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Transcript:

NOTA INFORMATIVA TARES 2013 Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto Monti) ha istituito, con decorrenza 1 gennaio 2013, il Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES). Con l entrata in vigore della TARES viene soppressa, sempre con decorrenza 1 gennaio 2013, la TARSU. Oltre alla Tarsu sono soppresse anche l addizionale ex Eca (5%) e la maggiorazione addizionale ex-eca (5%), in precedenza riscosse dal Comune insieme alla Tarsu. Resta, invece, confermata l applicazione del tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell ambiente. Tale tributo, pari al 5% sull importo della Tares, viene incassato dal Comune e da questo riversato alla. Cos è la Tares La TARES è un tributo, ed in quanto tale, soggiace a tutte le regole previste in campo tributario, circa l obbligo di dichiarazione, di versamento entro i termini prestabiliti, nonché in materia di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di contenzioso e di riscossione coattiva. Regolamento Tares Il Comune di Mondragone, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10 luglio 2013, ha approvato il Regolamento Tares. Nel Regolamento sono indicate le disposizioni applicative del tributo e anche, entro i limiti e le indicazioni di legge, le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni applicabili alle utenze, le modalità di presentazione delle denunce, il numero delle rate per il pagamento e la scadenza delle stesse. Il testo è disponibile sul sito web del Comune nella sezione dedicata alla Tares. Composizione del tributo Il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è costituito da due componenti: la componente rifiuti, che sostituisce la Tarsu, destinata alla copertura integrale del costi relativi al servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; la componente servizi, destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade, ecc.), determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo. La componente rifiuti del tributo si compone di una parte fissa e di una parte variabile. Per le utenze domestiche (abitazioni e relative pertinenze) la parte fissa del tributo si calcola moltiplicando la tariffa fissa per la superficie dell immobile, quella variabile in base al numero degli occupanti. Per le utenze non domestiche, invece, il tributo si calcola in base alla corrispondente categoria di attività ed alla potenzialità di produzione di rifiuti (coefficienti stabiliti per legge).

Presupposto del tributo Presupposto per l applicazione del tributo è il possesso, l occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale ove i servizi di nettezza urbana sono svolti in regime di privativa. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, inoltre, escluse dal tributo: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. Soggetto attivo Il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo è soggetto attivo dell obbligazione tributaria. Soggetti passivi Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Nell ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Superficie imponibile La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data: per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138 e dal Provvedimento del 9 agosto 2005 dell Agenzia del Territorio (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2005); per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile. Periodi di applicazione del tributo Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell anno, computato in giorni, nel quale sussiste l occupazione o la detenzione dei locali o aree.

L obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. Determinazione della tariffa Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario deliberato dal Consiglio comunale, adottato entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Articolazione della tariffa Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. Le tariffe sono divise in due categorie: domestica e non domestica. La tariffa, sia quella domestica che quella non domestica, è binomia perché si compone di due quote: una quota fissa e una quota variabile. Semplificando: la tariffa domestica, per la parte fissa è commisurata alla superficie dei locali, per la parte variabile è commisurata al numero degli occupanti; la tariffa non domestica, per la parte fissa è commisurata alla superficie dei locali, per la parte variabile in base alla attività svolta nei locali. Il metodo per la puntuale determinazione delle tariffe unitarie TARES è indicato dal D.P.R. n. 158/1999 in base a formule e a tabelle contenenti i coefficienti presuntivi per la produzione dei rifiuti delle varie categorie tipologiche. Le tariffe TARES sono approvate dal Consiglio Comunale, unitamente al Piano Finanziario del servizio rifiuti. Il Comune di Mondragone, con la determinazione del Responsabile della Ripartizione Tecnica ed Urbanistica n. 911 del 26/07/2013 ha approvato il Piano Finanziario Tares per l anno 2013, parte integrante della Deliberazione consiliare n. 36 del 20/10/2013 di approvazione delle tariffe Tares. Tariffe Tares 2013 In applicazione delle disposizioni normative vigenti, il Comune di Mondragone, con deliberazione di Consiglio Comunale n. N. 36 del 20/10/2013, ha approvato le seguenti tariffe per l anno 2013.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE TARIFFE Fissa / m2 Variabile 1 0,708 132,83 2 0,822 239,09 3 0,892 305,51 4 0,953 292,22 5 0,962 385,21 6 o più 0,927 451,62 N. degli occupanti

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE n. Attività Fissa /m 2 Variab. /m 2 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,192 4,300 2 Cinematografi e teatri 1,037 3,729 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,971 3,530 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,390 5,006 5 Stabilimenti balneari 0,772 2,806 6 Esposizioni, autosaloni 1,258 4,562 7 Alberghi con ristorante 2,670 11,269 8 Alberghi senza ristorante 2,129 7,694 9 Case di cura e riposo 2,196 7,929 10 Ospedale 2,527 9,120 11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,284 8,237 12 Banche ed istituti di eredito 1,743 5,037 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 2,185 7,875 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,769 10,002 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2,008 5,838 16 Banchi di mercato beni durevoli 3,156 11,378 - idem utenze giornaliere 6,311 22,756 17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 2,968 10,708 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,997 7,201 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,527 9,106 20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,401 5,046 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,512 5,481 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 7,503 27,092 - idem utenze giornaliere 30,188 109,011 23 Mense, birrerie, amburgherie 9,798 35,347 24 Bar, caffè, pasticceria 5,649 20,367 - idem utenze giornaliere 21,891 78,986 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,413 15,931 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,424 15,985 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,754 35,239 28 Ipermercati di generi misti 4,833 17,429 29 Banchi di mercato genere alimentari 7,392 26,703 - idem utenze giornaliere 25,576 92,374 30 Discoteche, night-club 2,957 10,681

Scadenze di pagamento Con la Deliberazione giuntale. n. 57 del 15/04/2013 e con la Deliberazione consiliare n. 17 del 25/05/2013 - ANTICIPAZIONE TARES - sono state fissate le seguenti scadenze di pagamento per l anno 2013: I rata (acconto) 02/07/2013 II rata (acconto) 27/08/2013 III rata (acconto) 08/10/2013 IV rata (SALDO TARES e MAGGIORAZIONE STATALE) 19/11/2013 PROROGATA al 16/12/2013 (D.G. n. 198 del 27/11/2013). Riduzioni tariffarie Il Comune di Mondragone, con il Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10 luglio 2013, ha previsto le seguenti riduzioni tariffarie: abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 10% sia nella quota fissa che nella quota variabile; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% sia nella quota fissa che nella quota variabile; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 6 mesi nell anno solare: riduzione del 30% sia nella quota fissa che nella quota variabile; abitazioni adibite a strutture recettive alberghiere ai sensi della Legge regionale n. 17/2001: riduzione del 30% sia nella quota fissa che nella quota variabile. Le predette riduzioni tariffarie hanno effetto anche per le annualità successive, ove non vengano meno le condizioni per fruirne. Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni per usufruire delle riduzioni si rimanda al Regolamento comunale. Maggiorazione per i servizi indivisibili Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione pari ad 0,30 al metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. Questa componente, per il 2013, è pari ad 0,30 al metro quadro, e deve essere versata direttamente allo Stato in unica soluzione, unitamente all ultima rata del tributo, fissata per la data del 16/12/2013. La predetta maggiorazione è dovuta sia dalle utenze domestiche che da quelle non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti. Tributo giornaliero Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica (1/365 della tariffa annuale del tributo, sia per la quota fissa che per quella variabile), maggiorata di un importo percentuale del 100%. Tributo provinciale Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili. Viene riscosso dal Comune di Mondragone unitamente al tributo comunale. Le somme incassate vengono poi rendicontate alla Provincia e riversate alla Tesoreria della Provincia. Dichiarazione Tares I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l applicazione del tributo ed in particolare: l inizio, la variazione o la cessazione dell utenza; la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili. Per quanto riguarda i contenuti della dichiarazione si rimanda al Regolamento comunale. Come è calcolata la TARES? Di seguito si propongono due esempi di calcolo del nuovo tributo, il primo riferito ad una utenza domestica ed il successivo ad una utenza non domestica. Es. n 1: Abitazione (e box di pertinenza) occupate da un nucleo familiare composto da 4 soggetti. Superficie Abitazione = 84 m 2. Superficie box = 14 m 2. Calcolo quota fissa : 0,953 x (84 m 2 + 14 m 2 ) = 93,39 Calcolo quota variabile: tariffa per nuclei familiari di 4 componenti = 292,22 Totale tributo: = 385,61 Addizionale provinciale (5% del tributo) = 19,28 Quota servizi (di competenza statale e pari ad 0,30/ m 2 ) = 29,40 TOTALE DOVUTO INDICATO NELL AVVISO DI PAGAMENTO = 434,29 Es. n 2: Attività artigianale tipo parrucchiere, barbiere, estetista

Superficie Attività = 36 m 2. Calcolo quota fissa: 2,968 x 36 m 2 = 106,85 Calcolo quota variabile 10,708 x 36 m 2 = 385,49 Totale tributo: = 492,34 Addizionale provinciale (5% del tributo) = 24,62 Quota servizi (di competenza statale e pari ad 0,30/ m 2 ) = 10,80 TOTALE DOVUTO INDICATO NELL AVVISO DI PAGAMENTO = 527,76 Riscossione Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (SALDO) e la maggiorazione vanno versati direttamente al Comune in modo contestuale, entro il 16 dicembre 2013, tramite modello F24. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37/E del 27 maggio 2013, ha istituito i nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e della maggiorazione. Descrizione Codice Tributo TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. 3944 Maggiorazione art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e s.m.i 3955 E possibile effettuare il pagamento anche utilizzando l apposito bollettino di conto corrente postale approvato con Decreto ministeriale del 14 maggio 2013, con numero di conto 1011136627 - intestato a Pagamento TARES. Il Comune ha provveduto ad inviare ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale. L avviso contiene, altresì, l ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l importo versato in acconto e quello da versare a saldo. L importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento, con applicazione di sanzioni, oltre agli interessi di mora, e quindi, in caso di ulteriore inadempimento, alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. Rimborsi Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Entro la stessa data deve essere adottato l eventuale atto di diniego totale o parziale. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo di tributo e maggiorazione, ove l importo da corrispondere sia complessivamente inferiore ad 12,00 per singolo anno d imposta.

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda: al Regolamento per l applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi TARES, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10 luglio 2013; alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 10 ottobre 2013, con la quale sono state approvate le tariffe TARES ; all art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i.; alle eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio stabilite con appositi atti amministrativi comunali. Modulistica I moduli per l'iscrizione, la cancellazione e le variazioni ai fini della TARES sono scaricabili dal sito web del Comune nella specifica sezione dedicata alla TARES e sono disponibili in forma cartacea presso l'ufficio Tributi del Comune. I moduli possono essere: presentati direttamente agli uffici comunali; spediti per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., allegando fotocopia del documento d identità; inviati in via telematica con posta elettronica (tributi@mondragone.net) o PEC (protocollo@pec.mondragone.net), allegando fotocopia del documento d identità. Servizio di assistenza ai contribuenti Per qualsiasi chiarimento o informazione in materia di TARES sarà possibile rivolgersi a: Comune di Mondragone Ufficio Tributi Via della Rifiorita 4 Tel: 0823/974458 e-mail: tributi@mondragone.net Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12,00 martedì, giovedì: dalle ore 16,00 alle ore 18,00