc: codice u/c dell altra pensione del dante causa; - gp7lcim: codice importo dell altra pensione del dante causa; - gp7lacq: decorrenza dell altra pensione del dante causa; - gp7lces: data di cessazione dell altra pensione del dante causa; - gp7lnpe: codice natura pensione della pensione del dante causa. Nei predetti campi vengono registrati in via automatica i corrispondenti dati della pensione diretta del dante causa, prelevati direttamente dall archivio. Per le pensioni per le quali non si rende possibile la rilevazione diretta dagli archivi dei predetti dati, sarà consentito alle sedi di provvedere alla loro segnalazione con le modalità che saranno comunicate successivamente. Le pensioni calcolate in applicazione della sentenza n. 495 vengono contraddistinte nel data base con il codice 9 nel campo gp1axe1. ALLEGATO 4 INPS MESSAGGIO N. 15446 DEL 6/07/95 Liquidazione delle pensioni ai superstiti in applicazione dei criteri di cui alla sentenza della corte costituzionale n. 495 del 29-31 dicembre 1993. 1 - Premessa. Si fa seguito al messaggio n. 1617 del 19 aprile 1995, con il quale è stato comunicato l aggiornamento della procedura di calcolo passante per consentire la liquidazione delle pensioni di reversibilità in applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 495 del 1993, secondo i criteri illustrati con la circolare n. 53 del 20 febbraio 1995, e si comunica che la procedura è stata aggiornata anche per la liquidazione, in applicazione dei nuovi criteri, delle pensioni ai superstiti di assicurato nonché delle pensioni ai superstiti di pensionato per le quali non sono rilevabili dal data base delle pensioni i dati reddituali relativi al dante causa. Resta fermo, per il momento, che la sentenza n. 495 deve essere applicata soltanto per le pensioni liquidate successivamente alla data della citata circolare n. 53. 2 - Pensioni ai superstiti di assicurato La procedura di liquidazione delle pensioni con il calcolo passante è stata aggiornata per consentire l acquisizione, in fase di liquidazione delle pensioni ai superstiti, anche dei dati reddituali necessari per verificare l integrabilità della pensione che sarebbe spettata al dante causa. In particolare, nelle registrazioni del pannello mnlredo relative al titolare devono essere segnalati i seguenti dati: - campo anno: l anno del decesso del dante causa; - campo reddito complessivo: il reddito conseguito dal dante causa nell anno della morte, rilevante ai fini dell integrazione al minimo. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto anteriormente al mese di dicembre, il reddito da segnalare non può essere inferiore al reddito dell anno precedente quello della morte. Dai redditi dell anno precedente devono peraltro essere esclusi i redditi, o le quote di reddito, cessati nell anno del decesso per motivi diversi dalla morte (cessazione dell attività lavorativa, vendita di immobili diversi dalla casa di abitazione,ecc.). Ciò, nella preminente considerazione che l integrazione al minimo disciplinata dall art. 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni, è strutturata su base annua, sia con riferimento ai redditi conseguiti dagli interessati, sia con riferimento ai limiti che danno diritto all integrazione; - campo codici tipo reddito: il valore 77777 ; - campo codice reddito pres/cons: nessun dato. Nel caso di decesso avvenuto successivamente al 31 dicembre 1993, nelle registrazioni del pannello mnlredo relative al coniuge devono essere segnalati i seguenti dati: - campo anno: l anno del decesso del dante causa; - campo reddito complessivo: il reddito conseguito dal coniuge nell anno della morte del dante causa, rilevante ai fini dell integrazione al minimo. quale reddito del coniuge del dante causa deve essere indicato il reddito conseguito nell anno, con esclusione dei redditi entrati nella disponibilità del coniuge a causa della morte dell assicurato; - campo codici tipo reddito: il valore 77777 ; - campo codice reddito pres/cons: nessun dato. 3 - Pensioni ai superstiti di pensionato. Per le pensioni di reversibilità scartate dall elaborazione con il codice errore 210, per le quali non è stata possibile la rilevazione automatica dal data base pensioni, i dati reddituali necessari per l integrazione al minimo della pensione del dante causa devono essere segnalati con le modalità illustrate al punto 1. I dati reddituali devono essere inoltre acquisiti nel caso in cui la pensione diretta risulti calcolata sulla base di dati memorizzati in archivio non rispondenti alla reale situazione reddituale del dante causa e/o del coniuge. In relazione alla tipologia della pensione diretta possono essere acquisite fino a due registrazioni reddituali relative ai redditi utili per l integrazione al minimo. in particolare, possono essere acquisiti i seguenti dati: - dati reddituali relativi all anno di decorrenza della pensione diretta, ovvero relativi all anno 1983 per le pensioni con decorrenza anteriore a tale anno; - dati reddituali relativi all anno del decesso del dante causa. Qualora il reddito influente ai fini della misura della pensione diretta sulla base della quale deve essere determinato l importo della pensione di reversibilità sia relativo ad un anno anteriore a quello della morte, deve essere segnalato il reddito relativo a tale anno. 4 - Programmi. Sono disponibili per la ricezione sul sistema dipartimentale as/400 dell area prestazioni i seguenti programmi della procedura:

2174 Capitolo X 452-833 - pnlred0 - pnlred1 - pnlred2 - pnlacq1 - pnlcor1 - pnlcon1 5 - Correzione delle pensioni scartate. A seguito dell aggiornamento della procedura devono essere richiamate in correzione e riproposte al calcolo le pensioni scartate con il codice errore 210. L integrazione dei dati con le modalità illustrate ai punti 1 e 2 deve essere effettuata per le sole pratiche che, dopo l attivazione della funzione di calcolo, continueranno ad essere scartate con il predetto codice di errore 210. ALLEGATO 5 INPS MESSAGGIO N. 16661 DEL 15/07/95 Liquidazione delle pensioni ai superstiti in attuazione dei criteri di cui alla sentenza della corte costituzionale n. 495 del 29-31 dicembre 1993. Si fa seguito al messaggio n. 15446 del 6 luglio 1995, con il quale è stato comunicato l aggiornamento della procedura di calcolo passante per consentire la liquidazione, in applicazione dei criteri di cui alla sentenza n. 495, delle pensioni ai superstiti di assicurato nonché delle pensioni ai superstiti di pensionato per le quali non sono rilevabili dal data base delle pensioni i dati reddituali relativi al dante causa e si forniscono i seguenti chiarimenti. I dati reddituali da acquisire con le modalità descritte nel predetto messaggio sono quelli necessari per verificare l integrabilità della pensione diretta spettante o che sarebbe spettata al dante causa. Nulla è innovato per quanto riguarda l acquisizione dei dati reddituali del familiare superstite, utili per verificare la integrabilità della pensione indiretta o di reversibilità in liquidazione. ALLEGATO 6 INPS MESSAGGIO N. 25146 DEL 22/09/95 Ricostituzione delle pensioni ai superstiti in attuazione dei criteri di cui alla sentenza della corte costituzionale n. 495 del 29-31 dicembre 1993. 1 - Si fa seguito alla circolare n. 53 del 20 febbraio 1995 e ai messaggi n. 1617 del 19 aprile 1995 e n. 15446 del 6 luglio 1995 e si comunica che la procedura di ricostituzione delle pensioni (programma 480) è stata aggiornata per l acquisizione dei redditi relativi al dante causa. È possibile pertanto acquisire nel pannello red anche i redditi necessari per verificare l integrabilità della pensione diretta spettante o che sarebbe spettata al dante causa. Le modalità di acquisizione sono le stesse previste per le pensioni di prima liquidazione, riportate nei citati messaggi n. 1617 e n. 15446 e nel messaggio n. 16661 del 15 luglio 1995. I dati reddituali da acquisire con i codici 77777 sono quelli necessari per verificare l integrabilità della pensione diretta spettante o che sarebbe spettata al dante causa e devono essere acquisiti considerando come titolare il dante causa e come coniuge il coniuge superstite. Per quanto riguarda l acquisizione dei dati reddituali del familiare superstite, utili per verificare l integrabilità della pensione indiretta o di reversibilità in liquidazione nulla è innovato. Pertanto, tali redditi devono continuare ad essere acquisiti con le consuete modalità, indicando uno o più dei codici 1, 2, 3 e 4. Per quanto riguarda i redditi del dante causa, possono essere acquisite: - per le pensioni relative a superstiti di pensionato una registrazione relativa ai redditi dell anno di morte ed una sola ulteriore registrazione relativa ai redditi di un qualsiasi anno precedente, qualora debbano essere modificati i dati già presenti in archivio sulla pensione diretta; - per le pensioni relative a superstiti di assicurato una sola registrazione riferita ai redditi dell anno di morte. Possono essere ricostituite, per il momento, solo le pensioni ai superstiti liquidate dal marzo 1995 in poi. Le pensioni scartate con codice errore 468 possono essere richiamate in correzione e riproposte al calcolo 2 - programmi. È disponibile per la ricezione sul sottosistema dipartimentale as/400 dell area prestazioni il seguente programma della procedura: tnap 3237 versione a del 21 settembre 1995. ALLEGATO 7 INPS MESSAGGIO N. 26106 DEL 13/05/96 Riliquidazione delle pensioni in applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 495/93. 1 - Si fa seguito alla circolare n. 93 del 26 aprile 1996, trasmessa in pari data con messaggio n. 23490, e si comunica che sono state completate le operazioni di ricalcolo delle pensioni ai superstiti in attuazione della sentenza della corte costituzionale n. 495 del 1993. Preliminarmente alle operazioni di ricalcolo si è proceduto alla sistemazione, nel data base, delle pensioni ai superstiti di pensionato con i dati della pensione diretta di provenienza, ivi compresi i dati reddituali. tali dati sono stati registrati nella sezione gp7 del data base pensioni. I nuovi importi delle pensioni risultanti dalla riliquidazione vengono posti in pagamento con la rata giugno-luglio 1996, unitamente ai conguagli relativi al periodo dal 1 gennaio al 31 maggio 1996. Sono state riliquidate complessivamente n. 673.138 pensioni, così suddivise: - n. 236.336 pensioni di categoria so; - n. 3.005 pensioni di categoria so/s; - n. 360 pensioni di categoria so/p; - n. 278.298 pensioni di categoria sr; - n. 72.551 pensioni di categoria so/art; - n. 82.498 pensioni di categoria so/com; - n. 56 pensioni di categoria sr/s; - n. 30 pensioni di categoria so/art/s; - n. 4 pensioni di categoria so/com/s. Ai titolari di pensione ai superstiti riliquidata a norma della sentenza della corte costituzionale n. 495 viene inviata, a mezzo postel, apposita comunicazione redatta secondo il facsimile allegato A. Sono state escluse dall elaborazione: - le pensioni ai superstiti integrate al minimo; - le pensioni ai superstiti con la data di morte del dante causa anteriore al 1 gennaio 1952, in quanto, come è noto, il trattamento minimo è stato introdotto con effetto dal 1 gennaio 1952 dalla legge 4 aprile 1952 n. 218; - le pensioni ai superstiti per le quali non sono stati reperiti in archivio i dati della pensione diretta di provenienza; - le pensioni a pagamento scisso; - le pensioni localizzate presso uffici pagatori di sede; - le pensioni ai superstiti di assicurato deceduto successivamente al 30.9.83, non essendo presenti in archivio i dati reddituali del dante causa; - le pensioni ai superstiti di assicurato residente all estero deceduto successivamente al 31 gennaio 1991, non essendo presenti in archivio i dati reddituali del dante causa. Per le pensioni in pagamento con periodicità semestrale, che, per effetto del ricalcolo, diventano pagabili con periodicità bimestrale, si è provveduto a: - modificare la periodicità di pagamento; - conguagliare quanto riscosso con la prima rata 1996, relativa al periodo febbraio - luglio, con gli arretrati determi-

452-833 Gente di mare 2175 nati dal 1 gennaio al 31 maggio 1996; - disporre il pagamento della nuova rata giugno-luglio 1996 comprensivo degli arretrati gennaio-maggio 1996. 2 - Sono disponibili per la ricezione e il caricamento sul sistema dipartimentale as/400 dell area prestazioni i seguenti programmi che consentono l aggiornamento dell archivio locale ds 78 con i dati delle pensioni riliquidate: Programmi livello versione - tnep3753 e 9/5/96 - tnep4102 e 9/5/96 - tnep4473 e 9/5/96 - tnep4474 e 9/5/96 - tnep4475 e 9/5/96 Verificata la presenza dei programmi sopra elencati, dovranno essere attivate le consuete opzioni dei rinnovi annuali. Per la visualizzazione dei dati statistici occorre invece attivare il programma 3753. 3 - Con successive comunicazioni verranno trasmessi gli elenchi delle pensioni riliquidate e gli elenchi delle pensioni per le quali non è stato possibile operare la riliquidazione per mancanza dei dati necessari. INPS data... sede di... sig.......... ALLEGATO A Le comunico che la sua pensione è stata ricalcolata in applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 495 del 1993, che prevede il calcolo della pensione ai superstiti in proporzione alla pensione integrata al minimo già liquidata al familiare deceduto o che lo stesso avrebbe comunque avuto diritto di percepire. con la prossima rata di giugno lei potrà riscuotere il nuovo importo della pensione risultante dal ricalcolo per l anno 1996 e gli arretrati spettanti dal 1 gennaio 1996 al 31 maggio 1996. Per quanto riguarda gli importi arretrati relativi a periodi anteriori al 1 gennaio 1996, si fa riserva di successive comunicazioni. Di seguito le comunico i nuovi importi della sua pensione per l anno 1996. Distinti saluti. Il direttore generale Trizzino - decorr.- imp.lordo - tratt. - importo mensile trattenute - importo - - da -mensile - di netto - - pensione - fam. - ex onpi - Irpef - sind - c.ssn - altre - Conguagli operati sulla rata di giugno-luglio pensione Irpef sindacato ssn a debito a credito conguaglio totale a credito operato sulla rata di giugno... Importo netto delle rate di pensione - giugno-luglio : lire... - agosto-settembre : lire... - ottobre-novembre : lire... - dic.-13.a-gennaio: lire... ALLEGATO 8 INPS messaggio n. 28715 del 31/05/96 Sentenza della corte costituzionale n. 495 del 1993. Pervengono, da parte di alcune sedi, richieste di chiarimenti in merito alle modalità adottate per la riliquidazione delle pensioni in attuazione della sentenza della corte costituzionale n. 495 del 1993, illustrata con messaggio n. 26106 del 13 maggio 1996. Si precisa in proposito che in applicazione della citata sentenza si è provveduto a rideterminare l importo della pensione ai superstiti alla decorrenza originaria, in aliquota di reversibilità dell importo della pensione diretta spettante o che sarebbe spettata al dante causa, comprensiva dell integrazione al minimo, alla data della morte. L importo di pensione così determinato costituisce la nuova misura della pensione a calcolo, alla quale sono stati attribuiti gli aumenti di perequazione automatica previsti per la generalità delle pensioni inferiori al minimo, tenendo conto, per il periodo di vigenza della norma, dell incumulabilità dettata, in materia di perequazione derivante dagli aumenti del costo della vita, dall art. 19 della legge 29 dicembre 1978 n. 843. Negli allegati A e B sono riportati i coefficienti di perequazione automatica delle pensioni inferiori al minimo dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, per i periodi anteriori al 1 maggio 1984. ALLEGATO A Perequazione automatica pensioni lavoratori dipendenti inferiori al minimo e supplementari - decorrenza - decorrenza pensione - coefficienti - - perequazione - ovvero - di - - automatica - decorrenza pens. diretta - perequazione - - 1.01.1971 - < 01.1970-1,048 - - 1.01.1972 - < 01.1971-1,047 - - 1.01.1973 - < 01.1972-1,055 - - 1.01.1974 - < 01.1973-1,098 - - 1.01.1975 - < 01.1974-1,13 - - 1.01.1976 - < 01.1975-1,205 - - 1.01.1977 - < 01.1976-1,139 - - 1.01.1978 - < 01.1977-1,195 - - 1.01.1979 - < 01.1979-1,029 - - 1.01.1980 - < 01.1980-1,029 - - 1.01.1981 - < 01.1981-1,05 - - 1.01.1982 - < 01.1982-1,033 - - 1.01.1983 - < 01.1983-1,038 - - - - - - pensioni - pensioni - - - - inferiori - supplementari - - - - al minimo - - - - + - 1.10.1983 - < 10.1983-1,029 - ==== - - 1.01.1984 - < 01.1984 e > 10.1983-1,16 (1)- 1,002 - - - < 10.1983-1,127308-1,002 - (1) Se il dante causa è deceduto nel periodo 1.1.83/31.3.83 il coefficiente di perequazione spettante dal 1.1.84 e 1,127308; se il dante causa e deceduto nel periodo 1.4.83/30.6.83 il coefficiente di perequazione spettante dal 1.1.84 e 1,084993; se il dante causa e deceduto nel periodo 1.7.83/31.12.83 il coefficiente di perequazione spettante dal 1.1.84 e 1,042261. Dal 1 maggio 1984 la disciplina della perequazione automatica delle pensioni inferiori al minimo e supplementari è uguale a quella delle pensioni superiori al minimo. Segue allegato A perequazione automatica pensioni lavoratori dipendenti inferiori al minimo e supplementari annotazioni: (1) ai sensi dell art. 19 della legge 30 aprile 1969 n. 153, per i periodi anteriori al 1 gennaio 1979 sono escluse dagli aumenti di perequazione automatica le pensioni aventi decorrenza compresa nell anno anteriore a quello da cui hanno effetto gli aumenti. Ai sensi dell art. 16 della legge 21 dicembre 1978 n.843, a partire dall anno 1979 la disciplina della perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti si applica a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di decorrenza della pensione; tale norma ha effetto anche per le pensioni aventi decorrenza dall anno 1978. (2) Ai sensi dell art. 18 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, per l anno 1979 la misura percentuale degli aumenti di cui al 1 comma dell art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160, e fissata, in via convenzionale, a 2,9 punti e si applica anche alle pensioni inferiori al minimo, in sostituzione degli aumenti di cui all art. 19 della legge 30 aprile 1969 n.153.

2176 Capitolo X 452-833 (3) Ai sensi dell art. 14 della legge 29 febbraio 1980 n. 33, a decorrere dal 1 gennaio 1980 alle pensioni supplementari ed alle pensioni inferiori al minimo dei lavoratori dipendenti, in sostituzione degli aumenti previsti dall art. 19 della legge 30 aprile 1969 n. 153, si applicano gli aumenti percentuali previsti per le pensioni superiori al minimo dal primo comma dell art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160. (4) Ai sensi dell art. 6, comma 5, della legge 11 novembre 1983 n. 638, a decorrere dal 1 ottobre 1983 le pensioni non integrate al minimo, escluse quelle supple-mentari, sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al minimo. ALLEGATO B Perequazione automatica pensioni lavoratori autonomi inferiori al minimo e supplementari - decorrenza - decorrenza pensione - coefficienti - - perequazione - ovvero - di - - automatica - decorrenza pens. diretta - perequazione - - 1.01.1971 - < 01.1970-1,048 - - 1.01.1972 - < 01.1971-1,047 - - 1.01.1973 - < 01.1972-1,055 - - 1.01.1974 - < 01.1973-1,098 - - 1.01.1975 - < 01.1974-1,13 - - 1.01.1976 - < 01.1975-1,205 - - 1.01.1977 - < 01.1976-1,139 - - 1.01.1978 - < 01.1977-1,195 - - - - - - pensioni - pensioni - - - - inferiori al -supplementari- - - - minimo - - - - -+ - 1.01.1979 - < 01.1978-1,134 - === - - 1.01.1980 - < 01.1979-1,14 - === - - 1.07.1980 - < 01.1980-1,076 - === - - 1.01.1981 - < 01.1980-1,08829 - - - 1.07.1981 - < 01.1981-1,084 - - - 1.01.1982 - < 01.1981-1,033-1,033 - - 1.01.1983 - < 01.1982-1,038-1,038 - - 1.10.1983 - < 01.1983-1,029 - === - - 1.01.1984 - < 01.1983-1,125364(1)- 1,002 - (1) Se il dante causa e deceduto nel periodo 1.1.83/31.3.83 il coefficiente di perequazione spettante dal 1.1.84 e 1,125364; se il dante causa e deceduto nel periodo 1.4.83/30.6.83 il coefficiente di perequazione spettante dal 1.1.84 e 1,083123; se il dante causa e deceduto nel periodo 1.7.83/31.12.83 il coefficiente di perequazione spettante dal 1.1.84 e 1,040464. Dal 1 maggio 1984 la disciplina della perequazione automatica delle pensioni inferiori al minimo e supplementari è uguale a quella delle pensioni superiori al minimo. Segue allegato B Perequazione automatica pensioni lavoratori autonomi inferiori al minimo e supplementari annotazioni (1) ai sensi dell art. 19 della legge 30 aprile 1969 n.153, per i periodi anteriori al 1 maggio 1984 sono escluse dagli aumenti di perequazione automatica le pensioni aventi decorrenza compresa nell anno anteriore a quello da cui hanno effetto gli aumenti. Ai sensi dell art. 21 della legge 27 dicembre 1983 n. 730, a decorrere dal 1 maggio 1984 gli aumenti di perequazione automatica sono attribuiti alle pensioni aventi decorrenza anteriore a quella da cui hanno effetto gli aumenti. (2) Ai sensi dell art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, a decorrere dal 1 gennaio 1979 gli aumenti per costo vita non spettano alle pensioni i cui titolari beneficiano di altro trattamento sul quale vengono corrisposti gli aumenti in cifra fissa ovvero l indennità integrativa speciale di cui alla legge 31 luglio 1975 n. 364. (3) Ai sensi dell art. 6 della legge 26 settembre 1981 n. 537, a decorrere dal 1 settembre 1981 alle pensioni supplementari ed alle pensioni inferiori al minimo dei lavoratori autonomi, in sostituzione degli aumenti previsti dall art. 19 della legge 30 aprile 1969 n.153, si applicano gli aumenti percentuali previsti dal primo comma dell art. 10 della legge 3 giugno 1975 n.160, per le pensioni dei lavoratori dipendenti superiori al minimo. (4) Ai sensi dell art. 6, comma 5, della legge 11 novembre 1983 n. 638, a decorrere dal 1 ottobre 1983 le pensioni non integrate al minimo, escluse quelle supplementari, sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al minimo. ALLEGATO 9 Sentenza della corte costituzionale n. 495 del 1993. Si comunica che la procedura di liquidazione delle pensioni con il calcolo passante provvede all applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 495 del 1993 alle pensioni liquidate a decorrere dalla data odierna, secondo i seguenti criteri: - pensioni liquidate non a seguito di ripristino: la sentenza viene applicata dalla decorrenza originaria della pensione, secondo i criteri illustrati nella circolare n. 53 del 20 febbraio 1995; - pensioni con decorrenza anteriore al 1 marzo 1995, liquidate a seguito di ripristino: la sentenza viene applicata con decorrenza dal 1 gennaio 1996, come operato per la generalità delle pensioni in essere; - pensioni liquidate a seguito di ripristino, con decorrenza non anteriore al 1 marzo 1995: la sentenza viene applicata dalla decorrenza originaria della pensione, secondo i criteri illustrati nella circolare n. 53 del 20 febbraio 1995. ALLEGATO 10 Messaggio n. 32509 del 26/06/96 Pensioni ai superstiti ricalcolate in via automatica in applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 495 del 1993. 1 - Premessa. Con messaggio n. 26106 del 13 maggio 1996 sono state fornite informazioni relative alla riliquidazione in via automatica delle pensioni ai superstiti in applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 495 del 1993 e sono state comunicate le situazioni per le quali non si è provveduto al ricalcolo. Con lo stesso messaggio sono stati preannunciati gli elenchi delle pensioni riliquidate e delle pensioni per le quali non è stato possibile operare la riliquidazione per mancanza in archivio dei dati necessari. 2 - Pensioni elaborate. È disponibile una lista, per categoria, delle pensioni elaborate, nella quale per ogni pensione sono riportati i seguenti dati: - numero di certificato; - cognome e nome del pensionato; - importo mensile della pensione ante ricalcolo; - importo mensile della pensione post ricalcolo; - importo del conguaglio lordo di pensione; - importo del conguaglio netto di pensione; - importo del conguaglio Irpef; - importo del conguaglio ssn; - importo del conguaglio sindacale. La lista deve essere stampata facendo riferimento alla coda di stampa sszzpnsea165, dove sszz sta per il codice della sede. 3 - Pensioni scartate da ricostituire. È disponibile una lista, per categoria, delle pensioni non elaborate, nella quale per ogni pensione sono riportati i seguenti dati: - numero di certificato; - cognome e nome del pensionato; - codice dell ufficio pagatore; - codice dello scarto dall elaborazione. La lista deve essere stampata facendo riferimento alla coda di stampa sszzpnsen156, dove sszz sta per il codice della sede. 3.1 - Codici di scarto. Si riportano di seguito i codici di scarto dalla riliquidazione con la relativa decodifica. Codice descrizione:

452-833 Gente di mare 2177-11 pensione con data di morte del dante causa incompleta; - 12 pensione a pagamento scisso; - 13 pensione con pagamento localizzato ad ufficio pagatore di sede; - 14 pensione liquidata in regime internazionale con dati di calcolo incompleti; - 16 pensione di residente in Italia il cui dante causa è deceduto dopo settembre 1983 per la quale mancano i dati reddituali; - 17 pensione di residente all estero il cui dante causa è deceduto dopo gennaio 1991 per la quale mancano i dati reddituali; - 18 pensione per la quale non è presente sul data base la pensione diretta di provenienza; - 19 pensione liquidata in regime internazionale per la quale non è presente sul data base la pensione diretta di provenienza; - 21 pensione ai superstiti liquidata a favore di pensionato titolare di altra pensione ai superstiti; - 23 pensione per la quale in sede di calcolo è risultato un conguaglio anche per trattamenti di famiglia; - 24 pensione con variazione dell importo della maggiorazione sociale; - 25 pensione il cui importo in pagamento è superiore a quello risultante dal ricalcolo; - 26 pensione con conguaglio di importo esiguo; - 27 pensione con conguaglio erariale, sindacale o ssn negativo; - 28 pensione con importo mensile dell anno 1996 inferiore a quello dell anno 1995; - 29 pensione con pagamento semestrale per le quali risulta invariata la periodicità di pagamento; - 31 pensione per la quale non sono presenti nel data base i redditi necessari per il calcolo della pensione diretta; - 32 pensione sr proveniente da pensione diretta con decorrenza anteriore a gennaio 1970 per la quale risulta registrata una data di morte errata; - 77 pensione con trattamenti di famiglia in pagamento semestrale per le quali varia la periodicità di pagamento; - 88 pensione con la data di nascita del defunto incompleta o errata. 4 - Adempimenti delle sedi. Per tutte le pensioni contenute nella lista delle pensioni da ricostituire le sedi devono, con la massima tempestività provvedere al reperimento dei dati necessari per la riliquidazione. Il codice di scarto fornisce, di norma l indicazione dei dati mancanti; ogni pensione deve peraltro essere esaminata nella sua globalità al fine di segnalare tutti i dati necessari per la corretta gestione del pensionato. ogni volta che ricorre il caso, deve essere esaminata e ricostituita anche l altra o le altre pensioni di cui è titolare il soggetto. In particolare, il nuovo importo della pensione ai superstiti risultante dalla riliquidazione deve essere valutato ai fini della gestione delle altre pensioni integrate al minimo o per le quali è in pagamento la maggiorazione sociale. La ricostituzione delle pensioni in parola è finalizzata alla corresponsione degli arretrati dal 1 gennaio 1996, che devono essere pagati in contanti, come già effettuato in via automatica per la generalità delle pensioni. Per quanto riguarda gli arretrati spettanti per periodi anteriori al 1 gennaio 1996, che dovranno essere corrisposti in titoli di stato, si fa riserva di ulteriori comunicazioni. 5 - Inserimento automatico in ead 75. Al fine di agevolare le sedi, per tutte le pensioni comprese nella lista delle pensioni da ricostituire viene costituita automaticamente la posizione in ead75, anche se risulta già presente una domanda intesa ad ottenere gli arretrati. Le predette posizioni conterranno al campo 18 il codice l, al campo 36 il codice k96, e quale data della domanda la data di caricamento in archivio. 6 - Pensioni escluse dalla riliquidazione in applicazione della sentenza n. 495, in quanto l importo in pagamento è risultato più favorevole di quello determinato a seguito del ricalcolo. È disponibile una ulteriore lista, per categoria delle pensioni escluse dalla riliquidazione in applicazione della sentenza n. 495/93, in quanto l importo in pagamento è risultato più favorevole di quello determinato a seguito del ricalcolo. In tale lista sono riportati, per ogni pensione, i seguenti dati: - numero di certificato; - cognome e nome del pensionato; - codice ufficio pagatore; - codice scarto 22 (pensioni la cui adeguata alla decorrenza originaria risulta più favorevole dell adeguata ricalcolata in applicazione della sentenza n. 495); Nella lista sono riportate anche, con il codice scarto 34, le pensioni di nuova liquidazione, liquidate dal marzo 1995 già con l applicazione della sentenza n. 495 e, con il codice scarto 30, le pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952. La lista deve essere stampata facendo riferimento alla coda di stampa sszzpnseb165, dove sszz sta per il codice della sede. 7 - Dati prelevati dal data base centrale e dagli archivi di sede è in fase di avanzata elaborazione una procedura che consente alle sedi, digitando il solo numero di certificato della pensione interessata, di stampare i dati più significativi contenuti nel data base pensioni, sia per la pensione richiesta che per l eventuale pensione abbinata, i dati di tutte le domande di ricostituzione presenti sul sistema dipartimentale as 400 di sede, sia aperte che chiuse, e di tutte le posizioni, sia aperte che chiuse, della procedura recupero crediti. 8 - Programmi. La disponibilità dei programmi relativi a quanto previsto ai punti 5 e 7 sarà comunicata con messaggio a parte. ALLEGATO 11 INPS messaggio n.35195 del 12/07/96 Pensioni ai superstiti da ricalcolare in applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 495 del 1993. Con messaggi n. 32315 del 25 giugno 1996 e n. 32509 del 26 giugno 1996 sono state messe a disposizione le liste delle pensioni ai superstiti da riliquidare a cura delle sedi in applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 495 del 1993 e sono state fornite informazioni in merito ai codice di scarto. Pervengono, da parte di alcune sedi, richieste di chiarimenti in ordine al comportamento da adottare relativamente ad alcuni codici di scarto. 1 - Pensioni da riproporre senza integrazione di dati. Le pensioni con i codici scarto indicati di seguito possono essere ricalcolate con la procedura di ricostituzione pgm 480: codice descrizione. - 26 pensione con conguaglio di importo esiguo - 27 pensione con conguaglio erariale, sindacale o ssn negativo - 29 pensione con pagamento semestrale per la quale risulta invariata la periodicità di pagamento - 77 pensione con trattamenti di famiglia in pagamento semestrale per la ricostituzione delle predette pensioni devono essere acquisiti nel pannello vb1 i dati necessari per l applicazione della sentenza n. 495 secondo le istruzioni impartite con il citato messaggio n.32315. In particolare, devono essere acquisiti i seguenti dati: - codice sentenza cc: il valore 1,che identifica la sentenza n. 495; - dal: la decorrenza 0196 ; 2 - Pensioni da riproporre con integrazione di dati del dante causa. Per le pensioni scartate con il codice errore 18 (pensione per la quale non è presente sul data base la pensione

2178 Capitolo X 452-833 diretta di provenienza), deve essere acquisito, oltre al pannello vb1 con le modalità di cui al punto 1, anche il pannello vba sul quale devono essere acquisiti i seguenti dati: - campo 61 dec diretta: la decorrenza della pensione diretta del dante causa; - campo 62 provenienza: il codice 1 nel caso in cui il dante causa era titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità; il codice 2 nel caso in cui il dante causa era titolare di pensione di invalidità o di inabilità; - campo 63 sesso: il codice m ovvero f, a seconda del sesso del dante causa; - campo 64 data nascita: la data di nascita del dante causa (ggmmaa); - campo 65 data morte: la data di morte del dante causa (ggmmaa). Nel caso in cui la data di morte sia successiva al mese di settembre 1983, devono essere acquisiti i dati reddituali relativi al dante causa, con i criteri illustrati con il messaggio n. 15446 del 6 luglio 1995. 3 - Pensioni scartate per cause tecniche. Le pensioni con i codici scarto 12 (pensione a pagamento scisso) e 13 (pensione con pagamento localizzato ad un ufficio pagatore di sede) devono essere riproposte previa integrazione dei dati del dante causa e/o dei dati reddituali eventualmente mancanti. in ogni caso devono essere acquisiti i dati del pannello vb1 indicati al punto 1. 4 - Pensioni da riproporre con integrazione di altri dati. Le pensioni scartate con codici scarto diversi da quelli indicati ai precedenti punti devono essere proposte con l acquisizione, oltre ai dati del pannello vb1 indicati al punto 1, anche dei dati errati o mancanti, in relazione alla tipologia di codice scarto. ALLEGATO 12 INPS messaggio n.35625 del 17/07/96 Pensioni ai superstiti da ricalcolare in applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 495 del 1993. 1 - Inserimento automatico in ead 75. Con messaggio n. 32509 del 26 giugno 1996 è stato preannunciato l inserimento automatico in ead 75 delle pensioni da ricalcolare a cura delle sedi in applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 495 del 1993, contenute nella lista messa a disposizione con la coda di stampa sszzpnsen156. Nel data base centrale le pensioni in argomento sono contraddistinte con il codice 8 nell ultimo carattere del campo gp1af05. Il caricamento in ead 75 viene effettuato anche se risulta già presente un altra domanda. 2 - programmi. Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale as/400 dell area prestazioni i sottoelencati programmi che, sulla base delle informazioni ricevute dal data base centrale, provvedono a costituire automaticamente la posizione in ead 75 per ognuna delle pensioni contenute nella lista di cui al punto 1. programmi livello versione - tndp4021 d 11 luglio 1996 - tndp4039 d 11 luglio 1996 - tndp4042 d 11 luglio 1996 3 - Modalità operative. Al fine di registrare nell archivio locale delle pensioni ds 78 l informazione relativa alla ricostituzione da proporre per il ricalcalo della pensione in applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 495, occorre ricevere dal data base centrale gli indici delle pensioni interessate. a tal fine le sedi devono attivare da operatore con identificativo 3, tramite il programma 720, il programma 4021, che può essere interrotto da operatore con identificativo 1. Gli operatori di controllo devono richiamare da master il programma 720, opzione 8, subopzione 2, per registrare il profilo del programma 4021: program id = 4021 description = codi495 primary vtam application = ims force mode indicator = n communications mode = i valid device 3277-2 = y 3276-2 =y access limited to operators = y. Dovranno poi essere abilitati all uso del programma 4021 gli operatori con identificativo 01 e 03. La posizione in ead 75 viene costituita attivando da operatore con identificativo 37 il programma 4039, che richiama il programma 4042. Le posizioni costituite in ead 75 contengono nel campo 18 il codice l, nel campo 36 il codice k96 e, quale data della domanda, la data di caricamento in archivio. Per le sedi 1241, 1541 e 4941, per le quali è in corso il riaccorporo delle pensioni sulle sedi 1200, 1500 e 4900, il caricamento delle pensioni da ricalcolare per applicazione della sentenza n. 495 verrà effettuato dopo il completamento delle operazioni di riaccorporo. ALLEGATO 13 INPS messaggio n. 10920 del 24/10/96 Sentenza della corte costituzionale n. 495/1993. Acquisizione dati nel pannello red della procedura di ricostituzione pgm 480. Si comunica che i programmi di acquisizione dei dati nel pannello red della procedura di ricostituzione pgm 480 sono stati modificati per consentire la segnalazione di redditi posseduti dal dante causa per un massimo di 5 anni. Si ricorda che nel campo cod.reddito devono essere acquisiti i codici 7777. La nuova versione dei programmi consente anche di segnalare la rettifica dei dati reddituali relativi ad anni già memorizzati nei campi gp7lke1, gp7lke2, gp7lke3. In ogni caso non possono essere registrate in archivio più di cinque anni di reddito. Programmi È disponibile per la ricezione sul sistema dipartimentale as/400 il seguente programma: tnap 3267 versione a del 23 ottobre 1996. ALLEGATO 14 Situazioni per le quali, allo stato, permane l esclusione dall integrazione al minimo per i periodi anteriori al 1 ottobre 1983 in quanto non definite dalle sentenze della corte costituzionale emanate in materia. 1 - Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni * vr in concorso con pensioni dirette diverse da: - pensioni dello stato ed assimilate; - pensioni della regione siciliana. * ir in concorso con pensioni dirette diverse da: - pensioni dello stato ed assimilate. * sr in concorso con pensioni dirette diverse da: - pensioni dell assicurazione generale obbligatoria, dei lavoratori dipendenti; - pensioni delle gestioni per i lavoratori autonomi; - pensioni dello stato ed assimilate; - pensioni dal fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; - pensioni cassa nazionale della previdenza marinara; - pensioni del fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto. * sr in concorso con pensioni ai superstiti diverse da: - pensioni dello stato ed assimilate; - pensioni del fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. 2 - Gestione esercenti attività commerciali * io com in concorso con pensioni dirette diverse da: - pensioni dello stato ed assimilate; - pensioni del fondo pensioni per il personale addetto ai

452-833 Gente di mare 2179 pubblici servizi di telefonia. * so com in concorso con pensioni dirette diverse da: - pensioni dell INPS; - pensioni dello stato e assimilate; - pensioni dell enpals. * so com in concorso con pensioni ai superstiti diverse da: - pensioni dello stato e assimilate; - pensioni dell enpals. Per l applicazione delle sentenze in materia di integrazione al minimo, ai fini dell individuazione delle pensioni a carico dello stato ed assimilate, devono essere prese in considerazione, oltre alle pensioni erogate a norma del t.u. n.1092/73, o a carico di aziende autonome o dell Istituto postelegrafonici, anche le pensioni a carico della cpdel e delle altre casse amministrate dal ministero del tesoro nonché gli assegni vitalizi liquidati a favore dei dipendenti delle camere di commercio collocati a riposo prima del 16 marzo 1970. Devono essere altresì assimilate a pensioni dello stato, ai fini di cui trattasi, le pensioni corrisposte ai sensi della legge 29 aprile 1976 n.177, in sostituzione di assegni vitalizi già a carico dell e.n.p.a.s., dell i.n.a.d.e.l., o dell Istituto postelegrafonici (v. da ultimo circolare n.141 del 22 giugno 1988).