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COMUNE DI PESARO SINDACO Ordinanza N 240 Oggetto: PROVVEDIMENTI CONTINGENTI 2015 PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ARIA AMBIENTE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI ZONA A DI CUI ALLA DACR 52/2007. MISURE RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI. IL SINDACO Premesso che: - il Piano di Azione approvato dalla Regione Marche con DACR 52/2007 in applicazione del D. Lgs. 351/1999 art. 7 comma 2 prevede una serie di misure da adottare nel breve periodo, per ridurre il rischio di superamento dei valori limite per l inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio; - il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell Aria Ambiente ai sensi del D Lgs. 351/1999, artt. 8 e 9, approvato con Deliberazione Amministrativa dell Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 prevede una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo, per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi; - il D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010 di recepimento della DIR 2008/50/CE, relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali; - nell ambito dell area del centro abitato del di Pesaro denominata Zona blu, dal 1/7/2007, vige il divieto della circolazione stradale di alcune categorie di veicoli più inquinanti allo scopo di ridurre l inquinamento atmosferico. Considerato che: - tramite la Rete Regionale di Qualità dell'aria è in corso il monitoraggio della qualità dell aria mediante l utilizzo di centraline dislocate nelle aree urbane di Pesaro, Fano e Urbino, anche tramite polverometri per il rilevamento dei valori di polveri sottili (PM 10); - la delibera di G.R. n. 1867 del 19/07/99 avente ad oggetto mobilità sostenibile nelle aree urbane individua il comune di Pesaro tra le zone a rischio di inquinamento atmosferico; - la DACR 52/2007 comprende il di Pesaro in Zona A in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera (PM10); - per l'anno 2014 i superamenti del livello di protezione della salute umana (massimo 35 gg/anno consentiti sopra i 50 microgrammi/mc D.Lgs. n. 155/2010 All. XI) delle polveri sottili (PM 10) misurati dalle stazioni fisse di monitoraggio di qualità dell'aria ambiente, situate nella Provincia di Pesaro e Urbino, risultano essere: 26 (su 35) presso la stazione da traffico di Fano Montegrappa; 21 (su 35) presso la stazione di fondo urbano di Via Scarpellini Pesaro; 7 (su 35) presso la stazione di fondo rurale e suburbano in località Piansevero Urbino; - a seguito degli interventi di limitazione della mobilità privata a motore e di altre misure strutturali attuate negli ultimi anni si sono determinate delle riduzioni dei fattori di inquinamento. I report delle suddette centraline mostrano negli anni un trend in significativa diminuzione, ma la qualità dell aria in ambito regionale presenta ancora condizioni critiche per cui si rende necessario adottare provvedimenti cautelativi e proseguire con una serie di azioni e interventi sia a breve che a medio e lungo termine per il controllo degli episodi acuti ed il progressivo allineamento ai valori stabiliti dalle norme vigenti; - il traffico veicolare rappresenta una delle più significative componenti dell inquinamento atmosferico nelle aree urbane; pertanto è indispensabile proseguire le misure che consentano di limitare gli apporti dei gas di scarico degli autoveicoli mediante la limitazione della circolazione di alcune categorie di veicoli più inquinanti sia per la vetustà (veicoli non catalizzati a benzina e veicoli non ecodiesel) che per le intrinseche caratteristiche motoristiche (motori a due tempi);

di Pesaro Ordinanza n 240 del Errore: sorgente del riferimento non trovata pag. 2 - è necessario richiamare l attenzione della popolazione su un uso più consapevole e razionale delle auto private, stimolando il senso di responsabilità sociale e di partecipazione collettiva alla soluzione dei problemi legati al traffico urbano; - il risanamento e la tutela della qualità dell aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull ambiente. Preso atto: - di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1347 del 1/12/2014 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Marche, le Province di Ancona - Ascoli Piceno - Fermo - Macerata - Pesaro e Urbino, i Comuni della Zona A di cui alla DACR 52/2007 in attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/2007 concernente i provvedimenti contingenti 2014/2015 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni di Zona A di cui alla DACR 52/2007 che prevede misure per la limitazione della circolazione su strada dei veicoli più inquinanti, misure inerenti le attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole), misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, da attuare nel 2015; - che detto Accordo è stato sottoscritto da questo il 5/2/2015. Tenuto conto delle finalità preventive e delle disposizioni che l'autorità Sanitaria Locale deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica; Vista la propria ordinanza n. 15 del 5/1/2012 e ss.mm.ii.; Ritenuto necessario modificare suddetta ordinanza per conformarsi a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1347/2014; Ritenuto necessario adottare misure contingenti finalizzate alla riduzione dell'inquinamento da polveri sottili PM 10 ricorrendo a provvedimenti limitativi della circolazione del traffico privato, selettivi nei confronti delle tipologie di veicoli che maggiormente contribuiscono a tale inquinamento, al fine di prevenire gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso; Ritenuto pertanto di dover applicare all'interno dell'area urbana come sotto delimitata (Zona blu) nelle fasce orarie 8,30-12,30 e 14,30-18,30, nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, il divieto di transito alle categorie di veicoli (ordinari e speciali) ritenute più inquinanti sulla base dell'accordo di programma sottoscritto in base alla DGRM 1347/2014. Visti: - il D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale ; - il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 Testo Unico Autonomie Locali ; - l'art. 7 comma 1 lett. a) e art. 6 comma 1 del Nuovo codice della strada - D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni; - l'art. 7 comma 1 lettera b) del Nuovo codice della strada - D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale. Su proposta del Responsabile U.O. Ambiente del Servizio Risorse e Sviluppo, nonché Responsabile del procedimento ORDINA Il divieto della circolazione dinamica su strada nell'area urbana di Pesaro denominata Zona blu delimitata da inizio di Pesaro Strada Statale 16 Adriatica (località Fosso Sejore), Strada Panoranica Ardizio, Via Lombroso, Via Guerrini, Via Carloni, Via Pantano, Strada Pantano Castagni, Via Pertini, Via Bonini, Via A. Costa, linea ferroviaria FF.SS., fiume Foglia, mare dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, delle seguenti categorie di veicoli (anche se provvisti di Bollino blu attestante il controllo dei gas di scarico): A) VEICOLI ORDINARI - autovetture ed autocarri benzina Euro 0 (pre Euro); - autovetture diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, senza filtro antiparticolato (FAP); di Pesaro - Piazza del Popolo, 1-61100 Pesaro - Tel. 0721/387-1 - Fax 0721/33919 - Codice Fiscale 00272430414 - c/c postale 13305610

di Pesaro Ordinanza n 240 del Errore: sorgente del riferimento non trovata pag. 3 - veicoli commerciali leggeri 3,5 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, senza filtro antiparticolato; - veicoli commerciali pesanti > 3,5 t e 7,5 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, senza filtro antiparticolato; - veicoli commerciali pesanti > 7,5 t e 14 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, senza filtro antiparticolato; - veicoli commerciali pesanti > 14 t e 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, senza filtro antiparticolato; - veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, senza filtro antiparticolato; - trattori stradali pesanti > 14 t e 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, senza filtro antiparticolato; - trattori stradali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, senza filtro antiparticolato; - autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, senza filtro antiparticolato; - motocicli > 50 cm 3 2 tempi pre Euro; - ciclomotori 50 cm 3 pre Euro. Nota: - MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi); - veicoli commerciali leggeri = N1; - veicoli commerciali pesanti = N2, N3. B) VEICOLI SPECIALI - macchine agricole; - macchine operatrici. E consentito l utilizzo sia delle macchine agricole sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, siti nella Zona blu, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito. ECCEZIONI AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui al presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli: - automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere); - taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti; - veicoli delle forze di polizia; - veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio; - veicoli delle forze armate; - veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche); veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti Locali e dei servizi tecnici delle aziende che eserciscono pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, ecc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; auto funebri, carroattrezzi adibiti al soccorso stradale; - veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; - veicoli per il trasporto dei disabili; - veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno; - veicoli dualfuel (con motore diesel) alimentati in parte a metano, eccettuati gli Euro 0 o pre Euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano mentre attraversano i luoghi di applicazione. Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico. di Pesaro - Piazza del Popolo, 1-61100 Pesaro - Tel. 0721/387-1 - Fax 0721/33919 - Codice Fiscale 00272430414 - c/c postale 13305610

di Pesaro Ordinanza n 240 del Errore: sorgente del riferimento non trovata pag. 4 DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON PERMESSI TEMPORANEI DI TRANSITO (per soli veicoli commerciali da trasporto merci in dotazione ad imprese) Veicoli in possesso di permessi temporanei di transito individuati dalla targa, al fine di consentire lo svolgimento di attività produttive altrimenti impossibilitate, su comunicazione scritta e motivata degli operatori economici interessati, con specificazione della sua durata ed esclusivamente per i seguenti veicoli: a) veicoli commerciali leggeri da trasporto merci diesel con MTT fino a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1 senza FAP, e i veicoli commerciali pesanti da trasporto merci diesel fino a 14 t, esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1 senza FAP, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di svolgere attività produttive all interno della Zona blu o di attraversarla per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli. Il numero massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta è di 5; b) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1 senza FAP, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di eseguire lavori edilizi, impiantistici e comunque di ingegneria civile, all interno della Zona blu, o di attraversarla per svolgere tali lavori altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, per i quali lavori sussista il necessario titolo abilitativo edilizio e dei quali lavori siano esecutrici in conto proprio, oppure siano, a seguito di regolare contratto od ordinazione commerciale, appaltatrici o subappaltatrici o cottimiste o fornitrici con posa in opera (il permesso temporaneo non è pertanto concesso ai semplici fornitori); c) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t esclusi i diesel senza FAP pre Euro ed Euro 1, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di rifornire negozi alimentari ed attività di ristorazione di prodotti alimentari e prodotti petroliferi, all interno della Zona blu, o di attraversarla per svolgere altrove tale attività, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, alle seguenti ulteriori condizioni: i veicoli dovranno essere muniti dell'apposito contrassegno previsto dalle norme sulla circolazione stradale; il numero massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta è di 3. Le comunicazioni potranno essere presentate, in nome e per conto delle singole ditte, anche dai loro consorzi. I veicoli di cui alle suddette lettere a), b), c) sono inoltre autorizzati a circolare nella Zona blu anche negli orari di vigenza delle limitazioni alla circolazione stradale di cui al presente provvedimento per raggiungere la sede del Corpo Polizia Municipale, in Via Mario del Monaco n. 21, per la presentazione della comunicazione. Il permesso temporaneo potrà essere rinnovato a seguito di nuova comunicazione scritta. STRADE NELLA ZONA BLU ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE Strada Statale 16 Adriatica, per garantire l attraversamento della zona urbana sottoposta a limitazioni della circolazione stradale; Viale dei Partigiani nel tratto compreso tra la SS. 16 Adriatica e Viale Marconi; Viale Marconi nel tratto compreso tra Viale dei Partigiani e la SS. 16 Adriatica; Strada Panoranica Ardizio; Via Lombroso; Via Guerrini; Via Carloni; Via Pantano, tratto compreso tra Via Carloni e Strada Pantano Castagni; Strada Pantano Castagni; Via Pertini; Via Bonini; Via A. Costa. ORDINA ALTRESI' - Che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l osservanza. - Che per consentire l attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi organi, le certificazioni/attestazioni che documentano le circostanze di eccezione indicate nella presente. di Pesaro - Piazza del Popolo, 1-61100 Pesaro - Tel. 0721/387-1 - Fax 0721/33919 - Codice Fiscale 00272430414 - c/c postale 13305610

di Pesaro Ordinanza n 240 del Errore: sorgente del riferimento non trovata pag. 5 - Eventuali deroghe alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dal Corpo Polizia Municipale solo per situazioni del tutto eccezionali, di carattere contingente e urgente, non altrimenti prevedibili. RENDE NOTO - In sede di applicazione della presente ordinanza si prevede di effettuare verifiche periodiche sull andamento dei parametri relativi all inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure di limitazione della circolazione per il miglioramento della qualità dell'aria o rivolte alla migliore gestione del provvedimento; - l inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con sanzione amministrativa, mediante il pagamento della somma prevista dalle norme del Nuovo codice della strada - D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni all'articolo 7 - comma 1 - lett. b) e comma 13 bis; - l uso improprio del contrassegno o certificazioni/attestazioni comporta il loro ritiro e l applicazione delle eventuali sanzioni a norma di legge; - per controllare la categoria (classe ambientale) del proprio veicolo (Euro 0/pre Euro, Euro 1, Euro 2, ecc.) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) occorre verificare quanto riportato nella carta (libretto) di circolazione; - gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Servizio Risorse e Sviluppo - U.O. Ambiente di questo in Viale dei Partigiani n. 19, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento; - avverso al presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all Albo Pretorio, oppure in via alternativa proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio. E' altresì ammesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 DPR 495/92, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; - le limitazioni alla circolazione stradale stabilite dalla presente ordinanza decorrono dalla sua esecutività, compatibilmente con l avvenuta installazione/adeguamento della specifica segnaletica stradale. DISPONE - che il Servizio Manutenzioni Viabilità provveda alla installazione/adeguamento della segnaletica stradale verticale, in base alle prescrizioni del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione, necessaria per dare esecuzione al presente atto e portarlo a conoscenza dell utente della strada secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento, da mantenere in maniera efficiente; - che il Corpo Polizia Municipale provveda per quanto attiene i permessi temporanei di transito per lo svolgimento di attività produttive altrimenti impossibilitate da parte degli operatori economici, con le modalità e secondo quanto indicato nel presente provvedimento; - che ne sia effettuato l invio al Responsabile del Servizio Manutenzioni Viabilità per quanto di competenza in ordine alla segnaletica stradale e al Comandante del Corpo Polizia Municipale per quanto di competenza in ordine alle azioni di controllo, vigilanza e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 commi 13 e 13 bis del N.C.S. in caso di eventuali violazioni e per le altre incombenze indicate nel presente provvedimento; - che il presente provvedimento venga reso noto alla popolazione ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione al pubblico; - che il Servizio Risorse e Sviluppo - U.O. Ambiente provveda all invio della presente ordinanza per portarla a conoscenza di: Prefetto di Pesaro e Urbino, Questore di Pesaro, Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri, Comando Sezione Polizia Stradale di Pesaro, Gruppo Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino, Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Pesaro, Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Pesaro, ACI di Pesaro e Urbino, Società Autostrade, Anas, Direzione locale Enel, Direzione locale Telecom. Ed inoltre a: - ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro; - A.S.U.R. Marche - Area Vasta n. 1 - Dipartimento di Prevenzione, Pesaro; di Pesaro - Piazza del Popolo, 1-61100 Pesaro - Tel. 0721/387-1 - Fax 0721/33919 - Codice Fiscale 00272430414 - c/c postale 13305610

di Pesaro Ordinanza n 240 del Errore: sorgente del riferimento non trovata pag. 6 - AMI Spa; - Adriabus Arl; - Marche multiservizi Spa; - Aspes Spa; - Sindaci dei Comuni ricadenti in Zona A di cui alla DACR 52/2007: Gabicce Mare, Fano, Mondolfo, Vallefoglia, Montelabbate, Cartoceto, Saltara, Montemaggiore al Metauro, San Costanzo; - Sindaci dei Comuni di: Tavullia, Gradara, Monteciccardo, Mombaroccio, Monteporzio, Urbino. - Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL; - Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti. DISPONE INOLTRE - Che la presente ordinanza venga affissa all Albo Pretorio, permanendo la relativa esposizione per almeno giorni 30 (trenta); - la presente ordinanza modifica e sostituisce l'ordinanza sindacale n. 15 del 5/1/2012 Provvedimenti contingenti per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite delle concentrazioni in aria ambiente delle polveri sottili PM 10 e degli ossidi di azoto NOX. Misure relative alla limitazione della circolazione stradale dei veicoli più inquinanti e s.m.i., e ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia e con essa in contrasto, a far data dalla sua esecutività. BT 1793819 SINDACO RICCI MATTEO di Pesaro - Piazza del Popolo, 1-61100 Pesaro - Tel. 0721/387-1 - Fax 0721/33919 - Codice Fiscale 00272430414 - c/c postale 13305610 La presente copia su supporto cartaceo, composta di n. 6 pagine, e' conforme all'originale del documento informatico, presente nel sistema di gestione documentale dell' Ente (art. 23 comma 1 del D.lgs. 82/2005 e art. 18 del D.P.R. 445/2000). Pesaro, 06/03/2015 - Il funzionario incaricato